F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0047/TFN – SD del 11 Settembre 2024 (motivazioni) – Pietro Paolella, Danilo Pizi e ASD NF Ardea Calcio – Reg. Prot. 46/TFN-SD
Decisione/0047/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0046/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Pierpaolo Grasso – Presidente
Serena Callipari – Componente
Paolo Clarizia - Componente (Relatore)
Monica Coscia – Componente
Andrea Fedeli – Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata l'11 settembre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4739/1011pf2324/GC/GR/gb del 22 agosto 2024 nei confronti dei sigg.ri Pietro Paolella e Danilo Pizi, nonché nei confronti della società ASD NF Ardea Calcio, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 4739/1011pf23-24/GC/GR/gb del 22 agosto 2024 nei confronti di:
1) Pietro Paolella, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. N.F. Ardea Calcio, per rispondere: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 33 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione all'art. 38 comma 1 delle N.O.I.F per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. N.F. Ardea Calcio, unitamente al vicepresidente sig. Danilo Pizi, consentito e comunque non impedito ai sig.ri Massimiliano De Celis, Riccardo Pompei e Samuele Lubrano Lavadera, di svolgere per una parte della stagione sportiva 2022-2023 e 2023-2024 l’attività di tecnici in favore della predetta società benché gli stessi fossero privi di tesseramento. Nello specifico il sig. Massimiliano De Celis, benché abbia svolto l’attività di direttore generale del settore giovanile e della scuola calcio sin dal mese di luglio 2023 in favore della società A.S.D. N.F. Ardea Calcio, è stato formalmente tesserato solo in data 12 ottobre 2023 come allenatore della prima squadra; il sig. Riccardo Pompei ha svolto privo di tesseramento l’attività di tecnico della squadra Allievi Regionali in favore della società A.S.D. N.F. Ardea Calcio durante la stagione 2022-2023 dal mese di luglio 2022, prima del suo tesseramento avvenuto in data 3 settembre 2022, e durante la stagione sportiva 2023-2024 ha svolto l’attività di tecnico dal mese di luglio 2023 mentre è stato formalmente tesserato solo in data 12 ottobre 2023 come allenatore prima squadra; il sig. Samuele Lubrano Lavadera, benché abbia svolto attività di preparatore atletico degli Juniores Nazionali in favore della società A.S.D. N.F. Ardea Calcio sin dal mese di agosto 2023 è stato formalmente tesserato solo in data 15 settembre 2023 come allenatore in seconda;
2) Danilo Pizi, all’epoca dei fatti vicepresidente della società A.S.D. N.F. Ardea Calcio, per rispondere: a. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 33 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione all'art. 38 comma 1 delle N.O.I.F per avere lo stesso, quale vicepresidente della società A.S.D. N.F. Ardea Calcio, unitamente al Presidente sig. Pietro Paolella consentito e comunque non impedito ai sigg.ri Massimiliano De Celis, Riccardo Pompei e Samuele Lubrano Lavadera, di svolgere per una parte della stagione sportiva 2022-2023 e 2023-2024 l’attività di tecnici in favore della predetta società benché gli stessi fossero privi di tesseramento. Nello specifico il sig. Massimiliano De Celis, benché abbia svolto l’attività di direttore generale del settore giovanile e della scuola calcio sin dal mese di luglio 2023 in favore della società A.S.D. N.F. Ardea Calcio, è stato formalmente tesserato solo in data 12 ottobre 2023 come allenatore della prima squadra; il sig. Riccardo Pompei ha svolto privo di tesseramento l’attività di tecnico della squadra Allievi Regionali in favore della società A.S.D. N.F. Ardea Calcio durante la stagione 2022-2023 dal mese di luglio 2022, prima del suo tesseramento avvenuto in data 3 settembre 2022, e durante la stagione sportiva 2023-2024 ha svolto l’attività di tecnico dal mese di luglio 2023 mentre è stato formalmente tesserato solo in data 12 ottobre 2023 come allenatore della prima squadra; il sig. Samuele Lubrano Lavadera, benché abbia svolto attività di preparatore atletico degli Juniores Nazionali in favore della società A.S.D. N.F. Ardea Calcio sin dal mese di agosto 2023, è stato formalmente tesserato solo in data 15 settembre 2023 come allenatore in seconda; b. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 comma 1 lett. a) delle N.O.I.F ed a quanto prescritto nel C.U. n. 1 della L.N.D. punto 14) voce “allenatori“ stagione sportiva 2023-2024, per aver pattuito e corrisposto parte dei compensi economici con i tecnici sopra citati in difformità alle normative di settore; nello specifico il sig. Pizi, oltre ad avere consentito e comunque non impedito l’apposizione della firma apocrifa del tecnico sig. Massimiliano De Celis sulla dichiarazione di prestazione di natura volontaria, ha pattuito con lo stesso tecnico la somma di € 1.300,00 mensili per la stagione sportiva 2023-2024 di cui € 800,00 con bonifico ed € 500,00 in contanti, corrispondendo in contanti solo la mensilità di agosto 2023 pur in assenza di sottoscrizione e deposito del relativo accordo economico; il sig. Pizi ha pattuito con il tecnico sig. Riccardo Pompei per la stagione sportiva 2022-2023 e per la stagione 2023-2024 un accordo economico che prevedeva un compenso mensile pari ad € 250,00 da corrispondersi metà con bonifico e metà in contanti, pur in assenza di sottoscrizione e deposito del relativo accordo economico; il sig. Pizi ha altresì pattuito con il tecnico sig. Samuele Lubrano Lavadera, per la stagione sportiva 2023-2024, un accordo economico che prevedeva un compenso mensile pari ad € 550,00 corrisposti fino al mese di dicembre 2023 in contanti ed in assenza di sottoscrizione e deposito del relativo accordo economico;
3) ASD NF Ardea Calcio, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Pietro Paolella, Danilo Pizi, Massimiliano De Celis, Riccardo Pompei e Samuele Lubrano Lavadera così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
Gli accordi ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, i sigg.ri Pietro Paolella e Danilo Pizi, nonché la società ASD NF Ardea Calcio hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Luca Zennaro in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Leonardo Mennella in rappresentanza dei deferiti, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:
- per il sig. Pietro Paolella, mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci) di inibizione;
- per il sig. Danilo Pizi, mesi 6 (sei) e giorni 20 (venti) di inibizione;
- per la società ASD NF Ardea Calcio, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento.
Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 settembre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Paolo Clarizia Pierpaolo Grasso
Depositato in data 11 settembre 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai