F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0048/CFA pubblicata il 15 Novembre 2024 (motivazioni) – sig. Alessandro Torre-PFI

 

Decisione/0048/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0047/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Angelo De Zotti - Componente

Diego Sabatino - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0047/CFA/2024-2025 proposto dal sig. Alessandro Torre in data 17.10.2024,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale – CR Puglia n. 80 del 15.10.2024;

relatore all’udienza del 14.11.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Diego Sabatino e uditi gli Avv.ti Antonio Merra e Ruggiero Chiarazzo per il reclamante e l’Avv. Andrea Dellavalle per la Procura federale interregionale;

visto il reclamo con i relativi allegati,

visti tutti gli atti della causa.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo depositato il 10/10/2024, iscritto al n. 0047/CFA/2024-2025, il sig. Alessandro Torre ha chiesto la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale – CR Puglia n. 80 del 15.10.2024, con la quale gli è stata inflitta la sanzione della squalifica per 10 giornate per la violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, 21, comma 3 e 38 CGS, a seguito di deferimento della Procura federale interregionale n. 5435/1067 pfi 23/24 del 29.08.2024, per avere lo stesso al termine della gara Sporting Club - Progetto Uomo Canosa del 9.4.2024, valevole per il girone A del campionato Allievi provinciali under 17, dopo essere entrato negli spogliatoi nonostante fosse già sottoposto a provvedimento di squalifica, colpito con un pugno il giocatore minore della squadra avversaria sig. Christian Deliso, cagionando allo stesso una "frattura del corpo mandibolare sinistro e dell'angolo mandibolare destro meritevoli di trattamento chirurgico", refertata dal Pronto soccorso dell'Ospedale di Barletta.

Il Tribunale federale territoriale ha così riassunto i fatti di causa:

“Con nota del 11.4.2024 la Delegazione Provinciale BAT-LND, con riferimento alla gara ASD Sporting Club-ASD Progetto Uomo Canosa del 9.4.2024, valevole per il girone A del campionato provinciale Allievi Under 17, ha segnalato alla Procura Federale che i tesserati della società ospitata, al termine dell'incontro, venivano aggrediti da soggetti non partecipanti alla gara, ma riconducibili alla società ASD SPORTING CLUB di Barletta (BT). In particolare, il calciatore C.D. riportava gravi lesioni, riferite dai soccorritori del 118 accorsi presso la struttura sportiva.

Espletate le attività di indagine la Procura Federale ha ascritto la responsabilità delle lesioni riportate dal sig. C.D. al tesserato della ASD Sporting Club Alessandro Torre, calciatore che non aveva partecipato alla gara perché già squalificato, per più turni, in relazione a condotte antisportive.

In particolare, nel corso dell'audizione, il calciatore minorenne C.D., vittima dell'aggressione, ha riferito di essersi avviato verso gli spogliatoi al termine della gara, unitamente ai propri compagni, ivi notando la presenza di tre persone estranee in abiti civili; di aver visto che queste ultime, dopo aver varcato la recinzione del recinto di gioco, iniziavano ad inveire contro la ASD Progetto Uomo Canosa, proferendo parole offensive in dialetto barlettano, alzando sempre più il tono della voce e facendo intervenire gli stessi calciatori tesserati per la ASD Sporting Club, usciti dal proprio spogliatoio senza indossare la tenuta da gara. Rimarcava di aver riconosciuto nel sig. Alessandro Torre, portiere squalificato tesserato per la società ASD Sporting Club, il soggetto che gli aveva sferrato il pugno.

Ha evidenziato, sempre la Procura, che detta circostanza è stata confermata dall'allenatore tesserato per la società ASD Progetto Uomo Canosa, sig. Cosimo Damiano Zitoli il quale, in sede di audizione del 23.5.2024, ha dichiarato che colui che ha sferrato il pugno è stato da lui riconosciuto come il calciatore indicatogli dal sig. C.D.

L'ipotesi d'incolpazione della Procura muove anche dalla circostanza che il calciatore sig. A.G., tesserato per la società ACSD Etra Barletta, spettatore in occasione della gara ed il cui nome è stato indicato nella memoria difensiva del Torre ha dichiarato, a sua volta, che quest'ultimo nei giorni successivi alla gara gli aveva confermato la sua partecipazione alla rissa.

Infine la Procura non ha mancato di ricordare che per gli stessi fatti la società ASD Sporting Club è stata sanzionata con l'ammenda di euro 200,00 dal Giudice Sportivo Territoriale, con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 77 dell'11.4.2024 della Delegazione Provinciale di Barletta Andria e Trani.

Comunicata la chiusura delle indagini, incardinato il procedimento e fissata l'udienza del 23.9.2024 per la discussione innanzi a questo Tribunale federale territoriale il sig. Torre, assistito dagli Avv.ti Antonio Merra e Ruggiero Chiarazzo, ha inviato memoria difensiva, respingendo gli addebiti di cui al capo d'incolpazione, sul presupposto dell'inattendibilità degli elementi di prova forniti dalla Procura, chiedendo di essere prosciolto dal capo incolpazione.

All'udienza del 23 settembre 2024, intervenuti i citati difensori del sig. Torre e il rappresentante della Procura Federale avv. Francesco Ronchi quest'ultimo, dopo ampia discussione di cui è stato dato conto nel relativo verbale, ha chiesto di comminare della squalifica di 15 giornate a carico del tesserato Alessandro Torre, da scontare nel campionato di competenza, mentre la difesa del sig. Torre ha insistito per il suo proscioglimento. Il Tribunale si è riservato la decisione.”

Assunta la causa in decisione, il Tribunale federale territoriale ha pubblicato la decisione n. 80 del 15.10.2024, oggetto del presente reclamo, con la quale è stata inflitta al sig. Alessandro Torre la sanzione della squalifica per 10 giornate per la violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, 21, comma 3 e 38 CGS.

Nel dettaglio, il Tribunale ha ritenuto di poter condividere la ricostruzione operata dalla Procura federale nel capo d'incolpazione sulla base del riscontro tra atti e documenti acquisiti al procedimento disciplinare.

Evidenziato come il fatto in esame non fosse stato oggetto di valutazione da parte dell'arbitro della gara, assente al momento dell’evento, e che mancassero atti dotati di fede privilegiata ex art. 61 C.G.S., il giudice di prime cure ha valutato, ai fini del suo convincimento, le audizioni rese, innanzi alla Procura federale, dai soggetti coinvolti, a vario titolo, nella vicenda.

In primo luogo, in tema di individuazione dell’autore del fatto, il giudice di prime cure ha rilevato come, nel corso dell’audizione del 23.5.2024 del soggetto leso, Christian Deliso, vi sia stata l’esplicita indicazione del Torre Alessandro come soggetto responsabile dell'aggressione subita. Detto riconoscimento è stato poi avvalorato dalle ulteriori dichiarazioni rese in pari data dal sig. Cosimo Damiano Zitoli, tesserato della Asd Progetto Uomo Canosa.

Ulteriore elemento, sempre per l’individuazione dell’autore del fatto, è stato poi rinvenuto nel successivo comportamento tenuto dalla società di appartenenza dello stesso Torre che, nella lettera di sentite scuse inviata il 18.4.2024 ai familiari del Deliso ed alla ASD Progetto Uomo Canosa, ha riferito della decisione di allontanare "un tesserato" per i comportamenti non in linea con i valori etici e sportivi. Tale affermazione è stata riscontrata nell'audizione del 5.6.204 del sig. Marcello Belgiovine, dirigente della ASD Sporting Barletta, dove si è confermata la misura punitiva di allontanamento del calciatore Alessandro Torre.

In secondo luogo, in tema di quantificazione della sanzione, il Tribunale ha ritenuto corretta la sussunzione del fatto nell’ambito applicativo delle norme di cui agli art. 4, comma 1, 21, comma 3 e 30 del C.G.S. e ha considerato corretta l’applicazione della sanzione della squalifica di 10 giornate, meno incisiva della richiesta avanzata dalla Procura federale, ossia 15 giornate di squalifica, cumulando la sanzione di cinque giornate per la violazione dell'art. 38, quattro giornate per la violazione dell'art. 21, comma 3 ed una giornata per la violazione dell'art. 4, da scontare nel campionato di appartenenza.

Con il reclamo qui in esame, la difesa del sig. Torre, dopo aver dichiarato di voler impugnare tre diversi punti della sentenza (ossia a. il giudizio di colpevolezza del Torre Alessandro per il pugno e le lesioni fisiche inferte al minore Christian Deliso e la parte motiva del provvedimento; b. la misura della sanzione irrogata; c. l’omessa valutazione di prove a discarico) ha proposto, con un unico motivo, una diversa ricostruzione del fatto, dal quale emergerebbe non provata la responsabilità dell’assistito in ordine alla commissione del fatto medesimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è fondato e va respinto.

Occorre ricordare, in via preliminare, come sia consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio, mutuato dalla giurisprudenza delle Sezioni penali della Corte di cassazione, per cui “il fatto contestato può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità della presenza di riscontri esterni, a condizione che siano positivamente verificate la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del suo racconto” (da ultimo, CFA, Sez. I, n. 113/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 58/2023–2024; CFA, SS.UU., n. 114/2020–2021; CFA, Sez. I. n. 116/2022-2023).

Il detto principio appare applicabile in questo diverso ordinamento, pur nella consapevolezza delle diversità oggettive tra l’accertamento della responsabilità in ambito penalistico e in quello sportivo. Da un lato, va infatti ricordato come il giudice penale sia il soggetto maggiormente attrezzato nell’acquisizione della prova (stante i poteri inquisitori che caratterizzano particolarmente la fase procedimentale di competenza del Pubblico ministero) come pure nella valutazione dell’attendibilità del teste (stante anche l’apparato sanzionatorio che punisce le dichiarazioni false in ogni fase procedimentale o processuale del giudizio penale). Dall’altro lato, va pure sottolineato come lo standard probatorio del giudizio penale sia di particolare spessore, richiedendo il superamento di ogni ragionevole dubbio, rigore non necessario nel giudizio sportivo (così da ultimo, CFA, Sez. Unite, n. 126/2023-2024).                             

La trasposizione del principio di valutazione della prova proveniente dalla sola persona offesa, che questa giustizia sportiva ha ripreso dalla giurisprudenza penale, appare così utilizzabile pur nella consapevolezza (più volte rimarcata, in specie facendo riferimento alla “peculiarità degli obiettivi da perseguire in ambito sportivo”, da ultimo CFA, SS.UU., n. 126/2023-2024) della diversità di questo giudizio. La validità di tale metro di giudizio viene qui a fondarsi sul nuovo bilanciamento che si realizza, ad un diverso livello di accertamento della realtà oggettiva, tra il minor grado di accertamento del fatto, consentito al giudice sportivo, e il minor livello di spessore probatorio richiesto da questo peculiare giudizio.

Confermata la validità dell’assunto e quindi del criterio di valutazione della prova, può passarsi alla disamina del fatto de qua.

Il primo giudice, pur partendo da un diverso assunto, ossia quello della non sufficienza delle dichiarazioni della parte offesa Christian Deliso, è comunque pervenuto ad una dichiarazione di ascrivibilità dei fatti all’attuale reclamante che va pienamente condivisa.

Va innanzi tutto rimarcato come l’aggredito Deliso, nel corso dell'audizione del 23/05/2024, abbia espressamente identificato il soggetto responsabile dell'aggressione da lui subita nel Torre Alessandro, dichiarando "...da una delle tre persone estranee venivo colpito da un pugno al volto che mi procurava un forte dolore alla mandibola e una fuoriuscita di sangue. Venivo prontamente soccorso dai presenti e, mentre venivo posizionato su una panchina, notavo che l'aggressore gironzolava ancora intorno, tanto da indicarlo subito al mio allenatore Cosimo Damiano Zitoli ... tengo a precisare che uno degli aggressori, ovvero una delle tre persone in abiti civili indebitamente presente nell'area antistante i locali spogliatoi, colui cioè che mi ha sferrato un pugno al volto, ho riconosciuto fosse il portiere squalificato della società Asd Sporting Club Alessandro Torre...".

Del pari, l'allenatore tesserato per la società ASD Progetto Uomo Canosa, sig. Cosimo Damiano Zitoli, ha ricostruito i fatti in maniera del tutto aderente a quella data dal soggetto leso, dichiarando che "nella sconsiderata concitazione del momento, una delle tre persone estranee che vestiva una maglietta bianca ed uno smanicato nero sferrava un pugno al viso al calciatore C.D. che si accasciava a terra, riportando ferite sanguinanti...(omissis)...Negli stessi minuti in cui si prestava soccorso le tre persone estranee continuavano a gironzolare intorno con atteggiamenti minacciosi e parole offensive in gergo barlettano, anche nei miei riguardi; uno di questi ovvero colui che ha sferrato il pugno da me riconosciuto ma di cui non so indicare il nome veniva anche indicato dal nostro giocatore ferito riverso su una panchina...".

Vi è stata quindi una concorde individuazione del soggetto aggressore ad opera del calciatore aggredito, che lo ha indicato allo Zitoli, il quale a sua volta ha confermato la circostanza, dichiarando di aver visto ("riconosciuto") l'aggressore indicato dal suo giocatore. A tale individuazione ha poi fatto seguito il riconoscimento del Torre quale persona che gli ha sferrato il pugno, portando alla definitiva individuazione.

A tali elementi, intrinsecamente già sufficienti, vanno aggiunte altre due circostanze rilevanti: la presenza del Torre nei pressi degli spogliatoi (circostanza da questi ammessa, in sede di audizione) e il comportamento della società di appartenenza dello stesso Torre che ha adottato nei confronti dello stesso un provvedimento espulsivo.

Quest’ultima circostanza è stata correttamente apprezzata dal primo giudice, quale elemento di ulteriore conferma dell’addebitabilità del fatto, in quanto proveniente da un soggetto particolarmente vicino alla prova. Infatti, nella lettera di sentite scuse del 18.4.2024 ai familiari del Deliso e alla ASD Progetto Uomo Canosa – che questo Collegio apprezza quale particolarmente commendevole - il Presidente della ASD Sporting Barletta ha dato contezza della decisione di allontanare "un tesserato" per i comportamenti non in linea con i valori etici e sportivi e tale circostanza è stata suffragata dall'audizione del 5.06.204 di un dirigente della ASD Sporting Barletta, il sig. Marcello Belgiovine, che ha dichiarato di aver adottato "una misura di allontanamento del calciatore Alessandro Torre", con ciò confermandone l'esclusione punitiva dalla società.

Ritiene quindi questa Corte che gli elementi ulteriori sopra ricordati, aggiuntivi rispetto alla sufficienza della mera dichiarazione della parte offesa, consentano una netta affermazione di responsabilità del soggetto deferito, in relazione al capo di incolpazione.

La ricostruzione così operata non è infirmata dalle tesi difensive, che si fondano su due diverse doglianze, così riassumibili.

In primo luogo, si evidenzia come manchi una diretta indicazione del Torre quale responsabile del fatto nelle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione sia da parte dell’arbitro di gara, Camporeale, che in quelle dell’allenatore, Zitoli. Tale perplessità sarebbe poi confermata dalle dichiarazioni di altri soggetti, appartenenti alla ASD Sporting Barletta (i signori Balzano, Lamonaca e Gaeta) che dimostrerebbero una certa confusione in capo allo Zitoli in merito alla individuazione del soggetto aggressore.

Si tratta tuttavia di un’argomentazione che non coglie il nocciolo del tema. Ricalcando lo schema del giudizio penale, può ben dirsi che l’attività di identificazione in senso stretto (art. 349 c.p.p.) sia stata preceduta da una diversa fase di individuazione (art. 361 c.p.p.). In questo momento, cronologicamente anteriore, è ben possibile che il nome dell’autore del fatto non sia noto mentre ne siano evidenti i connotati e che, pertanto, si possa riconoscere la persona senza far uso di dati anagrafici ma unicamente tramite elementi diversi (di tipo descrittivo - altezza, peso, abbigliamento - o anche meramente topografici – quello lì), vicenda effettivamente verificatasi, visto che in un primo momento la parte lesa ha solo indicato al suo allenatore chi lo aveva materialmente colpito, senza poterlo ulteriormente identificare.

Le censure della parte reclamante, quindi, lamentano dell’assenza di un elemento (l’identificazione, ossia la raccolta dei dati anagrafici) che avviene in un momento successivo e che quindi è ontologicamente diversa dalla fase di individuazione. In questa seconda fase, invece, l’aggredito Christian Deliso ha individuato espressamente il Torre come aggressore, oltre agli altri giocatori (ossia il n. 9, 10 e 11 della squadra Asd Sporting Club), come esplicitamente affermato nel verbale di audizione del 23/05/2024 ore 17,00. Questa ricostruzione, se da un lato mette in luce l’inconferenza delle tesi difensive, evidenzia ancora una volta la correttezza argomentativa del primo giudice.

In secondo luogo, la parte reclamante lamenta la mancata considerazione di una allegazione probatoria rilevante, ossia l’esibizione di un documento fotografico riproducente una chat sulla messaggistica WhatsApp dalla quale emergerebbe che il Deliso non avrebbe riconosciuto direttamente il Torre ma avrebbe unicamente sentito dire il suo nome come quello di uno degli aggressori.

Sebbene effettivamente il giudice di prime cure non abbia tenuto conto dell’elemento probatorio, la cui esibizione risulta dallo stesso verbale dell’udienza tenuta, il suo rilievo non è tale da modificare l’esito della decisione. Infatti, l’esame del documento osteso non permette di ricavare alcuna certezza sulla tesi sostenuta.

In dettaglio, si tratta di una immagine di tipo screenshot della conversazione intrattenuta con tale “Billo” (indicato dalla difesa come tale Francesco Doronzo, tesserato della Asd Sporting Club, ma senza che tale correlazione sia stata provata), che a sua volta trasmette una foto fatta ad un altro e diverso smartphone (si vede la mano che sorregge il cellulare e la schermata di questo), dove si legge un brano di conversazione tra persone che non sono parimenti identificabili. Vi è quindi almeno un triplo livello di incertezza soggettiva (relativa alle persone tra cui interviene la conversazione; alla persona che la fotografa; e alla persona che la trasmette) che impedisce di imputare al Deliso quanto sostenuto dalla parte reclamante.

Anche in questo caso, dunque, la tesi difensiva poggia su un elemento inconferente ai fini della decisione di questo giudice. Il che porta a ritenere accertata la responsabilità soggettiva del reclamante per i fatti a lui addebitati.

Acclarata l’evidenza dei fatti, questa Corte intende soffermarsi sul tema della quantificazione della sanzione. Rientra infatti tra i poteri della Corte federale di appello, giusta il disposto dell’art. 106, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, non solo quello della riforma in tutto o in parte della decisione impugnata, ma anche quello della decisione “nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti” (in termini, da ultimo CFA, SS.UU., n. 115/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 124/2022-2023).

Nel caso in esame, va notato come la parte reclamante abbia inserito in ricorso un accenno di censura sul tema della quantificazione, accenno che però non è stato ulteriormente sviluppato, rimanendo confinato alla mera allegazione in sede di elencazione delle ragioni di doglianza e non esplicitato in sede di argomentazione delle censure.

Ritiene però la Corte che il tema della quantificazione vada sviluppato, sebbene in direzione opposta a quanto auspicato, in quanto il primo giudice non pare abbia sufficientemente apprezzato la rilevante lesione dei “principi della lealtà, della correttezza e della probità”, indicati dall’art. 4, comma 1, CGS come canoni fondanti di “ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”.

Il fatto oggetto di scrutinio ha infatti visto lo svolgersi di un’aggressione, peraltro condotta in modo organizzato, mediante l’intrusione nelle aree destinate ad ospitare i tesserati di altra società, da parte di un soggetto già destinatario di altro provvedimento di squalifica, che ha causato una lesione al volto della parte offesa di gravità tale da necessitare un trattamento chirurgico.

Di fronte ad una efferatezza di tali dimensioni, commessa da soggetto già sanzionato disciplinarmente, appare insufficiente la scelta del primo giudice di attestarsi sul minimo edittale di cinque giornate di squalifica, previsto dall’art. 38 CGS, che dimostra il mancato apprezzamento dell’interezza delle circostanze. In verità, il primo giudice ha certamente notato la “censurabile condotta dell'incolpato” e ne ha rimarcato “l'assoluta gravità e la distanza antitetica dai principi di correttezza e lealtà sportiva, cui deve essere informato il comportamento dei tesserati”. Tuttavia, da tale corretta impostazione non ha tratto le dovute conseguenze, rimanendo ancorato alla sanzione minima e quindi ponendo in ombra la reale gravità fattuale.

Ritiene invece questa Corte che il provvedimento disciplinare debba essere diversamente modulato, applicando la sanzione di otto giornate di squalifica per la violazione dell'art. 38, cinque giornate per la violazione dell'art. 21, comma 3 e due giornate per la violazione dell'art. 4 per complessive 15 giornate di squalifica.

In conclusione, il reclamo va respinto, previa rideterminazione della sanzione applicabile al tesserato sig. Torre Alessandro nella misura della squalifica per complessive 15 giornate, da scontarsi nel campionato di competenza.

P.Q.M.

respinge il reclamo in epigrafe e, in parziale riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Alessandro Torre la sanzione della squalifica per 15 giornate da scontarsi nel campionato di competenza.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Diego Sabatino                                                                 Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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