F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione Consultiva – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Parere n. 0003/CFA pubblicata il 13 Novembre 2024 (motivazioni) –
Parere/0003/CFA-2024-2025
CORTE FEDERALE D'APPELLO
SEZIONE CONSULTIVA
composta dai Sigg.ri:
Giampiero Paolo Cirillo – Presidente
Danilo Del Gaizo – Componente (relatore)
Davide Ponte – Componente
Domenico Porpora – Componente
Alberto Stancanelli – Componente
ha reso il seguente
PARERE
Oggetto: parere interpretativo in ordine all’interpretazione dell’art. 9 comma 2 dello Statuto Federale.
PREMESSO E CONSIDERATO
Con nota in data 22 ottobre 2024 il Presidente federale, richiamato l’articolo 9, comma 2, dello Statuto federale - il quale, tra l’altro, dispone che: “La carica di Presidente, di Consigliere, di Revisore di una Lega è incompatibile con qualsiasi carica federale eletta dalle Assemblee nazionali e territoriali, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto” - ed evidenziato che “Nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti, l’assemblea nazionale provvede ad eleggere il Presidente, il Vice Presidente Vicario, i tre Vice Presidenti delle aree Nord, Centro e Sud ed il Collegio dei Revisori dei Conti (cfr. art. 9 Regolamento LND). Il Consiglio Direttivo della LND è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti eletti a livello nazionale e dai componenti di diritto, rappresentati dai Presidenti dei Comitati regionali, dai Presidenti dei Comitati Provinciali di Trento e Bolzano e dal Presidente della Divisione Calcio a cinque (cfr. art. 13 Regolamento LND)”, ha chiesto di acquisire il parere della Sezione consultiva sul seguente quesito:
se i componenti di diritto del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, ed in particolar modo i Presidenti dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali di Trento e Bolzano, eletti in ambito territoriale e non nazionale per presiedere articolazioni della LND, alla luce dell’assetto normativo sopra richiamato, rientrino o meno nella incompatibilità prevista dall’art. 9.2 dello Statuto Federale.
Ritiene la Sezione che al quesito occorra rispondere positivamente e, cioè, nel senso che ai predetti componenti di diritto (Incidentalmente, peraltro, deve rilevarsi che, in base alle disposizioni statutarie e regolamentari della LND (cfr. art. 14 dello Statuto e art. 13 del Regolamento) tutti i componenti del Consiglio direttivo di quest’ultima, e non solo i Presidenti dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali di Trento e Bolzano, rivestono “di diritto” tale carica, essendo quest’ultima attribuita per espressa previsione normativa e non essendo contemplato dalle predette disposizioni un meccanismo di elezione dello stesso Consiglio.) si applica la menzionata incompatibilità.
Invero l’espressione “fatti salvi gli eventuali componenti di diritto”, indicante la deroga all’incompatibilità sancita nell’art. 9.2, terzo periodo, dello Statuto FIGC, pare doversi leggere in stretta connessione con l’espressione “qualsiasi carica federale eletta nelle Assemblee nazionali”, sia dal punto di vista letterale, in ragione della sua collocazione immediatamente consecutiva a quest’ultima nel contesto della norma, sia per evidenti ragioni logiche, consistenti nella circostanza che le disposizioni dello Statuto federale prevedono che i titolari di alcune delle cariche attribuite nell’ambito delle Leghe ricoprano di diritto anche altre cariche federali elettive.
E’ questo, ad esempio, il caso dell’elezione e composizione del Consiglio federale, disciplinato dallo Statuto, il quale stabilisce (art. 26.1) che di tale consesso facciano parte, rispettivamente, sei componenti eletti dalla Lega Nazionale Dilettanti e sette componenti eletti dalle Leghe professionistiche, prescrivendo espressamente che tra tali componenti sia compreso il Presidente di ciascuna Lega.
L’interpretazione qui esposta trova, peraltro, ulteriore conferma nelle disposizioni statutarie che regolano il procedimento di elezione dei Consiglieri federali da parte delle Leghe, le quali prescrivono che (art. 21.4) le previsioni relative al regolamento dei voti e alla presentazione delle candidature a tali cariche riguardano i Consiglieri “diversi dai membri di diritto” e che (art. 26.4) le modalità di tale elezione si riferiscono a quella dei Consiglieri federali da parte delle Leghe “esclusi i loro membri di diritto” (i.e. gli esponenti delle Leghe che fanno parte di diritto del Consiglio), con espressioni analoghe a quella utilizzata nell’art. 9.2.
Anche a prescindere dall’analisi letterale della disposizione in esame, non pare ravvisabile, invece, una motivazione altrettanto convincente per interpretare la norma applicando la deroga in essa prevista a coloro che ricoprano di diritto le cariche ivi contemplate nell’ambito di una Lega.
In particolare, proprio con riguardo al caso prospettato nella richiesta di parere, è difficile comprendere quale sarebbe la ratio che sorreggerebbe l’esclusione dell’incompatibilità a ricoprire cariche federali elettive per i componenti “di diritto” del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.
Per altro verso, occorre altresì considerare che, con riferimento ai componenti del Consiglio federale eletti in rappresentanza della LND, lo Statuto di quest’ultima (art. 14.2 - v. anche art. 13.2 del Regolamento della LND) distingue chiaramente la loro posizione da quella dei componenti del Consiglio Direttivo, disponendo che i primi partecipano alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto ed escludendo, quindi, ad ulteriore conferma della tesi accolta nel presente parere, che essi possano contemporaneamente assumere la carica di componenti “di diritto” dell’organo collegiale.
P.Q.M.
Alla luce delle considerazioni esposte, il parere è reso nei sensi che precedono.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Danilo Del Gaizo Giampiero Paolo Cirillo
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce