F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0037/TFN – SD del 5 Agosto 2024 (motivazioni) – Adriana Cinquina, ASD Vastese Calcio 1902 – Reg. Prot. 22/TFN-SD

Decisione/0037/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0022/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Gaetano Berretta – Componente

Giorgia Marina Caccamo - Componente

Andrea Fedeli – Componente

Angelo Venturini - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 1° agosto 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1755/926pf2324/GC/mg del 18 luglio 2024, depositato il 23 luglio 2024, nei confronti della sig.ra Adriana Cinquina e della società ASD Vastese Calcio 1902, la seguente

DISPOSITIVO

Il deferimento

La Procura Federale, nell’ambito dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare iscritto al n. 926 pf23-24 avente ad oggetto “Presunto mancato pagamento da parte della società ASD Vastese Calcio 1092 delle somme dovute al calciatore Salvatore Sandomenico nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della decisione emessa dalla Commissione Accordi Economici”, contestava a carico:

- della sig.ra Adriana Cinquina, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vastese Calcio 1902, la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF per non aver provveduto, nei termini ivi previsti, al pagamento di quanto dovuto al sig. Salvatore Sandomenico in forza della decisione (prot. Cae 160 TRIS 2022 - 23) assunta e notificata in data 5.10.2023 dalla Commissione Accordi Economici L.N.D. a seguito del reclamo proposto dal sig. Salvatore Sandomenico;

- della società A.S.D. Vastese Calcio 1902, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto ascritto alla sig.ra Adriana Cinquina all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della predetta società.

La fase istruttoria

La Procura Federale avviava il procedimento disponendo vari atti di indagine, fra i quali assumevano particolare rilievo:

1) la segnalazione trasmessa dall’avv. Federico Schiavoni in data 8.3.2024, con la quale è stato comunicato il mancato pagamento, entro il termine normativamente previsto di giorni 30 (trenta), da parte della società A.S.D. Vastese Calcio 1902, degli importi spettanti al sig. Salvatore Sandomenico in forza della decisione assunta e notificata (prot. Cae 160 TRIS 2022-23) dalla Commissione Accordi Economici L.N.D. in data 5.10.2023;

2) la decisione assunta e notificata dalla Commissione Accordi Economici L.N.D. in data 5.10.2023 (prot. Cae 160 TRIS 2022-23) a seguito del reclamo proposto dal sig. Salvatore Sandomenico, con la quale la società A.S.D. Vastese Calcio 1902 è stata condannata a corrispondere al reclamante l’importo complessivo di Euro 4.339,70;

3) la ricevuta di ricezione della comunicazione pec trasmessa in data 5.10.2023 dalla Commissione Accordi Economici L.N.D. alla società A.S.D. Vastese Calcio 1902 al fine di notificare la decisione (prot. Cae 160 TRIS 2022-23) assunta a seguito del reclamo proposto dal sig. Salvatore Sandomenico;

4) i fogli censimento della società A.S.D. Vastese Calcio 1902 per le stagioni sportive 2022 – 2023 e 2023 – 2024; -5) gli organigrammi della società A.S.D. Vastese Calcio 1902 relativi alle stagioni sportive 2022 – 2023 e 2023 – 2024.

Esaminata l’attività istruttoria, la Procura riteneva che la sig.ra Adriana Cinquina, nella qualità di legale rappresentante della società ASD Vastese Calcio 1902, non avesse provveduto al pagamento della somma dovuta al sig. Salvatore Sandomenico in violazione delle norme predette.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale fissava quindi l’udienza di discussione dell’1° agosto 2024.

Il dibattimento

All’udienza del 1° agosto 2024 erano presenti l’avv. Debora Bandoni, per la Procura Federale. Nessuno compariva per i deferiti. Il rappresentante della Procura Federale, nel riportarsi integralmente all’atto di deferimento, chiedeva l’accoglimento dello stesso, con condanna della sig.ra Cinquina all’inibizione di mesi 6 (sei) e della società ASD Vastese Calcio 1902 alla penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nel campionato della corrente stagione sportiva.

La decisione

Dall’esame degli atti istruttori il Tribunale ritiene che risulti provata la responsabilità dei deferiti.

In particolare, è provato che con decisione assunta e notificata (prot. Cae 160 TRIS 2022-23) dalla Commissione Accordi Economici L.N.D. in data 5.10.2023, la società A.S.D. Vastese Calcio 1902 è stata condannata a corrispondere al sig. Salvatore Sandomenico l’importo complessivo di Euro 4.339,70 quale corrispettivo residuo ancora dovuto in virtù di un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter delle N.O.I.F. sottoscritto con la predetta società per la stagione sportiva 2022 – 2023 (con decorrenza dal 20.12.2022).

Del pari risulta provato che la decisione predetta è stata notificata dalla Commissione Accordi Economici L.N.D. in data 5.10.2023 e che in data 8.3.2024, l’avv. Federico Schiavoni, in qualità di difensore del sig. Salvatore Sandomenico, ha comunicato il mancato pagamento della stessa entro il termine normativamente previsto di giorni 30 (trenta) da parte della società A.S.D. Vastese Calcio 1902 dell’importo spettante al proprio assistito in forza della decisione predetta (prot. Cae 160 TRIS 2022-23).

Di contro non risulta che i deferiti, pur avendone l’onere probatorio, abbiano in alcun modo dato evidenza dell’effettuazione del pagamento del dovuto.

Ne consegue che, come correttamente rilevato dalla Procura, essendo provata per tabulas la sussistenza dell’obbligazione di pagamento a carico della società A.S.D. Vastese Calcio 1902 e la notificazione della decisione alla società, e non essendo stata fornita alcuna prova in merito all'adempimento dell'obbligazione da parte della società obbligata, non vi è dubbio in merito alla sussistenza delle violazioni disciplinari contestate con il deferimento a carico del rappresentante legale della società, e, per l’effetto, della società medesima.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- nei confronti della sig.ra Adriana Cinquina, mesi 6 (sei) di inibizione;

- nei confronti della società ASD Vastese Calcio 1902, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nel primo campionato utile a partire dalla corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 1° agosto 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Angelo Venturini                                                               Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 5 agosto 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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