F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0043/TFN – SD del 29 Agosto 2024 (motivazioni) – Antonio Piedepalumbo e SS Turris Calcio Srl – Reg. Prot. 29/TFN-SD
Decisione/0043/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0029/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica - Presidente
Gaetano Berretta – Componente
Roberto Pellegrini – Componente
Salvatore Priola - Componente (Relatore)
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Carlo Purificato - Componente aggiunto (Relatore)
Luca Voglino - Componente aggiunto (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 29 agosto 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2841 /108pf24-25/GC/blp del 31 luglio 2024 nei confronti del sig. Antonio Piedepalumbo e della società SS Turris Calcio Srl, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 2841 /108pf24-25/GC/blp del 31 luglio 2024 nei confronti di: 1) il sig. PIEDEPALUMBO Antonio, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della S.S. Turris Calcio S.r.l.:
a) per violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V, punto 5) e dall’art. 85, lett. A), par. VI, punto 5) delle N.O.I.F. per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver provveduto, in data 1° luglio 2024, al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alla mensilità di maggio 2024 (per un ammontare complessivo pari a euro 112.054,00) attraverso bonifici bancari addebitati sui conti correnti intestati alle società Consorzio Multiservizi e Vinci Costruzioni S.r.l., nonché al pagamento delle ritenute Irpef relative alla mensilità di aprile 2024 (per un ammontare complessivo pari a euro 21.930,00) attraverso addebiti sul conto corrente intestato alla società Consorzio Multiservizi, diversi dal conto corrente dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali.
2) la società S.S. TURRIS CALCIO S.R.L.:
a) per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante all’epoca dei fatti;
b) per responsabilità propria, ai sensi dell’art. 85, lett. A), par. V, punto 5) e dell’art. 85, lett. A), par. VI, punto 5) delle NOIF che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle Società in modo diretto.
Gli accordi ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, il sig. Antonio Piedepalumbo e la società SS Turris Calcio Srl hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Alessandro D'Oria in rappresentanza della Procura Federale e gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Filippo Pandolfi in rappresentanza dei deferiti, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni: - per il sig. Antonio Piedepalumbo, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda; - per la società SS Turris Calcio Srl, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 29 agosto 2024.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Salvatore Priola Carlo Sica
Carlo Purificato
Luca Voglino
Depositato in data 29 agosto 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai