F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0055/TFN – SD del 16 Settembre 2024 (motivazioni) – Matilda Jace e della società US Pistoiese 1921 – Reg. Prot. 35/TFN-SD)

Decisione/0055/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0035/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente

Giorgia Marina Caccamo - Componente (Relatore)

Giammaria Camici – Componente

Valeria Ciervo – Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 5 settembre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3341/1059pf23-24 GC/PM/ep dell'8 agosto 2024 nei confronti della sig.ra Matilda Jace e della società US Pistoiese 1921, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 5 agosto 2024, depositato in data 8 agosto 2024, deferiva, innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

1) La sig.ra Matilda Jace, all’epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Pistoiese 1921, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali, di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF per non aver provveduto, nei termini ivi previsti, al pagamento di quanto dovuto ai signori Stefano Bettella, in forza del lodo pronunciato in data 22.02.2024 dal Collegio Arbitrale L.N.D. nell’ambito della vertenza n. 34/87 e notificato in data 01.03.2024, Marco Falasca, in forza del lodo pronunciato in data 22.02.2024 dal Collegio Arbitrale L.N.D. nell’ambito della vertenza n. 34/94 e notificato in data 01.03.2024, Nicola Pitaniello, in forza del lodo pronunciato in data 22.02.2024 dal Collegio Arbitrale L.N.D. nell’ambito della vertenza n. 34/100 e notificato in data 01.03.2024 e Barzotti Matteo, in forza della decisione (prot. CAE 68BIS/2023-24) assunta e notificata in data 27.03.2024 dalla Commissione Accordi Economici L.N.D., a seguito del reclamo proposto dal sig. Barzotti Matteo stesso;

2) La società U.S. Pistoiese 1921 a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti, sopra descritti, posti in essere dalla sig.ra Matilda Jace, all’epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società,

La fase istruttoria

L’attività istruttoria nasce dalle comunicazioni inviate via PEC il 3 aprile 2024 e il 2 maggio 2024, dal  Dipartimento Interregionale della L.N.D. che segnalava  che la società U.S. Pistoiese 1921 non aveva documentato nei termini di rito la corresponsione delle somme dovute ai signori Stefano Bettella, in forza del lodo pronunciato in data 22.02.2024 dal Collegio Arbitrale L.N.D. nell’ambito della vertenza n. 34/87 e notificato in data 01.03.2024, Marco Falasca, in forza del lodo pronunciato in data 22.02.2024 dal Collegio Arbitrale L.N.D. nell’ambito della vertenza n. 34/94 e notificato in data 01.03.2024, Nicola Pitaniello, in forza del lodo pronunciato in data 22.02.2024 dal Collegio Arbitrale L.N.D. nell’ambito della vertenza n. 34/100 e notificato in data 01.03.2024 e Barzotti Matteo, in forza della decisione (prot. CAE 68BIS/2023-24) assunta e notificata in data 27.03.2024 dalla Commissione Accordi Economici L.N.D., a seguito del reclamo da lui stesso proposto.

Alle segnalazioni era allegata la documentazione inerente ai tre lodi, pronunciati dal Collegio Arbitrale L.N.D. nella vertenza 34/94 il 22.02.2024 e la decisione (prot. CAE 68BIS/2023-24) assunta e notificata in data 27.03.2024 dalla Commissione Accordi Economici L.N.D.

A seguito della notificazione della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, avvenuta in data 5 luglio 2024, le parti incolpate sono rimaste silenti e non hanno dato prova dell’effettuazione di nessuno dei 4 pagamenti dovuti e sopra descritti.

In data 8 agosto 2024 la Procura Federale notificava l’atto di deferimento.

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione del procedimento l’udienza del 5 settembre 2024.

Il dibattimento

In sede di discussione era presente l’Avv. Enrico Liberati in rappresentanza Procura Federale. Nessuno si è presentato  per le parti deferite

L’Avv. Liberati, il quale si è riportato integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento ed ha preso atto della intervenuta revoca della affiliazione della società, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per la sig.ra Matilda Jace, mesi 9 di inibizione;

- per la società US Pistoiese 1921 punti 4 di penalizzazione, da scontarsi se e quando la società tornerà affiliata.

La decisione

Quanto riportato nel deferimento, cioè l’esistenza dell’obbligo di pagamento rispettivamente al sig. Stefano Bettella, al sig. Marco Falasca e al sig. Nicola Pitaniello, in forza del lodo pronunciato in data 22.02.2024 dal Collegio Arbitrale L.N.D. nell’ambito della vertenza n. 34/87, nonché dell’obbligo di pagamento al sig. Barzotti Matteo in forza della decisione (prot. CAE 68BIS/2023-24) assunta dalla Commissione Accordi Economici L.N.D  è circostanza provata per tabulas. Parimenti, in quanto le parti deferite non hanno, in alcun modo dato evidenza dell’effettuazione del pagamento, è provato e di tutta evidenza il mancato saldo degli importi dovuto entro i termini previsti.

Tutto ciò premesso stante l’obbligo e la prova dell’inadempimento da parte dell’obbligata, non vi è dubbio alcuno in merito all’esistenza dei fatti descritti nel deferimento e quindi alle 4 violazioni.

Quanto alla società U.S. Pistoiese deve essere però rilevato che le è stata revocata l’affiliazione in data 18 luglio 2024; ne consegue pertanto che la stessa è un soggetto che, ai sensi dell’art. 2 C.G.S., non rientra più nell’ambito di applicazione -sostanziale e processuale- del Codice di Giustizia Sportiva. La revoca dell’affiliazione della società comporta l’estinzione del procedimento disciplinare, dal punto di vista sportivo e l’improcedibilità del deferimento.

L’altro soggetto deferito, l’Amministratore Unico – sig.ra Matilde Jace, invece è e resta soggetto imputabile tenuto quindi a rispondere per le 4 violazioni disciplinari contestate.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale tenuto conto che l’art. 31 comma 7 prevede la sanzione dell’inibizione non inferiore a 6 mesi per ciascuna singola violazione, ritiene equo applicare la sanzione base di 6 mesi moltiplicata per le 4 violazioni, nel caso di specie infatti trattandosi a ciascun lodo non adempiuto corrisponde una violazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il deferimento nei confronti della società US Pistoiese 1921.

Irroga nei confronti della sig.ra. Matilda Jace la sanzione di mesi 24 (ventiquattro) di inibizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 settembre 2024.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Giorgia Marina Caccamo                                                   Carlo Sica

Depositato in data 16 settembre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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