F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0041/CFA pubblicata il 24 Ottobre 2024 (motivazioni) – A.S.D. Femminile Lady Maerne-sig. Italo Maggiolo-sig. Marco Cavasin-sig. Andrea Masciulli-sig.ra Elena Dalle Fratte-PFI

 

Decisione/0041/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0036/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mauro Mazzoni – Presidente

Antonia Fiordelisi – Componente

Sergio Della Rocca - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0036/CFA/2024-2025 proposto dai sig.ri Italo Maggiolo, Marco Cavasin, Andrea Masciulli, Elena Dalle Fratte e dalla società A.S.D Lady Femminile Maerne in data 25.09.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all’udienza del 14.10.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Sergio Della Rocca e uditi l’Avv. Sara Messina per i reclamanti e l’Avv. Andrea Della Valle per la Procura Federale Interregionale, sono presenti altresì i Sig.ri Italo Maggiolo e Andrea Masciulli.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. La Procura Federale, in data 15 luglio 2024, ha deferito con atto prot. 1259/879 pfi 23-24/PM/ps i sig.ri Italo Maggiolo, il sig. Marco Cavasin, il sig. Andrea Masciulli, la sig.ra Elena Dalle Fratte e la società A.S.D. Femminile Lady Maerne per rispondere:

- il sig. Italo Maggiolo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Femminile Lady Maerne:

della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma sia in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Femminile Lady Maerne, omesso di provvedere al regolare tesseramento della calciatrice sig.ra Elena Dalle Fratte, nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nella fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Femminile Lady Maerne, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Eccellenza: Femminile Lady Maerne - Dolomiti dell’1.10.2023, Vittorio Veneto - Femminile Lady Maerne dell’8.10.2023, Femminile Lady Maerne - Carbonera del 15.10.2023, Portogruaro - Femminile Lady Maerne del 22.10.2023, Femminile Lady Maerne - Bassanese del 5.11.2023, Virtus Padova - Femminile Lady Maerne del 12.11.2023, Femminile Lady Maerne - Cavolano del 19.11.2023, Sarone Caneva - Femminile Lady Maerne del 26.11.2023, Femminile Lady Maerne - Cittadella del 3.12.2023, Dolomiti - Femminile Lady Maerne del 14.1.2024, Femminile Lady Maerne - Vittorio Veneto del 21.1.2024 e Carbonera Femminile Lady Maerne del 4.2.2024; nonché, ancora, per avere consentito, e comunque non impedito, la partecipazione della stessa calciatrice, nella fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Femminile Lady Maerne, alle seguenti gare tutte valevoli per la Coppa Italia Veneta di Eccellenza: Femminile Lady Maerne - Portogruaro del 24.9.2023, Cavolano - Femminile Lady Maerne del 29.10.2023 e Femminile Lady Maerne - Sarone Caneva del 10.12.2023;

- il sig. Marco Cavasin, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Femminile Lady Maerne:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto di-sposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Femminile Lady Maerne nelle quali è indicato il nominativo della calciatrice sig.ra Elena Dalle Fratte, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento della stessa, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato di Eccellenza: Femminile Lady Maerne - Dolomiti dell’1.10.2023, Vittorio Veneto Femminile Lady Maerne dell’8.10.2023, Femminile Lady Maerne - Carbonera del 15.10.2023, Portogruaro - Femminile Lady Maerne del 22.10.2023, Femminile Lady Maerne - Bassanese del 5.11.2023, Virtus Padova - Femminile Lady Maerne del 12.11.2023, Femminile Lady Maerne - Cavolano del 19.11.2023, Sarone Caneva - Femminile Lady Maerne del 26.11.2023; Femminile Lady Maerne - Cittadella del 3.12.2023, Dolomiti - Femminile Lady Maerne del 14.1.2024, Femminile Lady Maerne Vittorio Veneto del 21.1.2024 e Carbonera - Femminile Lady Maerne del 4.2.2024; nonché ancora per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Femminile Lady Maerne nelle quali è indicato il nominativo della stessa calciatrice sig.ra Elena Dalle Fratte, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento della stessa, in occasione delle seguenti ulteriori gare, tutte valevoli per la Coppa Italia Veneta di Eccellenza: Femminile Lady Maerne - Portogruaro del 24.9.2023, Cavolano - Femminile Lady Maerne del 29.10.2023 e Femminile Lady Maerne - Sarone Caneva del 10.12.2023;

- il sig. Andrea Masciulli, all’epoca dei fatti segretario tesserato per la società A.S.D. Femminile Lady Maerne:

della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso redatto e fatto depositare in data 15.2.2024 un modulo di tesseramento della calciatrice sig.ra Elena Dalle Fratte non veridico, recante le sottoscrizioni del presidente della società e della calciatrice ap-poste a loro insaputa, nonché alterando vari altri elementi del modulo stesso tra i quali il nume-ro della pratica e la stagione sportiva; tanto al fine di dimostrare al Comitato Regionale Veneto il regolare tesseramento della sig.ra Elena Dalle Fratte per la stagione sportiva 2023 - 2024;

- la sig.ra Elena Dalle Fratte, all’epoca dei fatti calciatrice non tesserata ed in ogni caso persona che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Femminile Lady Maerne:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in re-lazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Femminile Lady Maerne, senza averne titolo perché non tesserata, ai seguenti incontri tutti valevoli per il campionato di Eccellenza: Femminile Lady Maerne - Dolomiti dell’1.10.2023, Vittorio Veneto - Femminile Lady Maerne dell’8.10.2023, Femminile Lady Maerne Carbonera del 15.10.2023, Portogruaro - Femminile Lady Maerne del 22.10.2023, Femminile Lady Maerne - Bassanese del 5.11.2023, Virtus Padova - Femminile Lady Maerne del 12.11.2023, Femminile Lady Maerne - Cavolano del 19.11.2023, Sarone Caneva - Femminile Lady Maerne del 26.11.2023, Femminile Lady Maerne - Cittadella del 3.12.2023, Dolomiti - Femminile Lady Maerne del 14.1.2024, Femminile Lady Maerne - Vittorio Veneto del 21.1.2024 e Carbonera - Femminile Lady Maerne del 4.2.2024; nonché, ancora, per avere preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Femminile Lady Maerne, senza averne titolo perché non tesserata ai seguenti incontri, tutti valevoli per la Coppa Italia Veneta di Eccellenza: Femminile Lady Maerne - Portogruaro del 24.9.2023, Cavolano - Femminile Lady Maerne del 29.10.2023 e Femminile Lady Maerne-Sarone Caneva del 10.12.2023;

- la società A.S.D. Femminile Lady Maerne a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Italo Maggiolo, Marco Cavasin, Andrea Masciulli ed Elena Dalle Fratte, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il Tribunale Federale ha fissato la riunione per la discussione del procedimento per la data del 17 settembre 2024, ore 16.00.

Alla udienza, l’Avv. Angelo Fardello per la Procura federale chiedeva l’affermazione della responsabilità dei deferiti e l’applicazione di sanzioni disciplinari nella seguente misura:

sig. Italo Maggiolo: 17 mesi di inibizione

sig. Marco Cavasin: 17 mesi di inibizione

sig. Andrea Masciulli: 12 mesi di inibizione

sig.ra Elena dalle Fratte: 17 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di eccellenza femminile.

Società A.S.D. Femminile Lady Maerne: euro 900,00 di ammenda più 17 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di eccellenza femminile.

Per i deferiti, prendeva la parola l’avv. Sara Messina, la quale si riportava alla propria memoria difensiva e chiedeva il proscioglimento degli stessi deferiti per non aver commesso l’illecito disciplinare e/o con altra differente formula assolutoria e, in subordine, considerare il mancato tesseramento solo per una giornata e irrogare il minimo della sanzione con il riconoscimento delle circostanze attenuanti.

2. Con decisione del 17 settembre 2024 il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato regionale Veneto ha accolto il deferimento nei riguardi di tutti gli incolpati e, in parte disattendendo le richieste della procura Federale, ha inflitto loro le seguenti sanzioni:

- al sig. Italo Maggiolo: n.13 mesi di inibizione;

- al sig. Marco Cavasin: n. 10 mesi di inibizione;

- al sig. Andrea Masciulli: n. 12 mesi di inibizione;

- alla sig.ra Elena Dalle Fratte: n. 13 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di Eccellenza Femminile;

- alla società A.S.D. Femminile Lady Maerne: 900,00 di ammenda più n.13 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di Eccellenza Femminile.

3. Proponevano reclamo tutti gli incolpati con atto del 25 settembre 2024, cui veniva assegnato il n. 0036/CFA/2024-2025, articolato in sei motivi, a mezzo dei quali veniva contestata la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Veneto.

Il reclamo veniva assegnato alla Sezione Terza e veniva fissata per la decisione del medesimo, l’udienza del 14 ottobre 2024, tenutasi in videoconferenza.

4. Alla udienza del 14 ottobre 2024, i reclami sono stati chiamati e dopo l’intervento dell’avv. Sara Messina per i reclamanti e dell’Avv. Andrea della Valle per la Procura Federale interregionale, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. La decisione reclamata merita di essere confermata per quanto attiene all’accertamento e dichiarazione di responsabilità delle persone fisiche deferite e della A.S.D. Femminile Lady Maerne, mentre, per quanto riguarda il regime sanzionatorio, essa va riformata con applicazione per alcuni rei delle attenuanti generiche di cui all’art. 13, comma 2, Codice della Giustizia Sportiva F.I.G.C.

Ed invero, non appaiono fondati i motivi 1 e 2 di reclamo, che possono essere trattati congiuntamente, laddove si sostiene che la calciatrice Elena Dalle Fratte fosse da considerarsi tesserata, ciò in quanto per la stagione 2023-2024 non ci sarebbe stato lo svincolo e “di conseguenza la calciatrice non può che considerarsi tesserata”; in buona sostanza, i reclamanti da una circostanza negativa (mancato svincolo) ne fanno derivare la configurabilità di uno status positivo (tesseramento) che, invece, soggiace alle regole primarie dell’ordinamento sportivo”.

Infatti, presupposto fondamentale alla pratica agonistica del giuoco calcio è il tesseramento alla F.I.G.C. ed il contestuale vincolo con una società affiliata alla stessa Federazione. Tale procedura risulta particolarmente delicata: utilizzare un calciatore non in regola con il tesseramento espone a rilievi disciplinari.

Il tesseramento è trattato dalle norme organizzative interne della FIGC (NOIF) dall’art. n. 36 all’art. n.41; in particolare, il tesseramento dei calciatori è disciplinato dall’art. 39, il quale stabilisce le modalità e i termini per il tesseramento che va eseguito su moduli forniti dalla FIGC.

Pertanto, non persuade la tesi dei reclamanti che vorrebbero far confinare le procedure di tesseramento ad un fatto residuale, informale e dipendente dalle procedure di svincolo del calciatore.

A tale fine sovviene l’art. 32 bis, NOIF, che consente ai calciatori e alle calciatrici, che abbiano anagraficamente compiuto il 24° anno di età, di chiedere ai comitati e alle divisioni di appartenenza lo svincolo per decadenza del tesseramento.

Conseguentemente, il calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale, deve assumere con la propria o con altra società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente.

Tale procedura dovrà essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore intenda partecipare all’attività federale.

Pertanto, sia il tesseramento, sia lo svincolo per decadenza del tesseramento, soggiacciono a un regime di formalità che nel caso di specie sono del tutto assenti.

E’ pacifico nella giurisprudenza sportiva, la necessità del rispetto dei “requisiti di carattere formale imposti dal sistema normativo in materia di tesseramento nell’ambito della F.I.G.C., previsti a titolo di sussistenza e validità dell’atto stesso” (cfr., ex multis, Tribunale Federale Nazionale – sezione Tesseramento n. 0024/TFNST-2022-2023).

6. La calciatrice Dalle Fratte non risultava, all’epoca dei fatti, essere tesserata per la A.S.D. Femminile Lady Maerne.

Nonostante ciò, ha partecipato a un numero consistente di gare (17) per le quali è stato disposto il deferimento.

L’onere, a carico del calciatore e della squadra, di tesseramento e/o di richiesta di svincolo, non può essere ribaltato sulla Federazione, ragion per la quale anche il secondo motivo di reclamo appare essere infondato.

Ugualmente infondato il terzo motivo di reclamo, laddove si vorrebbe addebitare al Giudice sportivo il compito di verificare il tesseramento del calciatore/calciatrice attraverso la consegna degli atti di gara, sanando per tal modo posizioni irregolari precedenti.

Il motivo di reclamo appare di difficile comprensione, laddove non sono tenute nella debita considerazione le attribuzioni dell’ordinamento della giustizia sportiva, che riservano alla cognizione del Tribunale Federale la materia disciplinare relativa al mancato tesseramento.

Nello specifico, la sanzione irrogata per la gara dell’11 febbraio 2024 dal Giudice sportivo nei confronti della società della calciatrice e delle dirigenti non può valere a sanare o ad assorbire le irregolarità delle precedenti partite di cui all’atto di deferimento, nel quale non è ricompresa per l’appunto la gara dell’11 febbraio 2024.

Il quinto motivo di ricorso appare anch’esso infondato, a mezzo del quale si vorrebbe riconoscere al Masciulli, Segretario della società sportiva, una sorta di impunità per aver compilato un documento palesemente erroneo, per non dire altro, al fine di colmare lo spazio temporale del mancato tesseramento della calciatrice Dalle Fratte.

Il fine, costituito dal deposito del modulo, non può avere valore scriminante rispetto alla evidente illiceità della condotta sul piano disciplinare da parte del segretario della società sportiva.

Sulla base di quanto esposto, le norme contestate appaiono essere integrate dai comportamenti dei reclamanti, cui consegue l’affermazione della responsabilità di tutti gli incolpati, sia persone fisiche, sia associazione sportiva.

Le persone fisiche, infatti, ricoprivano all’epoca dei fatti, dei ruoli di rappresentanza e gestionali dell’Associazione sportiva (Presidente, Dirigente accompagnatore e Segretario), mentre l’associazione sportiva A.S.D. Femminile Lady Maerne risponde a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi degli art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S. per gli atti e i comportamenti posti in essere dai propri tesserati.

Infine, per quanto riguarda la calciatrice, va escluso che la sua responsabilità possa essere assorbita da quella della società e dei soggetti operanti per questa, posto che su di essa grava l’obbligo, o quantomeno l’onere di osservare una sia pur minima diligenza nell’accertare la sussistenza dei requisiti che l’ordinamento federale richiede per la partecipazione alle singole gare, anche nel rispetto della parità di situazione con le altre società e gli altri giocatori in competizione.

Come più volte ha rilevato questa Corte di Appello, spetta anche alla tesseranda di verificare, presso la società che si occupa delle relative procedure, l’effettivo buon esito e a maggior ragione l’esistenza delle pratiche di tesseramento che la riguardano (C.F.A., Sez. I, n. 58/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 20 e n. 22/2021-2022, C.F.A. SS.UU. n. 67/2022-2023).

7. Alla conferma della decisione di primo grado in ordine all’accertamento di responsabilità dei reclamanti non consegue, però, automaticamente, la conferma della entità delle sanzioni irrogate.

“E’ utile rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte Federale d’appello, compito del Giudice del reclamo non è soltanto quellodi sovrapporrelapropria valutazione a quella compiuta in primecure, dovendo, invece, anche esaminare , con riferimento al profilo sanzionatorio, se nel precedente grado siano valutati tutti gli elementi utili alla concreta determinazione della pena secondo una corretta e logica interpretazione, Viene qui in rilievo, dunque, la corretta applicazione delle regole della logica giuridica che conducono a fornire giustificazione della scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (C.F.A., Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. I, n. 95/2019-2020; C.F,A., SS.UU., n. 63/2022-2023).

La Corte Federale è… chiamata al difficile compito di svolgere funzione anche di giudice di equità e deve quindi proporzionare effettivamente la sanzione alla gravità dei fatti scrutinati (C.F.A., SS.UU., n. 63/2022-2023

Conseguentemente, l’entità della sanzione va commisurata in primo luogo alla gravità dell’illecito-nel quadro delle circostanze di fatto- in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo”(così, C.F.A., Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 55/2020-2021; C.F.A. SS.UU., n. 67/2022-2023).

In applicazione di tali principi, la decisione di primo grado, merita di essere riformata in ordine alla quantificazione delle sanzioni, dovendosi adeguare al caso concreto le violazioni disciplinari contestate.

Tale decisione ha di fatto già attuato alcuni dei principi contenuti nella decisione di questa Corte a Sezioni Unite, n. 67/2022-2023 che, nella ipotesi di impiego di calciatore/calciatrice in posizione irregolare superiore a cinque gare, ha sancito una mitigazione delle sanzioni derivanti dalla applicazione rigida e cumulativa di quelle previste per ciascuna violazione.

Questa Sezione ritiene di non doversi discostare dai principi contenuti nella decisione C.F.A. SS.UU. n.67/2022-2023, sia per quanto riguarda la inapplicabilità al caso di specie dell’istituto della continuazione, di matrice penalistica, sia in ordine alla quantificazione della sanzione di un punto di penalizzazione in classifica e l’ammenda di euro 100,00 per ogni gara in cui abbia partecipato il giocatore in posizione irregolare.

Si condivide, inoltre, la previsione di una riduzione della sanzione, quando il numero di gare sia superiore a cinque, in ragione di un principio proporzionalità rispondente a un senso di giustizia sostanziale e alla luce del carattere equitativo del processo sportivo.

In concreto, poi, la percentuale di riduzione, ritiene la Sezione, può però essere stimata nell’ordine del 30%, in luogo del 20% applicata in primo grado.

Nel caso di specie, inoltre, le particolari modalità del fatto, inducono a ritenere che la condotta di alcuni soggetti coinvolti possa essere tale da riconoscere le circostanze attenuanti fino a un terzo, come previsto dall’art. 13, comma 2, C.G.S..

Ed invero si ritiene possibile, all’interno delle condotte contestate, tracciare una distinzione tra i vari soggetti che hanno proposto reclamo.

Da questo punto di vista, per quanto il ruolo di Presidente della A.S.D. Femminile Lady Maerne, sig. Maggiolo, sia da ritenere di primo piano, è plausibile che lo stesso non abbia avuto una esatta percezione e, quindi, conoscenza della posizione irregolare della calciatrice, avendo reiterata la condotta per un numero di gare tali da far considerare, invece, ragionevole l’affidamento sulla regolarità del tesseramento della giocatrice.

Ugualmente, può dirsi per il Dirigente accompagnatore sig. Marco Cavasin che, pur avendo compilato le distinte di gara consegnate all’arbitro per tutte le gare contestate nel capo di incolpazione, stante il suo ruolo esecutivo, può aver fatto ragionevole affidamento sulla regolarità dell’inquadramento della giocatrice nei rapporti di tesseramento con la società.

Quanto alla posizione del sig. Masciulli, la sanzione può essere ridotta a mesi nove, sulla base della considerazione della gravità, in concreto, del comportamento e del contesto sanzionatorio riservato agli altri incolpati, ma non possono essere accordate le attenuanti generiche stante la volontarietà della condotta avente evidenti e consapevoli fini riparatori, sebbene lo stesso abbia mantenuto un comportamento collaborativo nel corso della fase istruttoria.

Le circostanze attenuanti, infine, non possono essere accordate alla calciatrice Elena Dalle Fratte, la quale, avendo conoscenza della propria posizione personale, avrebbe dovuto mettere la A.S.D. Femminile Lady Maerne nelle condizioni di poter regolarizzare il suo tesseramento.

Infine, non possono essere concesse le attenuanti generiche alla Società A.S.D. Femminile Lady Maerne ai sensi dell’art.13, comma 3, C.G.S., poiché le lacune organizzative che si sono accertate nel presente procedimento, sono talmente diffuse da non poter configurare una condotta atta a prevenire la consumazione degli illeciti contestati.

In conclusione, il Collegio ritiene che debba essere confermata la decisone del Tribunale Federale Territoriale Comitato Veneto nella parte in cui ha accertato la responsabilità di tutti i reclamanti e reputa che le sanzioni possano essere determinate nella misura di seguito riportata.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata irroga le seguenti sanzioni:

  • al sig. Italo Maggiolo: inibizione di mesi 9 (nove);
  • al sig. Marco Cavasin: inibizione di mesi 8 (otto);
  • al sig. Andrea Masciulli: inibizione di mesi 9 (nove);
  • alla sig.ra Elena Dalle Fratte: squalifica di 12 (dodici) giornate da scontarsi nel campionato di Eccellenza Femminile;
  • alla società A.S.D. Femminile Lady Maerne: ammenda di 900,00 (novecento/00) più la penalizzazione di punti 12 (dodici) da scontarsi nel campionato di Eccellenza Femminile.
  •  Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                              IL PRESIDENTE

Sergio Della Rocca                                                           Mauro Mazzoni

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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