F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0049/TFN – SD del 16 Settembre 2024 (motivazioni) – ASD Atletico Manocalzati – Reg. Prot. 33/TFN-SD

Decisione/0049/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0033/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla - Componente (Relatore)

Giorgia Marina Caccamo – Componente

Giammaria Camici – Componente

Valeria Ciervo – Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 5 settembre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3599/466pf23-24/GC/GR/ff dell’8 agosto 2024 nei confronti della società ASD Atletico Manocalzati, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 7 novembre 2023, il Settore Tecnico della F.I.G.C., aveva segnalato alla Procura Federale della FIGC, sulla base di un esposto del sig. Sarracino, presunti comportamenti antiregolamentari posti in essere dalla società A.S.D. Atletico Manocalzati e dal sig. Vincenzo Picariello.

In particolare la contestazione aveva riguardato il presunto svolgimento, da parte di quest’ultimo, di attività di conduzione tecnica della squadra della società A.S.D. Atletico Manocalzati, militante nel Campionato di 2^ Categoria, in difetto di tesseramento quale tecnico abilitato dal Settore Tecnico FIGC.

La Procura Federale, espletati vari atti di indagine ed acquisita documentazione, aveva notificato  al sig. Raffele Nittolo (all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Atletico Manocalzati), al sig. Sebastiano Di Natale (all’epoca dei fatti amministratore unico e dirigente accompagnatore della società A.S.D. Atletico Manocalzati), al sig. Vincenzo Picariello (all’epoca dei fatti iscritto all’Albo del Settore Tecnico, ma tesserato come dirigente-allenatore per la società A.S.D. Atletico Manocalzati),  al sig. Giovanni Porfido (all’epoca dei fatti iscritto all’Albo del Settore Tecnico, ma tesserato come dirigente-allenatore per la società A.S.D. Atletico Manocalzati) e, infine, alla stessa società A.S.D. Atletico Manocalzati la Comunicazione di Conclusioni Indagini, nella quale si contestava alle predette persone fisiche la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli art. 33 comma 1 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 38 comma 1 delle N.O.I.F., e alla loro società di appartenenza la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

A seguito di tale Comunicazione era stato raggiunto tra la Procura e tutti gli indagati un accordo, ai sensi dell’art. 126 CGS, che, in assenza di rilievi da parte Procura Generale dello Sport sui contenuti del medesimo, era stato reso esecutivo dalla FIGC a mezzo del C.U. n. 437/AA del 18 aprile 2024.

Poiché, tuttavia, da ultimo, la FIGC, con C.U. n. 41/AA del 24 luglio 2024 ha dichiarato risolto l’accordo riguardante la società A.S.D. Atletico Manocalzati, avendo quest’ultima omesso di corrispondere nei termini l’ammenda di 250,00, concordata come sanzione finale, la Procura Federale, con atto del 7 agosto 2024, prot.  3599/466pf23-24/GC/GR/ff  ha deferito a questo Tribunale la medesima società con la stessa motivazione delle violazioni contestate nella CCI, ovvero “per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Raffele Nittolo, Sebastiano Di Natale, Vincenzo Picariello e Giovanni Porfido così come riportati nei capi di incolpazione sopra riportati e agli stessi già notificati con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini”.

La fase predibattimentale

In data 8 agosto 2024 veniva fissata, al 5 settembre 2024, la data dell’udienza per la discussione del procedimento. La società deferita non si costituiva né depositava memorie o istanze.

Il dibattimento

All'udienza del 5 settembre 2024, tenutasi in modalità videoconferenza, è comparso per la Procura Federale l’avv. Enrico Liberati, il quale si è riportato al deferimento e ne ha chiesto l’accoglimento, con l'irrogazione della sanzione dell’ammenda di 670,00 (euro seicentosettanta/00).

Nessuno si è presentato per la società deferita

La decisione

Il Tribunale, letti gli atti e sentite le parti comparse, ritiene provata la responsabilità della società deferita per le violazioni contestate.

Risulta, infatti, dagli atti del procedimento che ricevuta via pec, in data 19 marzo 2024, la Comunicazione di Conclusione delle Indagini contenente le contestazioni sopra riportate, la Società odierna deferita, al pari degli altri indagati, aveva sottoposto alla Procura Federale, in data 19 marzo 2024, la propria richiesta di applicazione di una sanzione ridotta ai sensi dell’art. 126 CGS, che era stata accolta e resa esecutiva con C.U. n. 437/AA.

Risulta, tuttavia, che la Società non ha eseguito il pagamento della ammenda a suo carico in base agli accordi nel termine perentorio di gg. 30 (trenta), decorrente dalla data del 18 aprile 2024, di pubblicazione del C.U. da ultimo richiamato.

E’, dunque, accaduto, come previsto dall’art. 126 per le ipotesi in cui non sia stata data completa esecuzione dell’accordo, che la FIGC, su comunicazione del competente Ufficio, a mezzo del C.U. n. 41/AA del 24 luglio 2024, abbia preso atto della intervenuta risoluzione dell’accordo.

La Procura Federale, procedendo per quanto di sua competenza ai sensi del medesimo art. 126, ha formulato il deferimento cui si riferisce la presente pronuncia.

Ciò premesso, preso atto della suddetta risoluzione dell’accordo, che era stato reso esecutivo con C.U. n. 437/AA, a causa del suo ingiustificato inadempimento da parte della società deferita, e procedendo, dunque, all’esame nel merito degli addebiti formulati, deve ritenersi acclarato in atti, e non fatto oggetto di contestazione da parte di nessuno dei soggetti a cui era stata inviata la comunicazione di conclusione indagini, ivi compresa la società odierna deferita, che nella stagione sportiva 2023/2024 Picariello Vincenzo e Porfido Vincenzo  hanno condotto come allenatori le squadre della società A.S.D. Atletico Manocalzati in difetto di tesseramento in qualità di tecnici, in quanto solamente iscritti all’Albo del Settore Tecnico.

Come riportato nella Relazione conclusiva di indagine lo stesso Picariello, sentito dalla Procura ha ammesso che non era tesserato quale tecnico, dal momento che, per sua stessa ammissione, l’unico tesseramento valido era riferito al 2021. Analogamente Di Natale Sebastiano,  tesserato nel 2023/2024 come Amministratore unico della società in parola, ha riconosciuto che nel 2023 ha tesserato  Picariello Vincenzo come Dirigente/Allenatore.

Nella memoria depositata nel fascicolo di indagine in data 4 marzo 2024 dal difensore degli indagati si addebitava l’errore nel tesseramento ad una svista dovuta a “inesperienza nel disbrigo degli adempimenti burocratici ed amministrativi del Sig. Di Natale,da troppo poco tempo impegnato nella funzione di dirigente-amministratore”, ma non si disconosceva, in definitiva, la circostanza. Della violazione, che per le ragioni predette appare incontestabile, dei predetti adempimenti in materia di tesseramento dei tecnici previsti delle norme calendate nell’atto di deferimento rispondono non solo i tecnici erroneamente tesserati, il Presidente della società Raffaelle Nottolone e l’amministratore unico Sebastiano Di Natale, nelle qualità da ultimo indicate – soggetti che, per tali addebiti hanno concluso e, salvo diversi riscontri, regolarmente eseguito i riferiti accordi ex art. 126 CGS -  ma, per quanto qui di interesse, a seguito dell’inadempimento di analogo accordo, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche la società A.S.D. Atletico Manocalzati per la quale, all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i predetti Raffele Nittolo, Sebastiano Di Natale, Vincenzo Picariello e Giovanni Porfido.

Sotto il profilo sanzionatorio, tenuto conto del peculiare svolgimento dei fatti di causa e del procedimento, il Tribunale ritiene equa l’irrogazione della sanzione indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società ASD Atletico Manocalzati la sanzione di euro 650,00 (seicentocinquanta/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 settembre 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Salvatore Accolla                                                                    Carlo Sica

 

Depositato in data 16 settembre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it