F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0063/TFN – SD del 1 Ottobre 2024 (motivazioni) – Massimo Mingardi e ASD Calcio Padova Femminile – Reg. Prot. 61/TFN-SD
Decisione/0063/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0061/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini – Componente
Giammaria Camici – Componente
Amedeo Citarella - Componente (Relatore)
Andrea Giordano - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 1° ottobre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 5928/1127pf2324/GC/PM/ep del 6 settembre 2024 nei confronti del sig. Massimo Mingardi e della società ASD Calcio Padova Femminile, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 928/1127pf23-24/GC/PM/ep del 6 settembre 2024 nei confronti di:
1) Massimo Mingardi, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Calcio Padova Femminile: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato all'allenatrice sig.ra Ambra Capotosto la somma accertata dal Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti con lodo comunicato alla Società A.S.D. Calcio Padova Femminile con notifica a mezzo p.e.c. perfezionatasi in data 1° marzo 2024, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia:
2) ASD Calcio Padova Femminile a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva, alla quale apparteneva, al momento della commissione dei fatti, il sig. Massimo Mingardi quale Presidente e legale rappresentante della società.
L’accordo ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Massimo Mingardi, hanno depositato proposta di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di accordo e udito in udienza l’Avv. Luca Zennaro in rappresentanza della Procura Federale, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica al sig. Massimo Mingardi la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.
Così deciso nella Camera di consiglio del 1° ottobre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella Carlo Sica
Depositato in data 1° ottobre 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai