F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0046/TFN – SD del 9 Settembre 2024 (motivazioni) – Pipola Raffaele, Pipola Felice, Romano Roberto e Pomigliano Calcio Femminile Srl – Reg. Prot. 37/TFN-SD

Decisione/0046/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0037/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Serena Callipari – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Claudio Croce – Componente

Valentino Fedeli - Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 2 settembre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3605/967pf 2324/GC/PM/mg del 9 agosto 2024 nei confronti dei sigg.ri Raffaele Pipola, Felice Pipola, Roberto Romano e della società Pomigliano Calcio Femminile Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il sig. Antonio Olivera Contreras, allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Federale con matricola 184939, esponeva alla Procura Federale che il 23 agosto 2023 aveva sottoscritto con la società Pomigliano Calcio Femminile srl un contratto di prestazione sportiva professionistica pluriennale, avente ad oggetto lo svolgimento dell’incarico di allenatore della prima squadra per il periodo della stagione sportiva 2023/2024, decorrente dal 21 agosto 2023 al 30 giugno 2024; da tale incarico egli veniva esonerato il 6 novembre 2023.

Aggiungeva che il 22 febbraio 2024 aveva richiesto alla Divisione Serie A Femminile copia del contratto di cui sopra, che riteneva essere stato depositato dalla Società, ma riceveva da tale Ufficio un altro contratto, diverso da quello che aveva sottoscritto, che la Società aveva in effetti depositato.

Il Contreras, preso atto della condotta della Società, in data 12 marzo 2024 si induceva a depositare il contratto sottoscritto il 23 agosto 2023 e, nel contempo, provvedeva a disconoscere ad ogni effetto di legge la sottoscrizione presente nel contratto depositato dalla Società, che era datato 4 settembre 2023.

Precisava infine che aveva segnalato alla Co.Vi.So.C. l’inadempimento della Società, consistito nel parziale pagamento degli emolumenti contrattuali e nella mancata consegna delle relative buste paga, che lo rendeva ignaro di ciò che gli era stato effettivamente corrisposto; si riservava sul punto di esperire le opportune iniziative.

La Procura Federale, all’esito dell’attività d’indagine, accertata l’esistenza presso la Divisione Serie A Femminile dei due contratti descritti dal Contreras e che, in seno alla Società all’epoca dei fatti le cariche sociali erano ricoperte dai sigg.ri Raffaele Pipola, Presidente e legale rappresentante, Felice Pipola, vice presidente e Roberto Romano, segretario generale, constatato che il Pipola Raffaele ed il Romano non avevano risposto a due convocazioni ciascuno da parte dell’inquirente, senza addurre alcuna giustificazione, con atto depositato il 9 agosto 2024 deferiva a questo Tribunale le suddette persone, alle quali contestava, al Pipola Raffaele, la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS, per aver consentito e/o comunque non impedito la trasmissione alla Divisione Serie A Femminile Professionistica del contratto datato 4 settembre 2023 recante la firma del Contreras dallo stesso disconosciuta e comunque diverso dal contratto in possesso di quest’ultimo datato 23 agosto 2023, nonché dello stesso art. 4 comma 1 CGS sia in via autonoma che in relazione all’art. 22 comma 1 CGS per non essersi presentato alle audizioni del 16 e 22 maggio 2024 a seguito di formali convocazioni dell’organo inquirente; al Pipola Felice la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS per aver sottoscritto e poi trasmesso alla Divisione Serie A Femminile Professionistica il contratto del 4 settembre 2023, la cui firma del Contreras era stata dal medesimo disconosciuta; al Romano Roberto la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS, per aver trasmesso e/o per non aver controllato la trasmissione alla Divisione Serie A Femminile Professionistica il contratto di cui sopra, recante la firma del Contreras dal medesimo disconosciuta, nonché dell’art. 4 comma 1 CGS in relazione all’art. 22 comma 1 CGS, per non essersi presentato alle audizioni del 29 maggio e 4 giugno 2024 a seguito di formali convocazioni dell’organo inquirente, senza addurre fondate giustificazioni.

E’ stata contestualmente deferita la società Pomigliano Calcio Femminile ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 CGS, per i comportamenti posti in essere dai tre tesserati.

La fase predibattimentale

A seguito della notifica della Comunicazione di conclusione delle indagini né il Contreras, né i Pipola ed il Romano e neppure la società Pomigliano Calcio Femminile srl, chiedevano di essere sentiti, mancando di far pervenire alla Procura Federale scritti difensivi; si dava però conto che il Contreras, una volta convocato per essere sentito dall’organo inquirente, anziché comparire perché si trovava all’estero, aveva inviato alla Procura Federale una relazione dei fatti e delle proprie ragioni, i cui contenuti sono stati riportati nelle righe che precedono.

Il dibattimento

Alla udienza del 2 settembre 2024, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Cristiano Pasero, il quale, richiamati i termini del deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, in uno alle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 6 (sei) per Pipola Raffaele, di mesi 4 (quattro) ciascuno per Pipola Felice e per Romano Roberto, ammenda di 2.000,00 (duemila) per la società Pomigliano Calcio Femminile srl.

Nessuno si è collegato per i deferiti.

Il Tribunale si è riservato di decidere.

La decisione

E’ incontestabile, e peraltro non contestato dai deferiti, che non si sono costituiti, né in altro modo difesi, la esistenza tra le parti di due contratti, aventi entrambi ad oggetto le prestazioni sportive del tecnico Antonio Olivera Contreras in favore della società Pomigliano Calcio Femminile srl, quale allenatore della prima squadra.

Con il contratto del 23 agosto 2023, a cui era allegata una scrittura integrativa, trasmesso dal Contreras alla Divisione Calcio Femminile il 13 marzo 2024, si era pattuita in favore del Contreras la retribuzione fissa per la s.s. 2023/2024 di 40.000,00 pari ad 2.600,00 netti mese, per la s.s. 2024/2025 la retribuzione fissa di 57.000,00 pari ad 2.800,00 netti mese, per la s.s. 2025/2026 la retribuzione fissa di 62.000,00 pari a 3.000,00 netti mese; si era altresì pattuito che sarebbe spettata al Contreras per la s.s. 2023/2024 la retribuzione variabile dell’importo lordo di 300,00 a vittoria conseguita e di 8.500,00 in caso di piazzamento a fine stagione entro le prime cinque; infine, attraverso la scrittura aggiuntiva al contratto, denominata “Altra scrittura”, la Società si era obbligata a fornire al Contreras l’abitazione ed il pagamento di 5 voli aerei, tali da consentire al Contreras di raggiungere il proprio Paese, essendo il Contreras di altra nazionalità; si faceva carico al Contreras di partecipare alle iniziative promopubblicitarie della Società.

Nel contratto del 4 settembre 2023, contestato dal Contreras, in pari data trasmesso dalla Società alla Divisione Calcio Femminile, risultava identico l’importo delle retribuzioni annue delle tre s.s., ma non erano più previste le retribuzioni mensili; non risultava allegata la scrittura denominata “Altra scrittura” e quindi non risultava più sussistente l’obbligo della Società di fornire al Contreras l’abitazione ed il pagamento dei 5 voli aerei; infine, la retribuzione variabile di 300,00 era legata al verificarsi di ogni vittoria in campionato al termine della s.s. 2023/2024, mentre l’importo lordo di 8.500,00 sarebbe stato corrisposto al Contreras al raggiungimento della poule scudetto al termine di detta stagione sportiva.

Tale contratto riduceva inquivocabilmente i diritti del Contreras, che gli erano stati riconosciuti con il contratto del 23 agosto 2023. E’ più che plausibile ritenere che il Contreras non avesse conoscenza di tale contratto, atteso che egli era in possesso solo del primo dei due contratti e che aveva appreso la esistenza del secondo contratto soltanto attraverso la richiesta che aveva rivolto alla Divisione Calcio Femminile e dalla quale aveva invece ricevuto il contratto del 4 settembre 2023.

Altrettanto plausibile è il ritenere che la Società avesse inteso avvalersi del secondo contratto, del tutto sconosciuto al Contreras, al fine di limitare le proprie obbligazioni nell’ottica di una risoluzione anticipata del rapporto con l’allenatore, che sarebbe infatti verificata nel successivo mese di novembre.

In questo preciso contesto, si ritiene che siano sussistenti le violazioni contestate ai deferiti, che tuttavia per il Romano possono essere limitate alla sola mancata risposta dello stesso alle convocazioni della Procura Federale finalizzate alla sua audizione; egli non ha avuto parte alla redazione del contratto, essendosi limitato in forza della carica ricoperta di segretario della Società di trasmettere l’atto alla Divisione Calcio Femminile; appare pertanto equo ridurre la sanzione chiesta per il Romano dalla Procura Federale.

Vanno di contro irrogate nella misura chiesta dalla Procura Federale le sanzioni a carico di Raffaele e Felice Pipola, evidenziandosi che quella riguardante Raffaele Pipola, in quanto maggiore alla sanzione richiesta per il Felice Pipola, è aggravata dalla sua mancata ed ingiustificata risposta alle due convocazioni dell’organo inquirente.

Del pari va irrogata la sanzione pecuniaria a carico della Società, adeguata ai fatti, essendo pienamente sussistente la fattispecie dell’art. 6 commi 1 e 2 CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Raffaele Pipola, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per il sig. Felice Pipola, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per il sig. Roberto Romano, mesi 2 (due) di inibizione;

- per la società Pomigliano Calcio Femminile Srl, euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 2 settembre 2024.

 

 IL RELATORE                                                     IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                      Carlo Sica

Depositato in data 9 settembre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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