F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0029/CFA pubblicata il 9 Settembre 2024 (motivazioni) – S.S.C. Napoli S.p.A./Lega nazionale professionisti Serie A

Decisione/0029/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0013/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Antonio Maria Marzocco - Componente

Daniele Maffeis - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0013/CFA/2024-2025 proposto dalla società S.S.C. Napoli S.p.A. in data 5.08.2024, per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, n. 20 del 29.07.2024;

visto il reclamo con i relativi allegati,

visti tutti gli atti della causa;

relatore all’udienza del 30.08.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Daniele Maffeis e uditi l’Avv. Federico Menichini per delega dell’Avv. Mattia Grassani per la reclamante, l’Avv. Duccio Maria Traina e l’Avv. Alberto Caretti per la Lega nazionale professionisti Serie A; sentito, nella stessa udienza, il dott. Nicola Lombardo.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con reclamo in data 5 agosto 2024, la S.S.C. Napoli S.p.a., ha chiesto la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 20/TFNSD-2024-2025, annullando la sanzione pecuniaria di Euro 20.000,00 irrogata dalla Lega nazionale professionisti Serie A con provvedimenti del 20 maggio 2024, nonché ogni atto presupposto o conseguente.

Ha esposto che, in data 20 maggio 2024, la SSC Napoli aveva ricevuto una comunicazione, a firma dell’Amministratore delegato della Lega nazionale professionisti Serie A, con la quale era contestato di non aver ottemperato agli obblighi - di rilascio delle interviste successive alla gara Napoli – Bologna dell’11 maggio 2024 - prescritti all’art. 7.2 del Regolamento produzioni audiovisive, pubblicato in data 6 agosto 2021 e in particolare di avere impedito in quella circostanza la realizzazione (i) dell’intervista post gara nella postazione area privilegiata, (ii) dell’intervista post gara in zona mista, (iii) dell’intervista post gara in conferenza stampa. La Lega nazionale professionisti Serie A aveva quindi irrogato alla Società un’ammenda di Euro 20.000,00.

Con ricorso in data 17 giugno 2024 la Società ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare e la Lega nazionale professionisti Serie A si è costituita resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. La Società ha depositato nel procedimento una dichiarazione sottoscritta dal suo Responsabile tecnico di produzione, signor Mariano Maglioccola, a tenore della quale era stato <<a causa del punteggio negativo>> che la Società aveva, effettivamente, <<valuta(to) di indire il “silenzio stampa”>> e che <<il Dott. Guido Baldari, Addetto Stampa della S.S.C. Napoli (aveva) comunica(to) (…) la suddetta intenzione, telefonicamente, al Dott. Manuele Tigani, Responsabile dell’Ufficio Broadcaster della LNPA, e il Dott. Nicola Lombardo, Responsabile della Comunicazione della S.S.C. Napoli, personalmente, al Dott. Luca Grilli, delegato della LNPA>>. Nello stesso contesto, secondo la dichiarazione del signor Mariano Maglioccola, i <<dirigenti della S.S.C. Napoli chiedevano loro di condividere le modalità per un contenuto che avrebbe comunque soddisfatto le esigenze televisive dei broadcaster. Il Dott. Grilli proponeva al Dott. Lombardo (…) dopo essersi confrontato con i vertici di DAZN, di rilasciare lui stesso una dichiarazione, a Radio RAI e a DAZN, in area privilegiata. Successivamente a tali incombenti, posti in essere dal Dott. Lombardo, questi chiedeva al Dott. Grilli, davanti al sottoscritto e numerosi tecnici e giornalisti presenti, se dovesse recarsi anche in sala stampa e in zona mista e che, nel caso, sarebbe stato disponibile, ma il delegato della LNPA rispondeva che non era necessario e che erano sufficienti le interviste già svolte>>.

Ha avuto luogo udienza in data 18 luglio 2024, e all’esito il Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare ha rigettato il ricorso.

La Società precisa ora, con il suo reclamo, che la sanzione inflitta riguarda la violazione del Regolamento produzioni audiovisive della LNPA, pubblicato il 6 agosto 2021 in relazione al mancato rilascio di interviste da parte di tesserati della Società nel postpartita di Napoli - Bologna dell’11 maggio 2024, <<sfida terminata con il risultato di 0-2 e che aveva di fatto estromesso la Società dalla lotta per conseguire un piazzamento utile per la partecipazione alle competizioni europee>>. La Società espone che si è trattato della mancata realizzazione <<- dell’intervista post gara nella postazione area privilegiata; - dell’intervista post gara in zona mista; - dell’intervista post gara in conferenza stampa>> e che al termine della gara <<la Società aveva deciso, in un momento molto delicato della stagione, di non far parlare con la stampa propri atleti e tecnici>>.

In punto di fatto, la Società allega che <<il designato della Società a rilasciare dichiarazioni ai media, responsabile dell’area comunicazione, Dott. Nicola Lombardo, e l’addetto stampa, Guido Baldari, si confrontavano con il Dott. Manuele Tigani, Responsabile Ufficio Broadcaster LNPA, e con il Dott. Luca Grilli, delegato di Lega, presente allo Stadio ‘San Paolo’, in ordine alle modalità operative da adottare, affinché fossero soddisfatti i diritti dei broadcaster; all’esito di tale consultazione, i predetti rappresentanti della LNPA riferivano al Dott. Nicola Lombardo che sarebbe stato sufficiente che lo stesso rendesse una intervista postpartita in area privilegiata a entrambi i broadcaster, senza necessità di presentarsi in sala stampa>> e che <<così è accaduto, e il Dott. Nicola Lombardo ha fedelmente eseguito quanto concordato con i referenti di LNPA; successivamente all’intervento del Dott. Nicola Lombardo, il predetto riceveva rassicurazione dallo stesso Dott. Manuele Tigani, mediante messaggio vocale inviato tramite la piattaforma whatsapp, circa il fatto che non era necessario che venisse tenuta la conferenza stampa, che lo stesso aveva anticipato il tutto ai vertici di DAZN, ricevendo il loro benestare e che, vista la straordinarietà della situazione, non ci sarebbero stati problemi>>.

Precisa, altresì, la Società che essa <<presenterà ricorso al Collegio di garanzia dello Sport del CONI>> avverso la decisione di questa prima sezione della Corte federale d’appello n. 0007/CFA/2024-2025 del 10 luglio 2018, con la quale sono state confermate le sanzioni comminate con i provvedimenti in data 8 marzo 2024 e 12 marzo 2024 dalla Lega nazionale professionisti Serie A alla stessa S.S.C. Napoli S.p.A. per complessivi Euro 230.000,00, per precedenti violazioni all’obbligo di rilasciare interviste post partita in occasione delle partite, dello stesso campionato, Napoli-Empoli, Torino-Napoli, Napoli-Juventus e Napoli-Torino.

Oggi, i motivi di reclamo della Società sono tre.

Con il primo motivo di reclamo, la S.S.C. Napoli S.p.a. sostiene che l’Amministratore delegato della Lega nazionale professionisti Serie A sarebbe privo del potere di comminare le sanzioni di cui all’art. 9 del Regolamento produzioni audiovisive della LNPA, e ciò perché <<l’organo competente per l’eventuale irrogazione delle sanzioni per violazioni del Regolamento avrebbe dovuto essere, al più, il Consiglio di Lega – ovvero l’Assemblea, su invito del Consiglio di Lega (…)>>.

Con il secondo motivo di reclamo, la S.S.C. Napoli S.p.a. sostiene: (i) che essa <<non ha negato tout court  che propri tesserati rilasciassero interviste, bensì ha incaricato un dirigente, nello specifico il Responsabile dell’Area Comunicazione Nicola Lombardo, a presentarsi ai microfoni in sostituzione di calciatori e tecnico>>; (ii) che <<per prassi consolidata, la partecipazione alle interviste da parte di un dirigente, nelle occasioni in cui la Società abbia deciso di non far rilasciare dichiarazioni a calciatori e tecnici, abbia sempre soddisfatto il rispetto del Regolamento>>; (iii) che il <<Regolamento prevede, al punto 9, la possibilità di applicare misure compensatorie alternative ‘a titolo meramente esemplificativo qualora la Società Sportiva, in luogo dei giocatori più rappresentativi e dell’allenatore, abbia assicurato la presenza all’Intervista del Proprietario, del Presidente, dell’Amministratore delegato, del Direttore Generale e del Direttore Sportivo della Società Sportiva’, così ammettendo l’eventualità che un dirigente rilasci dichiarazioni in luogo dei calciatori e dell’allenatore>>; (iv) che <<in altri casi perfettamente analoghi, nessuna ammenda è mai stata irrogata>> ed in particolare <<nel corso di (…) 3 (tre!) stagioni sportive, in nessuno di (…) 12 (dodici!) episodi di silenzio stampa – eccezion fatta per quello della S.S. Lazio S.p.a. il 7 marzo 2024 – nessuna società è mai stata sanzionata>>.

Con il terzo motivo di reclamo, la S.S.C. Napoli S.p.a. ribadisce che essa ha << valuta(to) di non rilasciare interviste per il tramite di atleti e tecnici, incaricando il Dott. Nicola Lombardo di presentarsi ai microfoni: il Dott. Tigani e il Dott. Grilli, in costante contatto con i dirigenti della Società, Dott. Nicola Lombardo e Dott. Guido Baldari, ne condividevano il modus operandi>> e che ciò dovrebbe essere interpretato nel senso che così facendo il dott. Tigani, <<Responsabile dell’Ufficio Broadcaster della LNPA>>,  e il dott. Grilli, <<delegato della LNPA>>, avrebbero <<di fatto accetta(t)o una soluzione compensatoria alternativa satisfattiva dei diritti dei broadcaster, consistente nell’intervista del responsabile della comunicazione della S.S.C. Napoli S.p.a. in area privilegiata>>. Secondo la Società, <<Il comportamento della Lega nazionale professionisti Serie A (…) si è rivelato ondivago e contraddittorio, adottando, quest’ultima, un iniziale comportamento concludente (accordo per gestione del post partita e intervista compensatoria, peraltro condiviso anche con il principale licenziatario che, difatti, non ha formulato alcuna rimostranza, così come gli altri) e un successivo comportamento contrario e incompatibile (sanzione), in violazione dei doveri essenziali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto contrattuale>>.

2. La Lega nazionale professionisti Serie A ha resistito con memoria, chiedendo il rigetto del reclamo.

In particolare la Lega ha illustrato che: (i) <<non occorre rintracciare una norma che preveda la specifica competenza dell’Amministratore delegato, ma, al contrario, ricercare le norme che attribuiscono una specifica competenza ad un altro organo statutario. Nell’ipotesi in cui non vi sia un’apposita previsione che attribuisca all’Assemblea o al Consiglio di Lega una specifica competenza, quest’ultima spetta in via residuale all’Amministratore delegato (“clausola dei poteri residui”)>>; (ii) <<non può sostenersi l’illegittimità di un atto per disparità di trattamento sulla base del mancato accertamento del comportamento illecito altrui>>; (iii) <<Il percorso logico-giuridico seguito dalla Lega è (…) chiaramente ed esaustivamente esplicitato, sia sull’“an” che sul “quantum” (in virtù del puntuale richiamo alle violazioni commesse e ai criteri di “di stima” cui al citato art. 9 del Regolamento produzioni audiovisive )>>; (iv) <<se del caso, una adeguata motivazione dovrebbe accompagnare l’adozione delle misure compensative (in deroga alla regola generale della sanzione pecuniaria), non il contrario>> e <<in base all’ultimo inciso dello stesso art. 9, le misure compensative-alternative possono essere decise ove la società abbia dato concreta dimostrazione di aver comunque reso meno pregiudizievole il proprio inadempimento>>; (v) <<la posizione del Napoli Calcio, palesemente inadempiente, oltre ad essere stata ribadita lo stesso giorno della prima nota sanzionatoria della Lega, l’8 marzo 2024, in occasione della partita Napoli-Torino (con altre cinque violazioni della normativa sulle interviste televisive, in particolare con DAZN), è stata ulteriormente reiterata nel corso della partita dell’11 maggio 2024, Napoli-Bologna, senza neppure attendere gli esiti del contenzioso già avviato. Tale comportamento rende certamente insussistente ogni ipotetica possibilità di riduzione della sanzione>>; (vi) <<risulta  del tutto inconferente, se non addirittura pretestuoso trincerarsi dietro generiche rassicurazioni (ma che rassicurazioni non sono) provenienti da soggetti chiaramente privi di ogni legittimazione ad esprimere una qualche volontà esterna della stessa Lega di Serie A e meno che mai ad autorizzare condotte in palese violazione del Regolamento federale e già oggetto di precedenti sanzioni.  E ciò a prescindere dall’asserito tenore delle menzionate dichiarazioni, le quali (basta leggere il ricorso, come pure il reclamo del Napoli Calcio), neanche implicitamente, non mirano ad autorizzare il comportamento inadempiente tenuto dalla Società Campana, ma esprimono unicamente la mera opinione circa la necessità di non ribadire in “zona mista” quanto già espresso in punto di “silenzio stampa” in zona privilegiata, poiché, evidentemente del tutto superfluo>> e <<l’eventuale “assenso di Dazn” sarebbe stato comunque del tutto irrilevante posto che gli obblighi de quibus sono stati assunti nei confronti della Lega, anzitutto, e poi di tutti gli altri licenziatari e che, inoltre, tali impegni hanno un rilievo di carattere generale pubblico nei confronti degli spettatori, tifosi di calcio, che va ben oltre licenziatari e società>>.

3. In data 30 agosto 2024 si è tenuta l’udienza dinanzi alla prima sezione alla quale sono stati uditi l’Avv. Federico Menichini per delega dell’Avv. Mattia Grassani per la reclamante, l’Avv. Duccio Maria Traina e l’Avv. Alberto Caretti per la Lega nazionale professionisti Serie A e ha rilasciato dichiarazioni in rappresentanza della Società, su istanza della Società e col consenso della Lega nazionale professionisti Serie A, il dott. Nicola Lombardo.

All’esito della camera di consiglio il Collegio ha pronunciato il dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Gli obblighi di rilasciare interviste (i) post gara, (ii) post gara in zona mista e (iii) post gara in conferenza stampa sono previsti dall’art. 7.2 del Regolamento produzioni audiovisive della LNPA a carico di (i) <<calciatori>> (così l’art. 7.2.3.), <<allenatori, con

presenza garantita degli stessi>> ed <<eventualmente anche (d)i calciatori più rappresentativi>> (art. 7.2.4) (ii) <<un calciatore tra i più rappresentativi che ha disputato la gara>> (art. 7.2.5) e (iii) <<il proprio allenatore>> (art. 7.2.6).

Il mancato rilascio di interviste da parte di allenatore e calciatori, nel caso di specie, è pacifico in fatto e reiteratamente dedotto dalla Società e concerne (i) l’intervista post gara nella postazione area privilegiata, (ii) l’intervista post gara in zona mista e (iii) l’intervista post gara in conferenza stampa.

Le misure sanzionatorie previste dall’art. 9 del Regolamento produzioni audiovisive della LNPA sono le seguenti << 2. Dalla terza mancata Intervista, anche non consecutiva, sanzione fissa per 10.000>> e <<3. Dalla quarta mancata Intervista, a seguire e anche non consecutiva, una sanzione raddoppiata per ogni successiva ed eventuale mancata Intervista>> ed è previsto che <<I competenti organi di Lega Serie A valuteranno caso per caso l’applicabilità o meno delle misure sopra menzionate o l’applicabilità di eventuali misure sanzionatorie o compensatorie alternative>>.

La Lega nazionale professionisti Serie A ha quindi irrogato alla Società un’ammenda di Euro 20.000,00.

5. Il primo motivo di reclamo è infondato, e si conferma qui il precedente rappresentato da CFA, Sez. I, n. 7/2024-2025, di cui è parte la stessa Società e che la Società allega di riservarsi di impugnare davanti al Collegio di garanzia dello Sport del CONI.

Il potere di determinare le sanzioni pecuniarie è stato esercitato dalla Lega nazionale professionisti Serie A in coerenza con l’art. 9, dall’Amministratore delegato, che è l’organo al quale spetta la competenza gestoria residuale, rispetto alle attribuzioni del Consiglio e dell’Assemblea.

La S.S.C. Napoli S.p.a. prospetta che l’art. 9 debba essere interpretato nel senso che la determinazione della sanzione spetti al Consiglio o all’Assemblea, ma si tratta di un’interpretazione dubbia di un testo chiaro. L’interpretazione è dubbia, perché la S.S.C. Napoli S.p.a. non prospetta un significato univoco, bensì prospetta un significato alternativo (la competenza spetterebbe al Consiglio o all’Assemblea, o all’Amministratore delegato sentito il Consiglio o l’Assemblea). Il testo della clausola è chiaro, perché l’organo competente è l’organo gestorio, che ha competenza residuale. L’esercizio di un potere sanzionatorio può ben essere attribuito dagli associati, nella loro piena autonomia contrattuale, a un determinato organo, a cui essi così si sono volontariamente assoggettati (Trib. Milano, 2 agosto 2023, n. 6659).

È la prassi abituale, la cui legittimità è largamente acquisita, della previsione di una pena privata nelle associazioni e di clausole di sanzione verso alcuni comportamenti degli associati.

Una volta riconosciuto che la clausola, che determina una sanzione pecuniaria, è valida, la circostanza che si tratti di una sanzione pecuniaria di fonte convenzionale non esclude che la sua determinazione integri un atto gestorio, attribuito all’organo munito di competenza residuale, né che l’organo che determina il contenuto della prestazione sia rappresentato da una persona fisica.

Il potere residuale dell'amministratore delegato è previsto dall'art. 11, comma 2 dello Statuto della Lega, a differenza delle altre ipotesi in cui lo Statuto attribuisce uno specifico potere a un organo diverso. Perché le parti possono sempre rimettere la determinazione di una prestazione a un terzo, persona fisica e, se possono rimetterla financo al suo mero arbitrio, lo possono di certo al suo potere discrezionale, quando esso, come nel caso di specie, è da esercitarsi entro parametri prefissati, come quelli di cui all’art. 9 (art. 1349 cod. civ.).

Si tratta di un potere sanzionatorio basato sull’accertamento dell’integrazione dei fatti costitutivi di un comportamento qualificabile in termini di violazione dell'ordinamento interno all'ente (che tutti i soci sono chiamati a rispettare in virtù del vincolo associativo liberamente assunto) che fonda l’irrogazione della corrispondente sanzione convenzionale.

Nel caso di specie, il potere di comminare sanzioni pecuniarie si giustifica con la circostanza che è la Lega nazionale professionisti Serie A a negoziare i diritti per la trasmissione televisive e così a negoziare le clausole che vincolano le associate, tra cui la S.S.C. Napoli S.p.a., sicché è la Lega nazionale professionisti Serie A a dover fare rispettare le regole, come quella relativa al rilascio delle interviste, che garantiscono alla stessa Lega nazionale professionisti Serie A - e quindi alle associate, tra cui la S.S.C. Napoli S.p.a. che i partner televisivi tra cui DAZN conservino la fiducia nel rispetto degli impegni, elemento essenziale del valore del prodotto televisivo, messo gravemente in pericolo da condotte di inadempimento doloso degli stessi impegni.

Rappresenta un momento fisiologico del rapporto tra gli organi il fatto che l’Amministratore delegato riferisca al Consiglio, e che la circostanza sia comunicata al destinatario della sanzione, ma non si tratta di un presupposto dell'efficacia degli atti gestori, che come quelli in discussione, rappresentano il frutto dell'esercizio del potere dell'Amministratore delegato.

6. Il secondo e il terzo motivo di reclamo possono essere trattati congiuntamente, e sono infondati.

Il dato pacifico secondo cui si è trattato di un caso di silenzio stampa è la conferma dell’inadempimento, perché l’esistenza dell'impegno convenzionale a rilasciare interviste comporta ormai che il silenzio stampa non è altro che un comune caso di inadempimento di quell’impegno, che non beneficia di alcuna esenzione derivante in ipotesi da abitudini passate. La stampa è in realtà, qui, non più il giornalista da cui presentarsi spontaneamente anzi che no, ma è il partner contrattuale, titolare del credito a una specifica prestazione volontariamente assunta.

Non esclude l’inadempimento la circostanza secondo cui il dott. Tigani, <<Responsabile dell’Ufficio Broadcaster della LNPA>>, e il dott. Grilli, <<delegato della LNPA>>, avrebbero consentito a modalità succedanee per il rilascio di interviste da parte di soggetti diversi dall’allenatore e dai calciatori della Società, come sarebbe accaduto, secondo quanto dichiarato dal signor Mariano Maglioccola, dopo che i sui <<dirigenti (…) chiedevano loro di condividere le modalità per un contenuto che avrebbe comunque soddisfatto le esigenze televisive dei broadcaster>>.

La circostanza, contestata, non è stata oggetto di una testimonianza orale ritualmente ammessa né escussa in contraddittorio, ma è oggetto della sola trascritta dichiarazione sottoscritta dal signor Mariano Maglioccola depositata davanti al Tribunale federale e di una dichiarazione spontanea rilasciata in data 30 agosto 2024 dal dott. Nicola Lombardo.

Se anche vera, la circostanza confermerebbe che la Società aveva già deciso che allenatore e calciatori non avrebbero rilasciato interviste perché in <<silenzio-stampa>>, sicché il consenso estemporaneo a modalità succedanee di rilascio di interviste successive alla gara avrebbe avuto esclusivamente la natura operativa di un palliativo di emergenza. La stessa Società descrive nei termini di <<straordinarietà della situazione>> quella scaturita dalla sua decisione unilaterale di restare in un << silenzio-stampa>> di fatto imposto dalla Società con la sua decisione e che la Società non allega essere stata oggetto di una discussione con il dott. Tigani e il dott. Grilli, che, anche alla luce della dichiarazione sottoscritta dal signor Mariano Maglioccola, ne hanno dovuto semplicemente prendere atto.

In questo comportamento di soggetti addetti all’operatività, nulla può evocare un’ipotesi di deroga agli impegni negoziali a carico della Società nei confronti della Lega e a favore di DAZN, (i) sia perché tutti quelli coinvolti in quei momenti sono soggetti che non risultano muniti di un potere di rappresentanza idoneo ad esprimere una volontà di deroga a carico dei soggetti collettivi per cui materialmente operano o di qualsiasi potere di comminare informalmente e al di fuori di qualsiasi procedimento <<una soluzione compensatoria alternativa>>, (ii) sia perché consentire a un palliativo estemporaneo non significa consentire al << silenziostampa>>, ma subirlo.

La sanzione è coerente con i criteri di determinazione dell'art. 9 del Regolamento, che sono quelli convenzionalmente concordati, così com’è concordato che sia discrezionale la comminatoria di una misura pecuniaria o alternativa (<<a titolo meramente esemplificativo qualora la Società Sportiva, in luogo dei giocatori più rappresentativi e dell’allenatore, abbia assicurato la presenza all’Intervista del Proprietario ,del Presidente, dell’Amministratore delegato, del Direttore Generale e del Direttore Sportivo della Società Sportiva>>). Non è invece discrezionale la decisione se applicare o meno le sanzioni, perché, ad onta del tenore letterale (<<si riserva il diritto di adottare le seguenti misure sanzionatorie>>), l’applicazione della misura sanzionatoria, ricorrendone i presupposti da valutare testualmente <<caso per caso>>, è dovuta.

Ne discende l’infondatezza del reclamo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Daniele Maffeis                                                      Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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