F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0038/CFA pubblicata il 21 Ottobre 2024 (motivazioni) – Sig. Lion Malaj
Decisione/0038/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0029/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Paola Palmieri – Componente
Antonio Maria Marzocco - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0029/CFA/2024-2025, proposto in data 13.09.2024 dai Sigg. Altin Malaj e Alma Malaj, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Lion Malaj, per la revisione ex art. 63, comma 4, lett. a, C.G.S. FIGC, della decisione divenuta irrevocabile del Giudice Sportivo Territoriale c/o il Comitato Regionale Toscana, pubblicata nel C.U. n. 55 del 05.06.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore all’udienza del 10.10.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Antonio Maria Marzocco e uditi l’Avv. Marco Checcucci e l’Avv. Leonardo Pierini per il reclamante; sono altresì presenti i Sig.ri Lion Malaj, Altin Malaj e la Sig.ra Alma Malaj.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decisione del 5 giugno 2024, divenuta irrevocabile, pubblicata nel C.U. n. 55 del 05.06.2024, il Giudice Sportivo Territoriale c/o il Comitato Regionale Toscana irrogava al Sig. Lion Malaj, sulla base delle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del 20 maggio 2024 tra la Vivi Altotevere Sansepolcro e la Aquila 1902 Montevarchi (torneo Coppa Primavera, Allievi B U16), la sanzione disciplinare della squalifica per due anni (fino al 5 giugno 2026), ai sensi dell’art. 35, 2° co., C.G.S. FIGC, «[p]er aver, al 39º S.T., sputato all’indirizzo del D.G., colpendolo alla spalla». Il referto di gara, redatto dall’arbitro Matteo Randellini, descriveva infatti nei termini di seguito indicati le ragioni dell’espulsione del calciatore Lion Malaj, giocatore n. 11 della squadra Aquila 1902 Montevarchi, comminata al 39° del secondo tempo regolamentare: «il giocatore N 11 viene espulso perché sputava al sottoscritto, colpendolo alla spalla».
2. Avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale i Sig.ri Altin Malaj e Alma Malaj, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Lion Malaj, rappresentati e difesi dall’Avv. Cristina Bucciarelli, proponevano in data 1° luglio 2024 (previo preannuncio in data 24 giugno 2024), reclamo alla Corte Sportiva Territoriale d’Appello C.R. Toscana.
2.1 Secondo quanto affermato nel reclamo alla Corte Sportiva Territoriale d’Appello, e ribadito nell’istanza di revisione che occasiona il presente giudizio, il Sig. Lion Malaj avrebbe appreso della sanzione comminata dal Giudice Sportivo Territoriale con notevole ritardo, perché la società Aquila 1902 Montevarchi non avrebbe provveduto a trasmettere il C.U., in cui era stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, al sig. Lion Malaj o ai suoi genitori, contrariamente a quanto era solita compiere qualora suoi tesserati fossero investiti da provvedimenti disciplinari. Peraltro, la notizia della sanzione disciplinare era appresa con sorpresa dal Sig. Lion Malaj, che si era dichiarato estraneo alla vicenda, sia perché durante il secondo tempo si trovava in panchina, per essere stato sostituito tra il primo e il secondo tempo regolamentare; sia perché, secondo la prospettazione dei fatti sostenuta nell’atto di reclamo (dichiarato inammissibile) e nel presente giudizio di revisione, il Sig. Lion Malaj, a seguito di tafferugli insorti a distanza dalla panchina tra due giocatori (poi ammoniti dall’Arbitro), si sarebbe recato in campo insieme al proprio allenatore, Sig. Mattia Minatti, e ad altri giocatori al fine di sedare gli animi. Lo stesso avrebbero fatto l’allenatore e i giocatori della squadra avversaria.
2.2. In virtù delle circostanze appena descritte, con il reclamo era domandata la rimessione in termini, affermando che i genitori del Sig. Lion Malaj avevano appreso notizia della squalifica soltanto in data 20 giugno 2024. Inoltre, nel reclamo era sostenuta l’estraneità del Sig. Lion Malaj agli eventi allo stesso addebitati, prospettando un errore di persona. Sotto il profilo probatorio era richiesta l’ammissione della prova testimoniale sia in ordine alle circostanze e agli eventi descritti nel precedente punto, sia sulla circostanza che l’ingresso in campo del Sig. Lion Malaj e del suo allenatore fosse avvenuto dopo l’insorgere di tafferugli tra due giocatori e a dinamica pressoché terminata. Si indicavano come testimoni l’allenatore, Sig. Mattia Minatti, il collaboratore tecnico, Sig. Mirco Righeschi, e più compagni di squadra del sig. Lion Malaj. Nell’atto di reclamo non vi era alcun riferimento all’esistenza di una dichiarazione confessoria da parte di un compagno di squadra.
2.3. La Corte Sportiva Territoriale d’Appello con decisione del 5 luglio 2024, depositata il 6 luglio 2024, ha dichiarato il reclamo inammissibile perché proposto tardivamente (1° luglio 2024), così disattendendo la richiesta di rimessione in termini del reclamante; ed inoltre perché «privo di firma sia degli interessati che del Legale e come tale da non considerarsi».
3. Avverso la decisione, ormai divenuta irrevocabile del Giudice Sportivo Territoriale, i Sig.ri Altin Malaj e Alma Malaj, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Lion Malaj, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Marco Checcucci e Leonardo Pierini hanno proposto a questa Corte, in data 13 settembre 2024 , istanza di revisione ai sensi dell’art. 63, 4° co., lett. a), C.G.S. FIGC. A tal fine hanno indicato, quali prove nuove, sia le dichiarazioni testimoniali scritte rese da alcuni tesserati (in particolare l’allenatore, Sig. Mattia Minatti, un collaboratore tecnico, Sig. Mirco Righeschi, e n. 8 compagni di squadra del Sig. Lion Malaj, tutte in atti); sia la dichiarazione confessoria stragiudiziale resa per iscritto, in data 30 agosto 2024, dal sig. Edoardo Valentini (allegata anch’ essa agli atti del procedimento), che ha confessato di essere stato, involontariamente e con una dinamica e una qualificazione diverse da quelle risultanti dal referto arbitrale, l’autore della condotta attribuita al Sig. Lion Malaj, escludendone il compimento da parte di quest’ultimo. Nella dichiarazione stragiudiziale confessoria in atti, resa dal sig. Edoardo Valentini in data 30 agosto 2024 (mese di agosto indicato a mano correggendo l’indicazione “luglio” dattiloscritta) ed accompagnata dalla copia per immagine della carta di identità dello stesso, si legge quanto segue: «A fine gara durante la discussione il mio compagno Lion era in panchina e non ha sputato all’arbitro, mentre stavo bevendo senza accorgermene ho preso l’arbitro girandomi. Per questo Lion non ha sputato all’arbitro e l’ho colpito io per sbaglio».
3.1. Sulla base delle suddette pretese nuove prove e, in particolare, sulla base della dichiarazione confessoria del Sig. Edoardo Valentini, gli istanti hanno chiesto, sul presupposto che la confessione dimostrerebbe anche l’errore di percezione e/o trascrizione del numero di maglia da parte dell’arbitro, che questa Corte, in accoglimento della domanda di revisione, disponga l’annullamento della decisione irrevocabile del Giudice Sportivo Territoriale, con la quale è stata irrogata al Sig. Lion Malaj la sanzione della squalifica per due anni fino al 5 giugno 2026, e il proscioglimento dello stesso.
3.2. All’udienza collegiale del 10 ottobre 2024, tenuta in videoconferenza, la difesa del Sig. Lion Malaj ha sottolineato che il referto di gara risulterebbe peraltro impreciso nella parte in cui omette di indicare le sostituzioni avvenute durante la gara. La difesa sottolinea che l’allenatore, come emerge dalla sua dichiarazione testimoniale scritta allegata all’istanza di revisione, ha dichiarato di aver effettuato due sostituzioni nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo, tra cui quella del Sig. Lion Malaj, ma di esse non vi è traccia alcuna nel referto arbitrale. Nella stessa udienza ha reso dichiarazioni spontanee il Sig. Lion Malaj.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. La revisione è un rimedio straordinario, a carattere eccezionale (CFA, Sez. I, n. 0064/CFA-2023-2024; Sez. I, n. 85/ CFA-20212022) e a critica vincolata, i cui motivi sono di stretta interpretazione e richiamano in concreto la disciplina di cui all’art. 630 c.p.p., come più volte evidenziato dalla stessa giustizia sportiva (cfr. CFA, SS.UU., n. 0087/CFA-2022-2023; SS.UU., n. 0021/CFA-20222023; SS.UU., n. 0051/CFA-2021-2022; SS.UU., n. 63/CFA-2018-2019). Nel caso in esame l’istanza di revisione è stata presentata ai sensi dell’art. 63, 4° co., lett. a) C.G.S. FIGC. Esso prevede che «Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, e ̀ ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui: a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto».
4.1. In via pregiudiziale questa Corte ritiene di dover esaminare, in quanto questione rilevabile d’ufficio, il tema della tempestività dell’istanza di revisione. L’art. 63 C.G.S. FIGC fissa il termine di trenta giorni (dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti) soltanto per la proposizione della domanda di revocazione (cfr. art. 63,1° co., C.G.S. FIGC); mentre nessun termine è previsto dal 4° comma dello stesso articolo, che si occupa della revisione. Sulla base del dato testuale appena descritto, le Sezioni Unite di questa Corte (SS.UU., n. 0051/CFA-2021-2022) hanno affermato che per proporre l’istanza di revisione non è previsto alcun termine. Inoltre, allo stesso risultato le Sezioni Unite sono pervenute attraverso il confronto con la disciplina-modello della revisione dettata dal codice di procedura penale (artt. 629 ss.), che non prevede un termine di decadenza (cfr. art. 629 c.p.p.: «è ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione […] anche se la pena è già stata eseguita»). L’esistenza di un termine, ma non quantificato nella durata, è presupposta soltanto dall’art. 63, 3° co., Codice della Giustizia Sportiva CONI, nella parte in cui afferma che «Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall’acquisizione del documento». Peraltro, nel caso di specie gli istanti, seppure in maniera apodittica, affermano di aver avuto conoscenza della confessione stragiudiziale del Sig. Edoardo Valentini in data 30 agosto 2024, data che effettivamente coincide con quella indicata sul documento da cui risulta la confessione del Sig. Edoardo Valentini, che reca, con correzione a mano del mese originariamente dattiloscritto (“luglio”), proprio la data del 30 agosto 2024. Tale dies a quo sarebbe valso a rispettare l’eventuale termine di trenta giorni, se esso fosse stato ritenuto applicabile anche all’istanza di revisione. Per le ragioni già chiarite dalle Sezioni Unite di questa Corte, si ribadisce che il termine di decadenza di trenta giorni si applica soltanto al ricorso per revocazione, mentre per l’istanza di revisione non vi è alcun termine di decadenza. Ne consegue la sicura tempestività dell’istanza di revisione in esame.
5. Passando ora all’esame dell’istanza di revisione, bisogna ricordare che il giudizio di revisione ha una struttura bifasica eventuale, perché è articolato in una prima e necessaria fase preliminare (giudizio rescindente) e in una successiva ma eventuale fase rescissoria (giudizio rescissorio), che è eventuale in quanto subordinata all’esito positivo del giudizio rescindente. La prima fase, rescindente, ha ad oggetto l’accertamento dei presupposti di ammissibilità della domanda di revisione; la successiva fase, rescissoria, consiste nella riapertura della valutazione del merito, possibile soltanto in caso di esito positivo del giudizio rescindente, che abbia dunque condotto all’annullamento della precedente decisione divenuta irrevocabile (cfr. CFA, SS.UU., n. 0155/CFA-2023-2024; SS.UU., n. 0102/CFA-2023-2024; Sez. I, n. 0064/CFA-2023-2024; SS.UU, n. 0061/CFA-2022-2023; Sez. I, n. 9/CFA-2022-2023; Sez. I, n. 85/CFA-2021-2022; SS.UU., n. 57/CFA-2019-2020).
5.1. Al giudizio rescindente attiene l’accertamento da parte della Corte della sussistenza di un motivo che rientri tra quelli tassativamente elencati dall’art. 63, 4° co., C.G.S. FIGC. Soltanto se esso sussiste può essere chiesta la revisione della decisione impugnata al fine di ottenerne, in primo luogo, l’annullamento (fase rescindente) e, soltanto di conseguenza, la rinnovazione del giudizio di merito (fase rescissoria). Attiene infatti all’eventuale giudizio rescissorio la valutazione dell’esistenza delle condizioni per adottare, alla luce dei tassativi motivi di revisione, una decisione differente da quella di condanna impugnata in via straordinaria.
5.1.1. Nella prospettiva appena descritta il giudizio rescindente si atteggia come un filtro di ammissibilità rispetto alla celebrazione del giudizio in senso stretto di revisione, in cui viene rinnovato l’esame del merito con effetto rescissorio (cfr. per utili spunti in tal senso CFA, SS.UU., n. 0102/CFA-2023-2024, che richiama SS.UU., n. 13/CFA-2023-2024). Pertanto, questa Corte deve procedere, in primo luogo, all’accertamento dei presupposti di ammissibilità della domanda di revisione e, in caso di superamento della fase rescindente, potrà procedere anche alla successiva fase rescissoria consistente in una nuova decisione di merito.
5.2. Nel caso in esame il motivo di revisione invocato consiste nella sopravvenienza di pretese nuove prove a discarico del Sig. Lion Malaj (art. 63, 4° co., lett. a, C.G.S. FIGC). Il riferimento è, in particolare, alla dichiarazione confessoria stragiudiziale resa dal Sig. Edoardo Valentini in data 30 agosto 2024, il cui contenuto è stato già testualmente riportato nella parte in fatto di questa decisione. Ad essa sono affiancate, nell’istanza di revisione, le dichiarazioni testimoniali scritte rese da altri tesserati, ma con un valore, a ben vedere già nella stessa prospettazione degli istanti, ancillare rispetto al contenuto della dichiarazione confessoria.
5.2.1. Quando la domanda di revisione è fondata, come nel caso in esame, sul motivo di cui all’art. 63, 4° co., lett. a) C.G.S., è necessario che l’istante deduca una “nuova prova”. Del resto, la lett. a) recita testualmente: «sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto». Pertanto, in virtù del carattere straordinario del giudizio di revisione, che per esigenze di giustizia sostanziale consente di rimettere in discussione una decisione di condanna irrevocabile, l’istanza di revisione è ammissibile soltanto se la “nuova prova” posta a suo fondamento sopraggiunga o sia scoperta in un momento successivo al passaggio in giudicato della pronuncia di condanna, poiché, se così non fosse, «il giudizio ex art. 63 C.G.S. sostanzialmente si trasformerebbe in una inammissibile e non prevista possibilità di appello sine die, in violazione dei termini processuali (e perentori) di decadenza e, in ultima analisi, del principio di certezza e definitività delle pronunce giurisdizionali» (così CFA, SS.UU., n. 0102/CFA-2023-2024; SS.UU., n. 29/CFA-2023-2024). Inoltre, al fine di non tradire l’eccezionalità e la straordinarietà di tale strumento, «la revisione ex art. 63 C.G.S. può dichiararsi ammissibile soltanto qualora la nuova prova assunta a sostegno dell’impugnazione straordinaria sia conosciuta dopo il decorso del termine per l’appello della decisione impugnata, in base a canoni di ordinaria diligenza ovvero in presenza di eventi imponderabili, sottratti alla volontà e alla disponibilità della parte» (così CFA, SS.UU., n. 0102/CFA-2023-2024; Sez. I, n. 39/CFA-2020-2021). Ne discende, sul piano probatorio, che l’istante deve «dimostrare inequivocabilmente che i nuovi elementi posti a sostegno della impugnazione straordinaria siano stati acquisiti, per cause di forza maggiore, solo in momento successivo rispetto al termine per proporre l’ordinaria impugnazione. In sostanza, deve essere fornita la prova rigorosa della oggettiva impossibilità di acquisire gli elementi a discarico dei soggetti colpiti dalla decisione in contestazione nel termine “ordinario”» (così CFA, SS.UU., n. 0102/CFA-20232024; SS.UU., n. 13/CFA-2023-2024; v. anche SS.UU., n. 0061/CFA-2022-2023).
5.2.2. Le caratteristiche appena indicate sussistono soltanto rispetto alla dichiarazione confessoria stragiudiziale resa dal Sig. Edoardo Valentini in data 30 agosto 2024, mentre non sussistono rispetto alle dichiarazioni testimoniali scritte rese dagli altri tesserati e anch’esse allegate all’istanza di revisione. Queste ultime sono prive del carattere della novità in quanto riproducono per iscritto una fonte di prova - la testimonianza - già nota al tempo del reclamo (dichiarato inammissibile) dinanzi Corte Sportiva Territoriale d’Appello C.R. Toscana, come dimostra l’elenco dei testimoni richiesto dal reclamante in quel giudizio (v. il reclamo in atti a cui si rinvia). A ciò si aggiunga la costante giurisprudenza di questa Corte, sulla quale si ritornerà in seguito nel valutare l’astratta idoneità della pretesa nuova fonte di prova a sovvertire la decisione di condanna impugnata, secondo cui «le dichiarazioni dei testi non possono essere considerate alla stregua di fatti nuovi e sopravvenuti trattandosi semplicemente di un racconto dei fatti in maniera diversa da quanto riferito dal direttore di gara» (CFA, Sez. I, n. 9/CFA-2022-23; Sez. I, n. 99/CFA-2019-2020).
5.2.3. Al contrario, la dichiarazione confessoria stragiudiziale resa dal Sig. Edoardo Valentini in data 30 agosto 2024 costituisce una nuova prova nel senso poco sopra descritto (§ 5.2.1), che non esisteva al tempo in cui è stato proposto il reclamo, per quanto inammissibile, dinanzi alla Corte Sportiva Territoriale d’Appello. Né tale fonte di avrebbe potuto essere al tempo reperita, dal momento che non si tratta di una dichiarazione testimoniale, che richiede l’attivazione dell’istante al fine di individuare i possibili testimoni da ascoltare in giudizio o di ottenere dagli stessi una dichiarazione testimoniale scritta, ma di una prova spontanea, che proprio per essere genuina richiede che il confitente si determini ad essa motu proprio (mentre nettamente distinta e non rilevante nel giudizio in esame, costruito sulla falsariga degli artt. 629 ss. c.p.p., è la disciplina della confessione provocata mediante interrogatorio formale di cui all’art. 230 c.p.c., che richiede pur sempre che il confitente, per quanto provocato, si determini a dichiarare fatti a sé sfavorevoli).
5.3. Così delimitato il concetto di “nuova prova” ed affermato che nel caso di specie ricorre soltanto nei limiti appena descritti, bisogna valutare, sempre ai fini del giudizio rescindente e della valutazione di ammissibilità dell’istanza di revisione, l’astratta idoneità della “nuova prova” - la dichiarazione confessionale stragiudiziale - a determinare la rimozione della precedente decisione e un sovvertimento della pronuncia di condanna (cfr. CFA, SS.UU., n. 0155/CFA/2023-2024; SS.UU., n. 0061/CFA-2022-2023; SS.UU., n. 57/2019-2020; Sez. I, n. 11/CFA/2021-2022; Sez. I, n. 9/CFA/2022-2023). La valutazione in concreto della sua idoneità a determinare, da sola o insieme alle prove già esistenti nel precedente giudizio, una revisione della precedente decisione irrevocabile attiene invece al giudizio rescissorio.
5.3.1. Le nuove prove devono avere l’astratta idoneità a dimostrare l’errore giudiziario invocato. Inoltre, si è puntualmente osservato che «la “prova nuova” suscettibile di essere considerata ai fini dell’ammissibilità di tale mezzo straordinario di impugnazione deve contenere l’accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l’originaria affermazione della responsabilità del sanzionato. In altri termini occorre che la prova dedotta, oltre a contenere un’ipotesi di accusa alternativa, o comunque incompatibile con quella originariamente considerata, sia allo stesso tempo dotata della forza probatoria necessaria ad inficiare quella posta a base della sentenza definitiva di condanna» (così CFA, Sez. I, n. 099/CFA-2019-2020).
5.3.2. Quest’ultima osservazione spiega perché, tra le prove asseritamente nuove indicate nell’istanza di revisione (ma in realtà non tutte tali per le ragioni già descritte supra § 5.2.2), non abbiano la suddetta idoneità le dichiarazioni testimoniali scritte rese da altri tesserati. Queste ultime risultano prive, già in questa sede rescindente in cui si valutano soltanto in astratto le pretese “nuove prove”, anche della astratta idoneità ad inficiare l’efficacia della prova posta alla base della decisione di condanna del Sig. Lion Malaj da parte del Giudice Sportivo Territoriale, vale a dire il referto arbitrale. Si deve infatti fortemente ribadire la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui «le dichiarazioni dei tesserati non possono essere considerate alla stregua di fatti nuovi e sopravvenuti, trattandosi semplicemente di un racconto di fatti in una maniera diversa da quanto riferito dal direttore di gara nel rapporto ufficiale, il quale fa “piena prova” circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione delle gare ed è munito di fede privilegiata e, quindi, controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi, diversi dalla soggettiva dichiarazione di terzi» (cfr., ex multis, CFA, SS.UU, n. 61/CFA-2022-2023; Sez. I, n. 0020/CFA-2023-2024).
5.3.3. Tale astratta idoneità deve essere invece riconosciuta alla dichiarazione confessoria stragiudiziale resa dal Sig. Edoardo Valentini. Essa, almeno in astratto, costituisce una prova in grado di scardinare la decisione di condanna emessa a carico del Sig. Lion Malaj. Anche se la dichiarazione confessoria, in quanto resa per iscritto in via stragiudiziale, è provata nel presente giudizio attraverso l’allegazione del documento che la contiene, allo stesso modo in cui sono prodotte nel presente giudizio le dichiarazioni testimoniali rese dall’allenatore, da un collaboratore tecnico e da otto compagni di squadra, è evidente la intrinseca ed oggettiva differente natura di una dichiarazione confessoria stragiudiziale resa per iscritto rispetto ad una dichiarazione testimoniale scritta. Nel primo caso il confitente dichiara fatti a sé sfavorevoli e favorevoli per il soggetto sanzionato, nella specie perché dichiara il compimento di un fatto incompatibile con quello attribuito al Sig. Lion Malaj e che ha motivato la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale; nella dichiarazione testimoniale scritta, invece, un soggetto documenta per iscritto, come nel caso di specie, fatti di cui ha avuto diretta o indiretta notizia, secondo il meccanismo della testimonianza de visu o de auditu.
5.3.4. Dal momento che il motivo di revisione di cui all’art. 63, 4° co., lett. a C.G.S. FIGC consiste nella sopravvenienza o nella scoperta di nuove prove che sole o unite a quelle già valutate dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto, non può negarsi tale astratta idoneità - da verificare poi in concreto nel merito del giudizio di revisione e dunque nella fase rescissoria - alla confessione da parte di un diverso soggetto del compimento, a prescindere dalla sua concreta qualificazione, della condotta invece erroneamente ascritta al soggetto sanzionato. Si tratta per il momento, lo si ribadisce, di una valutazione in astratto, cioè in termini di astratta idoneità della dichiarazione confessionale a determinare la rimozione della precedente decisione e un sovvertimento della pronuncia di condanna resa nei confronti di un soggetto diverso, mentre la valutazione in concreto attiene al successivo giudizio rescissorio.
5.4. Per le complessive ragioni fin qui esposte si ritiene ammissibile la istanza di revisione fondata sulla dichiarazione confessoria stragiudiziale resa dal Sig. Edoardo Valentini in data 30 agosto 2024 e, pertanto, superata la fase rescindente del giudizio di revisione.
6. Una volta ritenuta ammissibile la domanda di revisione si può procedere al riesame del merito della vicenda, vale a dire alla fase rescissoria del giudizio di revisione. Essa onera questa Corte del riesame del merito sia alla luce della nuova prova rappresentata dalla dichiarazione confessoria stragiudiziale resa dal Sig. Edoardo Valentini, sia alla luce delle prove già esaminate dal Giudice Sportivo Territoriale al fine di irrogare la sanzione, vale a dire del solo referto arbitrale.
6.1. In primo luogo, bisogna ricordare la ratio del giudizio di revisione. Essa risiede nella realizzazione di esigenze di giustizia sostanziale e di razionalità dell’ordinamento. Tali esigenze consentono «di giustificare il sacrificio del giudicato (e dei canoni di certezza dei rapporti giuridici) nel perseguimento di un interesse superiore che attiene a diritti di dignità e libertà della persona» (cfr., ex multis, CFA, SS.UU., n. 0087/CFA-2022-2023; SS.UU., n. 21/CFA-2022-2023; n. 0051/CFA-2021-2022; SS.UU. n. 63/CFA-2018-2019). Da qui la qualificazione della revisione come un rimedio eccezionale e straordinario, in quanto consente «di rimettere in discussione una decisione di condanna irrevocabile, per esigenze di giustizia sostanziale ed all’esclusivo fine di porre rimedio ad un errore giudiziario che abbia portato alla condanna di un soggetto che risulti estraneo ai fatti a lui ascritti» (così CFA, SS.UU., n. 0102/CFA-2023-2024).
6.2. Nel caso di specie il motivo di revisione si fonda su una nuova prova, secondo la previsione dell’art. 63, 4° co., lett. a), che dimostrerebbe che il sanzionato avrebbe dovuto essere prosciolto. La confessione stragiudiziale del Sig. Edoardo Valentini costituisce, infatti, una prova a discarico del sanzionato Sig. Lion Malaj. Non sono invece rilevanti ai fini della revisione, perché si è già chiarito che non costituiscono prove nuove né sono idonee, già in astratto, ad inficiare l’efficacia del referto arbitrale, le dichiarazioni testimoniali scritte rese da altri tesserati (nel caso di specie l’allenatore, un collaboratore tecnico e otto compagni di squadra). Si è infatti già distinto, ai fini del giudizio rescindente, tra le dichiarazioni testimoniali provenienti da altri tesserati e la dichiarazione confessoria proveniente da un diverso soggetto, per quanto tesserato, che sia incompatibile con l’affermazione della responsabilità del soggetto sanzionato (supra § 5.3.3).
6.2.1. La nuova prova deve essere valutata in concreto e posta in rapporto con le prove già utilizzate nel giudizio in cui è stata resa la decisione di cui si chiede la revisione. Come si è detto, le prove utilizzate dal Giudice Sportivo Territoriale si riducono, nel caso di specie, al referto arbitrale, da cui emergono la espulsione e la relativa motivazione, come già descritti sopra nella ricostruzione del fatto. In questa fase rescissoria bisogna valutare se la nuova prova sia in concreto (e non più in astratto come nel giudizio rescindente) idonea a scardinare la precedente decisione, dimostrando che il soggetto sanzionato doveva essere prosciolto.
6.2.2. Per quanto attiene al procedimento da seguire a tal fine e ai poteri istruttori di questa Corte nel giudizio di revisione, trovano applicazione le regole generali sul procedimento dinanzi alla Corte Federale d’Appello. L’art. 63, 5° co., C.G.S. FIGC afferma infatti: «Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello». Inoltre, l’art. 63, 3° co., Codice Giustizia Sportiva CONI prevede che il «giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte Federale di Appello». Ne consegue l’applicazione dell’art. 50, 3° co., C.G.S. FIGC, secondo cui agli organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e accertamento; e soprattutto dell’art. 57, 1° co., C.G.S. FIGC, secondo cui «Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell’ordinamento statale».
6.2.3. La dichiarazione confessoria del Sig. Edoardo Valentini, il cui apprezzamento è rimesso alla libera valutazione di questa Corte ai sensi del ricordato art. 57, 1° co., C.G.S., rappresenta in concreto una prova incompatibile con l’affermazione di colpevolezza del Sig. Lion Malaj, sanzionato dalla decisione del Giudice Sportivo Territoriale e dimostra, pertanto, che il sanzionato doveva essere prosciolto come richiesto dall’art. 63, 4° co., lett. a). In particolare, utilizzando alcuni parametri impiegati dalla giurisprudenza penale al fine di determinare il valore della confessione stragiudiziale (cfr. ad es. Cass., Sez. V Penale, 30 giugno-11settembre 2020, n. 25940; Cass., sez. V Penale, 18 giugno - 30 settembre 2019, n. 40017), anche nella presente sede è rilevante stabilire, sia pure nei limiti del sindacato consentito a questa Corte nella valutazione di una prova, se sussistano le condizioni di genuinità e spontaneità della dichiarazione confessoria in relazione al fatto accaduto che consentano a questa Corte di porre la dichiarazione confessoria a fonte del proprio libero convincimento.
6.2.4. Nel caso di specie la dichiarazione confessoria stragiudiziale risulta scritta di proprio pugno dal confitente sia nella parte in cui afferma la propria responsabilità nella causazione dell’evento (descritto come non intenzionale e secondo una dinamica differente da quella indicata dal referto arbitrale), sia nella sottoscrizione, sia, infine, nella correzione della data della dichiarazione dattiloscritta (come già in dettaglio precisato nella descrizione del fatto). Alla stessa dichiarazione è allegata riproduzione fotografica di un valido documento di identità del confitente (carta di identità). La dichiarazione confessoria attesta il compimento da parte del Sig. Edoardo Valentini di atti, già riportati sopra nella descrizione del fatto, descritti con precisione e coerenza narrativa ed incompatibili con l’affermazione della responsabilità, per il medesimo accadimento fattuale, del Sig. Lion Malaj. Inoltre, a sostegno della genuinità e spontaneità della confessione depongono sia la considerazione dell’assenza di ogni plausibile motivo per il confitente di accollarsi una potenziale responsabilità per un fatto non realmente compiuto; sia la circostanza che, probabilmente, è stato necessario un periodo di riflessione affinché il Sig. Edoardo Valentini maturasse spontaneamente la volontà di rendere la dichiarazione confessoria, senza che si possa ritenere intervenuta alcuna forma di costrizione nel lasso di tempo intercorso tra l’evento e la data della confessione. Soltanto al fine di valutarne la genuinità della confessione possono inoltre acquistare rilevanza, quali meri indizi, anche le dichiarazioni testimoniali scritte degli altri tesserati, che invece non hanno alcuna idoneità a fondare un giudizio di revisione e ad inficiare l’efficacia probatoria del referto di gara per le ragioni già chiarite. Le dichiarazioni testimoniali scritte degli altri tesserati, che, lo si ribadisce, non sono in alcun modo rilevanti al fine di fondare il giudizio di revisione e di inficiare l’efficacia probatoria del referto arbitrale, possono rappresentare una serie di indizi utili (e nella specie concordanti) per avvalorare la genuinità della dichiarazione confessoria del Sig. Edoardo Valentini, impregiudicata la ricostruzione della dinamica dell’evento e la qualificazione concreta della condotta, che non competono a questo giudizio e a questa Corte. In particolare, indizi utili al fine indicato si possono trarre dalla circostanza che quattro compagni di squadra - Sigg. Campbell, Simoni, Vallasi e Ciaperoni - abbiamo nelle loro dichiarazioni scritte in atti affermato, pur non indicandone mai il nome, che nello spogliatoio (così la dichiarazione del Sig. Eris Vallasi e del Sig. Ajighevi Campbell) o sotto la doccia (così la dichiarazione del Sig. Matteo Ciaperoni e del sig. Matteo Simoni) hanno sentito un altro compagno, diverso dal Sig. Lion Malaj, vantarsi del gesto contro l’arbitro.
6.2.5. Non rileva la circostanza che il Sig. Edoardo Valentini sia un altro tesserato, perché è il contenuto della dichiarazione, nella specie confessoria e non meramente testimoniale, a giustificare il differente trattamento della prova riconoscendone, come già chiarito, la rilevanza ai fini del giudizio di revisione. Nel caso di specie la dichiarazione confessoria attesta il compimento di una condotta che, al di là della diversa qualificazione e dinamica descritta nella dichiarazione confessoria, corrisponde all’attività materiale sulla cui base è stato sanzionato il Sig. Lion Malaj. La lettura dell’avvenimento concreto nel senso dello sputo intenzionale o di un incidente non compete a questa Corte nel presente giudizio né rileva ai fini della revisione, ma attiene all’accertamento della eventuale responsabilità disciplinare del confitente, che non è né può essere oggetto del presente giudizio. Ai fini del presente giudizio rescissorio ciò che conta è, conformemente al dettato dell’art. 63, 4° co., lett. a), l’esistenza di una prova sopravvenuta che sia idonea a dimostrare da sola o unita a quelle già valutate che il sanzionato doveva essere prosciolto. Tale idoneità deve essere riconosciuta alla dichiarazione confessoria proveniente dal Sig. Edoardo Valentini.
6.2.6. A tale conclusione non osta l’efficacia di piena prova riconosciuta, dall’art. 61, 1° co., C.G.S. FIGC al referto arbitrale, che non può rappresentare un ostacolo alla possibilità di domandare la revisione, ai sensi dell’art. 63, 4° co., lett. a), della decisione di condanna irrevocabile assunta in un giudizio che, come nel caso di specie, è stato fondato sulle risultanze del referto arbitrale. L’istituto della revisione risponde, come si è ricordato, ad esigenze di giustizia sostanziale che non possono essere disattese e rispetto alle quali non può costituire un ostacolo l’efficacia probatoria privilegiata attribuita ad una fonte di prova (nella specie il referto arbitrale). Un’efficacia probatoria privilegiata che, peraltro, non è l’efficacia di prova legale prevista nell’ordinamento statale ma è un’efficacia rafforzata. Una fonte prioritaria di prova ma non necessariamente una fonte esclusiva, dal momento che la giurisprudenza costante di questa Corte afferma che l’art. 61, 1° co., C.G.S. FIGC «non impedisce una sia pur limitata prova contraria, nel senso che il referto rappresenta una prova di per sé autosufficiente e munita di fede privilegiata, tuttavia controdeducibile sia pur solo in presenza di chiari elementi oggettivi (così CFA, Sez. I, n. 0083/CFA-2023-2024; cfr. inoltre Sez. I, n. 9/CFA-2022-2023; Sez. I, n. 2/CFA-2022-2023; Sez. IV, n. 55/CFA-2020-2021; Sez. I, n. 76/CFA-2021-2022). Anche il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, seppure in modo non costante (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. I, 3 marzo 2021 n. 23 in cui si legge, riecheggiando la disciplina delle prove legali dell’ordinamento statale, che «Il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l’arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell’arbitro alla Procura Federale»), afferma che «la circostanza che il referto arbitrale abbia una fede privilegiata non consente di ritenere che l’organo giudicante non debba tener conto di ulteriori mezzi di prova al fine di raggiungere il proprio convincimento su determinate circostanze» (così Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 11 febbraio 2019, n. 12, argomentando, in modo condivisibile, anche dall’art. 61, 1° co., 2° periodo, C.G.S. FIGC nella parte in cui afferma che «Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale»).
6.2.7. Peraltro, nel caso di specie sussiste una circostanza oggettiva risultante dal referto arbitrale, in particolare la circostanza che lo sputo provenisse dalle spalle, che può, accompagnata al contesto generato dai tafferugli insorti (situazione di confusione, accalcamento), costituire un elemento oggettivo in grado di attenuare la efficacia di piena prova del verbale di gara di fronte all’esistenza di una dichiarazione confessoria che dimostra, per quanto qui rileva, un errore nell’identificazione della persona. Ciò senza che abbiano rilevanza ai fini del giudizio di revisione, in quanto prove non nuove e non idonee a fondare tale giudizio, le dichiarazioni testimoniali rese da altri tesserati (in quanto mere ricostruzioni differenti, rispetto alle risultanze del verbale di gara, degli eventi).
6.2.8. Di fronte ad una sopravvenuta dichiarazione stragiudiziale confessoria che afferma la esclusiva imputabilità ad un soggetto di una determinata condotta, con l’effetto di escludere che la medesima condotta possa essere attribuita ad un soggetto diverso (e nel frattempo sanzionato), non sussiste, nonostante la presenza di un referto arbitrale che lo attesta, lo standard probatorio necessario (e sufficiente) nel giudizio disciplinare per poter affermare la responsabilità del Sig. Lion Malaj. Come è noto, «il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito» (cfr., ex multis, CFA, SS.UU., n. 0077/CFA-2023-2024; Sez. I, n. 24/CFA-2022-2023; Sez. IV, n. 18/CFA-2022-2023; Sez. I, n. 87/CFA-2021-2022). Nel caso di specie di fronte alla sopravvenuta dichiarazione confessoria del Sig. Edoardo Valentini e dopo l’attenuazione, in ragione di essa e della circostanza oggettiva indicata nel precedente punto, dell’efficacia probatoria del referto arbitrale, questa Corte non soltanto non può ritenere che ricorra lo standard probatorio richiesto per poter affermare la responsabilità del Sig. Lion Malaj, ma deve affermare che in ragione del contenuto della dichiarazione confessoria il sanzionato doveva essere prosciolto, come richiede l’art. 63, 4° co., lett. a) C.G.S. FIGC nel descrivere il motivo di revisione.
6.2.9. La posizione assunta così assunta non contrasta con quanto affermato, in un mero obiter dictum, dalle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione n. 0102/CFA-2023-2024. Nel caso affrontato allora dalle Sezioni Unite la revisione era stata ritenuta inammissibile perché il «presunto scambio di persona in cui, a detta dei ricorrenti, sarebbe incorso il direttore di gara era noto e difatti era stato evidenziato sin dal giorno in cui venne pubblicato il Comunicato Ufficiale con il quale era stata comminata la sanzione ritenuta ingiusta, quando ancora si era in termini per un ordinario reclamo alla Corte sportiva d’appello territoriale». Pertanto, in quel caso c’era stata inerzia dei ricorrenti che pur essendo «perfettamente a conoscenza, sin da subito, delle ragioni poi poste alla base della richiesta ex art. 63 C.G.S.», «non hanno proposto alcuna ordinaria impugnazione avverso la decisione del Giudice sportivo», determinando il passaggio in giudicato della decisione di cui in seguito hanno invocato, per quelle medesime e preesistenti ragioni, la revisione.
Nel contesto appena descritto l’affermazione, da parte delle Sezioni Unite, della irrilevanza della dichiarazione confessoria di un diverso calciatore deve essere considerata un mero obiter dictum, non costituente parte della motivazione, un enunciato incidentale che per le ragioni esposte non rientra nella ratio decidendi del caso concreto. Lo lascia chiaramente intendere l’incipit della decisione quando afferma, al punto 5, quanto segue: «Sotto differente profilo, inoltre, il ricorso proposto è da ritenersi comunque inammissibile, giacché la “nuova prova” posta a sostegno della richiesta di revisione è costituita sostanzialmente dalla dichiarazione di un altro tesserato della KL Pertusa, il calciatore Carlo Cerale, che si sarebbe attribuito la responsabilità del gesto discriminatorio rivolto nei confronti dei giocatori avversari» (così CFA, SS.UU., n. 0102/CFA-2023-2024).
Piuttosto, la decisione ha inteso ribadire, come anche in questa sede fortemente si ribadisce, che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte «nel giudizio di revisione, le dichiarazioni dei tesserati non possono essere considerate alla stregua di fatti nuovi e sopravvenuti, trattandosi appunto di un racconto di fatti in una versione diversa da quanto riferito dal direttore di gara nel rapporto ufficiale (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 9/2022-23 e n. 99/2019-2020), il quale fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto da tesserati in occasione delle gare ed è munito sempre di fede privilegiata e, quindi, controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi, diversi dalla soggettiva dichiarazione di terzi (cfr. decisioni nn. 13 e 20/CFA/2023-2024)» (così CFA, SS.UU., n. 0102/CFA-2023-2024).
6.2.10. Nel caso in esame, invece, fermo il principio appena indicato, la nuova prova, rappresentata dalla dichiarazione confessoria stragiudiziale resa dal Sig. Edoardo Valentini, è idonea, dopo l’esame in rapporto con le risultanze del referto arbitrale sopra indicate, a dimostrare che il sanzionato doveva essere prosciolto.
P.Q.M.
- dichiara ammissibile il reclamo per revisione in epigrafe;
- accoglie il reclamo proposto dal Sig. Lion Malaj e, per l’effetto, revoca la decisione del Giudice Sportivo Territoriale c/o il Comitato Regionale Toscana n. 55 del 5/6/2024, divenuta irrevocabile a seguito della decisione della Corte Sportiva d'Appello C.U. n. 2 dell'11/7/2024, e proscioglie l'interessato dalle incolpazioni ascritte;
- dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per la valutazione della posizione del Sig. Edoardo Valentini.
Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio Maria Marzocco Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce