F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0039/TFN – SD del 5 Agosto 2024 (motivazioni) – Alessandro Vannucchi e SSDARL Futsal Pistoia – Reg. Prot. 21/TFN-SD
Decisione/0039/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0021/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Pierpaolo Grasso – Presidente
Gaetano Berretta – Componente
Giorgia Marina Caccamo - Componente (Relatore)
Andrea Fedeli – Componente
Angelo Venturini – Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 1° agosto 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1757/1007pf2324/GC/fm del 18 luglio 2024, depositato il 23 luglio 2024, nei confronti del sig. Alessandro Vannucchi e della società SSDARL Futsal Pistoia, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale, con atto del 18 luglio 2024, depositato il 23 luglio 2024, deferiva, innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:
- il sig. Alessandro Vannucchi, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD A RL Futsal Pistoia, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per l’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF per non avere lo stesso, quale Presidente, provveduto, nei termini, al pagamento della somma di euro 4.500,00 dovuta alla calciatrice, sig.ra Jornet Sanchez Patricia, in forza della decisione (Prot. Cae 41 BIS/2023-24) assunta dalla Commissione Accordi Economici LND in data 6 febbraio 2024, e comunicata alle parti in pari data;
- la società SSD A RL Futsal Pistoia a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per quanto ascritto al sig. Alessandro Vannucchi, all’epoca dei fatti presidente della società
La fase istruttoria
L’attività istruttoria nasce dalla segnalazione, inviata via PEC dall’avv. Priscilla Palombi legale della calciatrice Jornet Sanchez Patricia, il 26 marzo 2024, per comunicare il mancato pagamento, entro il termine normativamente previsto di giorni 30 (trenta), da parte della società SSD A RL Futsal Pistoia, degli importi spettanti alla propria assistita in forza della decisione assunta e notificata (prot. Cae 41 BIS/2023-24) dalla Commissione Accordi Economici LND in data 6 febbraio 2024.
A seguito della notificazione della comunicazione di conclusione delle indagini, le parti incolpate sono rimaste silenti e non hanno dato prova dell’effettuazione del pagamento dovuto.
In data 23 luglio 2024 la Procura Federale notificava l’atto di deferimento.
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione del procedimento l’udienza del 1° agosto 2024.
Il dibattimento
In sede di discussione era presente l’Avv. Debora Bandoni in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno compariva per i deferiti.
La Procura Federale, nel riportarsi ai propri atti, chiedeva irrogarsi al sig. Alessandro Vannucchi la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione e alla società SSDARL Futsal Pistoia, punti 1 (uno) di penalizzazione.
La decisione
Quanto riportato nel deferimento, cioè l’esistenza (in forza della decisione assunta e notificata -prot. Cae 41 BIS/2023-24- dalla Commissione Accordi Economici LND in data 6 febbraio 2024) dell’obbligazione di pagamento della società Futsal Pistoia di euro
4.500,00 a favore della giocatrice, sig.ra Jornet Sanchez Patricia, è circostanza provata per tabulas. Parimenti, in quanto le parti deferite non hanno, in alcun modo dato evidenza dell’effettuazione del saldo, è provato e di tutta evidenza il mancato saldo del dovuto entro il termine previsto di giorni 30.
Tutto ciò premesso stante l’obbligo e la prova dell’inadempimento da parte dell’obbligata, non vi è dubbio alcuno in merito all’esistenza dei fatti descritti nel deferimento e conseguentemente appare certa la consumazione delle violazioni disciplinari contestate al Sig. Alessandro Vannucchi, nella sua qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD A RL Futsal Pistoia, ed alla società SSD A RL Futsal Pistoia stessa.
Pertanto, quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale ritiene equo applicare la sanzione richiesta dalla Procura, tenuto conto della natura delle violazioni e delle circostanze di fatto.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- nei confronti del sig. Alessandro Vannucchi, mesi 6 (sei) di inibizione;
- nei confronti della società SSDARL Futsal Pistoia, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nel primo campionato utile a partire dalla corrente stagione sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 1° agosto 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Giorgia Marina Caccamo Pierpaolo Grasso
Depositato in data 5 agosto 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai