F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0025/CFA pubblicata il 6 Settembre 2024 (motivazioni) – S.P.A.L. S.r.l./Lega Nazionale Professionisti Serie A

Decisione/0025/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0015/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Tommaso Mauceri – Componente

Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0015/CFA/2024-2025 presentato dalla società SPAL srl in data 5 agosto 2024

contro

Lega nazionale professionisti Serie A, Lega nazionale professionisti Serie B, nonché nei confronti di Atalanta Bergamasca spa,Bologna FC 1909 spa, Cagliari Calcio spa, Empoli FC srl, ACF Fiorentina srl, Genoa CFC spa, Hellas Verona spa, FC Internazionale spa, Juventus FC spa, SS Lazio spa, AC Milan spa, SSC Napoli spa, AS Roma spa, US Salernitana Calcio srl, UC Sampdoria spa, US Sassuolo srl, Spezia Calcio srl, Torino FC spa, Udinese spa, Venezia FC srl, Parma Calcio 1913 srl, Brescia Calcio spa, FC Crotone srl, US Lecce spa, Benevento Calcio srl, Frosinone Calcio srl, Fallimento AC Chievo Verona srl,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare 0018/TFNSD/2024-2025 depositata il 29 luglio 2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all’udienza del 4 settembre 2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Giuseppe Castiglia e uditi gli Avv.ti Alberto Fantini e Gianluca Cambareri per la società SPAL srl; l’Avv. Stefano Artini per la società Empoli Football Club spa; l’Avv. Stefano Fanini per la società Hellas Verona FC spa; gli Avv.ti Francesco Fimmanò e Salvatore Sica per la società US Salernitana 1919 srl; l’Avv. Romano Vaccarella per la Lega nazionale professionisti Serie A; l’Avv. Francesca Fioretti, in sostituzione dell’Avv. Domenico Marzi, per la società Frosinone Calcio srl.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con delibera del 5 febbraio 2018, l’assemblea della Lega nazionale professionisti Serie A - LNPA ha accettato la proposta formulata dalla società Mediapro Italia srl per l’assegnazione dei diritti audiovisivi, riferiti al territorio italiano, relativi al campionato di Serie A per le stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 (di seguito anche il “triennio”), a fronte del riconoscimento del corrispettivo complessivo di 1.050.001.000,00 per ciascuna stagione sportiva.

A seguito del ritenuto inadempimento della società assegnataria, la LNPA ha esercitato la clausola risolutiva espressa contrattualmente prevista.

Ne è seguito un contenzioso, definito tra le parti bonariamente con una transazione per l’importo di 52.500.050,00, che l’assemblea della LNPA dell’11 maggio 2022 ha deliberato di distribuire tra le sole società associate nel corso della stagione sportiva 2021-2022 sul rilievo che tali risorse non avrebbero natura risarcitoria, ma rappresenterebbero una nuova entrata ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. l), dello statuto della Lega, da imputarsi secondo il principio della competenza temporale.

Asseritamente sulla base di notizie riportate dalla stampa circa l’avvenuta composizione della controversia, nel novembre 2022 la società SPAL srl, associata alla LNPA nella stagione 2018/2019 come pure nella successiva stagione 2019/2020, dolendosi della “decisione assunta dalla LNPA di addivenire ad un accordo transattivo senza il parere favorevole della scrivente, nonché [della] successiva modalità di ripartizione pro quota della suddetta somma, […] evidentemente lesiva dei diritti e interessi della scrivente Società”, ha inoltrato alla LNPA la richiesta di conoscere la documentazione relativa al contenzioso con Madiapro, rigettata dalla Lega con comunicazione del 21 novembre 2022. La Lega ha sostenuto che la richiesta avesse carattere meramente esplorativo e istruttorio e comunicato che i giudizi pendenti sarebbe stati rinunciati ed estinti senza che dall’estinzione derivassero utilità destinabili alla SPAL.

Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 30 CGS CONI (e in subordine ai sensi dell’ art. 79, comma 1, CGS FIGC), depositato il 5 giugno 2024, la società, affermando di essere stata illegittimamente esclusa dalla ripartizione delle risorse derivanti dalla transazione e di non essere stata informata e coinvolta negli sviluppi della vicenda, nonché di aver acquisito piena conoscenza dei fatti solo a seguito della lettura del ricorso presentato il 6 maggio 2024 dal Frosinone Calcio srl, ha chiesto al Tribunale federale nazionale:

1) di “accertare il diritto alla distribuzione in favore della S.P.A.L. S.r.l. per la propria parte spettante, le somme ottenute dalla LNPA per effetto della transazione stipulata tra la LNPA e Mediapro Italia S.r.l. di cui al contenzioso per la cessione dei diritti audiovisivi per il triennio 2018/2021, della LNPA e conseguentemente dell’obbligo a carico della LNPA di distribuire/restituire alla S.P.A.L. S.r.l. la somma pari a euro 941.334,38, o la maggiore o minore somma che sarà determinata oltre interessi, quale quota spettante alla S.P.A.L. S.r.l. delle risorse derivanti dalla transazione tra LNPA e Mediapro Italia S.r.l. nel contenzioso avente ad oggetto i diritti audiovisivi del Campionato di Serie A per il triennio 2018/2021, se del caso, previa disapplicazione in parte qua (ovvero nella parte relativa alla quota distribuita ai soggetti destinatari della distribuzione) della deliberazione della LNPA approvata in data 11.5.2022 di cui la SPAL ha avuto notizia dalla notificazione del ricorso promosso dinanzi a codesto Ecc.mo Tribunale dal Frosinone Calcio avvenuta il 6.5.2024”;

2) ovvero, in subordine, “previo accertamento del diritto alla distribuzione in favore della S.P.A.L. S.r.l. per la propria parte spettante, le somme ottenute dalla LNPA per effetto della transazione stipulata tra la LNPA e Mediapro Italia S.r.l. di cui al contenzioso per la cessione dei diritti audiovisivi per il triennio 2018/2021, [di] condannare la LNPA a pagare alla S.P.A.L. S.r.l. la somma pari a euro 941.334,38, o la maggiore o minore somma che vorrà disporre il Tribunale, oltre interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento del danno per violazione contrattuale derivante dal mandato associativo previsto dall’[art. 1, comma 3, lett. k, dello Statuto-Regolamento FIGC”.

Si sono costituite la LNPA e alcune delle società chiamate in giudizio, tutte opponendosi al ricorso della SPAL.

2. Con la decisione in titolo, il Tribunale federale ha accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso della SPAL per mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 30 CGS CONI.

3. Con reclamo depositato il 5 agosto 2024, la SPAL ha interposto appello avverso la decisione di primo grado con un unico, articolato motivo, deducendo l’error in iudicando, il travisamento dei fatti, il difetto di motivazione. Il primo giudice, appiattitosi sulla precedente decisione resa all’esito del giudizio promosso dal Frosinone Calcio, avrebbe errato nel ritenere che la ricorrente avesse chiesto l’accertamento dell’invalidità della delibera dell’11 maggio 2022. E, quanto al preteso mancato rispetto dell’art. 30 CGS CONI, la norma presupporrebbe la “piena conoscenza del fatto o, nel caso in esame, dell’atto il cui contenuto ha una portata lesiva della propria posizione”, che nel caso sarebbe mancata proprio a causa del comportamento ostruzionistico della LNPA, tale da aver reso impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto. Inoltre, il ricorso introduttivo dovrebbe comunque intendersi come proposto (anche) ai sensi dell’art. 79, comma 1, CGS FIGC, applicabile in virtù del richiamo fatto dall’art. 9, comma 10, primo periodo, dello statuto-regolamento della LNPA, e varrebbe comunque la possibilità di rimettere la reclamante in termini in applicazione dell’art. 50, comma 5, CGS FIGC.

Ciò posto, la società ha rinnovato integralmente le deduzioni e le conclusioni di merito nonché le richieste istruttorie formulate in primo grado.

4. Con memorie del 30 agosto si sono costituite in giudizio la LNPA nonché le società Hellas Verona FC spa, Empoli Football Club spa e US Salernitana 1919 srl, chiedendo il rigetto del reclamo con conferma della decisione impugnata.

In via subordinata, inoltre, alcune società hanno riproposto in questa sede di appello le eccezioni di difetto di legittimazione passiva in capo alle singole associate, di inammissibilità del ricorso per mancata osservanza del c.d. termine breve ex art. 30 CGS CONI, di nullità del ricorso introduttivo e del reclamo per assoluta incertezza del petitum e della causa petendi e comunque la sua infondatezza nel merito.

5. All’udienza del 4 settembre 2024, svoltasi in videoconferenza, alla quale ha partecipato anche il Frosinone Calcio srl sotto riserva di valutazione di ammissibilità, le parti hanno discusso; dopo di che il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. In via preliminare, va dichiarata inammissibile la partecipazione al giudizio del Frosinone Calcio.

Questa non può che qualificarsi come intervento del terzo, che l’art. 104 CGS CONI subordina a tre condizioni: (i) la titolarità di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata; (ii) il deposito dell’atto non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l’udienza; (iii) la specifica dimostrazione dell’interesse che lo giustifica (Corte fed. app., Sez. I, n. 29/2021-2022).

Ora, anche a prescindere dal requisito temporale, il Frosinone Calcio non ha allegato e ancor meno dimostrato la posizione giuridica e l’interesse di cui sarebbe titolare.

Nell’ordinamento endo-federale, la posizione della società, ricorrente e poi reclamante in una vicenda parallela a quella attuale, è stata definita dalle Sezioni unite di questa Corte federale d’appello con la decisione n. 5/2024-2025. E la sola possibilità di invocare in eventuali giudizi innanzi al Collegio di garanzia dello sport o in sede di revocazione una pronuncia favorevole alla odierna reclamante è una situazione di mero fatto, giuridicamente irrilevante e insufficiente a consentire la partecipazione al presente giudizio.

7. Come detto in narrativa, il Tribunale federale nazionale ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività rispetto al disposto dell’art. 30 CGS CONI.

La disposizione si applica alla vicenda ai sensi dell’art. 3, comma 2, CGS FIGC (Corte fed. app., SS. UU., n. 5/2024-2025), il quale stabilisce che “[p]er tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI”. Lungi dall’essere un compendio normativo impermeabile dall’esterno, il codice di giustizia sportiva, là dove nulla dispone - come nel caso di specie - è integrato dalle pertinenti norme del codice del CONI (comma 2) oltre che dai principi generali del diritto dell’ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché dalle regole di giustizia ed equità sportiva (comma 4).

Il comma 2, primo periodo, dell’art. 30 prescrive che “[i]l Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento”.

La disposizione reca due termini: uno c.d. breve (trenta giorni dalla piena conoscenza dell’atto o del fatto) e uno c.d. lungo (un anno dall’accadimento).

Il Tribunale federale ha ritenuto che entrambi i termini siano decorsi inutilmente.

8. Nel reclamo, la SPAL si impegna per sostenere di aver avuto solo al momento della presentazione dell’analogo ricorso da parte del Frosinone Calcio quella piena conoscenza indispensabile per il ricorso del termine decadenziale.

Senonché, questi argomenti - a tutto concedere - potrebbero valere per il termine breve, non anche per il termine lungo, il quale ha carattere assorbente, nel senso che, indipendentemente dal decorso del primo termine, l’avvenuto spirare del termine annuale costituisce un ostacolo insormontabile alla proposizione del ricorso (Corte fed. app., SS. UU., n. 5/2024-2025). E infatti, del tutto correttamente il Tribunale federale nazionale ha rilevato che “[n]ella fattispecie in esame, oltre ad essere decorso, a tutto voler concedere sin dal dicembre 2022, il termine c.d. breve, appare, comunque, spirato anche il termine annuale dall’accadimento (c.d. lungo). Sotto tale profilo, come già precisato nella citata decisione di questo Tribunale e confermato dalla Corte Federale, il termine lungo è spirato nel maggio 2023, dovendo individuare il dies a quo nell’adozione della delibera contestata che rappresenta l’accadimento di cui all’art. 30 co. 2 CGS CONI”.

Questo capo della decisione non appare essere stato oggetto di una specifica censura, come invece avrebbe dovuto essere ai sensi dell’art. 101, comma 3, CGS FIGC. Alla pag. 11, il reclamo si limita a riportare tale passaggio, senza però muovere a esso alcun particolare rilievo.

9. Di conseguenza, il reclamo è inammissibile, in applicazione di un orientamento notissimo della giurisprudenza, al tempo stesso di ordine processuale e sostanziale, per il quale deve ritenersi inammissibile l'appello ove la sentenza impugnata si fondi su una pluralità di motivi autonomi, ognuno dei quali è da solo in grado di sorreggerla perché fondato su specifici presupposti logicogiuridici, e l'appellante abbia omesso di censurare uno di essi (da ultimo: Cons. Stato, Sez. V, 3 gennaio 2024, n. 107; Cons. Stato, Sez. III, 14 aprile 2023, n. 3776; Cons. Stato, Sez. II, 8 marzo 2023, n. 2446; Cons. Stato, Sez. IV, 16 novembre 2022, n. 10078). In questo senso, del resto, si è espressa anche questa Corte federale d’appello (SS. UU., n. 88/2023-2024; Sez. I, n. 78/2020-2021).

10. Peraltro, il reclamo è anche infondato nel merito, posto che, appunto, il ricorso è stato incontestabilmente proposto ben oltre l’avvenuto decorso del termine annuale di decadenza.

Come hanno rilevato le Sezioni unite di questa Corte federale d’appello nella vicenda analoga del Frosinone Calcio (decisione n. 5/2024-2025), la discussa questione del rispetto del termine breve è sostanzialmente irrilevante, posto che - come appare dall’uso della parola “comunque” - il termine lungo ha carattere assorbente, nel senso che, indipendentemente dal decorso del termine breve, l’avvenuto spirare del termine annuale costituisce un ostacolo insormontabile alla proposizione del ricorso.

Si tratta, peraltro, di una tecnica ben conosciuta in diversi settori dell’ordinamento generale, sia pure con diversa, e forse più nitida, formulazione. Nel processo civile (artt. 326 e 327 cod. proc. civ.) e in quello amministrativo (art. 92 cod. proc. amm.), il termine per impugnare a pena di decadenza, salvo casi particolari, è di trenta o sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, in difetto di questa, di sei mesi dalla pubblicazione della decisione. Il che significa che, una volta decorso il termine lungo, l’impugnazione diviene inammissibile e non potrebbe essere rimessa in termine da una eventuale notificazione successiva.

Nel caso di specie, il termine lungo è venuto a scadenza il 10 maggio 2023. Infatti, esso è decorso dal momento dell’adozione della delibera contestata e non da quello della materiale distribuzione degli importi attribuiti alle singole società beneficiarie, essendo questa una attività meramente esecutiva del programma negoziale deliberato dall’assemblea della LNPA.

11. Come ha osservato la ricordata decisione n. 5, dalla quale non vi è ragione per discostarsi:

(i) il termine ha carattere perentorio, in quanto:

- in ambito endo-federale, vige il principio della natura tendenzialmente perentoria dei termini (art. 44, comma 6, CGS FIGC);

- per consolidata tradizione, i termini per introdurre un giudizio hanno carattere perentorio anche quando non siano espressamente qualificati come tali, poiché sono dettati al fine di garantire la certezza e la stabilità delle situazioni giuridiche, che non può essere messa in discussione sine die;

- con riguardo all’art. 30 o alle analoghe disposizioni dei regolamenti giustiziali di singole federazioni sportive (nella specie: Federazione italiana scherma e Federazione italiana danza sportiva), il Collegio di garanzia dello sport ha affermato la natura perentoria sia del termine breve (Coll. gar. sport, SS.UU., n. 19/2020) che di entrambi i termini in questione (Coll. gar. sport., Sez. I, n. 54/2019; Coll. gar. sport, Sez. I, n. 6/2018);

- la giurisprudenza della Corte di cassazione ammette l’esistenza di termini implicitamente perentori in ragione dello scopo perseguito dalla norma (Cass. civ., Sez. trib., 20 luglio 2021, n. 20649, per l’impugnazione del provvedimento di diniego della c.d. “rottamazione ter” dinanzi alla Commissione tributaria; Cass. civ., Sez. II, 4 dicembre 2018, n. 31316, per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili fissato ex art. 331 c.p.c.; in generale, da ultimo, Cass. civ., SS.UU., 12 febbraio 2024, che la reclamante cita a proprio favore);

- nella specie, la dizione del secondo periodo dell’art. 30, comma 2, CGS CONI (“Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale”) è inequivoca nell’assegnare carattere decadenziale ai termini previsti dal precedente primo periodo; senza distinguere fra termine breve e termine lungo, al decorso del quale la ricordata disposizione non si applicherebbe. La partizione tra “atti o fatti”, da una parte, e “accadimento”, dall’altra, appare il frutto di una scelta stilistica dei redattori e non influisce sulla ricostruzione della portata della disposizione;

(ii) il termine non è soggetto alla disciplina dell’art. 2965 cod. civ. poiché non è di origine convenzionale (ma deriva da una norma di un testo regolamentare adottato da un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico qual è il CONI - art. 1 d. lgs. 23 luglio 1999, n. 242 - e approvato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e appare funzionale alle esigenze di speditezza, celerità e concentrazione che sono proprie del processo sportivo e lo rendono da questo punto di vista un unicum;

( iii) il carattere perentorio, proprio del termine in questione, non appare tanto rigido da penalizzare ingiustamente le ragioni del ricorrente il quale, ricorrendone i presupposti, può sempre avvalersi della rimessione in termini.

12. Non ha pregio la tesi della reclamante, secondo cui il ricorso, in via subordinata, dovrebbe intendersi come proposto ai sensi dell’art. 79, comma 1, CGS FIGC.

Come si è osservato nella decisione n. 5/2024-2025, non viene in gioco questa norma, che è dettata per regolare il riparto di competenze tra Il Tribunale federale e il Giudice sportivo e non può costituire l’escamotage per eludere il sistema dei termini perentori processuali.

È ben vero che l’art. 9, comma 10, primo periodo, dello statuto-regolamento della LNPA (che è fonte nell’ambito dell’ordinamento endo-federale, secondo la gerarchia posta dall’art. 2 dello Statuto FIGC: Corte sport. app., SS.UU., n. 90/2017-2018) stabilisce che “[p]er le impugnazioni delle delibere assembleari e consiliari la giurisdizione in via esclusiva competerà a organi giurisdizionali interni della giustizia sportiva, ai sensi dell’art. 79 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il rito di cui all’art. 86 del Codice di Giustizia Sportiva.”

Aggiunge però il successivo periodo: “Sono legittimate a impugnare: (i) le delibere assembleari, le Società Associate assenti, dissenzienti o astenute; e (ii) le delibere consiliari, i consiglieri dissenzienti, astenuti e assenti, nonché per le sole delibere che ledono diritti soggettivi, le Società Associate. Le impugnazioni devono essere proposte entro il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della P.E.C. contenente il relativo verbale, ai sensi delle relative norme nel tempo applicabili”.

Come appare anche dal riferimento alla data di ricezione della PEC come dies a quo, che mira a restringere in termini assai contenuti l’ambito temporale di contestazione delle delibere, la legittimazione ad agire è circoscritta alle società che non abbiano approvato la delibera contestata, ma comunque avessero titolo a partecipare all’assemblea. E poiché, nella vicenda, la società SPAL non era associata alla Lega di Serie A al momento in cui l’assemblea adottò la delibera di cui si discute, nell’attuale contenzioso non è applicabile la disposizione statutaria richiamata.

13. Neppure potrebbe essere riconosciuto l’errore scusabile per poter ottenere la rimessione in termini per impugnare, come la società richiede in chiusura del motivo di reclamo.

A questo riguardo, il comma 5 dell’art. 50 CGS FIGC consente “agli organi di giustizia sportiva [di] rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile”.

Si tratta di una disposizione che ripete quella dell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 37 cod. proc. amm. e fa leva sulla non imputabilità del mancato rispetto di un termine perentorio (Corte fed. app., Sez. un., n. 33/2020-2021; Corte fed. app., Sez. un., n. 32/2020-2021).

È giurisprudenza costante che la norma abbia carattere eccezionale e sia di stretta interpretazione, perché deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini di impugnazione e un uso troppo ampio della discrezionalità giudiziaria che essa implica può compromettere il principio di parità delle parti (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 22; Cons. St., Ad. Plen., 19 novembre 2014, n. 33; e da ultimo: Cons. Stato, Sez. III, 1° agosto 2023, n. 7451; Cons. Stato, Sez. II, 18 ottobre 2022, n. 8889; Cons. Stato, Sez. VII, 18 ottobre 2022, n. 8872, Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2020, n. 6344). Ad ogni modo, la causa non imputabile presuppone l'esistenza di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà (Cass. civ., Sez. III, 24 agosto 2023, n. 25228; Cass. civ., Sez. III, 7 luglio 22023, n. 19384).

Ora, nel caso di specie, risulta dagli atti (anche allegati al ricorso del Frosinone Calcio, che la reclamante conferma di aver conosciuto), che svariate assemblee di Lega, tenutesi nella stagione 2018-2019, quando cioè la SPAL era associata alla LNPA, hanno discusso del contenzioso con Mediapro. In particolare, nell’assemblea del 20 dicembre 2018, si dà notizia della avvenuta notifica di un atto di citazione per il risarcimento dei danni conseguenti alla sua risoluzione per colpa di Mediapro della licenza assegnata. Nella successiva assemblea dell’11 febbraio 2019 emerge la possibilità di una definizione transattiva della controversia. Ancora si dibatte ampiamente di questi temi nelle assemblee del 25 febbraio, 9 maggio e 10 giugno 2019. In questa ultima data, l’assemblea conferisce espressamente delega all’amministratore delegato per la prosecuzione delle trattative con Mediapro e con la sua controllante Joye Media srl.

14. Vero è che, nel novembre 2022, la SPAL ha chiesto alla LNPA di conoscere la documentazione rilevante relativa alla transazione e che la Lega ha replicato con una risposta ritenuta generica.

Tuttavia, questa circostanza non è elemento sufficiente a giustificare la rimessione in termini.

Anzitutto, già il tenore della richiesta della SPAL (“la diversa decisione assunta dalla LNPA di addivenire ad un accordo transattivo senza il parere favorevole della scrivente, nonché la successiva modalità di ripartizione pro quota della suddetta somma, è evidentemente lesiva dei diritti e interessi della scrivente Società”) dimostra che la reclamante aveva piena consapevolezza dell’accordo transattivo e dei criteri, asseritamente pregiudizievoli, di distribuzione del ricavato.

E, inoltre, di fronte alla risposta della Lega, la società reclamante avrebbe potuto rinnovare la richiesta, notificare una diffida, esplorare la strada dell’accesso difensivo (sulla scia di Coll. gar. sport, n. 74/2017; Corte fed. app., SS.UU., n. 97/2019-2020; Corte fed. app., SS.UU., n. 21/2023-2024), proporre ricorso avverso la delibera (la cui adozione era comunque conosciuta o conoscibile mediante la semplice consultazione del sito internet della Lega nel quale erano indicati la data e l’oggetto - “Transazione Mediapro: ripartizione risorse” - della discussa assemblea dell’11 maggio 2022) con contestuale istanza istruttoria intesa all’acquisizione dei documenti rilevanti in vista dell’integrazione con motivi aggiunti o della presentazione di autonomo ricorso. Peraltro, alle pagg. 20-21 del reclamo, è la stessa SPAL a sostenere che “la tutela del diritto di accesso, come disciplinata dagli artt. 22 e ss. della legge generale sul procedimento amministrativo, è applicabile anche alla LNPA stante la rilevanza pubblicistica dell’attività svolta dalla stessa”.

In definitiva, quello della SPAL è stato un contegno omissivo, che si situa al di sotto del livello di diligenza esigibile da parte di una società di calcio professionistica, sicché sarebbe comunque da escludere la sussistenza di quella causa non imputabile che sola consentirebbe di accordare al reclamante l’eccezionale beneficio della rimessione in termini.

15. Dalle considerazioni che precedono discende che il reclamo è inammissibile e infondato. Perciò deve essere respinto, con conferma della decisione di primo grado.

16. Quanto alla condanna della società reclamante alle spese di giudizio, chiesta da alcune delle parti resistenti, il Collegio non riscontra i presupposti cui l’art. 55 CGS FIGC la collega (inammissibilità o manifesta infondatezza del reclamo o lite temeraria). In ogni caso, l’art. 55 attribuisce la valutazione circa la sua applicabilità all’organo di giustizia, che può escluderla in ragione della novità delle questioni trattate nel giudizio, cioè per una ragione che costituirebbe motivo di compensazione per intero delle spese tra le parti qualora fosse ritenuta applicabile la disciplina dell’art. 92 cod. proc. civ. (Corte fed. app., SS.UU. n. 5/2024-2025; Corte fed. app., SS. UU., n. 98/2022-2023).

Le spese di giudizio possono perciò essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Compensa le spese di giudizio.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Giuseppe Castiglia                                                  Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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