F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0035/CFA pubblicata il 23 Settembre 2024 (motivazioni) – Sig.ri Ida Micheletti, Antonio Borghetti e Paolo Guaraldo/CPA Trento
Decisione/0035/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0028/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello - Presidente
Angelo De Zotti – Componente
Claudio Tucciarelli - Componente (relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0028/CFA/2024-2025 proposto dai Sig.ri Ida Micheletti, Antonio Borghetti e Paolo Guaraldo in data 12.09.2024,
per la riforma della deliberazione del Tribunale federale territoriale del Comitato provinciale autonomo di Trento in funzione di Collegio di garanzia elettorale, n. 20 dell'11.09.2024;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 13 settembre 2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Claudio Tucciarelli; nessuno è presente per i reclamanti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Il reclamo, corredato da istanza di sospensiva, è stato proposto dai signori Ida Micheletti, Antonio Borghetti e Paolo Guaraldo, ai sensi dell’art. 9 delle norme procedurali per le assemblee della LND, avverso la delibera del Tribunale federale territoriale del Comitato provinciale autonomo (CPA) di Trento in funzione di Collegio di garanzia elettorale, pubblicata nel C.U. n. 20 dell'11 settembre 2024, riportante i provvedimenti di esclusione delle candidature presentate dai reclamanti nonché dai signori Fabio De Risio, Elena Gabrielli, in relazione alle elezioni da tenersi nell’Assemblea ordinaria elettiva del Comitato provinciale autonomo di Trento il 14 settembre 2024.
In base al reclamo, l’esclusione di ciascuno dei predetti candidati sarebbe conseguita alla decisione del Collegio di garanzia elettorale di considerare invalide una designazione “ex art. 8 CU 42/A, 30.07.24 FIGC, plurime designazioni”, quattro designazioni “per firma soggetto non legittimato di cui alla premessa” e una designazione perché “presentata in fotocopia e non in originale”.
2. Il reclamo è affidato al seguente motivo: inosservanza e/o errata applicazione degli artt. 6 e 8 delle “Norme procedurali per le assemblee della Lega nazionale dilettanti”, approvate dal Consiglio federale FIGC il 15 luglio 2024 e pubblicate nel Comunicato Ufficiale n. 73 della Lega nazionale dilettanti il 30 luglio 2024; infondatezza e/o vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
In particolare, secondo i reclamanti, al fine di non ammettere le candidature alla carica di Consigliere del CPA Trento in vista dell’assemblea elettiva del 14 settembre 2024, il Collegio di garanzia elettorale avrebbe anzitutto precisato che “affinché le designazioni possano ritenersi valide è requisito essenziale che le stesse risultino firmate dal legale rappresentante della società o, alternativamente, da un soggetto delegato ad hoc a rappresentare la società ai fini della designazione; diversamente, non sono ritenute valide le designazioni firmate da soggetti sprovvisti di apposita delega, quand’anche risultino in possesso di una generica autorizzazione alla firma risultante dal foglio di censimento. In questo senso depone la lettera dell’art. 6 delle “Norme procedurali per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti” laddove espressamente stabilisce che: “Le società partecipanti all’assemblea, ivi comprese quelle non aventi diritto di voto, sono legittimamente rappresentate da chi ne abbia la rappresentanza legale o da altro Dirigente, in carica da almeno quattro mesi, in possesso di delega redatta sull’apposito modulo prestampato di Lega portante il timbro della Società”. Sul punto, peraltro, si è espressa anche la giurisprudenza sportiva che con Decisione del 23 gennaio 2009 (Corte di giustizia federale, III sezione L.N.D. Comitato interregionale Comunicato ufficiale n. 126/cgf (2008/2009)) ha stabilito che: “per quel che riguarda l’ulteriore motivo, dalle schede esaminate in atti, nessuno dei firmatari aveva ricevuto specifica delega per sottoscrivere la candidatura, così come richiesto dalla normativa (cfr. art. 6, Regolamento Elettorale Lega Nazionale Dilettanti) essendo gli stessi muniti di generica delega alla rappresentanza riportata sul foglio censimento della società” e per l’effetto ha confermato la decisione del Collegio di Garanzia di ritenere le designazioni con tali caratteristiche invalide”. Il Collegio di garanzia elettorale avrebbe quindi verificato che ognuna delle citate candidature non risultava accompagnata “dal numero di designazioni indicate a fianco di ciascun nominativo rilasciate da società con diritto di voto, di cui valide in numero superiore rispetto al minimo stabilito dalle norme procedurali. Pertanto, il Collegio di garanzia elettorale non avrebbe ammesso le candidature.
Ad avviso dei reclamanti, la delibera del Collegio di garanzia elettorale si fonderebbe su un erroneo riferimento normativo e sarebbe palesemente infondata. L’art. 6 citato riguarderebbe in via esclusiva la costituzione e le deliberazioni assembleari, mentre nel caso di specie si dovrebbe avere riguardo all’art. 8 delle medesime norme, rubricato “Designazioni alle cariche elettive e candidature”, la cui lettera l) stabilisce il numero minimo di designazioni societarie in base al numero totale delle società di appartenenza, senza alcuna specificazione ulteriore. Nel caso di specie, sarebbero state ritenute invalide per ciascuno degli odierni ricorrenti n. 4 firme sulle designazioni, in quanto asseritamente sottoscritte da soggetto non legittimato. Al contrario, la decisione sarebbe frutto di svista o errore in quanto le quattro designazioni societarie dichiarate invalide sarebbero state correttamente sottoscritte da soggetto munito di pieni poteri di rappresentanza presso la sede del CPA di Trento (delega alla firma depositata) e, pertanto, legittimato alla designazione.
Il reclamo chiede quindi, in via preliminare, che la delibera impugnata sia sospesa e, nel merito, che tale delibera sia annullata con ammissione di ufficio dei reclamanti quali candidati Consiglieri del CPA di Trento.
3. All’udienza da remoto del 13 settembre 2024, fissata per la discussione del reclamo, nessuno è comparso per i reclamanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il Collegio ritiene preliminarmente di non doversi pronunciare sull’istanza sospensiva e di potere decidere direttamente sul merito del reclamo.
5. Il gravame, con la domanda ivi formulata dai reclamanti, deve intendersi riferito esclusivamente a coloro che in esso sono espressamente qualificati come tali, nessun rilievo potendo attribuirsi alla richiesta di annullamento della decisione del Collegio di garanzia elettorale con riguardo ai candidati Fabio De Risio ed Elena Gabrielli (pag. 2 del reclamo per entrambi; pag. 5 del reclamo per la sola candidata Elena Gabrielli).
Né rileva altrimenti il fatto che quest’ultima sia lo stesso difensore che ha sottoscritto il reclamo per conto dei signori Guaraldo, Micheletti e Borghetti. La qualifica di reclamante non può desumersi, infatti, che dall’epigrafe del reclamo né è sufficiente a integrare l’identificazione dei reclamanti una diversa indicazione contenuta nella procura alla lite e alla difesa in giudizio. Il mandato non può infatti assumere una funzione che è riservata esclusivamente all’atto introduttivo del giudizio, ai fini della individuazione delle parti.
6. Venendo al merito, il reclamo contesta la decisione del Collegio di garanzia elettorale di applicare al caso di specie – concernente la sottoscrizione delle candidature, in relazione alle elezioni da tenersi nell’Assemblea ordinaria elettiva del Comitato provinciale autonomo di Trento il 14 settembre 2024 – l’art. 6 delle norme procedurali per le assemblee della Lega nazionale dilettanti, nel testo approvato dal Consiglio federale il 15 luglio 2024 (Comunicato Ufficiale n. 73 della Lega nazionale dilettanti del 30 luglio 2024). Secondo i reclamanti, andrebbe invece applicato l’art. 8 delle medesime norme procedurali.
7. L’art. 6 delle norme procedurali per le assemblee della Lega nazionale dilettanti, per quanto rileva ai fini dell’odierno giudizio:
- disciplina la costituzione e le deliberazioni delle assemblee dei Comitati, cui partecipano con diritto di voto le rispettive società di Lega;
- stabilisce che le società dei Comitati possono ricevere un’unica delega di rappresentanza da parte di altre Società aventi diritto al voto;
- prevede che la delega debba essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell’associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità: a) le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa; b) la denominazione dell’associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa;
- stabilisce poi che le società partecipanti all’Assemblea, ivi comprese quelle non aventi diritto di voto, sono legittimamente rappresentate da chi ne abbia la rappresentanza legale o da altro Dirigente, in carica da almeno quattro mesi, in possesso di delega redatta sull’apposito modulo prestampato di Lega portante il timbro della Società;
- richiede infine che, in tutti i casi, debba essere utilizzato esclusivamente un unico modulo prestampato di Lega recante il timbro sociale e la sottoscrizione del rappresentante legale della Società delegante.
L’art. 8 delle norme procedurali disciplina invece le designazioni alle cariche elettive e le candidature, prevedendo – per quanto rileva in questa sede – che:
- possono essere candidati alle cariche federali nell’ambito della L.N.D. coloro che, in possesso dei requisiti e privi delle incompatibilità, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e, per le cariche di Lega, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D., abbiano ottenuto un determinato numero di designazioni (a seconda della carica), con l’utilizzo dell’apposita modulistica pubblicata all’esito della sua approvazione sul sito web della F.I.G.C. e della L.N.D., nonché dell’articolazione interessata, all’atto della convocazione della relativa Assemblea;
- per la carica di componenti dei Consigli direttivi e dei Collegi dei revisori dei conti dei Comitati, la designazione debba essere effettuata da un determinato numero di società, in rapporto al numero complessivo delle società di appartenenza (lettera l), in cui sono specificati i singoli scaglioni di riferimento.
I reclamanti deducono dal contenuto della lettera l), privo di alcuna specificazione ulteriore, che il Collegio di garanzia elettorale avrebbe errato nel dichiarare l’invalidità di quattro designazioni, in quanto sottoscritte da soggetto non legittimato, alla luce di quanto previsto dall’art. 6. Invece, la titolarità dei poteri di firma dei sottoscrittori giustificherebbe, ad avviso dei reclamanti, la legittimità della designazione.
8. Questo Collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dai motivi e dalle conclusioni cui è pervenuto il Collegio di garanzia elettorale con la delibera oggetto del reclamo, che è esente dai vizi dedotti.
Infatti, il generico potere di firma in capo a chi non sia legale rappresentante della società, non assistito da una delega ad hoc a rappresentare la medesima società nella designazione, è chiaramente escluso dall’art. 6 delle norme procedurali per le assemblee della Lega nazionale dilettanti che, come si è visto, riconosce la legittimità della rappresentanza nella designazione al rappresentante legale ovvero ad altro dirigente, in carica da almeno quattro mesi, in possesso di delega redatta sull’apposito modulo prestampato di Lega portante il timbro della Società. L’asserito silenzio dell’art. 8, lettera l), sul punto non consente di ammettere forme e modalità di delega diverse da quelle previste dall’art. 6, le uniche atte a garantire la riconducibilità alla società di un atto straordinario quale la designazione. Ciò vale a prescindere dal fatto che l’alinea dello stesso art. 8 opera, così come fa l’art. 6, un rinvio alla apposita modulistica.
A ulteriore conferma, va annotato che la ratio della decisione della Corte di giustizia federale, III sezione, L.N.D. Comitato interregionale (C. U. n. 126/CGF (2008/2009), richiamata dalla decisione del Collegio di garanzia elettorale oggetto del reclamo, costituisce un ulteriore elemento a supporto. Infatti, quella decisione ha, analogamente, stabilito che alcune candidature erano viziate in quanto nessuno dei firmatari aveva ricevuto specifica delega per sottoscrivere la candidatura, così come richiesto dalla normativa (art. 6, Regolamento elettorale Lega nazionale dilettanti), essendo gli stessi muniti di generica delega alla rappresentanza riportata sul foglio censimento della società. Ebbene, tale decisione ha riguardato una candidatura – quella alla carica di presidente di un Comitato regionale della F.I.G.C. – per la quale non è prevista dalle norme procedurali, al pari delle cariche di cui alla lettera l) dell’art. 8, alcuna ulteriore specificazione in ordine ai requisiti per l’effettuazione della designazione.
9. In conclusione, per le ragioni esposte, il reclamo va respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudio Tucciarelli Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce