F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0036/TFN – SD del 5 Agosto 2024 (motivazioni) – US Poggibonsi Srl + altri – Reg. Prot. 10/TFN-SD

Decisione/0036/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0010/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella - Componente (Relatore)

Valentino Fedeli - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 30 luglio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1137/868pf2324/GC/GR/ff del 12 luglio 2024 nei confronti dei sigg.ri Giuseppe Vellini, Giacomo Guidi, Jacopo Galbiati, Iuri Balestri, nonché nei confronti della società US Poggibonsi Srl, la seguente

DISPOSITIVO

Il deferimento

Con nota Prot. 1137/868pf23-24/GC/GR/ff dell’11 luglio 2024, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1-2-3) i signori Vellini Giuseppe, Guidi Giacomo e Galbiati Jacopo, all’epoca dei fatti rispettivamente Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza, Direttore Generale e Direttore Sportivo della società U.S. Poggibonsi S.r.l., per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato n. 2 – 2023/2024 del Settore Tecnico, per aver consentito e/o comunque non impedito che la preparazione atletica della squadra della propria società di appartenenza, militante nella categoria “Serie D”, nella stagione sportiva 2023-2024, fosse svolta dal sig. Balestri Iuri pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di Preparatore Atletico;

4) il sig. Balestri Iuri, allenatore Uefa B, all’epoca dei fatti collaboratore tesserato per la U.S. Poggibonsi S.r.l., per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 29, 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato n. 2 – 2023/2024 del Settore Tecnico per aver svolto la funzione di Preparatore Atletico della squadra della società U.S. Poggibonsi S.r.l. militante nella categoria “Serie D”, nella stagione sportiva 2023-2024, pur essendo sprovvisto della relativa qualifica;

5) la società U.S. Poggibonsi S.r.l. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere rispettivamente dal proprio Amministratore Unico dotato dei poteri di rappresentanza, sig. Giuseppe Vellini, e dai sigg.ri Giacomo Guidi, Direttore Generale, Jacopo Galbiati, Direttore Sportivo, e Iuri Balestri, collaboratore.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto “Presunta attività di preparatore atletico posta in essere dal tecnico Iuri Balestri, tesserato per la società US Poggibonsi in qualità di collaboratore, in mancanza della necessaria abilitazione”, risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 25 marzo 2024 al n. 868pf23-24.

Nel corso dell’attività istruttoria sono stati acquisiti i seguenti documenti:

- segnalazione della segreteria del Settore Tecnico della FIGC del 28 febbraio 2024 con allegati: segnalazione della segreteria dell'AIAC del 28 febbraio 2024; comunicazione del Vice Presidente AIAC, sig. Francesco Perondi, alla U.S. Poggibonsi; n. 1 screen shot della pagina web estratta dal sito www.uspoggibonsi.it; n. 1 screen shot della pagina web estratta dal sito www.tuttocampo.it; n. 7 screen shot del profilo Instagram della U.S. Poggibonsi S.r.l.; estratto storico di tesseramento del sig. Iuri Balestri;

- fogli di censimento della società U.S. Poggibonsi S.r.l. per le stagioni sportive 2023-2024 e 2022-2023; - elenco preparatori atletici tesserati per la U.S. Poggibonsi S.r.l. per la stagione sportiva 2023-2024.

Sono inoltre stati auditi i signori: Vellini Giuseppe; Galbiati Jacopo; Guidi Giacomo; Balestri Iuri; Lanzano Mattia, allenatore dei portieri e Ferrara Marco, preparatore atletico, tutti tesserati per la U.S. Poggibonsi Srl.

La Comunicazione di conclusione delle indagini risulta ritualmente notificata in data 11.6.2024.

All’esito della notifica della CCI, i soggetti avvisati non hanno svolto attività difensiva, né avanzato richiesta di audizione.

La fase predibattimentale

Previa abbreviazione a giorni 12 del termine previsto dall’art. 85, co. 2, CGS, il dibattimento è stato fissato per l’udienza del 30.7.2024.

Con un’unica memoria a firma dell’avv. Giotti, i deferiti hanno sostenuto l’assenza di fatti disciplinari rilevanti e, in via subordinata, ove ritenutane la sussistenza, hanno comunque concluso per il proscioglimento del Direttore Sportivo e del Direttore Generale.

In tesi, secondo la difesa, il C.U. n. 2 – 2023/2024 del Settore Tecnico, a differenza di quanto previsto per le società di Serie A, B e C, prevede a carico delle società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti unicamente l’obbligo di tesserare l’Allenatore Responsabile Prima Squadra, da individuare tra gli Allenatori UEFA B, UEFA A e UEFA PRO.

Tanto comporterebbe, secondo quanto prospettato, che l’attività di preparatore atletico, figura invece prevista obbligatoriamente per le società appartenenti alla sfera professionistica, confluirebbe nell’attività dell’Allenatore il quale, nello svolgimento della propria funzione ed ove presente, assumerebbe il ruolo di capo e responsabile dello staff tecnico composto da soggetti muniti di specifiche qualità tecniche, cui “distribuire compiti e funzioni in base alle specializzazioni e alle propensioni ”. È quanto si sarebbe verificato nella vicenda in esame, si sostiene, essendo il Balestri iscritto nei ruoli del Settore Tecnico quale Allenatore UEFA B ed essendosi limitato a svolgere compiti di volta in volta delegatigli principalmente dal responsabile della prima squadra, oltre che dalle altre figure tecniche regolarmente tesserate.

Sarebbe inoltre da ascrivere al soggetto responsabile della gestione del sito della società, si sostiene, l’erronea indicazione del Balestri quale preparatore atletico in luogo del sig. Marco Ferrara.

Quanto ai signori Guidi e Galbiati, se ne esclude la responsabilità in quanto, a tutto voler concedere, ascrivibile alla sola figura apicale della società, ovvero al sig. Vellini, l’eventuale responsabilità per quanto contestato.

A supporto di quanto sostenuto, alfine, è stato chiesto di provare a mezzo del sig. Calderini Stefano, allenatore responsabile della prima squadra, quanto dedotto in punto di fatto, di contenuto sostanzialmente analogo alle dichiarazioni rese dai soggetti auditi nel corso delle indagini.

Il dibattimento

All’udienza del 30.7.2024, tenuta in modalità video conferenza, hanno partecipato l’avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale e, per i deferiti, l’avv. Fabio Giotti.

L’avv. Liberati si è riportato al deferimento e chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: mesi 4 (quattro) di inibizione per i signori Vellini Giuseppe e Guidi Giacomo; mesi 4 (quattro) di squalifica per i signori Galbiati Jacopo e Balestri Iuri; ammenda di 800,00 (ottocento/00) per la società U.S. Poggibonsi Srl.

L’avv. Giotti si è riportato alla memoria in atti e ha reiterato le conclusioni ivi rassegnate. All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

Il procedimento in esame trae origine dalla segnalazione inoltrata dal Gruppo Regionale Toscana dell’AIAC alla Segreteria del Settore Tecnico, da questa girata alla Procura federale per quanto di competenza, perché emersa, dal sito web della società, l’indicazione quale preparatore atletico di Balestri Iuri, Allenatore Uefa B non abilitato alle funzioni di Preparatore atletico.

Il Collegio osserva quanto segue.

Secondo l’art. 16, co. 1 del Regolamento Settore Tecnico “I tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento si suddividono in Allenatori: a) UEFA PRO; b) UEFA A; c) UEFA B […] e altri tecnici: a) Preparatori atletici.”

Il C.U. n. 2-2023/2024 del Settore Tecnico, ripresa la elencazione e suddivisione tra Allenatori ed altri Tecnici già contenuta nel richiamato art. 16, evidenzia le obbligatorietà previste in fatto di tesseramenti e qualifiche. Per le società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti Serie D l’obbligo del tesseramento è limitato alla sola figura dell’Allenatore Responsabile Prima Squadra, evidentemente da individuarsi negli allenatori iscritti nei ruoli del Settore Tecnico quali Allenatori UEFA PRO, UEFA A e UEFA B.

È ovviamente consentito, alle associate alla LND, tesserare anche le altre figure elencate nel richiamato C.U. n. 2 nella parte riferita a dette società (Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti – Serie D), quali l’Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici; l’Allenatore dei Portieri; il Preparatore atletico; il Medico sociale e l’Operatore sanitario.

Il tesseramento dei soggetti diversi dall’allenatore responsabile della prima squadra, come detto, non è previsto in via obbligatoria, ciò che si richiede essendo, ove si decida di procedere al loro tesseramento, che siano muniti dei richiesti titoli abilitativi (Art. 23, co. 1, NOIF: Le società possono avvalersi soltanto dei tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico).

Nella vicenda che ci occupa, la U.S. Poggibonsi, per la stagione sportiva 2023-2024 (v. fogli di censimento in atti), oltre all’Allenatore Responsabile Prima Squadra (Calderini Stefano), ha tesserato anche l’Allenatore in seconda (Beoni Michele), l’Allenatore dei Portieri (Lanzano Mattia) e, quale soggetto previsto dalla categoria “altri Tecnici” e, dunque, quale Preparatore atletico, il sig. Ferrara Marco.

In assenza di contestazioni sul punto, deve ritenersi, come del resto confermato dai fogli di censimento della società, che si tratti di soggetti tutti regolarmente abilitati.

Per la s.s. 2023-2024 la società U.S. Poggibonsi ha anche tesserato quale collaboratore il sig. Balestri Iuri, soggetto iscritto quale Allenatore UEFA B, così come previsto dal cit. C.U., comunque privo dell’abilitazione quale Preparatore atletico.

Quello che ora si contesta al legale rappresentante della società ed alla sua dirigenza, è di avere consentito e comunque non impedito al sig. Balestri di svolgere il ruolo di preparatore atletico e, a questi, di averlo svolto senza averne titolo.

Tanto, si sostiene, non solo perché risulterebbe dal sito web della società e da alcuni screen shot, ma anche dalle dichiarazioni dei soggetti auditi.

In disparte quanto risulterebbe dal sito web, però, ciò che rileva è l’attività effettivamente svolta dal Balestri.

Deve subito ricordarsi che la società non aveva l’obbligo di tesserare un Preparatore atletico e che in tale eventualità l’allenatore della prima squadra, ovvero il sig. Calderini, avrebbe potuto paradossalmente fungere da “secondo” di sé stesso, oltre che allenare i portieri e provvedere alla preparazione atletica dei tesserati affidatigli, nei suoi compiti rientrando, tra gli altri, ex art. 19 co. 1, lett. a) e b), del R.S.T., quello di “tutelare e valorizzare il potenziale tecnico-atletico della società” e quello di “curare la formazione

tecnica e le condizioni fisiche dei calciatori”, proprio in ragione del fatto che “I Tecnici federali sono inquadrati nei ruoli del Settore Tecnico e svolgono i compiti derivanti dalla loro qualifica secondo le attribuzioni determinate dalla F.I.G.C.” (co. 2, art. cit.). Ove tesserato unicamente l’Allenatore responsabile della prima squadra, dunque, nessuna contestazione avrebbe potuto essere mossa alla dirigenza e al Calderini nel caso questi si fosse occupato anche della preparazione atletica e dei portieri.

Ciò nondimeno, la società ha ritenuto di affiancare all’allenatore responsabile anche altre figure, tutte regolarmente tesserate ed abilitate.

Tra queste, oltre alle già viste figure dell’Allenatore in seconda, dell’Allenatore dei Portieri e del Preparatore atletico, anche il Collaboratore Balestri Iuri, astrattamente idoneo a ricoprire anche il ruolo di Allenatore responsabile della prima squadra. In quanto tesserato come Collaboratore, però, per definizione e concettualmente privo di autonomia decisionale in ordine alla conduzione della squadra ed alle modalità di allenamento, il Balestri ha svolto l’attività tecnica sotto la direzione e per delega, quando fisicamente assenti, dei soggetti responsabili delle relative funzioni.

Depongono in tal senso, in disparte le dichiarazioni dei soggetti deferiti, le dichiarazioni dei signori Ferrara Marco e Lanzano Mattia che, ad ogni buon conto, hanno confermato le dichiarazioni dei primi.

Emblematiche, negli anzidetti termini, le dichiarazioni del sig. Lanzano: “Premetto che nel luglio 2022 ho conosciuto Balestri Iuri all’inizio della preparazione pre-campionato in quanto era ed è tuttora un collaboratore tecnico del sig. Calderini Stefano. Precisamente il nominato Balestri prepara le esercitazioni di campo dei giocatori della prima squadra per tutta la durata dell’allenamento quattro volte a settimana. Il medesimo Balestri condivide tale attività tecnica con il citato Mister, con il sottoscritto, e anche con il preparatore atletico attuale Ferrara marco e l’altro collaboratore tecnico Beoni Michele. Nella stagione sportiva precedente il citato Balestri svolgeva la stessa attività con il preparatore atletico Agrello Andrea.”

In definitiva, a parere del Collegio, da quanto precede emerge che il sig. Balestri Iuri, allenatore Uefa B, quale Collaboratore ritualmente tesserato per la società, abbia unicamente svolto funzioni di ausilio alle attività svolte da soggetti a loro volta ritualmente tesserati e muniti delle richieste abilitazioni e che, per tale motivo, debba essere mandato prosciolto da ogni incolpazione unitamente a tutti gli altri deferiti.

Mette solo conto evidenziare, quanto alla posizione del Direttore Generale e del Direttore Sportivo, che la eventuale responsabilità per quanto contestato, quand’anche riconosciuta, sarebbe ricaduta unicamente sul sig. Vellini Giuseppe, quale Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società, nel mentre risultano privi di potere decisorio e di potere di firma i primi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 30 luglio 2024.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                         Carlo Sica

 

Depositato in data 5 agosto 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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