F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0027/CFA pubblicata il 6 Settembre 2024 (motivazioni) – FC Crotone srl/Lega Nazionale Professionisti Serie A

Decisione/0027/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0019/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Tommaso Mauceri – Componente

Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0019/CFA/2024-2025 presentato dalla società FC Crotone srl in data 5 agosto 2024

contro

Lega Nazionale Professionisti Serie A, nonché nei confronti di Atalanta Bergamasca spa, Bologna FC 1909 spa, Cagliari Calcio spa, Empoli FC srl, ACF Fiorentina srl, Genoa CFC spa, Hellas Verona spa, FC Internazionale spa, Juventus FC spa, SS Lazio spa, AC Milan spa, SSC Napoli spa, AS Roma spa, US Salernitana Calcio srl, UC Sampdoria spa, US Sassuolo srl, Spezia Calcio srl, Torino FC spa, Udinese spa, Venezia FC srl, Frosinone Calcio srl, Parma Calcio 1913 srl, Brescia Calcio spa, Spal srl, US Lecce spa, Benevento Calcio srl, Fallimento AC Chievo Verona srl, Lega Nazionale Professionisti Serie B,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare 0021/TFNSD/2024-2025 depositata il 29 luglio 2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all’udienza del 4 settembre 2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Giuseppe Castiglia e uditi l'Avv. Annalisa Roseti per la società FC Crotone srl; l’Avv. Stefano Artini per la società Empoli Football Club spa; l’Avv. Stefano Fanini per la società Hellas Verona FC spa; gli Avv.ti Francesco Fimmanò e Salvatore Sica per la società US Salernitana 1919 S.r.l.; l’Avv. Romano Vaccarella per la Lega Nazionale Professionisti Serie A; l’Avv. Francesca Fioretti, in sostituzione dell’Avv. Domenico Marzi, per la società Frosinone Calcio srl.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con delibera del 5 febbraio 2018, l’assemblea della Lega nazionale professionisti Serie A - LNPA ha accettato la proposta formulata dalla società Mediapro Italia srl per l’assegnazione dei diritti audiovisivi, riferiti al territorio italiano, relativi al campionato di Serie A per le stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 (di seguito anche il “triennio”), a fronte del riconoscimento del corrispettivo complessivo di 1.050.001.000,00 per ciascuna stagione sportiva.

A seguito del ritenuto inadempimento della società assegnataria, la LNPA ha esercitato la clausola risolutiva espressa contrattualmente prevista.

Ne è seguito un contenzioso, definito tra le parti bonariamente con una transazione per l’importo di 52.500.050,00, che l’assemblea della LNPA dell’11 maggio 2022 ha deliberato di distribuire tra le sole società associate nel corso della stagione sportiva 2021-2022 sul rilievo che tali risorse non avrebbero natura risarcitoria, ma rappresenterebbero una nuova entrata ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. l), dello statuto della Lega, da imputarsi secondo il principio della competenza temporale.

In data 4 novembre 2022 la società FC Crotone srl, associata alla LNPA nella stagione sportiva 2019-2020, ha inoltrato alla LNPA una istanza di accesso al fine - si afferma - di conoscere l’effettiva esistenza dell’accordo transattivo. La Lega ha risposto il successivo 3 dicembre, confermando l’avvenuta rinunzia ed estinzione dei giudizi pendenti e la mancanza di utili destinabili alla società richiedente.

Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 79, comma 1, CGS FIGC, depositato il 4 giugno 2024, la società, premesso di aver acquisito piena conoscenza dei fatti solo a seguito della lettura del ricorso presentato il 6 maggio 2024 dal Frosinone Calcio srl, ha sostenuto che il criterio di riparto adoperato, che prescinde dalla effettiva partecipazione al triennio di riferimento, avvantaggerebbe ingiustamente alcune compagini (quelle non associate alla LNPA per il triennio o per alcune stagioni sportive di questo) a danno di altre, fra cui appunto il Crotone, e perciò lederebbe un suo diritto soggettivo rilevante per l’ordinamento federale. Pertanto, ha chiesto al Tribunale federale nazionale di accertare la responsabilità della LNPA sia contrattuale (per violazione degli obblighi negoziali del mandato associativo) che extracontrattuale (per violazione di legge) e di condannarla al risarcimento del danno patrimoniale (pari ai proventi della percentuale di spettanza ai base ai criteri del c.d. decreto Melandri, oltre a interessi e rivalutazione) e non patrimoniale (da quantificarsi in via equitativa).

Si sono costituite la LNPA e alcune delle società chiamate in giudizio, tutte opponendosi al ricorso del Parma Calcio.

2. Con la decisione in titolo, il Tribunale federale nazionale, respinte alcune eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di nullità del ricorso, ha accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso del Crotone per mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 30 CGS CONI e, in particolare, del c.d. termine lungo.

3. Con reclamo depositato il 5 agosto 2024, il Crotone ha interposto appello avverso la decisione di primo grado denunciando:

(i) la violazione e la falsa applicazione dell’art. 79 CGS FIGC; la violazione e la falsa applicazione dell’art. 30 CGS CONI; l’irragionevolezza della motivazione; l’apparenza della motivazione; l’ingiustizia manifesta. Il primo giudice avrebbe errato nel ritenere applicabile l’art. 30 CGS CONI, norma ritenuta estranea all’ordinamento endo-federale e semmai applicabile in via del tutto residuale. L’adozione dell’art. 79 CGS FIGC, norma di diritto sostanziale, sarebbe il frutto di una precisa scelta del legislatore nel senso di regolamentare l’accesso alla giustizia sportiva endo-federale, in ordine ai fatti ritenuti rilevanti, senza la previsione di termini di decadenza brevi cui condizionare l’esercizio della relativa azione. Ancora - come dimostrerebbe la menzione dell’“atto di deferimento del procuratore federale” - l’art. 30 CGS FIGC risulterebbe applicabile solo ai giudizi disciplinari e non anche a quelli di natura economica, per i quali non sussisterebbero esigenze di celerità e di certezza immediata e varrebbero dunque gli ordinari termini di prescrizione;

(ii) la violazione e la falsa applicazione dei principi di governo sulla rimessione in termini. A torto il Tribunale federale nazionale avrebbe negato la concessione del rimedio, che viene nuovamente richiesta in questa sede di appello.

Ciò posto, la società ha rinnovato integralmente le deduzioni e le conclusioni di merito nonché le richieste istruttorie formulate in primo grado.

4. Con memorie del 30 agosto si sono costituite in giudizio la LNPA nonché le società Hellas Verona FC spa, Empoli Football Club spa, chiedendo il rigetto del reclamo con conferma della decisione impugnata.

In via subordinata, inoltre, alcune società hanno riproposto in questa sede di appello le eccezioni di difetto di legittimazione passiva in capo alle singole associate, di inammissibilità del ricorso per mancata osservanza del c.d. termine breve ex art. 30 CGS CONI, di nullità del ricorso introduttivo per assoluta incertezza del petitum e della causa petendi e comunque la sua infondatezza nel merito. Analoghe conclusioni ha preso la US Salernitana Calcio srl, costituitasi il successivo 2 settembre.

5. All’udienza del 4 settembre 2024, svoltasi in videoconferenza, alla quale ha partecipato anche il Frosinone Calcio srl sotto riserva di valutazione di ammissibilità, le parti hanno discusso; dopo di che il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. In via preliminare, va dichiarata inammissibile la partecipazione al giudizio del Frosinone Calcio.

Questa non può che qualificarsi come intervento del terzo, che l’art. 104 CGS CONI subordina a tre condizioni: (i) la titolarità di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata; (ii) il deposito dell’atto non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l’udienza; (iii) la specifica dimostrazione dell’interesse che lo giustifica (Corte fed. app., Sez. I, n. 29/2021-2022).

Ora, anche a prescindere dal requisito temporale, il Frosinone Calcio non ha allegato e ancor meno dimostrato la posizione giuridica e l’interesse di cui sarebbe titolare.

Nell’ordinamento endo-federale, la posizione della società, ricorrente e poi reclamante in una vicenda parallela a quella attuale, è stata definita dalle Sezioni unite di questa Corte federale d’appello con la decisione n. 5/2024-2025. E la sola possibilità di invocare in eventuali giudizi innanzi al Collegio di garanzia dello sport o in sede di revocazione una pronuncia favorevole alla odierna reclamante è una situazione di mero fatto, giuridicamente irrilevante e insufficiente a consentire la partecipazione al presente giudizio.

7. La questione oggetto della presente controversia è stata esaminata a fondo dalle Sezioni unite di questa Corte federale d’appello in una recentissima decisione (n. 5/2024-205), dalle cui conclusioni non vi è ragione di discostarsi.

8. Come detto in narrativa, il Crotone sostiene anzitutto che il proprio ricorso sarebbe stato proposto ai sensi dell’art. 79 CGS CONI e non dell’art. 30 CGS CONI, cui il Tribunale federale nazionale ha fatto invece riferimento.

Il rilievo è infondato in quanto:

(i) per una giurisprudenza costante, sia civile che amministrativa, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice non è condizionato dalla formulazione letterale adottata dalla parte, ma deve tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio (da ultimo: Cass. civ., Sez. III, 28 dicembre 2023, n. 36272; Cass. civ., Sez. VI, 22 aprile 2021, n. 10727; Cons. Stato, Sez. VI, 11 aprile 2023, n. 3648);

(ii) nella specie, non viene in gioco l’art. 79, comma 1, CGS CONI che, letto in correlazione con l’art. 65, stabilisce la generale competenza del Tribunale federale sui fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo per i quali non sia stato interessato il Giudice sportivo e nulla dice quanto ai termini per la proposizione del ricorso. È ben vero che l’art. 9, comma 10, primo periodo, dello statuto-regolamento della LNPA (che è fonte nell’ambito dell’ordinamento endo-federale, secondo la gerarchia posta dall’art. 2 dello Statuto FIGC: Corte sport. app., SS.UU., n. 90/2017-2018) stabilisce che “[p]er le impugnazioni delle delibere assembleari e consiliari la giurisdizione in via esclusiva competerà a organi giurisdizionali interni della giustizia sportiva, ai sensi dell’art. 79 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il rito di cui all’art. 86 del Codice di Giustizia Sportiva.” Aggiunge però il successivo periodo: “Sono legittimate a impugnare: (i) le delibere assembleari, le Società Associate assenti, dissenzienti o astenute; e (ii) ledelibere consiliari, i consiglieri dissenzienti, astenuti e assenti, nonché per le sole delibere che ledono diritti soggettivi, le Società Associate. Le impugnazioni devono essere proposte entro il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della P.E.C. contenente il relativo verbale, ai sensi delle relative norme nel tempo applicabili”. Come appare anche dal riferimento alla data di ricezione della PEC come dies a quo, che mira a restringere in termini assai contenuti l’ambito temporale di contestazione delle delibere, la legittimazione ad agire è circoscritta alle società che non abbiano approvato la delibera contestata, ma comunque avessero titolo a partecipare all’assemblea. E poiché, nella vicenda, la società Crotone non era associata alla Lega di Serie A al momento in cui l’assemblea adottò la delibera di cui si discute, nell’attuale contenzioso non è applicabile la disposizione statutaria richiamata;

(iii) l’art. 30 CGS CONI trova applicazione alla controversia ai sensi dell’art. 3, comma 2, CGS FIGC, il quale stabilisce che “[p]er tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI”. Lungi dall’essere un compendio normativo impermeabile dall’esterno, il codice di giustizia sportiva, là dove nulla dispone - come nel caso di specie - è integrato dalle pertinenti norme del codice del CONI (comma 2) oltre che dai principi generali del diritto del diritto dell’ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché dalle regole di giustizia ed equità sportiva (comma 4). Non serve al reclamante richiamare una decisione del Collegio di garanzia dello sport (n. 40/2023) che attiene a un punto ben diverso, e cioè alla disapplicabilità delle norme endo-federali relative a una specifica materia (la revocazione) per preteso contrasto con la normativa sovraordinata del codice CONI.

La tesi del reclamante, secondo cui l’art. 30 varrebbe semmai per le azioni disciplinari e non anche per quelle di natura economica, soggette invece agli ordinari termini prescrizionali, è suggestiva ma infondata. La norma appare funzionale alle esigenze di speditezza, celerità e concentrazione che sono proprie del processo sportivo e caratterizzano anche le controversie economiche, perché l’ordinato svolgimento dei campionati richiede che si faccia chiarezza il più rapidamente possibile sui flussi di cassa e le condizioni patrimoniali delle società, che incidono sulla programmazione finanziaria, tecnica e agonistica perché da esse, ad esempio, discendono le disponibilità per le campagne acquisti.

In senso contrario, non è decisivo il riferimento che la norma fa all’iniziativa del procuratore generale, che evidentemente esclude solo l’ammissibilità di un’azione oltre i termini nei procedimenti diversi da quello disciplinare.

E, d’altronde, la tesi si pone anche in contrasto con la giurisprudenza del Collegio di garanzia dello sport, orientata nel senso dell’ampiezza del campo di applicazione della norma che, vale, ad esempio, anche per le azioni di accertamento (decisione n. 54/2019).

9. Ciò posto, il reclamante non contesta l’inutile decorso dei termini previsti dall’art. 30. Questo, al comma 2, primo periodo, prescrive che “[i]l Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto

piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento”.

La disposizione reca due termini: uno c.d. breve (trenta giorni dalla piena conoscenza dell’atto o del fatto) e uno c.d. lungo (un anno dall’accadimento).

Il Tribunale federale ha ritenuto che entrambi i termini siano decorsi inutilmente, pur insistendo particolarmente sul mancato rispetto del termine lungo.

10. Come hanno rilevato le Sezioni unite di questa Corte federale d’appello nella vicenda analoga del Frosinone Calcio (decisione

n. 5/2024-2025), la discussa questione del rispetto del termine breve è sostanzialmente irrilevante, posto che - come appare dall’uso della parola “comunque” - il termine lungo ha carattere assorbente, nel senso che, indipendentemente dal decorso del termine breve, l’avvenuto spirare del termine annuale costituisce un ostacolo insormontabile alla proposizione del ricorso.

Si tratta, peraltro, di una tecnica ben conosciuta in diversi settori dell’ordinamento generale, sia pure con diversa, e forse più nitida, formulazione. Nel processo civile (artt. 326 e 327 cod. proc. civ.) e in quello amministrativo (art. 92 cod. proc. amm.), il termine per impugnare a pena di decadenza, salvo casi particolari, è di trenta o sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, in difetto di questa, di sei mesi dalla pubblicazione della decisione. Il che significa che, una volta decorso il termine lungo, l’impugnazione diviene inammissibile e non potrebbe essere rimessa in termine da una eventuale notificazione successiva.

Nel caso di specie, il termine lungo è venuto a scadenza il 10 maggio 2023. Infatti, esso è decorso dal momento dell’adozione della delibera contestata e non da quello della materiale distribuzione degli importi attribuiti alle singole società beneficiarie, essendo questa una attività meramente esecutiva del programma negoziale deliberato dall’assemblea della LNPA.

11. Come ha osservato la ricordata decisione n. 5, dalla quale non vi è ragione per discostarsi che:

(i) il termine ha carattere perentorio, in quanto

- in ambito endo-federale, vige il principio della natura tendenzialmente perentoria dei termini (art. 44, comma 6, CGS FIGC);

- per consolidata tradizione, i termini per introdurre un giudizio hanno carattere perentorio anche quando non siano espressamente qualificati come tali, poiché sono dettati al fine di garantire la certezza e la stabilità delle situazioni giuridiche, che non può essere messa in discussione sine die;

- con riguardo all’art. 30 o alle analoghe disposizioni dei regolamenti giustiziali di singole Federazioni sportive (nella specie: Federazione italiana scherma e Federazione italiana danza sportiva), il Collegio di garanzia dello sport ha affermato la natura perentoria sia del termine breve (Coll. gar. sport, SS.UU., n. 19/2020) che di entrambi i termini in questione (Coll. gar. sport., Sez. I, n. 54/2019; Coll. gar. sport, Sez. I, n. 6/2018);

- la giurisprudenza della Corte di cassazione ammette l’esistenza di termini implicitamente perentori in ragione dello scopo perseguito dalla norma (Cass. civ., Sez. trib., 20 luglio 2021, n. 20649, per l’impugnazione del provvedimento di diniego della c.d. “rottamazione ter” dinanzi alla Commissione tributaria; Cass. civ., Sez. II, 4 dicembre 2018, n. 31316, per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili fissato ex art. 331 c.p.c.; in generale, da ultimo, Cass. civ., SS.UU., 12 febbraio 2024, che la reclamante cita a proprio favore);

- nella specie, la dizione del secondo periodo dell’art. 30, comma 2, CGS CONI (“Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale”) è inequivoca nell’assegnare carattere decadenziale ai termini previsti dal precedente primo periodo; senza distinguere fra termine breve e termine lungo, al decorso del quale la ricordata disposizione non si applicherebbe. La partizione tra “atti o fatti”, da una parte, e “accadimento”, dall’altra, appare il frutto di una scelta stilistica dei redattori e non influisce sulla ricostruzione della portata della disposizione;

(ii) il termine non è soggetto alla disciplina dell’art. 2965 cod. civ. poiché non è di origine convenzionale (ma deriva da una norma di un testo regolamentare adottato da un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico qual è il CONI - art. 1 d. lgs. 23 luglio 1999, n. 242 - e approvato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e appare funzionale alle esigenze di speditezza, celerità e concentrazione che sono proprie del processo sportivo e lo rendono da questo punto di vista un unicum;

(iii) il carattere perentorio, proprio del termine in questione, non appare tanto rigido da penalizzare ingiustamente le ragioni del ricorrente il quale, ricorrendone i presupposti, può sempre avvalersi della rimessione in termini.

12. E, infatti, il Crotone chiede la concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, poiché l’opacità e l’equivocità della risposta della LNPA alla sua istanza di accesso agli atti gli avrebbero impedito la conoscenza degli accadimenti.

A questo riguardo, il comma 5 dell’art. 50 CGS FIGC consente “agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile”.

Si tratta di una disposizione che ripete quella dell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 37 cod. proc. amm. e fa leva sulla non imputabilità del mancato rispetto di un termine perentorio (Corte fed. app., Sez. un., n. 33/2020-2021; Corte fed. app., Sez. un., n. 32/2020-2021).

È giurisprudenza costante che la norma abbia carattere eccezionale e sia di stretta interpretazione, perché deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini di impugnazione e un uso troppo ampio della discrezionalità giudiziaria che essa implica può compromettere il principio di parità delle parti (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 22; Cons. St., Ad. Plen., 19 novembre 2014, n. 33; e da ultimo: Cons. Stato, Sez. III, 1° agosto 2023, n. 7451; Cons. Stato, Sez. II, 18 ottobre 2022, n. 8889; Cons. Stato, Sez. VII, 18 ottobre 2022, n. 8872, Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2020, n. 6344). In ogni caso, la causa non imputabile presuppone l'esistenza di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà (Cass. civ., Sez. III, 24 agosto 2023, n. 25228; Cass. civ., Sez. III, 7 luglio 22023, n. 19384).

13. Vero è che, in data 11 novembre 2022, il Crotone ha richiesto alla LNPA di conoscere l’effettiva sussistenza di un accordo transattivo fra la Lega e Mediapro Italia. L’istanza non è peraltro in atti e dunque non è possibile valutarne il contenuto.

La Lega ha risposto confermando che “i giudizi pendenti tra la nostra Lega e le società facenti capo a MediaPro per il triennio 2018/21 sono stati rinunciati ed estinti. Alla predetta estinzione non sono conseguite utilità destinabili alla Vs. Società”.

Tuttavia, questa circostanza non è elemento sufficiente a giustificare la remissione in termini in quanto, a fronte della ritenuta scarsa chiarezza della risposta, la società reclamante avrebbe potuto rinnovare la richiesta, notificare una diffida, esplorare la strada dell’accesso difensivo (sulla scia di Coll. gar. sport, n. 74/2017; Corte fed. app., SS.UU., n. 97/2019-2020; Corte fed. app., SS.UU., n. 21/2023-2024), proporre ricorso avverso la delibera (la cui adozione era comunque conosciuta o conoscibile mediante la semplice consultazione del sito internet della Lega nel quale erano indicati la data e l’oggetto - “Transazione Mediapro: ripartizione risorse” - della discussa assemblea dell’11 maggio 2022) con contestuale istanza istruttoria intesa all’acquisizione dei documenti rilevanti in vista dell’integrazione con motivi aggiunti o della presentazione di autonomo ricorso.

In definitiva, quello del Crotone è stato un contegno omissivo, che si situa al di sotto del livello di diligenza esigibile da parte di una società di calcio professionistica, sicché è da escludere la sussistenza di quella causa non imputabile che sola consentirebbe di accordare al reclamante l’eccezionale beneficio della remissione in termini.

Pertanto la richiesta non può essere accolta.

14. Dalle considerazioni che precedono discende che il reclamo della società Crotone è infondato e va perciò respinto con conferma della decisione di primo grado.

15. Quanto alla condanna della società reclamante alle spese di giudizio, chiesta da alcune delle parti resistenti, il Collegio non riscontra i presupposti cui l’art. 55 CGS FIGC la collega (inammissibilità o manifesta infondatezza del reclamo o lite temeraria). In ogni caso, l’art. 55 attribuisce la valutazione circa la sua applicabilità all’organo di giustizia, che può escluderla in ragione della novità delle questioni trattate nel giudizio, cioè per una ragione che costituirebbe motivo di compensazione per intero delle spese tra le parti qualora fosse ritenuta applicabile la disciplina dell’art. 92 cod. proc. civ. (Corte fed. app., SS.UU., n. 5/2024-2025; Corte fed. app., SS.UU. n. 98/2022-2023).

Le spese di giudizio possono perciò essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Compensa le spese di giudizio.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Giuseppe Castiglia                                                             Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it