F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0034/TFN – SD del 2 Agosto 2024 (motivazioni) – US Pistoiese 1921 – Reg. Prot. 008/TFN-SD)

Decisione/0034/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0008/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Serena Callipari – Componente

Paolo Clarizia - Componente (Relatore)

Monica Coscia - Componente

Andrea Fedeli – Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 luglio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 977/751pf23-24 GC/SA/mg dell’11 luglio 2024, nei confronti della società US Pistoiese 1921, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto depositato l’11 luglio 2024 il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale:

“la società U.S. Pistoiese 1921; per rispondere della violazione degli artt. 2, comma 1, 4, comma 1, 6, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva e 62, comma 2, delle N.O.I.F. per avere i propri sostenitori al termine della gara U.S. Pistoiese 1921 - S.S.D. A R.L. Aglianese Calcio 1923, valevole per il Campionato di Serie D - girone D, disputata in data 21.1.2024 a Pistoia presso lo stadio “Marcello Melani”, tenuto comportamenti violenti sia verbali che fisici in danno dei sigg.ri Fabio Fossati e Fabio Taccola, rispettivamente presidente e dirigente della società S.S.D. A R.L. Aglianese Calcio 1923, e del sig. F. V., loro collaboratore non tesserato, al loro passaggio nella zona antistante la tribuna occupata dalla tifoseria della società Pistoiese profferendo insulti al loro indirizzo, sputandogli addosso, lanciando monete di cui una colpiva il sig. Fabio Taccola, sferrando un pugno in volto al sig. F. V. e strattonando e strappando la camicia al sig. Fabio Fossati, tale ultima condotta ad opera del tifoso identificato nel sig. M. P., non tesserato, riuscendo la dirigenza della società S.S.D. A R.L. Aglianese Calcio 1923 a sottrarsi a tale aggressione solo a seguito all’intervento delle Forze dell’Ordine; e per aver proseguito nella condotta, continuando a profferire insulti all’indirizzo della dirigenza della società ospitata, nell’area adibita a parcheggio all’interno dell’impianto sportivo”.

La fase predibattimentale

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del 26.1.2024 del sig. Stefano Nencioni, all’epoca dei fatti dirigente dimissionario della società U.S. Pistoiese 1921 e responsabile della sicurezza dello stadio “Marcello Melani” di Pistoia, pervenuta alla Procura Federale per il tramite del Dipartimento Interregionale in data 1.2.2024, alla quale era allegata una denuncia-querela da questo ultimo presentata in data 26.1.2024 presso la Questura di Pistoia.

In particolare, il segnalante, responsabile della sicurezza dello stadio “Marcello Melani” in occasione della gara U.S. Pistoiese 1921 – Aglianese Calcio 1923 disputata in data 21.1.2024, rappresentava che al termine della partita vi sarebbe stato un acceso alterco tra la tifoseria casalinga e tre persone che indicava nel Presidente ed un dirigente della Aglianese Calcio 1923, i sig.ri Fabio Fossati e Fabio Taccola, ed un terzo a lui sconosciuto poi identificato in corso di indagini nel sig. F. V., non tesserato collaboratore del Fossati.

Il segnalante riferiva altresì che l’alterco sarebbe stato sedato in seguito all’intervento della Polizia di Stato, in servizio d’ordine presso l’impianto, che avrebbe condotto le predette tre persone verso lo spogliatoio. Il clima sarebbe stato particolarmente teso, tanto da indurlo a farvi immediatamente riparare la dirigenza dell’Aglianese. In ordine a tali accadimenti il sig. Nencioni lamentava che le dichiarazioni rilasciate dal Presidente dell’Aglianese, con le quali, attraverso comunicati pubblicati sul social Facebook della società, aveva commentato l’aggressione subita ascrivendone la causa a gravi carenze da parte del responsabile della sicurezza, sarebbero state lesive della sua dignità e professionalità.

Successivamente in sede di audizione il sig. Stefano Nencioni confermava quanto rappresentato con la segnalazione e precisava che nel corso del contrasto tra la tifoseria casalinga e la dirigenza dell’Aglianese un tifoso in particolare, dallo stesso identificato nel sig. M. P., non tesserato, sarebbe stato il più facinoroso. Tifoso che successivamente sarebbe rimasto vittima di un’aggressione presso un bar di Pistoia ad opera, secondo il sig. Stefano Nencioni, del Presidente dell’Aglianese e di suoi collaboratori.

Successivamente la Procura Federale audiva i sig.ri Fabio Fossati e Fabio Taccola, rispettivamente Presidente e dirigente della società Aglianese Calcio 1923, i quali affermavano che sarebbero stati vittime, unitamente al sig. F.V., di un’aggressione sia fisica che verbale perpetrata ai loro danni da parte dei tifosi della Pistoiese al termine della gara U.S. Pistoiese 1921- Aglianese Calcio 1923 del 21.1.2024 al loro passaggio nella zona antistante la tribuna occupata dalla tifoseria casalinga.

Il sig. Fabio Fossati, in sede di audizione dinnanzi alla Procura Federale, dichiarava che la gara in argomento sarebbe stata considerata a rischio in ragione dell’interesse in precedenza manifestato dal medesimo ad acquistare la U.S. Pistoiese 1921. In particolare, dapprima nel corso dell’intervallo della gara, sarebbe stato aggredito nei pressi del bar da un tifoso della Pistoiese che identificava nel sig. M.P.

Successivamente, al termine della gara, mentre si accingeva a raggiungere la zona spogliatoi unitamente a Fabio Taccola ed al suo collaboratore F.V., al loro passaggio quale percorso obbligato nella zona antistante la tribuna occupata dalla tifoseria di casa, sarebbero stati presi di mira dai predetti tifosi. In un primo momento sarebbero stati aggrediti con insulti, sputi e lancio di monete. Dopo un suo collaboratore, F.V., avrebbe ricevuto un pugno in volto mentre lo stesso Fabio Fossati avrebbe subito l’aggressione del tifoso M.P., il quale lo avrebbe strattonato e gli avrebbe strappato la camicia, rendendo necessario l’intervento della Polizia che li faceva riparare nella zona spogliatoi. Da ultimo, la tifoseria della Pistoiese avrebbe proseguito con ulteriori attacchi e insulti nei confronti  del Presidente dell’Aglianese Calcio 1923 nell’area dell’uscita dall’impianto di gioco, rendendo necessario un ulteriore intervento della Polizia per scortare lui ed i suoi collaboratori fuori dallo stadio.

Infine, il sig. Fabio Fossati riferiva sia di essersi recato presso la Questura di Pistoia per rilasciare dichiarazioni in merito a tali accadimenti, sia di un episodio avvenuto nel prosieguo della giornata, quando a seguito di una sua richiesta di confronto presso un bar del pistoiese con il tifoso M.P. questo ultimo sarebbe stato aggredito dall’accompagnatore del Presidente, F.V.

Il sig. Fabio Taccola, in sede di audizione, dichiarava che nel corso di tutta la gara in argomento la tifoseria della Pistoiese avrebbe rivolto insulti nei confronti del Presidente sig. Fabio Fossati. Al termine dell’incontro, al loro passaggio nella zona antistante la tribuna occupata dalla tifoseria di casa, sarebbero stati aggrediti con sputi, insulti e lancio di monete di cui una lo avrebbe colpito in testa. Ha confermato che il sig. Fabio Fossati sarebbe stato strattonato tanto che gli sarebbe stata rovinata la camicia ed ha riferito di aver visto un collaboratore del Presidente, che nell’occasione sarebbe stato in loro compagnia di cui non ricordava il nome ma verosimilmente il sig. F. V., con un labbro sanguinante che riferiva di aver ricevuto un pugno in volto.

La Procura Federale formalizzava richiesta di acquisizione degli atti di indagine alla Questura di Pistoia. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, con provvedimento del 30.4.2024, negava, allo stato, l’autorizzazione all’accesso agli atti stante la pendenza di un procedimento penale ed essendo in corso le indagini.

Tuttavia, sulla base di quanto rappresentato dai sig.ri Fabio Fossati e Fabio Taccola la Procura Federale ritenendo comprovata la sussistenza dell’illecito disciplinare e l’ascrivibilità alla società U.S. Pistoiese 1921 delle condotte in data 12.6.2024 notificava alla U.S. Pistoiese 1921 la comunicazione di conclusione delle indagini. Stante l’assenza di qualsivoglia attività defensionale, in data 11.7.2024 la Procura Federale notificava alla società e depositava presso il Tribunale Federale il predetto atto di deferimento.

Il dibattimento

In sede di discussione era presente l’Avv. Luca Zennaro, in rappresentanza della Procura Federale, il quale, riportandosi integralmente ai contenuti e alle conclusioni dell’atto di deferimento, chiedeva l’irrogazione, nei confronti della società deferita, della sanzione di euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

La decisione

Ritiene il Collegio che la U.S. Pistoiese 1921 debba essere prosciolta dagli addebiti ascrittigli, stante il mancato raggiungimento dello standard probatorio richiesto.

In base all’art. 6, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva “le società rispondono anche dell'operato […]dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime”.

In primo luogo, l’art. 62, comma 2 delle N.O.I.F. “le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio”.

Tuttavia, nel caso di specie non risulta sufficientemente provato dalla Procura Federale quanto indicato in deferimento.

Del resto in ordine allo standard probatorio richiesto nell’ambito dei procedimenti disciplinari instaurati innanzi agli organi della giustizia sportiva, come da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite della Corte Federale di Appello (decisione n. 0014/CFA/20232024), il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (quanto meno a partire da Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; per tutte, da ultimo, CFA, Sez. I, n. 49/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 92/2021-2002; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021- 2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3). Nel procedimento disciplinare non è richiesta la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come previsto nel processo penale, essendo, invece, sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata sicché la ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito può essere anche provata mediante indizi, qualora essi siano gravi, precisi e concordanti e la prova del nesso causale tra la condotta dell'agente e la violazione della fattispecie regolamentare può essere raggiunta sulla base della regola della preponderanza del ragionevole dubbio o del più probabile che non (CFA, Sez. I, n. 14-2020/2021. Da ultimo CFA n. 116/CFA/2022-2023/A. Nel medesimo senso anche le più recenti Sezioni Unite, decisione n. 0002/CFA/2023-2024; CFA, Sez. I, n.24/2022-203; Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/20212022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021). La prova di un fatto, dunque, può anche essere e, talvolta, non può che essere, “logica piuttosto che fattuale” (Corte di giustizia federale, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19.9.2011).

In tale prospettiva il sistema delineato dal vigente codice di giustizia sportiva della FIGC, in ogni caso, intende realizzare un ragionevole equilibrio tra l’esigenza di garantire i fondamentali diritti di difesa delle parti, la certezza delle situazioni giuridiche e la finalità di accertare gli illeciti considerati più rilevanti per l’ordinamento. Gli indizi raccolti, pertanto, secondo i principi generali che sottendono al valore della prova indiziaria, devono essere gravi precisi e concordanti. Come precisato dalla giurisprudenza penale, gli indizi devono corrispondere a dati di fatto certi – e pertanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza – e devono essere gravi, cioè in grado di esprimere una elevata probabilità di derivazione dal fatto noto a quello ignoto, precisi e cioè non equivoci e concordanti, cioè convergenti verso l’unico risultato. I requisiti devono poi rivestire il carattere della concorrenza, nel senso che, in mancanza anche uno di essi, non possono assurgere al ruolo di prova idonea a fondare una responsabilità penale (Cass. Penale, Sez. I, n. 28592 del 19 marzo 2021).

Più in particolare è stato chiarito che “in tema di responsabilità disciplinare assume rilievo preponderante l’apprezzamento svolto dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto, quali emergono dalla ricostruzione documentale e dai mezzi di prova acquisiti nel loro complesso. Ne deriva che non può essere privilegiata una lettura atomistica degli elementi probatori acquisiti, che meritano, invece, di essere valutati nella loro coesistenza e capacità cumulativa di concorrere a formare il convincimento del Collegio giudicante (cfr. Corte federale d’appello, Sezione I, decisione n. 14/CFA/2020-2021; Sezioni unite, decisione n. 105/CFA/2020-2021). Sebbene alcune dichiarazioni, valutate autonomamente, potrebbero costituire una semiplena probatio (perché relative a fatti appresi de relato ovvero rese dal medesimo soggetto offeso), le stesse, nel loro complesso, anche attraverso l’integrazione tra le circostanze apprese direttamente e le altre apprese de relato, possono restituire un quadro probatorio contraddistinto non solo dalla piena concordanza su identiche circostanze fattuali ma anche dall’assenza di elementi che possano far dubitare della sincerità e buona fede dei dichiaranti (cfr. Corte federale di appello, SS.UU., n. 64/CFA/2021-2022)” (Sezioni Unite, decisione n. 0015/CFA/2023-2024).

Orbene nel caso di specie il deferimento si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni rese dai due medesimi soggetti offesi (rectius: che asseriscono di essere offesi), in assenza di qualsivoglia ulteriore indizio o prova.

Appare evidente che le dichiarazioni dei soggetti offesi, in assenza di ulteriori elementi che confermino la ricostruzione di questi ultimi, non risultano sufficienti a raggiungere lo standard probatorio richiesto e, comunque, a provare le condotte illecite.

Tra l’altro, le dichiarazioni non sono pienamente concordanti sia con quanto affermato dal sig. Stefano Nencioni, sia con le dichiarazioni rese dai medesimi soggetti alla Digos e agli organi di stampa nell’attualità degli accadimenti (con particolare riferimento all’asserito pugno che avrebbe ricevuto il F.V., alla camicia strappata del sig. Fabio Fossati o alla monetina che avrebbe colpito in testa il sig. Fabio Taccola).

Ad esempio, nell’articolo pubblicato sulla testata on line de La Nazione il 22.1.2024 il sig. Fabio Fossati dichiara di essere stato insultato dai tifosi della squadra di casa e che un suo collaboratore avrebbe rischiato di essere colpito fisicamente; mentre nel comunicato successivamente pubblicato dall’Aglianese si sostiene che al Presidente Fossati sarebbe stata strappata una camicia, ad un suo collaboratore sarebbe stato sferrato un pugno in viso e al diretto Fabio Taccola sarebbe stata lanciata una moneta in testa. In definitiva, alla luce delle molteplici e non coincidenti ricostruzioni in ordine alle condotte poste in essere dai rappresentanti dell’Aglianese Calcio 1923 durante la gara e al termine della stessa, non appare possibile tratteggiare una ricostruzione univoca degli accadimenti.

Da ultimo non si può fare a meno di evidenziare che nella fattispecie de qua, alla luce della querela presentata e delle indagini in corso, nonché della non piena coincidenza di quanto rappresentato alla Digos, agli organi di stampa e alla Procura Federale, oltre che della ricostruzione dei fatti relativa all’aggressione al tifoso M.P. nel bar del pistoiese, non possono escludersi dubbi sulla obiettiva valutazione dei fatti insita nelle  dichiarazioni rese.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie la società deferita.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 luglio 2024.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Paolo Clarizia                                                          Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 2 agosto 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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