F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0028/CFA pubblicata il 9 Settembre 2024 (motivazioni) – PFI-Sig. Giuseppe Pagano-Sig. Vincenzo Fuda-A.S.D. Città di Siderno)

Decisione/0028/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0014/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Marco La Greca - Componente

Silvia Coppari - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero n. 014/CFA/2024-2025, proposto dal Procuratore federale interregionale in data 5.08.2024,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Calabria n. 12 del 29.07.2024;

Visti il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 29.08.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Silvia Coppari e uditi l’Avv. Alessandro D’Oria per la reclamante e l’Avv. Vincenzo Belcastro per la società A.S.D. Città di Siderno e per i Sig.ri Giuseppe Pagano e Vincenzo Fuda; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con reclamo rubricato al numero 14 CFA 2024/2025, la Procura federale interregionale ha chiesto la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Calabria, specificata in epigrafe con la quale i sigg.ri Giuseppe Pagano e Vincenzo Fuda sono stati prosciolti dall’incolpazione rispettivamente contestata a loro carico con il deferimento n. 869 pfi2324/PM/ag-vdb del 15 luglio 2024 e segnatamente:

a) al sig. Giuseppe Pagano, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Città di Siderno:

- violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, prima della gara A.S.D. Città di Siderno – A.S.D. Sport Palmi 2018 disputata il 24.2.2024 e valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria, minacciato i calciatori della squadra avversaria mentre si dirigevano verso gli spogliatoi, proferendo le seguenti espressioni: “Voi entrate in campo e giocate a pallone manon dovete parlare, prima parola vi facciamo la faccia tanta”; nonché per essersi introdotto negli spogliatoi sebbene non fosse tesserato né inserito nella distinta di gara.

b) al sig. Vincenzo Fuda, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Siderno:

- violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso, prima della gara A.S.D. Città di Siderno – A.S.D. Sport Palmi 2018 disputata il 24.2.2024 e valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria, offeso e minacciato il sig. Fabiano Pezzani, dirigente tesserato per la società A.S.D. Sport Palmi, mentre quest’ultimo si dirigeva verso gli spogliatoi, proferendo le seguenti espressioni: “Mister, tu sei un pezzo di merda, sei un bastardo, ti ammazzo!”;

c) alla società A.S.D. Città di Siderno, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg. ri Giuseppe Pagano e Vincenzo Fuda, così come decritti nei precedenti capi di incolpazione.”

1.1. Nello specifico il Giudice di prime cure ha motivato la propria decisione di proscioglimento sull’assunto per cui “ gli elementi probatori raccolti non integrano gli estremi dell’illecito contestato”, poiché non sarebbe “emerso dagli atti ufficiali di gara (referto arbitrale e del commissario di campo) che gli incolpati abbiano tenuto alcun comportamento minaccioso, tanto che la gara, anche in considerazione della presenza delle forze dell’ordine (Carabinieri e Polizia), avrebbe potuto avere regolare corso”. D’altro canto, ha osservato ancora il Giudice di prime cure, le minacce non sarebbero emerse “nemmeno dalla trascrizione delle registrazioni audio degli eventi prima della gara, da cui, viceversa”, risulterebbe “provata la presenza quantomeno di un dirigente della società ASD Città di Siderno che interviene per calmare gli animi”.

1.2. Con un unico motivo di appello, la Procura federale ha dedotto l’erroneità di tale decisione poiché, diversamente da quanto ritenuto, i fatti contestati con il deferimento in oggetto avrebbero invece trovato “pieno riscontro” negli atti di indagine valorizzati in giudizio, emergendo chiaramente sia dai “post” che dalle trascrizioni degli “audio” allegati alla segnalazione all’origine del procedimento, così come dal referto del Commissario di gara e dalle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dalle persone informate sui fatti, inequivoci riscontri logici e fattuali del quadro accusatorio posto a fondamento delle odierne incolpazioni.

1.3. La Procura ha quindi chiesto che, in riforma della decisione del Tribunale federale indicata in epigrafe, siano irrogate agli odierni incolpati le sanzioni chieste in primo grado, segnatamente: al Sig. Giuseppe Pagano l’inibizione di mesi 2 (due); al Sig. Vincenzo Fuda la squalifica per 4 (quattro) giornate di gara da scontarsi nel campionato di competenza; alla società A.S.D. Città di Siderno la sanzione dell’ammenda di 800,00 (ottocento/00).

2. Si è costituita in giudizio la società A.S.D. Città di Siderno, contestando che le deduzioni svolte in sede di reclamo possano in alcun modo scardinare il costrutto motivazionale della decisione impugnata, poiché dagli atti d’indagine risulterebbe provata, al contrario, l’insussistenza di alcuna condotta minatoria. Ciò in particolare si ricaverebbe dallo stesso referto del direttore di gara secondo cui le frasi proferite dalla squadra del Siderno, odierna deferita, pur avendo avuto carattere irriguardoso, non avrebbero tuttavia avuto alcuna valenza intimidatoria, dovendosi quindi escludere qualunque nesso logico e causale fra le frasi medesime e la decisione della squadra del Palmi di non disputare la gara. La decisione della squadra ospitata risulterebbe anzi incomprensibile considerate le rassicurazioni e i reiterati inviti a disputare l’incontro che furono rivolti dall’arbitro e dal commissario di campo ai dirigenti della squadra medesima.

2.1. In ogni caso, dagli atti di indagine non sarebbe possibile ricavare alcuna certezza in ordine alla riferibilità soggettiva delle frasi attribuite rispettivamente agli odierni incolpati sigg. ri Fuda e Pezzani, né in ordine al fatto che quest’ultimo, sebbene non tesserato con alcuna squadra né inserito in distinta, abbia violato l’art. 61 delle N.O.I.F. atteso che, pur potendosi considerare provata la sua presenza negli spogliatoi prima dell’inizio della partita (circostanza ammessa dallo stesso incolpato), costui vi si sarebbe trattenuto in un arco temporale consentito dall’ordinamento sportivo, essendosi allontanato dagli spogliatoi ben prima che iniziasse la partita.

3. All’udienza del 29 agosto 2024, tenutasi tramite videoconferenza, sentiti il rappresentante della Procura federale e i difensori della parte appellata, come da verbale, il reclamo è passato in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’odierno reclamo, la Procura federale interregionale denuncia la erroneità della valutazione operata dal Giudice di prime cure delle evidenze probatorie concernenti le condotte rispettivamente contestate ai sigg. ri Vincenzo Fuda e Giuseppe Pagano, consistite in insulti e minacce rivolti all’indirizzo del dirigente tesserato della società A.S.D. Palmi e dell’intera squadra ospitata, in occasione della gara di ritorno fra la società ASD Sport Palmi 2018 (società ospitata) e la A.S.D. “Città Siderno” (società ospitante) da disputarsi il 24 febbraio 2024.

2. Il reclamo è fondato per le ragioni di seguito esposte.

2.1. Il procedimento concernente le odierne contestazioni origina dalla segnalazione del sig. Fabiano Pezzani, consigliere e dirigente accompagnatore della società A.S.D. Sport Palmi 2018, la quale offre una ricostruzione dei fatti accaduti il giorno 24 febbraio 2024 circostanziata e priva di contraddizioni logiche con riferimento sia all’antefatto, sia alle circostanze di tempo e di luogo, delle aggressioni verbali subite all’arrivo della propria squadra presso l’impianto sportivo comunale “F. Raciti” di Siderno ove era in programma, per le ore 15,00, l’incontro di ritorno valevole per il campionato di seconda categoria “Girone E”.

2.2 Quanto all’antefatto, il segnalante ricorda che nella partita di andata, disputata a Palmi il 19 novembre 2023, a causa del fraintendimento di uno scontro non intenzionale occorso fra un giocatore del Palmi con altro tesserato del Siderno (dovuto all’esultazione del primo per il pareggio realizzato dalla propria squadra negli ultimi attimi del secondo tempo), alcuni compagni di squadra di quest’ultimo si scagliarono contro il presunto aggressore (e contro tutti coloro che intervennero per cercare di sedare gli animi) tanto da essere sanzionati dal giudice sportivo con una serie di giornate di squalifica. Seguirono poi alcune dichiarazioni molto risentite della dirigenza sidernese con cui si imputava alla squadra del Palmi la responsabilità dell’accaduto attribuendole anche il fatto di aver rinchiuso l’arbitro negli spogliatoi (accusa rivelatosi poi falsa). La segnalazione precisa inoltre che, in vista della disputa della partita di ritorno fissata per il 24 febbraio scorso, alcuni giocatori del Siderno pubblicavano una serie di “post” allusivi (allegati alla segnalazione stessa) in cui lasciavano intendere i propri propositi di attendere la squadra avversaria “a braccia aperte” (cfr. post di Vincenzo Fuda, in atti) evocando “guai” e augurando “buon campionato” a tutti (cfr. post di Giuseppe Gullaci, in atti).

In considerazione di tale antefatto, il segnalante precisa che, nella propria qualità di l.r.p.t. della squadra del Palmi, comunicava alla Polizia di Stato di Siderno che (per ragioni di sicurezza) i giocatori e i tifosi sarebbero giunti in loco con un unico mezzo. Sempre nella segnalazione si specifica poi che, una volta raggiunto l’impianto sportivo, verso le ore 14:00 circa, i tifosi e la squadra del Palmi si dividevano, i primi andando nella tribuna indicata dai dirigenti del Siderno presenti sul posto e i secondi dirigendosi negli spogliatoi. In tale frangente la squadra del Palmi trovò i giocatori del Siderno “appostati di fronte allo spogliatoio” che li insultavano e li aggredivano mentre passavano. Il segnalante descrive nel dettaglio la dinamica dell’aggressione subita allegando che: “entravano prima i signori Pisano Domenico, Romeo Marco e Fenu Roberto, questi venivano insultati ed il signor Fenu veniva, addirittura, colpito da dietro da uno dei giocatori del Siderno. Eguale sorte toccava a tutti gli altri giocatori del Palmi che venivano insultati e minacciati. Nello specifico il signor Ahmed Abdelbaky veniva offeso in quanto extracomunitario e minacciato di morte non appena fosse entrato in campo”.

Lo stesso segnalante rappresenta poi di essere stato personalmente offeso e minacciato “ dal signor Vincenzo Fuda” con queste testuali parole: “Mister tu sei un pezzo di merda, sei un bastardo ti ammazzo!” e che «uno di loro, un certo Giuseppe Pagano (non in distinta), comunque già presente all’andata (sempre non in distinta), entrava nello spogliatoio ospite e mentre i suoi compagni continuavano ad inveire contro i ragazzi del Palmi, innanzi al commissario di campo, avvertiva/minacciava tutta la squadra proferendo le seguenti parole: “Voi entrate in campo e  giocate a pallone ma non dovete parlare, alla prima parola vi facciamo la faccia tanta” mimando  con le mani il gesto minacciato”».

Il sig. Pezzani spiega infine che, a fronte della situazione venutasi a creare, la squadra, sentitasi minacciata e temendo per la propria incolumità personale, decideva di non entrare in campo chiudendosi nello spogliatoio (“dove si udivano colpi alla porta”) e rimanendovi per oltre un’ora sino a quando, scortati dai Carabinieri sopraggiunti a seguito della richiesta di intervento avanzata dai dirigenti della squadra medesima e dal commissario di gara, lasciavano il campo “incolumi”. La tifoseria del Palmi, prosegue ancora il segnalante, lasciava a propria volta il campo “scortat[a] da un dirigente locale, al fine di ripararsi nel Bus fuori dallo stadio”.

2.3. Ebbene la ricostruzione offerta dal segnalante, oltre che in relazione all’antefatto (già oggetto di procedimento e di specifiche decisioni del giudice sportivo che confermano in toto quanto rappresentato), risulta pienamente riscontrata da una pluralità di elementi documentali e testimoniali incrociati anche con riguardo all’intera dinamica aggressiva consumatasi il giorno 24 febbraio scorso ai danni della società Palmi e della sua tifoseria restituendo un quadro delle offese e degli atteggiamenti aggressivi tenuti dalla squadra ospitante di vaste proporzioni e oggettiva gravità (che avrebbe invero richiesto di essere indagato nella sua completezza, atteso che alcune fonti riferiscono anche di insulti e minacce a contenuto razzista) in cui si inseriscono le specifiche condotte contestate, quali episodi connotati da una inequivoca carica aggressiva e intimidatoria intrinseca.

2.4. In particolare, dal referto del commissario di campo, sig. Domenico Crea, emerge infatti che, il giorno 24 febbraio, verso le ore 14,15, una volta giunti presso l’impianto sportivo i “calciatori e dirigenti della squadra ospite” venivano accompagnati dal suddetto commissario “dall’ingresso dello stadio agli spogliatoi” e che, una volta arrivati «alla porta d’accesso spogliatoi ospiti, alcuni calciatori della “Città di Siderno” che sostavano all’ingresso del loro spogliatoio, inveivano verbalmente e platealmente all’indirizzo del gruppo ospite con frasi testuali (quelle percepite) “siete delle merde” “ci vediamo in campo”». Non può quindi dubitarsi dell’atteggiamento verbalmente violento, offensivo e minatorio tenuto nel frangente descritto dal segnalante da parte della squadra ospitante.

Coerentemente con il clima di agitazione venutosi a creare, il commissario di campo specifica altresì di essere prontamente intervenuto, insieme ad alcuni dirigenti della squadra ospitante, per riportare la calma e che i “dirigenti e calciatori della squadra ospite affermavano che nei concitati momenti uno di loro aveva ricevuto uno schiaffo”, specificando nondimeno di non aver notato l’evento descritto. Il clima di agitazione consigliava poi, sempre a detta del commissario di campo, di “allertate le forze dell’ordine che giungevano in numero di sette allo stadio” appartenenti sia alla Polizia di Stato che ai Carabinieri. Il commissario di campo specifica infine che, malgrado le rassicurazioni proprie e di questi ultimi rivolte ai dirigenti e calciatori della squadra ospite sul mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico, nonché di quelle rese personalmente dal “capitano della squadra ospitante Fuda” (il quale “garantiva che, oltre al normale agonismo in campo, nulla di spiacevole sarebbe più successo”), nondimeno, la squadra ospite comunicava l’irrevocabile decisione di non far scendere la squadra in campo.

La situazione di oggettivo pericolo per la tifoseria e per la squadra richiedeva poi, come specificato nel referto del commissario di campo, che, effettuato il previsto riconoscimento e una volta dichiarato che la partita non sarebbe stata disputata, “il gruppo ospite veni[sse] accompagnato dalle forze dell’ordine al bus e scortato fino allo svincolo stradale.”

2.5. Né può ritenersi (come invece sostenuto dalla difesa) che l’ulteriore referto di gara in atti, steso dall’arbitro Giuseppe Spinosa, si ponga in contraddizione con quanto verbalizzato dal commissario di gara, atteso che anche in tale referto si legge testualmente: “la gara non si è disputata poiché la Società Palmi 2018, la quale si è presentata alle ore 14,20 circa, mi ha rappresentato di non voler disputare la gara, prevista per le ore 15,00. I dirigenti e i giocatori mi hanno riferito che, al momento del loro ingresso negli spogliatori, hanno subito presunte minacce dai calciatori della Città del Siderno e che sarebbero stati intimiditi al fine di rinunciare a scendere in campo. Nonostante l'arrivo dei Carabinieri e della Polizia al fine di tranquillizzare la squadra ospite e di consentire il regolare inizio della gara senza temere della propria incolumità, quest'ultima ha voluto ribadire la volontà di non voler scendere in campo. Il sottoscritto, dopo aver sentito i dirigenti e i capitani di entrambe le squadre alla presenza delle forze di ordine pubblico, ha dichiarato alle ore 15:45 circa la fine della gara. In merito a quanto detto sopra, al momento del fatto mi trovavo nel mio spogliatoio con la porta aperta, al fine di poter visionare qualsiasi comportamento scorretto e sottolineo che la squadra ospitante ha rivolto insulti e parole irriguardose nei confronti della squadra ospitata, ma che non avevano carattere minatorio tale da intimidirli e, di conseguenza, tale da indurli a non voler disputare la gara”.

2.6. Ebbene la dinamica descritta conferma le coordinate spazio-temporali dei fatti riportate nel referto del commissario di campo, come la situazione di tensione venutasi a creare, così come testimoniato dall’esigenza di rassicurare i calciatori della squadra ospite con l’intervento delle forze dell’ordine che hanno poi, non a caso, ritenuto di scortare il deflusso dei tesserati e della tifoseria della squadra ospitate “sino allo svincolo stradale”, evidentemente per la oggettiva necessità di scongiurare ulteriori aggressioni.

Non vi è dubbio poi che, con la locuzione “ insulti e parole irriguardose”, anche l’arbitro intenda riferirsi a parole comunque lesive della dignità personale dei calciatori, come quelle distintamente percepite e segnalate dal Pagano e confermate poi anche da altre fonti acquisite nel corso delle indagini (cfr. audizione del sig. Clemente Corvo e del sig. Marco Romeo, in atti).

Quanto all’esclusione della loro valenza anche minatoria, va osservato che, a prescindere dal fatto che non verrebbe in ogni caso meno (alla stregua dei principi di lealtà sportiva cui deve informarsi l’intero sviluppo di ciascuno evento sportivo) l’illiceità del comportamento descritto in termini di “insulti e parole irriguardose”, essa, se calata e letta nel contesto logico del referto, appare una precisazione volta piuttosto a giustificare il proprio operato per far fronte alla situazione di tensione creatasi (nel senso cioè di aver messo in atto tutte le misure possibili per consentire la regolare disputa della gara) la quale, come tale, risulta logicamente inidonea a smentire la carica aggressiva e intimidatoria posta in essere dalla squadra ospitante prima del sopraggiungere delle forze dell’ordine.

2.7. Del resto, l’andamento dei fatti descritto nella segnalazione, in specie con riguardo al clima di grave tensione e intimidazione creatosi sin dall’arrivo della squadra del Palmi all’impianto sportivo, emerge inequivocamente anche dalle dichiarazioni del sig. Clemente Corvo – soggetto fra l’altro appartenente alla delegazione distrettuale della LND Calabria di Gioia Tauro – il quale, nella giornata del 24 febbraio scorso, si era recato a titolo privato (non nell’esercizio delle proprie funzioni federali) ad assistere alla partita che si sarebbe dovuta disputare.

2.8. Quest’ultimo, giunto autonomamente nei pressi dell’impianto sportivo alle ore 13,40, riferisce di aver visto arrivare il pullman della squadra del Palmi verso le 14,00 e di aver raggiunto la “tribuna scoperta” insieme agli altri tifosi ove, dopo il loro arrivo, veniva “chiusa con un lucchetto” dall’addetto al campo “la porta d’ingresso”, così da impedire loro un’eventuale uscita “in quanto era l’unico ingresso presente in quella tribuna scoperta” e che, “dopo una decina di minuti circa, gli animi dei giocatori del Siderno presenti sul campo per il riscaldamento che si allenavano a ridosso della tribuna” dove era collocato “si sono improvvisamente surriscaldati e hanno iniziato ad inveire contro i tifosi della squadra del Palmi collocati in detta tribuna”. In particolare spiega ancora il sig. Corvo, il calciatore identificato con la maglia n. 7 del Siderno, «si rivolgeva a tutti i presenti in quel settore dicendo testualmente: adesso uscirete solo quando arriveranno le forze dell’ordine”» e che in quel frangente “ diversi familiari dei calciatori collocati in tribuna” dietro il sig. Corvo medesimo “ricevevano telefonate” (sentite direttamente anche dal teste) “in cui gli stessi riferivano che all’interno degli spogliatoi avevano subito minacce e insulti pesanti e che erano intimoriti e spaventati per la loro incolumità”. Solo dopo tali accadimenti, a distanza di un quarto d’ora, giungevano sul posto le forze dell’ordine e il custode si dirigeva verso la porta d’ingresso della tribuna aprendo il lucchetto per far uscire tutti i presenti.

2.8.1. Da tale ricostruzione risulta quindi confermato che all’arrivo della squadra ospitata si scatenò improvvisamente una situazione di grave tensione e oggettivo pericolo e che, peraltro, una tale eventualità era stata in qualche modo già considerata dall’addetto al campo che, infatti, indirizzò e allocò la tifoseria della squadra ospitata in un’apposita tribuna in modo che non potesse uscire autonomamente (e avere contatti con la tifoseria della squadra ospitante e/o con i tesserati di quest’ultima) verosimilmente anche per il pericolo oggettivo di scontri.

2.9. Infine, sulla base delle dichiarazioni rese dal sig. Marco Romeo, dirigente della A.S.D. Palmi 2018, emerge che le aggressioni subite dalla squadra non furono solo verbali ma anche fisiche e che furono poste in essere “rinfacciando i fatti avvenuti nella partita di andata”. Né vi è dubbio, anche secondo tale versione, che il sig. Giuseppe Pagano, riconosciuto come soggetto non tesserato presente (illecitamente) negli spogliatoi anche nella gara di andata, ha proferito all’indirizzo della squadra “in campo non facciamo niente, giochiamo, ma alla prima parola vi facimu a faccia tanta” mimando il gesto con le mani e intendendo quindi che li avrebbero picchiati. Il dirigente Romeo ha confermato poi, per averla sentita distintamente, la frase di insulti e di minacce indirizzata al segnalante Pezzani dal sig. Fuda (dimostrando di non avere incertezze neanche sulla attribuibilità della frase proprio a quest’ultimo).

2.9.1. Alla luce delle circostanze descritte, appare poi consequenziale che la situazione di pericolo sia cessata solo al momento (e grazie a) dell’arrivo delle Forze di pubblica sicurezza, chiamate a intervenire proprio dai dirigenti della squadra ospitata, nonché che la squadra abbia deciso di non disputare l’incontro attendendo il loro arrivo chiusa negli spogliatoi.

3. Così ricostruito il quadro probatorio su cui poggiano le odierne contestazioni, va considerato, ai fini della valutazione della responsabilità, che costituisce principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello per cui il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare a un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio – così come invece è previsto nel processo penale – «nel senso che è necessario e sufficiente acquisire – sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti – una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito» (ex multis CFA, Sez. I , n. 49/CFA/2022-2023 e CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3).

3.1. Tale criterio rappresenta dunque il parametro normativo alla cui stregua il Giudice sportivo è tenuto a conformarsi nella valutazione delle condotte sottoposte al proprio scrutinio, poiché «Le affinità tra il giudizio disciplinare e quello penale non possono spingersi fino a costruire un meccanismo probatorio così rigoroso, nel primo caso, da dover concludere, nel dubbio, in favore del reo, ovverosia del soggetto nei cui confronti è richiesta l’applicazione di misure di carattere disciplinare. La diversa connotazione dell’ordinamento sportivo consente margini più ampi alla valutazione dei mezzi di prova e al libero convincimento del giudice, nei limiti, per quest’ultimo, della coerenza e ragionevolezza argomentative e dell’adeguata aderenza ai fatti. Se ne desume che possono essere fatti valere, nel processo sportivo, elementi specifici a fini probatori, assimilabili alla logica – fatta propria dal processo civile e da quello amministrativo – del “più probabile che non”, rispetto a cui il giudizio può essere integrato da dati di comune esperienza» (cfr. CFA, Sez. I, n. 117/CFA/2022-2023/C).

3.2. Orbene, ritiene il Collegio che la disamina del materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini dalla Procura federale interregionale in relazione alle condotte offensive e minatorie contestate permetta di affermare senz’altro, sulla base del citato criterio del “più probabile che non”, la responsabilità dell’illecito disciplinare contestato a carico di entrambi gli odierni reclamati, poiché immune da profili di contraddittorietà intrinseca e corroborato da riscontri incrociati idonei a raggiungere il grado di certezza probatoria richiesto per l’attribuzione dell’illecito disciplinare contestato.

4. Non vi è dubbio, infine, sul piano della valutazione dell’oggettivo disvalore del fatto ai fini della quantificazione della sanzione da applicare, che gli insulti e le minacce proferite costituiscano fatti gravi sia in sé e per sé considerati, sia per il contesto intimidatorio in cui sono maturati, e che, come tali vadano condannati, poiché si pongono in diretta antitesi con i valori di probità, lealtà e correttezza fondanti l’ordinamento sportivo, il quale non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza e/o intimidazione in qualunque modo collegati a un evento sportivo (cfr. Sezione II, decisione n. 6/CFA/2022-2023). L’art. 4 del CGS stabilisce infatti che “i soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Tale disposizione impone quindi la tenuta, nei luoghi fissati per la disputa di un determinato incontro, di comportanti improntati a lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva ad esso connessa e a tutte le fasi anche antecedenti collegate allo svolgimento dell’incontro medesimo.

5. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo va accolto, annullando la decisione impugnata.

Quest’ultima – che dedica al merito della delicata vicenda pochi cenni - in ogni caso, sarebbe viziata per difetto di motivazione.

E’ qui appena il caso di ribadire (CFA, SS.UU., n. 16/2024-2025) che la decisione del giudice sportivo deve essere motivata ai sensi dell’art. 44, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, dell’art. 2, comma 4, del CGS CONI e, in via generale dell’art. 111 della Costituzione. L’indispensabilità della motivazione è stata ribadita dalle Sezioni Unite del Collegio di garanzia dello sport (Sezioni Unite, n. 17/2019) che hanno evidenziato che tale obbligo – sancito dalla Costituzione all’art. 111 e riconosciuto altresì a livello sovranazionale, dovendosi ritenere ricompreso nei principi enunciati dall’art. 6 CEDU – deriva dalla funzione che la motivazione tipicamente svolge nel processo, quale strumento di controllo della decisione nelle fasi di impugnazione a garanzia del diritto di difesa delle parti, nonché́ quale strumento che consente al giudice dell’impugnazione di sindacare compiutamente il provvedimento giurisdizionale oggetto di gravame. L’obbligo di motivazione ha quindi funzione di garanzia e di trasparenza della giustizia sportiva dinanzi ai cittadini, siano essi tesserati, affiliati ovvero istituzioni; in tal senso la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali è espressione della coerenza dell’ordinamento della giustizia sportiva con i principi generali dello Stato di diritto.

6. Per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, vanno irrogate, in quanto proporzionate alla oggettiva gravità dei fatti sopra descritta, le sanzioni della inibizione di mesi 3 (tre) al Sig. Giuseppe Pagano; la squalifica per 6 (sei) giornate di gara da scontarsi nel campionato di competenza al Sig. Vincenzo Fuda; e, ai sensi dell’art. 6 del CGS, dell’ammenda di 1.200,00 (milleduecento/00) alla società A.S.D. Città di Siderno.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

  • al Sig. Giuseppe Pagano: l’inibizione di mesi 3 (tre);
  • - al Sig. Vincenzo Fuda: la squalifica per 6 (sei) giornate di gara da scontarsi nel campionato di competenza;
  • - alla società A.S.D. Città di Siderno: la sanzione dell’ammenda di 1.200,00 (milleduecento/00).
  • Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
  •  

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Silvia Coppari                                                                   Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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