F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0057/TFN – SD del 17 Settembre 2024 (motivazioni) – Adriana Cinquina e Francesco Paolo Bolami – Reg. Prot. 43/TFN-SD

Decisione/0057/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0043/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Leopoldo Di Bonito - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 settembre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4269/1016pf23-24 GC/SA/fm del 21 agosto 2024 nei confronti della sig.ra Adriana Cinquina e del sig. Francesco Paolo Bolami, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto prot. n. 4269/1016pf23-24 GC/SA/fm del 14 agosto ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

1) la sig.ra Adriana Cinquina per rispondere: (i) della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere sottoscritto una dichiarazione, trasmessa il 29.2.2024 tramite la casella pec centrofoodsrl@pec.it in uso al sig. Francesco Paolo Bolami, con la quale ha falsamente attestato che il sig. Giuseppe Maiorano, calciatore tesserato per la società A.S.D. Vastese Calcio 1902 per la stagione sportiva 2022-2023, non vantasse più alcun credito nei confronti della società A.S.D. Vastese Calcio 1902 per prestazioni riferibili alla stagione sportiva 2022-2023 nonché per aver allegato alla predetta dichiarazione (a) copia di una quietanza liberatoria datata 30.6.2023 e recante firma apocrifa del sig. Giuseppe Maiorano unitamente a (b) copia di un assegno bancario esponente l’importo di Euro 29.700,00 asseritamente tratto a favore del sig. Giuseppe Maiorano e recante firma apocrifa “per ricevuta” del medesimo beneficiario; (ii) della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere sottoscritto una dichiarazione, trasmessa il 29.2.2024 tramite la casella pec centrofoodsrl@pec.it in uso al sig. Francesco Paolo Bolami, con la quale ha falsamente attestato che il sig. Antonio Di Nardo, calciatore tesserato per la società A.S.D. Vastese Calcio 1902 per la stagione sportiva 2022-2023, non vantasse più alcun credito nei confronti della società A.S.D. Vastese Calcio 1902 per prestazioni riferibili alla stagione sportiva 2022-2023 nonché per aver allegato alla predetta dichiarazione (a) copia di una quietanza liberatoria datata 30.6.2023 e recante firma apocrifa del sig. Antonio Di Nardo unitamente a (b) copia di un assegno bancario esponente l’importo di Euro 30.000,00 asseritamente tratto a favore del sig. Antonio Di Nardo e recante firma apocrifa “per ricevuta” del medesimo beneficiario; (iii) della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere sottoscritto una dichiarazione, trasmessa il 29.2.2024 tramite la casella pec centrofoodsrl@pec.it in uso al sig. Francesco Paolo Bolami, con la quale ha falsamente attestato che il sig. Alessandro Orchi, calciatore tesserato per la società A.S.D. Vastese Calcio 1902 per la stagione sportiva 2022-2023, non vantasse più alcun credito nei confronti della società A.S.D. Vastese Calcio 1902 per prestazioni riferibili alla stagione sportiva 2022-2023 nonché per aver allegato alla predetta dichiarazione (a) copia di una quietanza liberatoria datata 30.6.2023 e recante firma apocrifa del sig. Alessandro Orchi unitamente a (b) copia di un assegno bancario esponente l’importo di Euro 13.600,00 asseritamente tratto a favore del sig. Alessandro Orchi e recante firma apocrifa “per ricevuta” del medesimo beneficiario; (iv) della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere sottoscritto una dichiarazione, trasmessa il 29.2.2024 tramite la casella pec centrofoodsrl@pec.it in uso al sig. Francesco Paolo Bolami, con la quale ha falsamente attestato che il sig. Paolo Baiocco, calciatore tesserato per la società A.S.D. Vastese Calcio 1902 per la stagione sportiva 2022-2023, non vantasse più alcun credito nei confronti della società A.S.D. Vastese Calcio 1902 per prestazioni riferibili alla stagione sportiva 2022-2023 nonché per aver allegato alla predetta dichiarazione (a) copia di una quietanza liberatoria datata 30.6.2023 e recante firma apocrifa del sig. Paolo Baiocco unitamente a (b) copia di un assegno bancario esponente l’importo di Euro 8.500,00 asseritamente tratto a favore del sig. Paolo Baiocco e recante firma apocrifa “per ricevuta” del medesimo beneficiario.

2) il sig. Francesco Paolo Bolami per rispondere: (i) della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere il 29.2.2024 inoltrato, tramite la casella pec centrofoodsrl@pec.it riconducibile alla società Centro Food S.r.l. della quale era amministratore unico e legale r ppresentante pr tempore, na dichiaraz one con la quale la sig.ra Adriana Cinquina ha falsamente attestato che il sig. Giuseppe Maiorano, calciatore tesserato per la società A.S.D. Vastese Calcio 1902 per la stagione sportiva 2022-2023, non vantasse più alcun credito nei confronti della società A.S.D. Vastese Calcio 1902 per prestazioni riferibili alla stagione sportiva 2022-2023 nonché per aver allegato alla predetta dichiarazione (a) copia di una quietanza liberatoria datata 30.6.2023 e recante firma apocrifa del sig. Giuseppe Maiorano unitamente a (b) copia di un assegno bancario esponente l’importo di Euro 29.700,00 asseritamente tratto a favore del sig. Giuseppe Maiorano e recante firma apocrifa “per ricevuta” del medesimo beneficiario; (ii) della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere il 29.2.2024 inoltrato, tramite la casella pec centrofoodsrl@pec.it riconducibile alla società Centro Food S.r.l. della quale era amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, una dichiarazione con la quale la sig.ra Adriana Cinquina ha falsamente attestato che il sig. Antonio Di Nardo, calciatore tesserato per la società A.S.D. Vastese Calcio 1902 per la stagione sportiva 2022-2023, non vantasse più alcun credito nei confronti della società A.S.D. Vastese Calcio 1902 per prestazioni riferibili alla stagione sportiva 2022-2023 nonché per aver allegato alla predetta dichiarazione (a) copia di una quietanza liberatoria datata 30.6.2023 e recante firma apocrifa del sig. Antonio Di Nardo unitamente a (b) copia di un assegno bancario esponente l’importo di Euro 30.000,00 asseritamente tratto a favore del sig. Antonio Di Nardo e recante firma apocrifa “per ricevuta” del medesimo beneficiario; (iii) della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere il 29.2.2024 inoltrato, tramite la casella pec centrofoodsrl@pec.it riconducibile alla società Centro Food S.r.l. della quale era amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, una dichiarazione con la quale la sig.ra Adriana Cinquina ha falsamente attestato che il sig. Alessandro Orchi, calciatore tesserato per la società A.S.D. Vastese Calcio 1902 per la stagione sportiva 2022-2023, non vantasse più alcun credito nei confronti della società A.S.D. Vastese Calcio 1902 per prestazioni riferibili alla stagione sportiva 2022-2023 nonché per aver allegato alla predetta dichiarazione (a) copia di una quietanza liberatoria datata 30.6.2023 e recante firma apocrifa del sig. Alessandro Orchi unitamente a (b) copia di un assegno bancario esponente l’importo di Euro 13.600,00 asseritamente tratto a favore del sig. Alessandro Orchi e recante firma apocrifa “per ricevuta” del medesimo beneficiario; (iv)  della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere il 29.2.2024 inoltrato, tramite la casella pec centrofoodsrl@pec.it riconducibile alla società Centro Food S.r.l. della quale era amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, una dichiarazione con la quale la sig.ra Adriana Cinquina ha falsamente attestato che il sig. Paolo Baiocco, calciatore tesserato per la società A.S.D. Vastese Calcio 1902 per la stagione sportiva 20222023, non vantasse più alcun credito nei confronti della società A.S.D. Vastese Calcio 1902 per prestazioni riferibili alla stagione sportiva 2022-2023 nonché per aver allegato alla predetta dichiarazione (a) copia di una quietanza liberatoria datata 30.6.2023 e recante firma apocrifa del sig. Paolo Baiocco unitamente a (b) copia di un assegno bancario esponente l’importo di Euro 8.500,00 asseritamente tratto a favore del sig. Paolo Baiocco e recante firma apocrifa “per ricevuta” del medesimo beneficiario.

La fase istruttoria

Nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023, e segnatamente il 31.3.2023, l’organigramma societario della A.S.D. Vastese Calcio 1902 subiva una variazione dovuta alle dimissioni dalla carica di Presidente della sig.ra Donatella Spalletta e alla nomina, nella medesima carica, della sig.ra Adriana Cinquina, madre del sig. Francesco Paolo Bolami, socio e dirigente della medesima società. Nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023, la società incontrava serie difficoltà nella gestione economica, tanto che, al termine della stagione, i tesserati Giuseppe Maiorano, Antonio Di Nardo, Alessandro Orchi e Paolo Baiocco non ricevevano dalla società A.S.D. Vastese Calcio 1902,  parte dei compensi concordati in sede di accordo economico stipulato ex art. 94 ter delle NOIF. In conseguenza di quanto sopra, i predetti tesserati ricorrevano alla Commissione Accordi Economici LND, la quale (con provvedimento Prot. Cae 22 BIS/2023-24 del 21.12.2023 per il sig. Giuseppe Maiorano; con provvedimento Prot. Cae 18 BIS/2023-24 del 21.12.2023 per il sig. Antonio Di Nardo; con provvedimento Prot. Cae 15 BIS/2023-24 del 21.12.2023 per il sig. Alessandro Orchi e con provvedimento Prot. Cae 16 BIS/2023-24 del 21.12.2023 per il sig. Paolo Baiocco) condannava la società A.S.D. Vastese Calcio 1902 al pagamento degli importi reclamati.

Nelle more, e in particolare il giorno antecedente la decisione assunta dalla Commissione Accordi Economici LND, la sig.ra Adriana Cinquina si dimetteva dalla carica di Presidente dell’A.S.D. Vastese Calcio 1902 unitamente al figlio sig. Francesco Paolo Bolami, cedendo la stessa ad una nuova proprietà alle condizioni di cui alla scrittura privata del 9.12.2023.

Nello specifico, con la scrittura privata in questione, la proprietà uscente, rappresentata dalla sig.ra Adriana Cinquina e dal sig. Francesco Paolo Bolami, assumeva, tra gli altri, l’obbligo di pagare “gli stipendi dei giocatori fino al primo dicembre 2023”, e quindi anche le somme dovute a seguito delle citate decisioni emesse dalla Commissione Accordi Economici LND a favore dei sigg.ri Giuseppe Maiorano, Antonio Di Nardo, Alessandro Orchi e Paolo Baiocco.

Tuttavia, la società A.S.D. Vastese Calcio 1902 provvedeva ad impugnare i quattro provvedimenti emessi dalla Commissione Accordi Economici LND, ma i relativi ricorsi sono stati rigettati dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, con Decisione 19/TFNSVE-2023-2024 del 7.2.2024 per il sig. Giuseppe Maiorano, Decisione 18/TFNSVE-2023-2024 del 7.2.2024 per il sig. Antonio Di Nardo, Decisione 17/TFNSVE-2023-2024 del 5.2.2024 per il sig. Alessandro Orchi e Decisione 16/TFNSVE-2023-2024 del 2.2.2024 per il sig. Paolo Baiocco.

Divenute definitive le statuizioni a favore dei sigg.ri Giuseppe Maiorano, Antonio Di Nardo, Alessandro Orchi e Paolo Baiocco, la società A.S.D. Vastese Calcio 1902 quale soggetto formalmente destinatario della condanna, ha provveduto nel mese di marzo 2024 al pagamento di detti stipendi, ciò in quant il conten to della scr tura privata del 9.12.2023 – in base alla quale l’obbligo d pagamento gravava sulla precedente proprietà – seppure valido nei rapporti interni tra i debitori, non era opponibile nei rapporti esterni con i predetti creditori.

Tuttavia, precedentemente, in data 29.2.2024, la sig.ra Adriana Cinquina e il sig. Francesco Paolo Bolami - probabilmente al fine di evitare un’azione di rivalsa, nei loro confronti da parte della società A.S.D. Vastese Calcio 1902 - trasmettevano dalla casella di posta elettronica certificata centrofoodsrl@pec.it, nella disponibilità della società Centro Food S.r.l.., di cui il sig. Francesco Paolo Bolami era socio al 95% nonché legale rappresentante, all’indirizzo p.e.c. del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, oltre che ad altri indirizzi di posta elettronica:

a) una dichiarazione con la quale la sig.ra Adriana Cinquina, Presidente dell’A.S.D. Vastese Calcio 1902 fino al 20.12.23, ha falsamente attestato che il sig. Giuseppe Maiorano non vantasse più alcun credito nei confronti della società A.S.D. Vastese Calcio 1902 per prestazioni riferibili alla stagione sportiva 2022-2023, allegando alla predetta dichiarazione (a) copia di una quietanza liberatoria datata 30.6.2023 e recante firma apocrifa del sig. Giuseppe Maiorano unitamente a (b) copia di un assegno bancario esponente l’importo di Euro 29.700,00 asseritamente tratto a favore del sig. Giuseppe Maiorano e recante firma apocrifa “per ricevuta” del medesimo beneficiario;

b) una dichiarazione con la quale la sig.ra Adriana Cinquina, Presidente dell’A.S.D. Vastese Calcio 1902 fino al 20.12.23, ha falsamente attestato che il sig. Antonio Di Nardo non vantasse più alcun credito nei confronti della società A.S.D. Vastese Calcio 1902 per prestazioni riferibili alla stagione sportiva 2022-2023, allegando alla predetta dichiarazione (a) copia di una quietanza liberatoria datata 30.6.2023 e recante firma apocrifa del sig. Antonio Di Nardo unitamente a (b) copia di un assegno bancario esponente l’importo di Euro 30.000,00 asseritamente tratto a favore del sig. Antonio Di Nardo e recante firma apocrifa “per ricevuta” del medesimo beneficiario;

c) una dichiarazione con la quale la sig.ra Adriana Cinquina, Presidente dell’A.S.D. Vastese Calcio1902 fino al 20.12.23, ha falsamente attestato che il sig. Alessandro Orchi non vantasse più alcun credito nei confronti della società A.S.D. Vastese Calcio 1902 per prestazioni riferibili alla stagione sportiva 2022-2023, allegando alla predetta dichiarazione (a) copia di una quietanza liberatoria datata 30.6.2023 e recante firma apocrifa del sig. Alessandro Orchi unitamente a (b) copia di un assegno bancario esponente l’importo di Euro 13.600,00 asseritamente tratto a favore del sig. Alessandro Orchi e recante firma apocrifa “per ricevuta” del medesimo beneficiario;

d) una dichiarazione con la quale la sig.ra Adriana Cinquina, Presidente dell’A.S.D. Vastese Calcio 1902 fino al 20.12.23, ha falsamente attestato che il sig. Paolo Baiocco non vantasse più alcun credito nei confronti della società A.S.D. Vastese Calcio 1902 per prestazioni riferibili alla stagione sportiva 2022-2023, allegando alla predetta dichiarazione (a) copia di una quietanza liberatoria datata 30.6.2023 e recante firma apocrifa del sig. Paolo Baiocco unitamente a (b) copia di un assegno bancario esponente l’importo di Euro 8.500,00 asseritamente tratto a favore del sig. Paolo Baiocco e recante firma apocrifa “per ricevuta” del medesimo beneficiario.

I sigg.ri Giuseppe Maiorano, Antonio Di Nardo, Alessandro Orchi e Paolo Baiocco hanno immediatamente disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce ai documenti trasmessi tramite la casella pec centrofoodsrl@pec.it, denunciando i fatti alla Procura Federale e fornendo prova documentale volta a confermare la non veridicità dei documenti trasmessi.

Esperita l’attività di indagine, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando:

1) alla Sig.ra Adriana Cinquina (i) la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere sottoscritto una dichiarazione, trasmessa il 29.2.2024 tramite la casella pec centrofoodsrl@pec.it in uso al sig. Francesco Paolo Bolami, con la quale ha falsamente attestato che il sig. Giuseppe Maiorano, calciatore tesserato per la società A.S.D. Vastese Calcio 1902 per la stagione sportiva 2022-2023, non vantasse più alcun credito nei confronti della società A.S.D. Vastese Calcio 1902 per prestazioni riferibili alla stagione sportiva 2022-2023 nonché per aver allegato alla predetta dichiarazione (a) copia di una quietanza liberatoria datata 30.6.2023 e recante firma apocrifa del sig. Giuseppe Maiorano unitamente a (b) copia di un assegno bancario esponente l’importo di Euro 29.700,00 asseritamente tratto a favore del sig. Giuseppe Maiorano e recante firma apocrifa “per ricevuta” del medesimo beneficiario; (ii) la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere sottoscritto una dichiarazione, trasmessa il 29.2.2024 tramite la casella pec centrofoodsrl@pec.it in uso al sig. Francesco Paolo Bolami, con la quale ha falsamente attestato che il sig. Antonio Di Nardo, calciatore tesserato per la società A.S.D. Vastese Calcio 1902 per la stagione sportiva 20222023, non vantasse più alcun credito nei confronti della società A.S.D. Vastese Calcio 1902 per prestazioni riferibili alla stagione sportiva 2022-2023 nonché per aver allegato alla predetta dichiarazione (a) copia di una quietanza liberatoria datata 30.6.2023 e recante firma apocrifa del sig. Antonio Di Nardo unitamente a (b) copia di un assegno bancario esponente l’importo di Euro 30.000,00 asseritamente tratto a favore del sig. Antonio Di Nardo e recante firma apocrifa “per ricevuta” del medesimo beneficiario; (iii) la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere sottoscritto una dichiarazione, trasmessa il 29.2.2024 tramite la casella pec centrofoodsrl@pec.it in uso al sig. Francesco Paolo Bolami, con la quale ha falsamente attestato che il sig. Alessandro Orchi, calciatore tesserato per la società A.S.D. Vastese Calcio 1902 per la stagione sportiva 20222023, non vantasse più alcun credito nei confronti della società A.S.D. Vastese Calcio 1902 per prestazioni riferibili alla stagione sportiva 2022-2023 nonché per aver allegato alla predetta dichiarazione (a) copia di una quietanza liberatoria datata 30.6.2023 e recante firma apocrifa del sig. Alessandro Orchi unitamente a (b) copia di un assegno bancario esponente l’importo di Euro 13.600,00 asseritamente tratto a favore del sig. Alessandro Orchi e recante firma apocrifa “per ricevuta” del medesimo beneficiario; (iv) la violazione dell’art. 4, omma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere sottoscritto una dichiarazione, trasmessa il 29.2.2024 tramite la casella pec centrofoodsrl@pec.it in uso al sig. Francesco Paolo Bolami, con la quale ha falsamente attestato che il sig. Paolo Baiocco, calciatore tesserato per la società A.S.D. Vastese Calcio 1902 per la stagione sportiva 2022-2023, non vantasse più alcun credito nei confronti della società A.S.D. Vastese Calcio 1902 per prestazioni riferibili alla stagione sportiva 2022-2023 nonché per aver allegato alla predetta dichiarazione (a) copia di una quietanza liberatoria datata 30.6.2023 e recante firma apocrifa del sig. Paolo Baiocco unitamente a (b) copia di un assegno bancario esponente l’importo di Euro 8.500,00 asseritamente tratto a favore del sig. Paolo Baiocco e recante firma apocrifa “per ricevuta” del medesimo beneficiario.

2) al sig. Francesco Paolo Bolami (i) la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere il 29.2.2024 inoltrato, tramite la casella pec centrofoodsrl@pec.it riconducibile alla società Centro Food S.r.l. della quale era amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, una dichiarazione con la quale la sig.ra Adriana Cinquina ha falsamente attestato che il sig. Giuseppe Maiorano, calciatore tesserato per la società A.S.D. Vastese Calcio 1902 per la stagione sportiva 2022-2023, non vantasse più alcun credito nei confronti della società A.S.D. Vastese Calcio 1902 per prestazioni riferibili alla stagione sportiva 2022-2023 nonché per aver allegato alla predetta dichiarazione (a) copia di una quietanza liberatoria datata 30.6.2023 e recante firma apocrifa del sig. Giuseppe Maiorano unitamente a (b) copia di un assegno bancario esponente l’importo di Euro 29.700,00 asseritamente tratto a favore del sig. Giuseppe Maiorano e recante firma apocrifa “per ricevuta” del medesimo beneficiario; (ii) la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere il 29.2.2024 inoltrato, tramite la casella pec centrofoodsrl@pec.it riconducibile alla società Centro Food S.r.l. della quale era amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, una dichiarazione con la quale la sig.ra Adriana Cinquina ha falsamente attestato che il sig. Antonio Di Nardo, calciatore tesserato per la società A.S.D. Vastese Calcio 1902 per la stagione sportiva 2022-2023, non vantasse più alcun credito nei confronti della società A.S.D. Vastese Calcio 1902 per prestazioni riferibili alla stagione sportiva 2022-2023 nonché per aver allegato alla predetta dichiarazione (a) copia di una quietanza liberatoria datata 30.6.2023 e recante firma apocrifa del sig. Antonio Di Nardo unitamente a (b) copia di un assegno bancario esponente l’importo di Euro 30.000,00 asseritamente tratto a favore del sig. Antonio Di Nardo e recante firma apocrifa “per ricevuta” del medesimo beneficiario; (iii) la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere il 29.2.2024 inoltrato, tramite la casella pec centrofoodsrl@pec.it riconducibile alla società Centro Food S.r.l. della quale era amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, una dichiarazione con la quale la sig.ra Adriana Cinquina ha falsamente attestato che il sig. Alessandro Orchi, calciatore tesserato per la società A.S.D. Vastese Calcio 1902 per la stagione sportiva 2022-2023, non vantasse più alcun credito nei confronti della società A.S.D. Vastese Calcio 1902 per prestazioni riferibili alla stagione sportiva 2022-2023 nonché per aver allegato alla predetta dichiarazione (a) copia di una quietanza liberatoria datata 30.6.2023 e recante firma apocrifa del sig. Alessandro Orchi unitamente a (b) copia di un assegno bancario esponente l’importo di Euro 13.600,00 asseritamente tratto a favore del sig. Alessandro Orchi e recante firma apocrifa “per ricevuta” del medesimo beneficiario; iv) la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere il 29.2.2024 inoltrato, tramite la casella pec centrofoodsrl@pec.it riconducibile alla società Centro Food S.r.l. della quale era amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, una dichiarazione con la quale la sig.ra Adriana Cinquina ha falsamente attestato che il sig. Paolo Baiocco, calciatore tesserato per la società A.S.D. Vastese Calcio 1902 per la stagione sportiva 2022-2023, non vantasse più alcun credito nei confronti della società A.S.D. Vastese Calcio 1902 per prestazioni riferibili alla stagione sportiva 2022-2023 nonché per aver allegato alla predetta dichiarazione (a) copia di una quietanza liberatoria datata 30.6.2023 e recante firma apocrifa del sig. Paolo Baiocco unitamente a (b) copia di un assegno bancario esponente l’importo di Euro 8.500,00 asseritamente tratto a favore del sig. Paolo Baiocco e recante firma apocrifa “per ricevuta” del medesimo beneficiario.

A seguito della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, alcuna attività difensiva veniva compiuta dai deferiti.

La Procura, quindi, ha notificato il deferimento in oggetto a carico della sig.ra Adriana Cinquina e del sig. Francesco Paolo Bolami.

La fase predibattimentale

In vista dell’udienza, alcuna attività è stata compiuta dai deferiti.

Il dibattimento

All’udienza del 10.09.2024 è comparso l’Avv. Lorenzo Giua, in rappresentanza della Procura Federale, il quale riportandosi integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- nei confronti della sig.ra Adriana Cinquina, anni 2 di inibizione ed euro 5.000,00 di ammenda;

- nei confronti del sig. Francesco Paolo Bolami, anni 2 di inibizione ed euro 5.000,00 di ammenda.

Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

Dal compendio probatorio acquisito emerge, con certezza, idonea ed inconfutabile prova della commissione dell’illecito oggetto di deferimento da parte dei sig.ri Adriana Cinquina e del sig. Francesco Paolo Bolami.

Infatti, le risultanze delle indagini hanno consentito di accertare che in data 29.2.2024, tramite la casella pec centrofoodsrl@pec.it in uso al sig. Francesco Paolo Bolami, la sig.ra Adriana Cinquina ha a testato falsamente di aver provveduto al pagamento de compensi spettanti ai tesserati Giuseppe Maiorano, Antonio Di Nardo, Alessandro Orchi e Paolo Baiocco – oggetto di condanna della Commissione Accordi Economici LND confermate dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche – trasmettendo agli Organi Federali dichiarazioni liberatorie (e copie di assegni asseritamente consegnati) con firme apocrife dei creditori.

In particolare, la falsità di quanto attestato e documentato e in particolare delle firme dei creditori trasmesse con tali messaggi pec, emerge dalle seguenti circostanze:

- i tesserati Giuseppe Maiorano, Antonio Di Nardo, Alessandro Orchi e Paolo Baiocco hanno tutti disconosciuto le firme apposte su tali quietanze liberatorie/assegni;

per effetto di tale disconoscimento esplicito, le quietanze non hanno alcun valore probatorio;

- i tesserati Giuseppe Maiorano, Antonio Di Nardo, Alessandro Orchi e Paolo Baiocco hanno rappresentato di non aver mai ricevuto gli assegni prodotti in copia sporgendo rituale denuncia-querela per quanto accaduto;

- d’altra parte, la fotocopia dell’assegno non costituisce prova del pagamento effettivopoiché ciò che assume rilevanza è unicamente l'effettiva riscossione della somma portata dal titolo (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. Sez. II 01.12.2000 n. 15396), come statuito dalla Corte di Cassazione secondo cui: “la fotocopia della sola facciata anteriore di un assegno di per sé non vale a dimostrare la riscossione del relativo importo” (Cass. Civ. Sez. III, 9895/2008);

- le quietanze liberatorie riportano, peraltro, una data di gran lunga antecedente alla pronuncia del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, che ha confermato la sussistenza del credito già riconosciuto dal Commissione Accordi Economici;

- i signori Maiorano e Di Nardo hanno dichiarato, inoltre, che alla data indicata nella quietanza asseritamente da loro sottoscritta non si trovavano più a Vasto;

- i pagamenti oggetto delle condanne della Commissione Accordi Economici LND confermate dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche sono stati effettivamente effettuati dalla società Vastese a marzo 2024.

Sussiste pertanto la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

Di tale violazione risponde la sig.ra Adriana Cinquina che, quale legale rappresentante di diritto della società, ha firmato le false attestazioni in questione, nonché il sig. Francesco Paolo Bolami quale dirigente della società.

Sotto il profilo sanzionatorio, esaminate tutte le circostanze del caso, il Tribunale valuta congrua la sanzione dell’inibizione di 2 anni richiesta dalla Procura a carico della sig.ra Adriana Cinquina che ha sottoscritto le false attestazioni in questione, mentre ritiene di irrogare la sanzione dell’inibizione di 18 mesi a carico del sig. Paolo Bolami, in quanto quest’ultimo, pur avendo concorso alla commissione dell’illecito, consentendo alla sig.ra Cinquina l’utilizzo della casella Pec allo stesso riferibile, non ha sottoscritto le false attestazioni, oggetto del procedimento.

Quanto alla sanzione dell’ammenda, pure richiesta dalla Procura per entrambi i deferiti, la stessa non è irrogabile ai tesserati appartenenti all’area dilettantistica. Infatti, ai sensi dell’art. 9, comma 3, CGS (secondo cui “Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nonché ai tesserati della sfera professionistica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 35.”) la sanzione della ammenda non è applicabile ai soggetti non appartenenti all’area professionistica con eccezione delle condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara (Corte di giustizia federale, Sez. II, n. 305/2012-2013) e degli illeciti per violazione del divieto di scommesse (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 89/2016-2017; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU. n. 16/2016; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 95/2019-2020).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per la sig.ra Adriana Cinquina, anni 2 (due) di inibizione;

- per il sig. Francesco Paolo Bolami, mesi 18 (diciotto) di inibizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 settembre 2024.

 

IL RELATORE                                                                 IL PRESIDENTE

Leopoldo Di Bonito                                                              Carlo Sica

 

Depositato in data 17 settembr 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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