F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0050/TFN – SD del 16 Settembre 2024 (motivazioni) – Federico Mariano Longo – Reg. Prot. 14/TFN-SD)

 

Decisione/0050/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0014/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Claudio Croce – Componente

Valentino Fedeli - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 settembre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1681/22pf2425/GC/gb del 18 luglio 2024 nei confronti del sig. Federico Mariano Longo, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Presidenza della Sezione AIA di Lecce, con nota del 3 luglio 2024, inoltrava alla Procura Federale, per le opportune determinazioni del caso, un screenshot pubblicato dall’AE Federico Mariano Longo sul proprio WhatsApp, ove era stata ripresa parte del comunicato ufficiale recante le sanzioni del giudice sportivo verso due dirigenti espulsi durante la gara Salento Soccer Academy – Salesiani Lecce dell’8 aprile 2024, valida per il campionato U14 provinciali C11 maschile CR Puglia s.s. 2023/2024, da lui arbitrata.

Su tale WhatsApp si leggevano le inibizioni comminate ai due dirigenti della Salesiani Lecce, l’uno sino al’11 maggio 2024 e l’altro sino al 4 maggio 2024 ed il letterale seguente commento “i……….pensavano di poter fare i fenomeni p.s. come squadra

sono pure scarsi”; la parte del comunicato ufficiale afferente le suddette sanzioni era pubblicata sul WhatsApp a mò di foto.

La Procura Federale, aperto il fascicolo ed esaminato quanto le era stato trasmesso, in data 18 luglio 2024 deferiva a questo Tribunale il sig. Federico Mariano Longo, all’epoca del fatto arbitro effettivo appartenente alla Sezione di Lecce, al quale contestava, per ciò che era stato dal medesimo pubblicato sul suo profilo social la violazione dell’art. 42 commi 2 e 3 lett. a) e c) del Regolamento AIA, così come integrato anche dagli artt. 4, 5 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 CGS, per aver espresso giudizi lesivi del prestigio, dell’onorabilità e della reputazione propri dei due dirigenti tesserati della società Salesiani Lecce e più in generale della stessa Società.

La fase predibattimentale

Raggiunto dalla notifica della Comunicazione di Conclusione Indagini, avvenuta il 5 luglio 2024, l’indagato non ha chiesto di essere sentito, né ha prodotto memorie difensive, sicché la Procura Federale, trascorsi i termini, ha inoltrato il deferimento che trattasi.

Il dibattimento

All’udienza del 10 settembre 2024, tenutasi in modalità videoconferenza, di rinvio dalla udienza del 30 luglio 2024 giusta ordinanza di pari data di questo Tribunale, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Lorenzo Giua, il quale, richiamato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, in uno alla sanzione di mesi 2 (due) di sospensione a carico del deferito. Il sig. Federico Mariano Longo non si è costituito.

La decisione

E' noto che le funzionalità WhatsApp permettono al suo fruitore di pubblicarvi documenti, foto, video e propri personali commenti su fatti, episodi e quant’altro sia di suo interesse.

Di detta funzionalità esistono due tipologie, finalizzate l’una a mantenere i dati inseriti per non più di 24 ore, l’altra a mantenerli, limitatamente ai commenti, sino al momento in cui non siano stati cancellati.

In entrambi casi, i dati inseriti nel WhatsApp possono essere visti da tutti coloro che appartengono alla rubrica del fruitore. Ciò posto, è certo che nel caso in esame il contenuto del WhatsApp del deferito integra la fattispecie dell’art. 23 CGS; il messaggio postato dal deferito tramite la funzionalità “stato” del proprio personale profilo della piattaforma di messaggistica istantanea che si  descritta, costituisce per le espressioni usate una evidente offesa alle persone coinvolte e alla società di appartenenza delle stesse, che non possono essere altrimenti interpretabili se non come lesione dell’altrui personalità.

Inoltre, non può dubitarsi che il messaggio WhatsApp, in generale ed anche nel presente caso, è suscettibile di essere conosciuto da più persone, tanto da essere considerato pubblico, ancorché limitato alla rubrica dell’autore del messaggio.

L’arbitro Longo, dunque, è venuto meno al dovere per ogni associato AIA di rispettare rigorosamente i principi di lealtà e rettitudine richiamati dall’art. 42 comma 1 del Regolamento AIA e, più in particolare, del Codice Etico dell’Associazione, che all’art. 5 vieta ai propri associati l’uso di espressioni offensive ed ingiuriose nei confronti di altri. Appare equo sanzionare il deferito nella misura chiesta dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Federico Mariano Longo la sanzione di mesi 2 (due) di sospensione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 settembre 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                                       Carlo Sica

 

Depositato in data 16 settembre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it