F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0042/TFN – SD del 28 Agosto 2024 (motivazioni) – Modena FC 2018 Srl + altri – Reg. Prot. 24/TFN-SD

 

Decisione/0042/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0024/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Giuseppe Rotondo – Presidente

Antonella Arpini - Componente (Relatore)

Serena Callipari – Componente

Gaia Golia – Componente

Maurizio Lascioli - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 28 agosto 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2411/896pf2324/GC/GR/ff del 29 luglio 2024 nei confronti dei sigg.ri Samuel Di Meo, Andrea Catellani, Mauro Gozzi, Matteo Rivetti, nonché nei confronti della società Modena FC 2018 Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 29 luglio 2024, a carico di:

- Samuel Di Meo, allenatore tesserato per la società Modena FC 2018 Srl all’epoca dei fatti, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 26, comma 1, 26 – quater, commi 1 e 2, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto l’attività di allenatore dei portieri della squadra U17 della società Modena FC 2018 Srl, stagione sportiva 2023 - 2024, sebbene fosse tesserato per la predetta società in qualità di collaboratore tecnico e benché non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri. Con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lett. m), del Codice di Giustizia Sportiva per avere posto in essere gli atti e comportamenti oggetto di contestazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver fatto ingresso negli spogliatoi occupati dalla squadra U17 della società Modena FC 2018 Srl, nonché sul terreno di gioco, sebbene squalificato giusto Comunicato Ufficiale della FIGC – LND n. 246 del 28 dicembre 2023, in occasioni delle seguenti gare del Campionato Nazionale Under 17 serie A-B, girone A, della Lega Serie B della FIGC, stagione sportiva 2023 – 2024: Modena FC 2018 – Bologna FC 1909 del 14 gennaio 2024, US Cremonese - Modena FC 2018 del 21 gennaio 2024, Modena FC 2018 – AC Reggiana 1919 del 28 gennaio 2024, Torino FC - Modena FC 2018 del 4 febbraio 2024, Modena FC 2018 – Parma Calcio 1913 dell’11 febbraio 2024 e SS Calcio Napoli - Modena FC 2018 del 25 febbraio 2024;

- Andrea Catellani, responsabile tecnico del Settore giovanile della società Modena FC 2018 Srl all’epoca dei fatti, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 26, comma 1, e 26 – quater, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito lo svolgimento da parte del sig. Samuel DI MEO dell’attività di allenatore dei portieri della squadra U17 della società Modena FC 2018 Srl, stagione sportiva 2023 – 2024; ciò, sebbene il sig. Samuel DI MEO fosse tesserato per la predetta società in qualità di collaboratore tecnico e non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Samuel DI MEO l’ingresso negli spogliatoi occupati dalla squadra U17 della società Modena FC 2018 Srl, nonché sul terreno di gioco, sebbene squalificato giusto Comunicato Ufficiale della FIGC – LND n. 246 del 28 dicembre 2023, in occasioni delle seguenti gare del Campionato Nazionale Under 17 serie A-B, girone A, della Lega Serie B della FIGC, stagione sportiva 2023 – 2024: Modena FC 2018 – Bologna FC 1909 del 14 gennaio 2024, US Cremonese - Modena FC 2018 del 21 gennaio 2024, Modena FC 2018 – AC Reggiana 1919 del 28 gennaio 2024, Torino FC - Modena FC 2018 del 4 febbraio 2024, Modena FC 2018 – Parma Calcio 1913 dell’11 febbraio 2024 e SS Calcio Napoli - Modena FC 2018 del 25 febbraio 2024;

- Matteo Rivetti, consigliere delegato e legale rappresentante della società Modena FC 2018 Srl all’epoca dei fatti, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 26, comma 1, e 26 – quater, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito lo svolgimento da parte del sig. Samuel DI MEO dell’attività di allenatore dei portieri della squadra U17 della società Modena FC 2018 Srl, stagione sportiva 2023 – 2024; ciò, sebbene il sig. Samuel DI MEO fosse tesserato per la predetta società in qualità di collaboratore tecnico e non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Samuel DI MEO l’ingresso negli spogliatoi occupati dalla squadra U17 della società Modena FC 2018 Srl, nonché sul terreno di gioco, sebbene squalificato giusto Comunicato Ufficiale della FIGC – LND n. 246 del 28 dicembre 2023, in occasioni delle seguenti gare del Campionato Nazionale Under 17 serie A-B, girone A, della Lega Serie B della FIGC, stagione sportiva 2023 – 2024: Modena FC 2018 – Bologna FC 1909 del 14 gennaio 2024, US Cremonese - Modena FC 2018 del 21 gennaio 2024, Modena FC 2018 – AC Reggiana 1919 del 28 gennaio 2024, Torino FC - Modena FC 2018 del 4 febbraio 2024, Modena FC 2018 – Parma Calcio 1913 dell’11 febbraio 2024 e SS Calcio Napoli - Modena FC 2018 del 25 febbraio 2024;

- Mauro Gozzi, dirigente accompagnatore della società Modena FC 2018 Srl all’epoca dei fatti, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito e comunque non impedito in qualità di dirigente accompagnatore della società Modena FC 2018 Srl, l’ingresso del sig. Samuel DI MEO negli spogliatoi occupati dalla squadra U17 della società Modena FC 2018 Srl, nonché sul terreno di gioco, sebbene lo stesso fosse squalificato giusto Comunicato Ufficiale della FIGC – LND n. 246 del 28 dicembre 2023, in occasione delle seguenti gare del Campionato Nazionale Under 17 serie A-B, girone A, della Lega Serie B della FIGC, stagione sportiva 2023 – 2024: Modena FC 2018 – Bologna FC 1909 del 14 gennaio 2024, US Cremonese - Modena FC 2018 del 21 gennaio 2024, Modena FC 2018 – AC Reggiana 1919 del 28 gennaio 2024, Torino FC - Modena FC 2018 del 4 febbraio 2024, Modena FC 2018 – Parma Calcio 1913 dell’11 febbraio 2024 e SS Calcio Napoli - Modena FC 2018 del 25 febbraio 2024;

- Modena FC 2018 Srl a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai propri tesserati, sig.ri Matteo RIVETTI (consigliere delegato e legale rappresentante della società), Andrea CATELLANI (responsabile tecnico del Settore giovanile), Mauro GOZZI (dirigente) e Samuel DI MEO (allenatore), così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il Collegio

vista ed esaminata l'istanza di rinvio depositata dai deferiti in data 21 agosto 2024;

ritenuti insussistenti i presupposti per il suo accoglimento, in quanto l'avviso di convocazione dell'udienza risulta notificato ai deferiti in data antecedente alla riunione per la quale il rinvio viene chiesto:

non accoglie l'istanza di rinvio.

Nel merito: esaminate le proposte di accordo concordate dai deferiti con la Procura Federale ai sensi dell'art. 127, comma 1, CGS; udito in udienza l'Avv. Avagliano, il quale ha confermato il contenuto delle proposte di accordo; ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3, CGS e reputate congrue le sanzioni

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dichiara efficaci gli accordi e applica le seguenti sanzioni:

- per il sig. Samuel Di Meo, mesi 4 (quattro) e giorni 20 (venti) di squalifica;

- per il sig. Andrea Catellani, giorni 23 (ventitré) di inibizione ed euro 1.200,00 (milleduecento/00) di ammenda;

- per il sig. Mauro Gozzi, giorni 47 (quarantasette) di inibizione;

- per il sig. Matteo Rivetti, giorni 23 (ventitré) di inibizione ed euro 1.200,00 (milleduecento/00) di ammenda; - per la società Modena FC 2018  Srl, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 28 agosto 2024.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonella Arpini                                                     Giuseppe Rotondo

 

Depositato in data 28 agosto 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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