F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0018/CFA pubblicata il 16 Agosto 2024 (motivazioni) – Procura federale interregionale/A.S.D. Miglianico Lanciano F.C.
Decisione/0018/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0005/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Angelo De Zotti - Componente (Relatore)
Claudio Tucciarelli - Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0005/CFA/2024-2025 proposto dalla Procura federale interregionale in data 17.07.2024
contro
A.S.D. Miglianico Lanciano F.C.
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Abruzzo pubblicata n. 4 del 10 luglio 2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 07.08.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Angelo De Zotti e uditi l’Avv. Luca Zennaro per la reclamante e l’Avv. Giuseppe Russo per la società A.S.D. Miglianico Lanciano F.C.;
RITENUTO IN FATTO
Il deferimento all’esito del quale è stata emessa la decisione di cui al presente gravame ha ad oggetto le seguenti testuali incolpazioni: quanto al sig. Valeriano Palombaro, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Miglianico Lanciano Football Club (già ASD Miglianico Calcio): della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non aver corrisposto all’allenatore sig. Tiziano Mucciante, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio arbitrale presso la L.N.D. con lodo n. 34/72 del 14.12.2023, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 6/2023 e comunicato alla società Miglianico Calcio (già ASD Miglianico Calcio) a mezzo pec del 20.12.2023; quanto alla società Miglianico Lanciano Football Club a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza all’epoca dei fatti, sig. Valeriano Palombaro, così come descritti nel precedente capo di incolpazione”.
Le violazioni di cui al deferimento sono state accertate dal Giudice di prime cure, che ha respinto il reclamo della società Miglianico Lanciano Football Club (già ASD Miglianico Calcio).
Con la pronuncia gravata, tuttavia, pur affermando in maniera chiara ed inequivoca la responsabilità del soggetto deferito, il Giudice di prime cure ha inflitto alla società soltanto la sanzione dell’ammenda di € 600,00, omettendo di irrogare anche la sanzione della penalizzazione di una giornata da scontarsi nel campionato 2024-2025, richiesta dalla Procura federale interregionale in quanto normativamente prevista.
Nell’atto di appello vengono dedotti i seguenti motivi di censura:
1. A) Incongruità della sanzione irrogata; violazione ed erronea applicazione dell’art. 31, comma 6, del C.G.S.
2. B) Violazione degli articoli 44 e 51 del C.G.S. per difetto assoluto di motivazione.
La società Miglianico Lanciano Football Club si è costituita a giudizio in udienza a mezzo dell’avvocato Giuseppe Russo, senza produrre alcuna memoria difensiva.
All’udienza del 7 agosto 2024, udite le parti, la causa è stata discussa e posta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Collegio, nel corso dell’udienza, si è riservato di esaminare la richiesta istruttoria, formulata dal difensore della società Miglianico Lanciano F.C., con la quale, allegando l’intervenuto pagamento nei termini della somma dovuta all’allenatore sig. Tiziano Mucciante, in forza della pronuncia del Collegio arbitrale presso la L.N.D. con lodo n. 34/72 del 14.12.2023, se ne chiede l’acquisizione.
A sostegno di tale richiesta il difensore della parte ha sostenuto che, dopo l’atto di successione della società Miglianico Lanciano Football Club alla ASD Miglianico Calcio e la cessazione dalle funzioni del sig. Valeriano Palombaro - all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Miglianico Lanciano Football Club (già ASD Miglianico Calcio) - solo la nuova gestione avrebbe rilevato l’intervenuto pagamento nei termini delle somme dovute al sig. Tiziano Mucciante, con conseguente insussistenza dei presupposti per il deferimento e della correlata sanzione irrogata alla stessa società Miglianico Lanciano F.C.
A tale richiesta si è opposta la Procura federale, appellandosi alla giurisprudenza delle Corti sportive che escludono in via di principio l’ammissibilità della produzione di prove e/o di istanze di acquisizione di documenti formulate solo in appello.
2. Ciò premesso il Collegio ritiene che l’istanza istruttoria formulata per la prima volta in udienza dal difensore della società Miglianico Lanciano F.C. sia inammissibile e, in quanto tale, vada rigettata.
2.1 Difatti, secondo il costante orientamento di questa Corte federale d’appello, in omaggio al principio di informalità, cui deve considerarsi improntato il processo sportivo - principio strumentale rispetto a quello del diritto di difesa, della parità delle armi e del contraddittorio, per realizzare il giusto processo sportivo e per assicurare la ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale (così come sancito di commi 1 e 2 dell’art. 44 CGS) - la disposizione dell’art. 103, comma 1, CGS deve essere ragionevolmente intesa nel senso secondo cui lo spirare di quel termine cristallizza l’oggetto del contendere, fissando definitivamente il petitum e la causa petendi e correlativamente anche i mezzi di prova, di cui si chiede l’ammissione.
La scadenza di quel termine non può invece precludere la mera costituzione in giudizio di colui che intende semplicemente difendersi dalle richieste della parte reclamante, mera costituzione che può avvenire anche direttamente e oralmente nell’udienza di trattazione del reclamo, nel corso della quale potranno essere peraltro svolte mere difese, senza sollevare eccezioni in senso stretto e senza quindi che in alcun modo possa ampliarsi la materia del contendere (CFA, Sez. I, n. 49/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 59/20212022; CFA, Sez. I, n. 63/2021-2022).
Pertanto, seppure, come detto, in attuazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, è consentito alla parte che intenda (solo) replicare agli argomenti avversari, costituirsi in giudizio per la prima volta in appello, la parte non può chiedere di produrre nuovi documenti (CFA, SS.UU. n. 63/2023-2024).
2.2 Non giova al difensore della società il richiamo alla massima secondo cui: “Anche nel processo sportivo (ugualmente che nel processo civile) possono essere ammesse nuove prove, compresi i documenti, laddove utili a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sulla esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. I, 20/04/2016, n. 7971, nonché Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 15/2017).
Infatti, nella odierna fattispecie, la richiesta istruttoria non solo non è funzionale a dissipare lo stato di incertezza su fatti controversi, posto che la questione è stata introdotta solo in questa fase di giudizio, ma lo è stata violando i principi generali non derogabili che attengono al rispetto del principio del contraddittorio e in particolare delle regole sulla produzione dei documenti e sulla relativa tempistica. A ciò va soggiunto che appaiono prive di attendibilità le giustificazioni fornite dal difensore della società in merito alle circostanze e ai tempi della scoperta della prova del tempestivo pagamento delle somme per cui è causa.
E ciò in quanto le somme dovute all’allenatore sig. Tiziano Mucciante in forza della pronuncia del Collegio arbitrale presso la L.N.D. con lodo n. 34/72 del 14.12.2023, avrebbero dovuto essere versate entro trenta giorni da quella data e quando ancora il sig.
Valeriano Palombaro, rivestiva i poteri di presidente della società Miglianico Lanciano Football Club.
Assumere quindi che la scoperta del documento che prova il suddetto pagamento, mai prodotto o menzionato nel corso del giudizio latamente inteso, è intervenuta “solo qualche giorno prima dell’udienza odierna” equivale, a giudizio del Collegio, a denunciare un comportamento non coerente, inveratosi sia nel momento in cui l’esibizione di quel documento sarebbe stata utile a contrastare le ragioni del deferimento, sia in quello successivo, ancora più essenziale, necessario ad evitare la formazione del giudicato, implicitamente intervenuto nel giudizio di prime cure, sul punto della accertata mancanza della prova del pagamento tempestivamente effettuato in favore del sig. Tiziano Mucciante.
Per tutte queste ragioni l’istanza istruttoria avanzata in questa fase del giudizio, come già anticipato, va rigettata.
3. Nel merito ambedue i motivi di reclamo dedotti dalla Procura appaiono fondati.
3.1 Quanto al primo motivo, le violazioni di cui al deferimento sono pacifiche, incontestate e acclarate anche dal Giudice di prime cure. La condotta oggetto della contestazione integra pacificamente la violazione, tra gli altri, dell’articolo 31, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, che prevede testualmente quanto segue: “Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11, 94 quinquies, comma 11 e 94 septies, comma 9 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche”.
Nel caso in esame è pacifico che il sig. Valeriano Palombaro, nella sua qualità di presidente della società Miglianico Lanciano Football Club, non ha dimostrato di aver corrisposto all’allenatore sig. Tiziano Mucciante, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio arbitrale presso la LND.
Tale comportamento omissivo integra pacificamente gli estremi della violazione sopracitata, per la quale è normativamente prevista la sanzione a carico della società della penalizzazione di uno o più punti in classifica.
Infatti, in ossequio e tale precisa disposizione normativa, la Procura federale ha richiesto nel procedimento di prime cure l’irrogazione nei confronti della società Miglianico Lanciano Football Club della sanzione di euro 600,00 di ammenda e della penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel campionato di competenza della stagione sportiva 2024 - 2025.
Il motivo di reclamo va quindi accolto.
4. Quanto al secondo motivo, con cui viene dedotto il vizio di difetto di motivazione in ordine alla mancata irrogazione alla società della penalizzazione di uno in classifica, come richiesto dalla Procura federale, il Collegio osserva che non soltanto quel motivo è fondato perché la decisione appellata non indica, se non apoditticamente, il motivo della mancata applicazione di detta penalizzazione, ma soprattutto che, anche ammesso e non concesso che la formula anodina della ritenuta “mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore sanzione della penalizzazione di un punto in classifica” possa considerarsi comunque una motivazione sufficiente, una siffatta motivazione altro non conferma che il vizio di erronea applicazione dell’art. 31, comma 3, del CGS.
4.1 Detta norma, infatti, assume come criterio vincolato di applicazione, che la sanzione minima prevista per la sua accertata violazione non possa essere inferiore ad un punto di penalizzazione, salva la possibilità, questa sì discrezionale, di irrogare motivatamente una sanzione maggiore.
Difatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte federale d’appello, per quanto riguardo le sanzioni previste a carico della società con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di punti negativi in classifica, non è possibile una graduazione che tenga conto della gravità dell’infrazione (così come avviene per le persone fisiche), né è consentito al giudice sportivo quantificare una sanzione inferiore al minimo edittale previsto puntualmente della normativa federale e ciò in ossequio al principio della parità di condizioni tra i soggetti in competizione e all’esigenza di non creare indebite distorsioni dei campionati (CFA, SS.UU., n. 131/2023-2024; CFA, SS.UU. n. 109/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 101/2022/2023; CFA, SS.UU., n. 78/20222023; CFA, SS.UU., n. 89/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 88/2019-2020). L’ordinamento sportivo, nella sua parte sanzionatoria, è solo parzialmente e cum grano salis, assimilabile a quello penale. Invero, mentre per quest’ultimo, la funzione (non assorbente ma certamente) principale della pena è – per esplicito dettato costituzionale – la rieducazione (rectius: risocializzazione) del condannato, per l’ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva, e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche. Di talché sembra conseguente ipotizzare, in tale ultimo ordinamento, la sussistenza di una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva), devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa. La ragione è quella cui si è fatto prima cenno: la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere – più o meno – avvantaggiati dall’handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali.
5. Ne consegue che anche il secondo motivo di reclamo della Procura federale è fondato e pertanto il gravame va accolto nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga alla società Miglianico Lanciano Football Club (già A.S.D. Miglianico Calcio) la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2024-2025; conferma nel resto.
Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angelo De Zotti Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce