F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0033/CFA pubblicata il 18 Settembre 2024 (motivazioni) – Sig. Giacomo Gaspare Tramati
Decisione/0033/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0027/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Angelo De Zotti – Componente
Claudio Tucciarelli - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0027/CFA/2024-2025 proposto dal Sig. Giacomo Gaspare Tramati in data 12 settembre 2024,
per la riforma della deliberazione del Collegio di garanzia elettorale presso il Comitato regionale del Lazio della Lega Nazionale Dilettanti (LND), assunta con provvedimento dell’11 settembre 2024, con la quale non è stata ammessa la candidatura del reclamante alla carica di Presidente del Comitato regionale del Lazio LND;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 13 settembre 2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Claudio Tucciarelli e udito l’Avv. Alessandro Ciancamerla per il signor Giacomo Gaspare Tramati; è presente, altresì, il signor Giacomo Gaspare Tramati; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Il reclamo, corredato da istanza di sospensiva, è stato proposto dal signor Giacomo Gaspare Tramati ai sensi dell’art. 9 delle norme procedurali per le assemblee della LND avverso la delibera dell’11 settembre 2024, con la quale il Collegio di garanzia elettorale del Comitato regionale del Lazio LND non ne ha ammesso la candidatura alla carica di Presidente del medesimo Comitato regionale del Lazio LND, in vista dell’elezione nell’assemblea ordinaria elettiva del 14 settembre 2024.
2. L’esclusione del signor Tramati sarebbe stata deliberata dal Collegio di garanzia elettorale in quanto l’interessato non avrebbe conseguito il quorum richiesto di almeno 143 designazioni per l’ammissione della candidatura alla carica di Presidente del Comitato regionale, dopo che, in sede di verifica di ammissibilità della candidatura, erano state escluse dal Collegio di garanzia elettorale, a vario titolo, n. 45 designazioni.
E infatti, il Collegio di garanzia elettorale ha annullato:
a) diciotto designazioni poiché sottoscritte per entrambi i candidati;
b) due designazioni, in quanto due società entro le ore 16 del 10 settembre 2024 avevano fatto pervenire l'annullamento di una delle due designazioni;
c) una designazione, in quanto una società, entro lo stesso termine, aveva fatto pervenire l'annullamento della designazione;
d) undici designazioni, in quanto rilasciate a vario titolo da non aventi diritto a esprimere la designazione per la carica di Presidente del Comitato regionale per il Lazio;
e) due designazioni in quanto prive sia del timbro che della sottoscrizione;
f) quattro designazioni in quanto prive del timbro societario;
g) quattro designazioni, in quanto effettuate due volte per il medesimo candidato, delle quali una valida e una priva di timbro;
h) tre designazioni, in quanto effettuate due volte per il medesimo candidato.
3. Il reclamo è affidato a un unico motivo.
In primo luogo, il Collegio di garanzia elettorale avrebbe erroneamente quantificato, all’esito delle esclusioni, in 132 le designazioni validamente espresse anziché in 141, risultato ottenuto dal semplice computo aritmetico di 186 designazioni inizialmente prodotte, da cui poi detrarre le 45 designazioni annullate.
In secondo luogo, non sussisterebbe l’invalidità di alcune designazioni decisa dal Collegio di garanzia elettorale. Infatti:
- quanto alle società escluse per designazione espressa priva di timbro, occorrerebbe considerare che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il timbro costituirebbe un requisito importante ma non essenziale e che, nello specifico, per tutte e quattro le designazioni escluse, sarebbero stati comunque riportati chiaramente nel prospetto prodotto dal candidato i dati societari identificativi;
- quanto alle società escluse per designazioni annullate poiché sottoscritte per entrambi i candidati, tre società avrebbero rilasciato al reclamante apposita autocertificazione con la quale avrebbero dichiarato che l'unica designazione validamente espressa sarebbe stata quella attribuita alla candidatura del signor Tramati, disconoscendo ogni altra eventuale designazione utilizzata illecitamente a loro nome;
- quanto alle società escluse per designazioni rilasciate da società a vario titolo non aventi diritto ad esprimere la designazione per la carica di Presidente del Comitato regionale per il Lazio e pertanto non conteggiate, una società sarebbe risultata nell'elenco delle aventi diritto a esercitare il proprio voto con altra denominazione, "United Alta Tuscia", pur trattandosi della medesima società.
Ad avviso del reclamante ne deriverebbe che, qualora il Collegio di garanzia elettorale avesse correttamente valutato le singole posizioni, il candidato avrebbe superato la soglia minima prevista per l’ammissione alla fase elettiva, avendo conseguito 149 designazioni valide.
Dopo avere sottolineato che il termine di 24 ore per la proposizione del reclamo sarebbe illegittimo per la contrazione del diritto di difesa, il reclamante chiede: a) in via preliminare, che questa Corte federale sospenda l’Assemblea ordinaria elettiva del 14 settembre 2024; b) in via principale, che venga annullata la delibera del Collegio di garanzia elettorale presso il Comitato Regionale per il Lazio LND, limitatamente alla parte in cui non è stata ammessa la candidatura del reclamante e, per l'effetto, che venga ammessa la candidatura del sig. Giacomo Gaspare Tramati all’assemblea elettiva in questione.
4. All’udienza da remoto del 13 settembre 2024, fissata per la discussione del reclamo, è comparso, insistendo per l’accoglimento del reclamo, il difensore del reclamante, alla presenza di quest’ultimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il Collegio ritiene preliminarmente di non doversi pronunciare sull’istanza sospensiva e di potere decidere direttamente sul merito del reclamo.
6. Occorre innanzitutto rilevare che, come rappresentato anche dalla delibera reclamata del Collegio di garanzia elettorale, ai fini della candidatura alla carica di Presidente di Comitato regionale LND, è richiesto il conseguimento di una percentuale minima di designazioni, non inferiore al 25% delle società aventi diritto al voto (v. l’art. 8, primo comma, lettera i), delle “Norme procedurali per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti”, da ultimo modificate nei termini di cui al C.U. n. 42/A del 30 luglio 2024).
Nel caso del Comitato regionale per il Lazio, come si desume dalla medesima delibera (non contestata sul punto dal reclamo) nonché dall’elenco delle società aventi diritto al voto negli atti di primo grado, le società aventi diritto a esprimere la candidatura alla carica di Presidente sono 570, per cui la candidatura deve essere sostenuta da almeno 143 designazioni valide.
Va poi rilevato che deve essere accolta la tesi del reclamante, secondo cui le designazioni inizialmente prodotte a sostegno della sua candidatura alla carica di Presidente del Comitato regionale per il Lazio erano 186. La documentazione in atti (v. gli atti di causa in primo grado e l’allegato n. 4 al reclamo) comprova tale dato.
La delibera del Collegio di garanzia elettorale impugnata – invece - non ha indicato il numero totale delle designazioni iniziali in favore dell’odierno reclamante e si è limitata a sostenere che, a seguito della dichiarazione di invalidità di 45 designazioni, le designazioni valide in favore del signor Tramati fossero 132. In tal modo, il Collegio di garanzia elettorale ha presupposto che le designazioni iniziali in favore del signor Tramati fossero 177, dato che non trova corrispondenza – come si è detto – negli atti di causa. A seguito della dichiarazione di invalidità di 45 designazioni ne residuano 141 valide.
Una volta così determinato il numero iniziale delle designazioni, anteriore alla validazione da parte del Collegio di garanzia elettorale, e il numero delle designazioni valide residue successivo a tale validazione, vanno esaminati partitamente i vizi della delibera impugnata dedotti con il reclamo, al fine di verificare se essi sussistano e, in tale evenienza, se siano tali da vincere la prova di resistenza, sì da determinare in ipotesi il raggiungimento della soglia minima prescritta e, pertanto, da consentire la riammissione del candidato, odierno reclamante.
Ebbene, quanto alle quattro società escluse per designazione espressa priva di timbro, va ricordato che il riferimento al requisito dell’apposizione del timbro della società, presente nell’art. 6 delle “Norme procedurali per le assemblee della Lega Nazionale”, non è associato espressamente alla sanzione dell’inammissibilità.
L’elemento dirimente è costituito dalla immediata riconoscibilità delle società di riferimento, anche tramite l’indicazione scritta della loro denominazione, come si è verificato nel caso di specie.
Sono infatti da condividere le conclusioni cui è pervenuta la Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “il timbro è un requisito importante ma non essenziale in quanto per timbro si intende il riepilogo dei dati societari che in mancanza del dispositivo possono essere apposti a penna, ... la volontà viene sancita solo dalla firma del legale rappresentante (Cassazione, sez. I, 2.5.2006 n. 10138; in termini affini v. Cons. Stato, sez. V, n. 8420 del 2009, secondo cui la presenza del timbro non costituisce un requisito essenziale dell’atto, ma una mera irregolarità sanabile).
E ciò in applicazione del principio di strumentalità delle forme - che, con alcune limitate eccezioni, vige anche nella materia elettorale - secondo cui l’invalidità delle operazioni può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo cui il medesimo atto è prefigurato, mentre non può comportare l’annullamento delle stesse operazioni la mera irregolarità.
Ne consegue che il Collegio di garanzia elettorale avrebbe dovuto, nel caso di specie, diversamente da quanto ha stabilito, riconoscere la validità delle quattro designazioni.
Quanto alle tre società escluse per designazioni annullate poiché sottoscritte per entrambi i candidati, ad avviso del reclamante tre società avrebbero rilasciato apposita autocertificazione con la quale avrebbero dichiarato che l'unica designazione validamente espressa sarebbe stata quella attribuita alla candidatura del signor Tramati, disconoscendo ogni altra eventuale designazione utilizzata illecitamente a loro nome.
Non può riconoscersi rilievo peraltro, come vorrebbe il reclamante, a dichiarazioni postume ovvero non sottoscritte (anche se inviate via Pec) ovvero ancora non datate. E’ il caso delle dichiarazioni depositate, intestate alle società Castelforte, Robur Tevere e Valentano. Si tratta di elementi documentali che non sono idonei a sanare il vizio iniziale, sanzionato con l’inammissibilità della designazione da parte del Collegio di garanzia elettorale.
Quanto alla società la cui designazione è stata esclusa nonostante che si trattasse, ad avviso del reclamante, di una società che avrebbe avuto pieno titolo alla designazione in quanto avrebbe solamente cambiato la denominazione, non risultano in atti elementi documentali diretti a suffragare la tesi del reclamante. Sono depositati infatti la mera richiesta di denominazione della società “United Alta Tuscia” e un modulo di delega.
7. Dall’esame complessivo dei vizi dedotti a carico della delibera impugnata, emerge pertanto che quattro designazioni (quelle prive di timbro societario) avrebbero dovuto essere considerate valide.
Ne consegue che la prova di resistenza produce un esito positivo per il reclamante dal momento che, con la riammissione di quattro candidature in aggiunta alle 141 già da considerarsi valide, viene raggiunto e superato il quorum minimo di 143 designazioni, necessario per l’ammissione del candidato Tramati all’elezione del presidente del Comitato regionale per il Lazio.
8. In conclusione, per le ragioni esposte, il reclamo deve essere accolto e, per l’effetto, va annullata la delibera del Collegio di garanzia elettorale con riguardo all’esclusione del signor Tramati, con sua ammissione della candidatura alla carica di Presidente del Comitato regionale per il Lazio LND.
P.Q.M.
accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, annulla la delibera del Collegio di garanzia elettorale presso il Comitato regionale per il Lazio della LND, assunta con provvedimento dell'11.09.2024, relativamente all'esclusione del candidato Sig. Giacomo Gaspare Tramati e ne ammette la candidatura alla carica di Presidente del Comitato regionale Lazio della LND.
Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudio Tucciarelli Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce