F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0054/TFN – SD del 16 Settembre 2024 (motivazioni) – Cesare Raso – Reg. Prot. 9/TFN-SD

Decisione/0054/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0009/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Serena Callipari - Componente (Relatore)

Paolo Clarizia – Componente

Monica Coscia – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata l'11 settembre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.590/791pf2324/GC/mg dell'11 luglio 2024 nei confronti del sig. Cesare Raso, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 5 luglio 2024, depositato l’11 luglio 2024, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il sig. Cesare Raso, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Gioiese 1918, per rispondere della  violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato all’allenatore dei portieri sig. Antonio La Serra, all’allenatore sig. Graziano Nocera ed all'allenatore in seconda sig. Domenico Quattrone, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND rispettivamente con lodo prot. 34.68, con lodo prot. 34.62 e con lodo prot. 34.51, tutti pubblicati con C.U. n. 6/2023, e comunicati alla Società con notifiche a mezzo p.e.c. perfezionatesi in data 20.12.2023, nel termine di trenta giorni dalle comunicazioni delle dette pronunce.

La fase istruttoria

L’indagine, avente ad oggetto “presunto mancato pagamento da parte della società A.S.D. Gioiese 1918 delle somme dovute ai tecnici Antonio La Serra, Graziano Nocera e Domenico Quattrone nel termine di 30 giorni dalla notifica del lodo emesso dal Collegio Arbitrale”, veniva avviata a seguito di segnalazione della LND – Dipartimento Interregionale, pervenuta alla Procura Federale in data 06.02.2024, con la quale informava che la società A.S.D. Gioiese 1918 non aveva provveduto al pagamento in favore dei tecnici sigg.ri Antonio La Serra, Graziano Nocera e Domenico Quattrone delle somme disposte in loro favore dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. nel termine di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti.

Nel corso dell’attività istruttoria sono stati acquisiti vari documenti, tra i quali:

- Lodo del Collegio Arbitrale presso la LND relativo alla vertenza n. 34.68 (Antonio La Serra – A.S.D. Gioiese 1918) del 14.12.2023 pubblicato con C.U. n. 6/2023, comunicato alla società A.S.D. Gioiese 1918, con notifica perfezionatasi in data 20 dicembre 2023;

- Lodo del Collegio Arbitrale presso la LND relativo alla vertenza n. 34.62 (Graziano Nocera – A.S.D. Gioiese 1918) del 14.12.2023 pubblicato con C.U. n. 6/2023, comunicato alla società A.S.D. Gioiese 1918, con notifica perfezionatasi in data 20 dicembre 2023;

- Lodo del Collegio Arbitrale presso la LND relativo alla vertenza n. 34.51 (Domenico Quattrone – A.S.D. Gioiese 1918) del 14.12.2023 pubblicato con C.U. n. 6/2023, comunicato alla Società A.S.D. Gioiese 1918, con notifica perfezionatasi in data 20 dicembre 2023;

- segnalazione LND – Dipartimento Interregionale pervenuta alla Procura Federale in data 06.02.2024, e relativi allegati;

- comunicazione a mezzo p.e.c. dell’Avv. Salvatore Romeo per i tecnici sig.ri La Serra, Nocera e Quattrone pervenuta alla Procura Federale in data 14.02.2024;

- comunicazione a mezzo p.e.c. della A.S.D. Gioiese 1918 pervenuta alla Procura Federale in data 14.02.2024;

- fogli censimento società A.S.D. Gioiese 1918 per le stagioni sportive 2022-2023 e 2023-2024;

- verbale di audizione del 17.06.2024 del sig. Campolo Paolo (tesserato come dirigente sportivo per la A.S.D. Gioiese 1918) e relativi allegati.

La Procura federale, concluse le indagini e considerato che la società A.S.D. Gioiese 1918 aveva convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del CGS, deferiva il sig. il sig. Cesare Raso, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Gioiese 1918, in relazione alle condotte così come riportate nel capo di incolpazione.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l’udienza del 26.7.2024. Nessuna delle parti depositava memorie.

Il dibattimento

All’udienza del 26.7.2024 il Presidente ha preliminarmente rilevato che l’avviso di convocazione per detta udienza risultava consegnato dal servizio postale in data non compatibile con il rispetto dei termini di comparizione e disponeva, pertanto, il rinvio della trattazione del procedimento all’udienza dell’11 settembre 2024, con abbreviazione dei termini di comparizione a giorni 10 (dieci), in modalità videoconferenza e con salvezza dei diritti di prima udienza.

All’udienza dell’11 settembre 2024 è intervenuto l’avv. Luca Zennaro, in rappresentanza della Procura Federale, il quale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione di mesi 9 di inibizione. Nessuno è comparso per il deferito.

La decisione

Dall’esame degli atti istruttori il Tribunale ritiene provata la responsabilità del deferito.

É circostanza pacifica e non contestata che la società A.S.D. Gioiese 1918 non abbia provveduto nel termine perentorio di trenta giorni dalle comunicazioni delle pronunce al pagamento delle somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND rispettivamente con lodo prot. 34.68, con lodo prot. 34.62 e con lodo prot. 34.51, tutti pubblicati con C.U. n. 6/2023, e comunicati alla Società con notifiche a mezzo p.e.c. perfezionatesi in data 20.12.2023.

Dalla documentazione agli atti del fascicolo processuale emerge chiaramente la responsabilità del sig. Cesare Raso, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della società A.S.D.

Gioiese 1918, per non aver eseguito nel termine previsto il pagamento delle somme dovute in virtù del lodo emesso dal Collegio Arbitrale LND e, in particolare, la somma di 7.597,40 in favore di Antonio La Serra, di 6.920,00 in favore di Graziano Nocera e di 8.598,66 in favore di Domenico Quattrone.

Il mancato pagamento delle somme dovute entro il termine stabilito è comprovato anche dalle dichiarazioni rese dai tecnici, i quali, tramite il loro difensore, il 14 febbraio 2024, a termine di pagamento ormai scaduto, hanno precisato che erano in corso trattative riguardanti le modalità di pagamento e dalla comunicazione della A.S.D. Gioiese 1918 in cui, oltre a confermare l’incontro con il legale dei tecnici per concordare le modalità di pagamento, richiedeva un ulteriore termine per procedere al versamento delle somme dovute.

Ne deriva la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 ter, comma 13, delle NOIF e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva.

L’art. 94 ter, comma 13, prevede che “13. Il pagamento agli allenatori delle Società della LND di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 8, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva”. Il termine di 30 giorni di cui alla disposizione citata ha carattere perentorio.

A fronte di tale inequivocabile quadro normativo, il sig. Cesare Raso era tenuto ad effettuare il pagamento delle somme liquidate dal Collegio Arbitrale presso la LND entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del lodo. Stante il carattere del precetto in esame che prevede l’osservanza di un facere in un tempo determinato (effettuazione del pagamento entro 30 giorni), la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento.

Sotto il profilo sanzionatorio, occorre avere riguardo all’art. 31, commi 6 e 7 CGS a mente del quale il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF delle somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale presso la LND, comporta l’applicazione, a carico dei dirigenti, dei soci e non soci e dei collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, della sanzione dell’inibizione di durata non inferiore a sei mesi.

Orbene, la condotta contestata all’odierno deferito è consistita nel mancato tempestivo pagamento delle somme portate dai tre lodi arbitrali.

Il Tribunale, pertanto, ritiene proporzionata, rispetto alla specifica fattispecie, la pena di mesi sei di inibizione, come previsto dall’art. 31, 7 comma, CGS, aumentata di due mesi per la continuazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig Cesare Raso la sanzione di mesi 8 (otto) di inibizione.

Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 settembre 2024.

 

Depositato in data 16 settembre 2024

 

IL RELATORE                                             IL PRESIDENTE

Serena Callipari                                              Pierpaolo Grasso

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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