F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0044/TFN – SD del 6 Settembre 2024 (motivazioni) – Roberta Anania e Cosenza Calcio Srl – Reg. Prot. 27/TFN-SD

Decisione/0044/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0027/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Gaetano Berretta - Componente (Relatore)

Roberto Pellegrini – Componente

Salvatore Priola – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Carlo Purificato - Componente aggiunto (Relatore)

Luca Voglino - Componente aggiunto (Relatore)

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 29 agosto 2024, su deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2829/113pf24-25/GC/blp del 31 luglio 2024 nei confronti della sig.ra Roberta Anania e della società Cosenza Calcio Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con la nota indicata in epigrafe, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:

- la sig.ra Anania Roberta, all’epoca dei fatti Consigliere delegato e legale rappresentante pro tempore del Cosenza Calcio S.r.l.:

a) violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I) par. IX), lett. A) punto 5), per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 1° luglio 2024, al versamento delle ritenute Irpef (per un importo di euro 226.490,00) e dei contributi Inps (per un importo di euro 156.388,00) riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati rispettivamente per la mensilità di aprile 2024 e di maggio 2024. Segnatamente, per non aver depositato gli F24 quietanzati entro il 1° luglio 2024, avendo prodotto solo della documentazione dalla quale non è stato possibile riscontrare l’effettivo assolvimento dell’adempimento, avendo peraltro l’Agenzia delle Entrate attestato alla Covisoc che i modelli F24, inviati il 1° luglio 2024, non hanno avuto esito positivo perché la banca ha rifiutato l’addebito delle somme sul conto indicato dal contribuente;

b) violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver depositato presso la Co.Vi.So.C., in data 1° luglio 2024, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche.

- la società Cosenza Calcio S.r.l.:

a) per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante;

b) per responsabilità propria, ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I) par. IX), lett. A, che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.

La fase istruttoria

Con segnalazione del 18 luglio 2024, la Co.Vi.So.C. riferiva alla Procura Federale che all’esito delle verifiche effettuate dall’Ufficio federale preposto al supporto delle attività degli organi di controllo, emergeva il mancato pagamento, da parte della società Cosenza Calcio S.r.l., entro il termine federale dell’1 luglio 2024, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di aprile e maggio 2024, per un importo complessivo rispettivamente di euro 226.490,00 e di euro 156.388,00, in violazione di quanto previsto dal titolo I), par. IX), lett. A), punto 5) del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023.

La Co.Vi.So.C. segnalava, in particolare, i seguenti fatti.

- In data 1° luglio 2024 il Cosenza Calcio depositava i modelli F24 predisposti per il pagamento ed in data 9 luglio 2024 la copia delle movimentazioni del conto corrente dedicato, estratto in data 2 luglio 2024, da cui si evincevano i relativi addebiti;

- parimenti, in data 1° luglio 2024, la società sportiva depositava una copia della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal Sindaco Unico, con la quale, alla scadenza federale del 1° luglio 2024, veniva attestato l’avvenuto assolvimento dell’adempimento;

- in assenza del deposito delle quietanze relative ai suddetti modelli F24, gli uffici preposti integravano l’attività istruttoria inviando, in data 17 luglio 2024, una richiesta di informazioni agli uffici dell’Agenzia delle Entrate;

- nella medesima data l’Agenzia delle Entrate comunicava che i modelli telematici F24 non avevano avuto esito positivo in quanto l’istituto bancario aveva rifiutato l’addebito delle somme;

- tale circostanza trovava ulteriore riscontro in ragione del deposito, da parte del Cosenza Calcio, in data 17 luglio 2024, di una nuova copia delle movimentazioni relative al conto corrente dedicato in cui non si dava evidenza degli effettivi addebiti dei richiamati modelli F24.

L’indagine della Procura Federale, espletata sulla base degli accertamenti istruttori trasmessi dalla Co.Vi.So.C. e previa acquisizione dei Fogli di censimento 2024/2025 acquisiti via e-mail in data 18 luglio 2024 e della Visura camerale del Cosenza Calcio alla data del 18 luglio 2024, si concludeva in data 19 luglio 2024 con l’emersione di un’ipotesi di responsabilità a carico dei seguenti soggetti.

1) sig.  Guarascio Eugenio, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore del Cosenza Calcio S.r.l.:

a) violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I) par. IX), lett. A) punto 5), per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine dell’1 luglio 2024, al versamento delle ritenute Irpef (per un importo di euro 226.490,00) e dei contributi Inps (per un importo di euro 156.388,00) riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati rispettivamente per la mensilità di aprile 2024 e di maggio 2024. Segnatamente, per non aver depositato gli F24 quietanzati entro l’1 luglio 2024, avendo prodotto solo della documentazione dalla quale non è stato possibile riscontrare l’effettivo assolvimento dell’adempimento, avendo peraltro l’Agenzia delle Entrate attestato alla Covisoc che i modelli F24, inviati l’1 luglio 2024, non hanno avuto esito positivo perché la banca ha rifiutato l’addebito delle somme sul conto indicato dal contribuente. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente ed ai periodi di svolgimento degli stessi.

2) sig.ra Anania Roberta, all’epoca dei fatti Consigliere delegato e legale rappresentante pro tempore del Cosenza Calcio S.r.l.:

a) violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I) par. X), lett. A) punto 5), per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 1° luglio 2024, al versamento delle ritenute Irpef (per un importo di euro 226.490,00) e dei contributi Inps (per un importo di euro 156.388,00) riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati rispettivamente per la mensilità di aprile 2024 e di maggio 2024. Segnatamente, per non aver depositato gli F24 quietanzati entro l’1 luglio 2024, avendo prodotto solo della documentazione dalla quale non è stato possibile riscontrare l’effettivo assolvimento dell’adempimento, avendo peraltro l’Agenzia delle Entrate attestato alla Covisoc che i modelli F24, inviati l’1 luglio 2024, non hanno avuto esito positivo perché la banca ha rifiutato l’addebito delle somme sul conto indicato dal contribuente.

b) violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver deposito presso la Co.Vi.So.C., in data 1 luglio 2024, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche. In relazione ai poteri e funzioni della stessa, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente ed ai periodi di svolgimento degli stessi.

3) sig. Campisano Fabio, all’epoca dei fatti Sindaco Unico del Cosenza Calcio S.r.l.:

a) violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver depositato presso la Co.Vi.So.C., in data 1° luglio 2024, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente ed ai periodi di svolgimento degli stessi.

La Procura Federale dava inoltre conto che da tali fatti derivava:

a) la responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S. della società Cosenza Calcio S.r.l., alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività contestata;

b) la responsabilità propria della società Cosenza Calcio S.r.l., ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I) par. X), lett. A) punto 5), che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto;

Successivamente alla notificazione della Comunicazione di Conclusione Indagini, il sig. Campisano Fabio, rappresentato e difeso dall’Avv. Gaspare Porchia del Foro di Lamezia Terme, faceva pervenire, in data 23 luglio 2024, una memoria difensiva con la quale prendeva posizione avverso la contestazione federale e rappresentava, in sintesi, quanto segue:

1) La dichiarazione resa in data 1° luglio 2024 sarebbe stata basata sull’intervenuta esibizione, da parte del legale rappresentante della società Anania Roberta, sia dei modelli F24 con i quali erano stati disposti i pagamenti dovuti, sia della documentazione bancaria che dimostrava la disponibilità degli importi per il pagamento.

2) A fronte della richiesta, formulata in data 16 luglio 2024 da parte della Covisoc nei confronti del commercialista della società, di esibire la quietanza dei pagamenti effettuati, sarebbe stata in primo luogo verificata l’assenza delle quietanze nel cassetto fiscale della società e sarebbero stati quindi richiesti chiarimenti all’amministratrice Anania, che avrebbe trasmesso la documentazione bancaria attestante l’intervenuto pagamento ed avrebbe altresì rappresentato che erano insorti problemi tecnici relativi alle quietanze e che si stava lavorano per risolverli.

3) In conseguenza delle incongruenze emerse, si sarebbe recato tempestivamente, nella medesima data del 16.07.2024, presso l’istituto di credito B.C.C. Centro Calabria, filiale di Lamezia Terme, unitamente al commercialista della società, ed in quella sede sarebbe stato appreso che nessun addebito di pagamento tramite F24 era transitato sul conto corrente della società Cosenza Calcio nelle date 1 e 2 luglio 2024, emergendo, quindi, con tutta evidenza, che le liste dei movimenti fornite dall’Amministratrice Anania risultavano difformi dai reali estratti conto, che venivano consegnati dall’istituto bancario in data 17.07.2024.

4) In data 18.07.2024, stante il perdurare della situazione di mancata giustificazione di quanto accaduto, si sarebbe recato presso la caserma dei Carabinieri Stazione di Lamezia Terme per sporgere denuncia e fare chiarezza sui fatti sopra esposti. Nella stessa giornata avrebbe provveduto ad informare il socio unico della Cosenza Calcio, chiedendo la convocazione urgente dell’assemblea dei soci per il giorno successivo, con ordine del giorno: “Revoca per giusta causa Consigliere delegato e rappresentante legale della Società, ex art. 2383 codice civile e delibere conseguenti”.

Sulla base dei fatti rappresentati, suffragati dal deposito della richiamata documentazione, la difesa evidenziava che risulterebbe evidente l’assenza di alcun coinvolgimento nella vicenda in questione del Dott. Campisano, atteso che la certificazione sarebbe stata resa in forza della documentazione disponibile (sul punto veniva rimarcato che essendo il pagamento intervenuto nell’ultimo giorno utile, non sussisteva la possibilità tecnica di esibire le quietanze, che l’Agenzia delle Entrate rilasciava invero in un tempo medio di tre/quattro giorni lavorativi) e che non appena informato delle criticità emerse, avrebbe espletato ogni azione possibile al fine di accertare quanto accaduto ed adottare i conseguenti atti rientranti nelle sue prerogative di Sindaco Unico.

La società Cosenza Calcio S.r.l., rappresentata dagli Avv.ti Alberto Fantini del Foro di Frosinone e Giuseppe De Gregorio del Foro di Paola faceva pervenire, in data 25 luglio 2024, una memoria nella quale procedeva all’analitica ricostruzione della vicenda. Dopo aver dato conto del fatto che il mancato pagamento, entro la scadenza federale del 1° luglio 2024 delle ritenute fiscali e contributive dovute in favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps sarebbe dipesa dall’incidenza sfavorevole di due pignoramenti (per euro 23.499,81 ed euro 486.162,47, con valuta 28 giugno 2024) allibrati nel conto corrente della società contestualmente all’esecuzione dei pagamenti, la difesa della società sportiva evidenziava che l’inadempienza societaria sarebbe interamente imputabile ad una condotta irrazionale dell’amministratore Avv. Anania, che non avrebbe adeguatamente gestito la situazione e a fronte di un quadro contabile residuato comunque attivo, avrebbe privilegiato l’esecuzione di altri pagamenti – andati a buon fine – rispetto a quelli assoggettati al termine federale. La negligente gestione dell’amministratore sarebbe stata puntualmente censurata dal Cosenza Calcio S.r.l., che provvedeva alla sua rimozione dalla carica per giusta causa ex art. 2383 c.c. (Assemblea del 19 luglio 2024) e dava immediato corso al pagamento delle ritenute fiscali e dei contributi Inps tramite acquisizione della provvista necessaria dalla proprietà, in data 17 luglio 2024, come da documentazione versata in atti. In conclusione, veniva osservato che nessuna concreta responsabilità potrebbe essere ragionevolmente imputata alla società sportiva, con conseguente richiesta di archiviazione del procedimento. In via subordinata si domandava di poter pervenire al patteggiamento previsto dall’art.126 CGS ovvero alla commutazione della sanzione disciplinare in prescrizioni alternative o in una sanzione pecuniaria, anche in considerazione del ruolo attivo esercitato dalla società per porre rimedio alle condotte negligenti poste in essere dall’amministratore revocato.

Nel corso dell’istruttoria svolta dalla Procura Federale successivamente alla formalizzazione della Comunicazione di Conclusione Indagini, venivano sentiti in audizione sia il Presidente del Consiglio di amministrazione del Cosenza Calcio S.r.l., sig. Guarascio Eugenio, rappresentato dagli Avv.ti Alberto Fantini del Foro di Frosinone e Giuseppe De Gregorio del Foro di Paola (il quale rappresentava – in una prima audizione del 25 luglio 2024 - di non aver svolto alcun ruolo attivo presso la società dall’Aprile 2024 e di non aver avuto la disponibilità delle credenziali bancarie per dare corso ai pagamenti, che erano di competenza esclusiva dell’Avv. Anania Roberta, legale rappresentante della società ed unico soggetto abilitato ad operare sul conto corrente bancario, evidenziando inoltre che non appena informato dell’esito negativo dei pagamenti, si adoperava immediatamente per assicurare la provvista finanziaria necessaria per la loro esecuzione e precisava - in una seconda audizione del 29 luglio 2024 – che la rinuncia alla carica gestionale diretta era stata assunta per ragioni di opportunità e in conseguenza di un provvedimento interdittivo temporaneo del potere di rappresentanza in ambito societario emesso dal Tribunale di Catanzaro, attualmente sottoposto a gravame presso la Corte di Cassazione, che il mancato pagamento sarebbe stato cagionato dall’incidenza sul conto corrente bancario di un pignoramento, invero incomprensibile, di circa euro 500.000,00 e che la situazione sarebbe stata comunque risolta immediatamente tramite l’apporto di adeguate risorse finanziarie versate nelle casse sociali in qualità di azionista), sia la rappresentante legale attuale del Cosenza Calcio, Dott.ssa Scalise Rita Rachele, parimenti rappresentata dagli Avv.ti Alberto Fantini e Giuseppe De Gregorio (la quale riferiva di aver assunto la carica dal 22 luglio 2024 e di aver acquisito notizie in ordine al fatto che la società aveva in passato adempiuto puntualmente, nel rispetto dei termini federali, agli obblighi di pagamento imposti dalla normativa fiscale e previdenziale e che con riguardo ai pagamenti in scadenza l’1 luglio 2024 i problemi insorti erano stati prontamente risolti, con contestuale revoca dell’incarico del precedente consigliere delegato – audizione del 25 luglio 2024), sia infine l’Avv. ANANIA Roberta, rappresentata dall’Avv. Enrico Lubrano del Foro di Roma (la quale dava conto di aver assunto la carica gestionale della società da circa un anno e sino al 19 luglio 2024, e di non aver avuto contezza del fatto che il conto corrente non aveva la disponibilità necessaria per i pagamenti controversi; l’Avv. ANANIA manifestava la disponibilità al patteggiamento previsto dagli artt. 126 e 127 CGS).

La Procura Federale, alla luce delle acquisizioni istruttorie disponeva di non doversi procedere nei confronti dei sig.ri Guarascio Eugenio e Campisano Fabio. Con riguardo alla posizione dell’Avv. Anania Roberta e della società Cosenza Calcio S.r.l., le difese non venivano accolte dalla Procura Federale, che ne disponeva il deferimento con atto depositato in data 31 luglio 2024.

La fase predibattimentale

Il giudizio veniva chiamato per l’odierna udienza del 29 agosto 2024.

Con memoria depositata il 10 agosto 2024, l’Avv. Enrico Lubrano, patrocinatore dell’Avv. Anania Roberta, procedeva alla difesa della posizione del soggetto deferito.

Dopo aver riepilogato analiticamente gli svolgimenti procedimentali e aver evidenziato che il presente procedimento risulterebbe connesso con un’altra indagine della Procura Federale (sfociata con il deferimento iscritto al n. 0028/TFNSD/2024-2025 dei procedimenti), concernente il mancato versamento, entro il termine del 1° luglio 2024, delle ritenute Irpef (per un importo di euro 4.594,00) riguardanti le rate degli incentivi all’esodo dovuti a tre tesserati del Cosenza Calcio in scadenza nella mensilità di aprile 2024, la difesa dell’Avv. Anania rappresentava che il mancato pagamento delle pendenze controverse entro il termine federale sarebbe dipeso da un evento straordinario e sostanzialmente fortuito (il già citato pignoramento a carico del conto corrente societario) che avrebbe paralizzato il programmato iter di versamento delle somme in favore dell’Agenzia delle Entrate senza che l’Avv. Anania ne fosse a conoscenza. La difesa richiamava alcuni pronunciamenti della Giustizia Sportiva che avrebbero valorizzato la rilevanza della forza maggiore quale esimente dalla responsabilità disciplinare in tutti i casi in cui la prestazione dovuta asseritamente mancata fosse riconducibile ad una causa non imputabile in quanto estranea obiettivamente alla volontà del soggetto responsabile ed osservava che nel caso di specie l’Avv. Anania, dopo aver verificato la sussistenza della provvista alla data del 1° luglio 2024 prima dell’attivazione dei modelli F24, non poteva ragionevolmente immaginare che proprio nella stessa data sarebbe intervenuta la posta contabile negativa derivante dal pignoramento subito dalla società che avrebbe determinato il rifiuto dei pagamenti da parte dell’istituto di credito incaricato.

La difesa domandava pertanto, in via principale, il proscioglimento dell’Avv. Anania. In via subordinata, l’irrogazione di una sanzione disciplinare di limitata consistenza in ragione della tenuità del fatto.

Con successivo deposito del 23 agosto 2024, veniva trasmesso il modulo di accordo della sanzione disciplinare ex art.127 CGS, concordato tra l’Avv. Anania Roberta e la Procura Federale, con il quale veniva prevista un’unica sanzione disciplinare di 4 mesi di inibizione in relazione al presente procedimento e a quello iscritto al n. 0028/TFNSD/2024-2025.

Con atto depositato il 22 agosto 2024, si costituiva in giudizio la società Cosenza Calcio S.r.l., rappresentata dagli Avv.ti Alberto Fantini del Foro di Frosinone e Giuseppe De Gregorio del Foro di Paola.

Con successivo deposito del 29 agosto 2024, ore 8:30 veniva allegata la proposta di accordo ex art. 127 CGS, inoltrata alla Procura Federale in data 21 agosto 2024, risultata priva di riscontro.

Il dibattimento

All’udienza del 29 agosto 2024 è comparso il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’avv. Alessandro D’Oria.  Sono inoltre comparsi l'Avv. Enrico Lubrano, per la difesa dell’Avv. Anania Roberta, e gli Avv.ti Alberto Fantini e Giuseppe De Gregorio, per la difesa della società Cosenza Calcio s.r.l.

Preliminarmente il Collegio si è ritirato in Camera di consiglio per valutare la proposta di accordo ex art. 127 CGS depositata e confermata in udienza dalla Procura Federale e dalla difesa dell’Avv. Anania.

Ripresa l'udienza, il Presidente ha dato lettura della seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, esaminata la proposta di accordo presentata dalla sig.ra Roberta Anania con l’assenso della Procura Federale; rilevato che la sanzione prevista dall’accordo risulta incongrua rispetto ai fatti contestati, tenuto anche conto del fatto che per uno dei capi del deferimento è prevista, ai sensi dell’art. 31, comma 7, CGS FIGC la sanzione minima di 6 (sei) mesi di inibizione, laddove la proposta di accordo ha previsto, al riguardo, la sanzione base di un mese; rigetta la proposta di accordo e dispone procedersi oltre nel procedimento.”

L’Avv. D'Oria, pertanto, si è riportato integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento e ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per l’Avv. Anania Roberta, mesi 4 di inibizione;

- per la società Cosenza Calcio S.r.l., punti 2 di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva ed euro 5.000,00 di ammenda.

Il rappresentante della Procura Federale si è rimesso alle valutazioni del Tribunale per l'eventuale riconoscimento di circostanze attenuanti.

L'Avv. Fantini, ha ribadito oralmente come la società avesse predisposto quanto necessario per adempiere al pagamento entro i termini e ha inoltre evidenziato il comportamento postumo della società, la quale ha provveduto al versamento di tutte le somme dovute ancor prima che pervenisse notizia dell'apertura del procedimento disciplinare. Ha quindi insistito per il proscioglimento della società ovvero, in via subordinata, per il riconoscimento delle circostanze attenuanti.

L'Avv. Lubrano si è riportato ai contenuti e alle richieste delle proprie memorie difensive e ha evidenziato come l'inadempimento contestato sia stato causato da un avvenimento imprevedibile, essendo stata bloccata la funzionalità del conto corrente della società a causa del riferito pignoramento in data 1 luglio 2024, tale da determinare la carenza della provvista. Ha inoltre sottolineato la non sussistenza di prove atte a dimostrare che la propria assistita abbia privilegiato altre operazioni rispetto a quelle destinate al rispetto delle scadenze federali.

La decisione

In assenza di questioni preliminari, può essere affrontato direttamente il merito della controversia.

Sulla base della documentazione agli atti del fascicolo processuale, in particolare le risultanze dell’attività di controllo Co.Vi.So.C. compendiate nella segnalazione del 18 luglio 2024, è obiettivamente emerso che la società Cosenza Calcio S.r.l. non ha provveduto al pagamento delle ritenute fiscali (Aprile 2024) e previdenziali (Maggio 2024) a valere sulle somme dovute in favore dei tesserati nel periodo di riferimento.

Per ciò che concerne il pagamento delle ritenute Irpef, il complessivo ammontare dovuto e non versato entro la scadenza del termine federale è risultato pari ad euro 226.490,00.

Per ciò che concerne il pagamento dei contributi previdenziali Inps, il complessivo ammontare dovuto e non versato entro la scadenza del termine federale è risultato pari ad euro 156.388,00.

I fatti, nella loro materialità, risultano comprovati dalle risultanze emergenti dal fascicolo processuale e non hanno formato oggetto di contestazione da parte dei soggetti deferiti.

Il Tribunale accerta conseguentemente l’intervenuta violazione del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023 (Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025), titolo I) par.X), lett. A) punto 5), a mente del quale “Le società di Serie A, di Serie B, di Serie C, ad eccezione delle società neopromosse in Serie C, devono, entro il termine dell’1 luglio 2024, osservare i seguenti adempimenti:…. 5) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per la mensilità di aprile 2024 e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di maggio 2024 depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2024…..L’inosservanza del medesimo termine dell’1 luglio 2024, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel Campionato Professionistico di competenza 2024/2025.”

Secondo consolidata giurisprudenza (cfr. TFN, n. 159/2022 – 23; id., n. 163/2022 – 23; id., n.16/2023 – 24; CFA, SSUU, n.103/2022 – 23), la ragione giustificativa del rigoroso assetto normativo apprestato dall’ordinamento sportivo FIGC a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni delle società nei confronti dei tesserati - e del conseguente obbligo di riversamento delle ritenute fiscali e contributive – trova fondamento nell’esigenza, da un lato, di assicurare la costante stabilità economico – finanziaria dei soggetti che partecipano attivamente ai campionati, dall’altro, di salvaguardare la par condicio tra tutte le squadre, che potrebbe essere compromessa qualora non venissero immediatamente intercettati e sanzionati eventuali sviamenti finanziari incidenti sulle obbligazioni assunte dalle società, come tali possibile fonte di ingiustificate posizioni di vantaggio.

In questo quadro, pertanto, le scadenze dettate dalla normativa federale sono tassative e non derogabili.

Così come la misura della sanzione non può essere determinata al di sotto del minimo fissato dalle specifiche disposizioni federali, altrimenti potendosi alterare la par condicio tra le squadre partecipanti al Campionato interessato e l’esito dello stesso Campionato.  

Nel caso di specie, la violazione dei precetti federali è evidente, così come è evidente la loro addebitabilità in termini di responsabilità propria ex art. 4, comma 1 sia al Consigliere delegato e legale rappresentante pro tempore del Cosenza Calcio S.r.l., Avv. Anania Roberta, sia alla stessa società Cosenza Calcio S.r.l., anche per responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS.

Sia le difese dell’Avv. Anania, sia quelle sviluppate dalla società Cosenza Calcio S.r.l. non possono trovare accoglimento.

Con riguardo alla posizione dell’Avv. Anania, che risultava, all’epoca dei fatti, unico amministratore della società sportiva, deve essere evidenziato che il ruolo gestionale rivestito presso l’ente le imponeva di verificare con diligenza professionale (art.1176, comma 2, c.c.) l’andamento dei flussi finanziari a valere sul conto corrente bancario della società e non può essere ritenuto ammissibile, sulla base di una valutazione fondata sulla ragionevolezza, che l’incidenza di un pignoramento di una somma di circa 500.000,00 sul conto corrente – dal quale sarebbe derivato il mancato esito favorevole dei modelli F24 predisposti per dare corso ai pagamenti – possa essere qualificato in termini di caso fortuito o forza maggiore, tale da generare un’impossibilità della prestazione non imputabile, atteso che risulta inverosimile che nel suo ruolo di amministratore non fosse a conoscenza della procedura esecutiva dalla quale sarebbe derivata la posta contabile negativa sul conto corrente e in ogni caso era comunque suo preciso dovere essere a conoscenza di fatti societari di tale rilevanza e verificare con tempestività la sorte degli ordini di pagamento emessi dalla società.

Con riguardo alla posizione del Cosenza Calcio, il Collegio osserva che, ferma comunque la responsabilità propria della società espressamente prevista, l’amministratore Anania ha agito, all’epoca dei fatti controversi, nell’esercizio dei poteri gestionali affidati formalmente dalla società, con la conseguenza che in applicazione del principio di immedesimazione organica dell’attività delle persone fisiche investite delle prerogative gestionali rispetto alla sfera giuridica della persona giuridica, la violazione del precetto federale è imputabile direttamente alla società, senza che possano trovare apprezzamento in questa sede le invero tempestive attività di ripristino della legalità disposte dall’organo di controllo e dalla proprietà non appena i fatti sono stati portati alla loro conoscenza.

Il Collegio accerta inoltre l’intervenuta violazione, da parte dell’Avv. Anania Roberta, dell’art. 31, comma 1, del C.G.S., a mente del quale “Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. Salva l’applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida”, atteso che la documentazione contabile esibita alla Co.Vi.So.C. è risultata obiettivamente non veritiera.

Venendo al trattamento sanzionatorio, il Tribunale, preso in particolare atto che l’illecito amministrativo previsto dall’art.31, comma 1, CGS è punito con la “sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi” (art.31, comma 7, CGS), reputa ragionevole, sulla base di una valutazione complessiva della vicenda processuale, limitare l’irrogazione sanzionatoria nei confronti dall’Avv. Anania nelle seguenti componenti.

1) Violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I) par. IX), lett. A) punto 5): mesi 3 (tre) di inibizione;

2) Violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art.31, comma 1, CGS: mesi 6 (sei) di inibizione.

Con riguardo alla posizione della società Cosenza Calcio S.r.l., il trattamento sanzionatorio in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I) par. IX), lett. A) punto 5) viene fissato, nella specifica fattispecie, nella sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

Non sussiste, per contro, alcun margine per l’applicazione di una riduzione della sanzione, in virtù di applicazione di attenuanti (come richiesto dalla difesa della Società) per le ragioni già prima evidenziate nella presente motivazione della decisione. Con riguardo, infine, alla responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, C.G.S., per la violazione dell’art.31, comma 1, CGS, commessa dall’amministratore legale rappresentante, la sanzione disciplinare può essere ragionevolmente contenuta in un’ammenda di importo fissato in euro 5.000,00 (cinquemila/00), come richiesto dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per la sig.ra Roberta Anania, mesi 9 (nove) di inibizione;

- per la società Cosenza Calcio Srl, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva ed euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 29 agosto 2024.

 

I RELATORI                                                          IL PRESIDENTE

Gaetano Berretta                                                               Carlo Sica

Carlo Purificato

Luca Voglino

           

Depositato in data 6 settembre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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