F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0048/TFN – SD del 12 Settembre 2024 (motivazioni) – Omar Ltifi, Giuseppe Sala, Omar Angelastri e ASD Pro Novara – Reg. Prot. 36/TFN-SD

Decisione/0048/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0036/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente

Giammaria Camici – Componente

Valeria Ciervo – Componente

Andrea Fedeli - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 5 settembre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3396/939pf2324/GC/GR/ff, dell’8 agosto 2024, nei confronti dei sigg.ri Omar Ltifi, Giuseppe Sala e Omar Angelastri, nonché nei confronti della società ASD Pro Novara, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

L’indagine trae origine da una nota che il Presidente della U.s.d. San Rocco di Novara, sig. Giuseppe Ferrara, ha inviato, via mail, in data 8 marzo 2024, al Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta e all’Ufficio Tesseramenti Piemonte e trasmessa, in data 13 marzo 2024, dal citato Ufficio alla Procura Federale FIGC, segnalando un presunto comportamento antisportivo assunto dal calciatore Omar Ltifi e dalla società A.s.d. Pro Novara. In particolare, il sig. Giuseppe Ferrara evidenziava che un dirigente della U.s.d. San Rocco ha appurato che, in data 4 marzo 2024, detto calciatore (che nel mese di dicembre 2023 aveva manifestato alla società con la quale era tesserato l’intenzione di smettere di giocare a calcio, con successiva richiesta di nulla osta in data 28 febbraio 2024) svolgeva regolare allenamento con il Pro Novara in località Granozzo con Monticello, presso il centro sportivo Novarello.

A seguito della segnalazione, il procedimento veniva iscritto nel registro della Procura Federale in data 8 aprile 2024 al n. 935 pf 23-24.

All’esito dell’istruttoria, nell’ambito della quale sono stati acquisiti documenti e svolte audizioni, la Procura Federale ha notificato, in data 25 luglio 2024 ai sig.ri sig. Omar Ltifi, Giuseppe Sala, Omar Angelastri ed alla società ASD PRO NOVARA, la Comunicazione di Conclusione delle Indagini.

Nessuno dei soggetti incolpati ha chiesto di essere ascoltato o ha presentato memorie difensive. Con atto del 6 agosto 2024, la Procura Federale ha deferito

1) sig. Omar Ltifi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S.D. San Rocco, per rispondere della: violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS, per avere partecipato agli allenamenti, a far tempo dal 29 febbraio 2024 per più sedute e comunque fino ad almeno il 18 aprile 2024, della selezione Juniores dell’ASD Pro Novara, diretti dal tecnico Omar Angelastri, nonostante fosse tesserato con la USD SAN ROCCO, senza avere ricevuto alcuna preventiva autorizzazione o nulla osta da parte di quest’ultimo sodalizio, circostanza ammessa dallo stesso calciatore;

2) sig. Giuseppe Sala, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Pro Novara, per rispondere della: violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS, per aver consentito e/o comunque non impedito al calciatore Omar Ltifi, all’epoca dei fatti tesserato per la società USD SAN ROCCO, di partecipare agli allenamenti, a far tempo dal 29 febbraio 2024 per più sedute e comunque fino ad almeno il 18 aprile 2024, della selezione Juniores dell’ASD Pro Novara, diretti dal tecnico Omar Angelastri, senza avere ricevuto alcuna preventiva autorizzazione o nulla osta da parte della società di appartenenza del calciatore;

3) sig. Omar Angelastri, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (UEFA B. cod.148170), all’epoca dei fatti tesserato per la società dell’ASD Pro Novara per rispondere della: violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’articolo 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere nella qualità di allenatore della ASD PRO NOVARA, consentito e comunque non impedito al calciatore Omar Ltifi, all’epoca dei fatti tesserato per la società USD SAN ROCCO, di partecipare agli allenamenti della selezione Juniores dell’ASD Pro Novara, dallo stesso diretti, a far tempo dal 29 febbraio 2024 e fino ad almeno il 18 aprile 2024, senza avere ricevuto alcuna preventiva autorizzazione o nulla osta da parte della società di appartenenza del calciatore pur essendo a conoscenza del tesseramento presso altro sodalizio dello stesso. 4) la società ASD PRO NOVARA a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Giuseppe Sala, Omar Ltifi, Omar Angelastri così come descritti nei precedenti capi di incolpazione

La fase predibattimentale

Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza del 5 settembre 2024, non è pervenuta memoria dai deferiti.

Il dibattimento

All’udienza del 5 settembre 2024, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegato, per la Procura Federale, l’avv. Enrico Liberati il quale, riportandosi integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Omar Ltifi, mesi 2 di squalifica;

- per il sig. Giuseppe Sala, mesi 4 di inibizione;

- per il sig. Omar Angelastri, mesi 4 di squalifica;

- per la società società ASD Pro Novara, euro 600,00 di ammenda. Nessuno si è collegato per i deferiti.

La decisione

Ritiene il Collegio che nel caso di specie risulta sufficientemente provato dalla Procura Federale quanto indicato in deferimento. Come detto, il Presidente della U.S.D. San Rocco di Novara, sig. Giuseppe Ferrara, ha segnalato un comportamento antisportivo assunto dal calciatore Omar Ltifi e dalla società A.S.D. Pro Novara.

In particolare, in esposto, è stato rappresentato che il predetto calciatore, dopo aver manifestato alla società con la quale era tesserato l’intenzione di smettere di giocare a calcio e chiesto, senza ottenerlo, in data 28 febbraio 2024, nulla osta di trasferimento, ha svolto allenamenti con la A.S.D. Pro Novara in località Granozzo con Monticello, presso il centro sportivo Novarello.

Tali circostanze hanno trovato integrale conferma da quanto dichiarato, in sede di audizione, dal sig. Omar Angelastri, allenatore delle Juniores dell’A.S.D. Pro Novara, il quale ha confermato che il calciatore, senza aver acquisito formale nulla osta dalla U.S.D. San Rocco, si era allenato da fine febbraio fino a tutto il 18 aprile, sotto la propria direzione tecnica con la rappresentativa Juniores dell’A.S.D. Pro Novara. Quanto sopra configura, in capo al sig. Angelastri, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, la violazione dell’articolo 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella qualità di allenatore della ASD PRO NOVARA, consentito e comunque non impedito al calciatore Omar Ltifi, all’epoca dei fatti tesserato per la società USD SAN ROCCO, di partecipare agli allenamenti della selezione Juniores dell’ASD Pro Novara, dallo stesso diretti, senza avere ricevuto alcuna preventiva autorizzazione o nulla osta da parte della società di appartenenza del calciatore pur essendo a conoscenza del tesseramento presso altro sodalizio dello stesso.

Del pari, in sede di audizione, il calciatore Omar Ltifi ha ammesso gli addebiti, indicando di essersi allenato con la A.S.D. Pro Novara per un tempo anche maggiore (“fino al 7 maggio”), nonché di essere a conoscenza della propria situazione federale, all’epoca dei fatti in contestazione, di tesserato con la U.S.D San Rocco di Novara.

Tale condotta configura la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS, per avere, il calciatore, partecipato agli allenamenti della selezione Juniores dell’ASD Pro Novara nonostante fosse tesserato con la USD SAN ROCCO, senza avere ricevuto alcuna preventiva autorizzazione o nulla osta da parte di quest’ultimo sodalizio.

Risulta, altresì, accertata la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS anche in capo al sig. Giuseppe Sala, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Pro Novara.

Pur non risultando con certezza che il sig. Giuseppe Sala fosse a conoscenza della circostanza che il calciatore Omar Ltifi fosse tesserato con la U.S.D San Rocco di Novara, il Sala ha, infatti, omesso qualsiasi verifica di sua competenza ed ha prestato il primo espresso consenso affinchè il sig. Omar Ltifi partecipasse agli allenamenti della selezione Juniores dell’A.S.D. Pro Novara. Conseguentemente, ai fini della commisurazione della sanzione, in linea con le richieste della Procura, il Collegio ritiene congrua la sanzione di mesi 2 (due) di squalifica per il sig. Omar Ltifi, di mesi 4 (quattro) di inibizione per il sig. Omar Angelastri, mentre, per quanto sopra evidenziato, ritiene di sanzionare il sig. Giuseppe Sala con mesi 2 (mesi) di inibizione.

Le società ASD Pro Novara, risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità diretta, con un ammenda di euro 600,00 (seicento/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Omar Ltifi, mesi 2 (due) di squalifica;

- per il sig. Giuseppe Sala, mesi 2 (mesi) di inibizione;

- per il sig. Omar Angelastri, mesi 4 (quattro) di squalifica;

- per la società ASD Pro Novara, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

 Così deciso nella Camera di consiglio del 5 settembre 2024.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Fedeli                                                                   Carlo Sica

 

Depositato in data 12 settembre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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