F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0033/TFN – SD del 1 Agosto 2024 (motivazioni) – Raffaele Pipola e Pomigliano Calcio Femminile Srl – Reg. Prot. 002/TFN-SD)

Decisione/0033/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0002/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giorgia Marina Caccamo - Componente

Valentino Fedeli – Componente

Carlo Purificato - Componente aggiunto

Luca Voglino - Componente aggiunto (Relatore)

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 25 luglio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 0003/1197pf23- 24/GC/gb del 1° luglio 2024, nei confronti del sig. Raffaele Pipola e della società Pomigliano Calcio Femminile Srl, la seguente

DECISIONE

Con nota Prot. 0003/1197pf23-24/GC/gb del 1° luglio 2024, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1) il sig. PIPOLA Raffaele, q. di Presidente del Consiglio di amministrazione e Legale Rappresentante pro tempore del Pomigliano Calcio Femminile SRL, all’epoca dei fatti per rispondere della violazione - di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 5, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. D), par. II) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza - di non aver documentato alla Commissione di Vigilanza, entro il termine del 30 maggio 2024, il pagamento, per il periodo oggetto di verifica dal 1 gennaio 2024 al 31 marzo 2024, degli emolumenti netti dovuti in favore dei tesserati dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo e dei ratei delle indennità di cui all’art. 33 delle N.O.I.F. in favore delle “giovani di serie” in addestramento tecnico. Segnatamente, per non aver depositato l’estratto conto con i pagamenti addebitati sul conto corrente dedicato della Società, avendo prodotto solo della documentazione dalla quale non è stato possibile riscontrare l’effettivo assolvimento dell’adempimento;

2) la Società POMIGLIANO CALCIO FEMMINILE SRL, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata:

a) per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del C.G.S. vigente, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata;

b) per responsabilità propria, ai sensi dell’art. 33, comma 5, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. D), par. II) delle NOIF, che pone gli obblighi in esame a carico anche alle Società in modo diretto.

La fase istruttoria

Con segnalazione del 7 giugno 2024, la Co.Vi.So.C. riferiva alla Procura Federale che all’esito delle verifiche effettuate dall’Ufficio federale preposto al supporto delle attività degli organi di controllo, emergeva che la società Pomigliano Calcio Femminile Srl, non ha fornito completa evidenza documentale del pagamento, entro il termine del 30 maggio 2024, degli emolumenti netti - relativi al periodo 1 gennaio 2024 31 marzo 2024 - dovuti in favore dei tesserati dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo e dei ratei delle indennità di cui all’art. 33 delle NOIF in favore delle “giovani di serie” in addestramento tecnico, così come previsto dall’art. 85, lett. D), par. II) delle NOIF.

Nello specifico, la società ha depositato documentazione parziale dalla quale non è stato possibile riscontrare l’effettivo assolvimento dell’adempimento.

L’indagine della Procura Federale, espletata sulla base degli accertamenti istruttori trasmessi dalla Co.Vi.So.C. e, previa acquisizione dei Fogli censimento dalla Divisione Serie A femminile avvenuta il 17 giugno 2024, si concludeva in data 18 giugno 2024 con l’emersione delle ipotesi di responsabilità a carico dei citati deferiti. In pari data veniva notificato ai deferiti l’avviso di conclusione delle indagini.

La Procura Federale, in assenza di memorie e/o difese e/o di qualsivoglia riscontro da parte dei soggetti destinatari dell’avviso di conclusione indagini, ne disponeva il deferimento con atto depositato in data 01 luglio 2024.

Il dibattimento

All’udienza tenutasi il 25 luglio 2024 è comparso il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’avv. Alessandro D’Oria, il quale si è riportato all’atto di deferimento e ha concluso domandando l’irrogazione, nei confronti della società Pomigliano Calcio Femminile srl, della sanzione di punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica da scontare nel primo campionato utile a partire dalla corrente stagione sportiva, e nei confronti del sig. Raffaele Pipola della sanzione dell’inibizione per tre mesi.

Per la parte deferita non è comparso nessuno, né tanto meno risultano depositate memorie e/o istanze.

La decisione

Sulla base della documentazione agli atti del fascicolo processuale, il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità del sig. Pipola e della società Pomigliano Calcio Femminile srl per le condotte contestate; in particolare, dalle risultanze delle attività degli organi di controllo è oggettivamente emerso che la società Pomigliano Calcio Femminile srl non ha fornito prova di aver corrisposto, entro il termine del 30 maggio 2024, gli emolumenti netti - relativi al periodo 1 gennaio 2024 31 marzo 2024 - dovuti in favore dei tesserati dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo e dei ratei delle indennità di cui all’art. 33 delle NOIF in favore delle “giovani di serie” in addestramento tecnico, così come previsto dall’art. 85, lett. D), par. II) delle NOIF, ma, si è limitata al deposito di una documentazione lacunosa da cui non è stato possibile riscontrare il tempestivo integrale adempimento dell’obbligo previsto dalle NOIF. Nella fattispecie appaiono pertanto comprovate “per tabulas” le contestazioni rivolte ai soggetti deferiti. Relativamente al profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene congrue le richieste della Procura Federale risultando le stesse conformi alle prescrizioni normative; su detto punto il Tribunale rileva altresì che al fine di garantire il requisito di afflittività della sanzione, i punti di penalizzazione in classifica dovranno decorrere dal primo campionato utile a partire dalla corrente stagione sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Raffaele Pipola, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la società Pomigliano Calcio Femminile Srl, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nel primo campionato utile a partire dalla corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 25 luglio 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Luca Voglino                                                                       Carlo Sica

 

Depositato in data 1° agosto 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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