F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0068/TFN – SD del 4 Ottobre 2024 (motivazioni) – Ettore Mancinelli – Reg. Prot. 59/TFN-SD

Decisione/0068/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0059/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Giammaria Camici - Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 1° ottobre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 5891/1172pf2324/GC/PM/fm del 5 settembre 2024 nei confronti del sig. Ettore Mancinelli, la seguente

DECISIONE

Con atto del giorno 4 settembre 2024, depositato il giorno successivo, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale il sig. Ettore MANCINELLI, all’epoca dei fatti arbitro effettivo associato alla sezione A.I.A. di Macerata, per rispondere:

a.- della violazione dell’art. 42, commi 1, 2 e 3 lett. b) e c), del Regolamento Associazione Italiana Arbitri, così come integrato anche dagli artt. 5, I° e II° capoverso, 6.1, I° e IV° capoverso, e 6.7 del Codice Etico e di Comportamento dell’A.I.A. per avere lo stesso tramite l’applicazione di messaggistica “whatsapp”, inviato ai sigg.ri Cristian Cudini e Alessandro Masini, rispettivamente osservatore arbitrale associato alla sezione A.I.A. di Fermo ed osservatore arbitrale associato alla sezione A.I.A. di Jesi, entrambi componenti del Comitato Regionale Arbitri Marche, i seguenti messaggi dal contenuto irriguardoso ed offensivo:

- al sig. Cristian Cudini: “a me le portate per il culo non servono, né tantomeno stare su un gruppo di arbitri” (messaggio del

30.1.2024) e “quindi puoi andare a fanculo te insieme ad Alessandro Masini” (messaggio dell’11.4.2024);

- al sig. Alessandro Masini: “Ciao Alessandro sono Ettore Mancinelli, già l ho detto a Cristian, per come mi ha trattato l AIA e te 2 anni fa a ottobre, potete entrambi andarvene a fanculo insieme e allegramente” (messaggio del 13.4.2024), “E se devi dire qualcosa dillo, non farlo solo quando vai a vedere gli arbitri” (messaggio del 15.4.2024), “A nemmeno rispondi” (messaggio del 17.4.2024) e “A pezzo de merda a rispondi, rispondi t ho detto” (messaggio dell’8.5.2024);

b.- della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato nonostante sia stato ritualmente convocato per i giorni 28.6.2024 e 5.7.2024, senza addurre alcun motivo di legittimo impedimento a comparire.

La fase istruttoria

In data 3.06.2024 la Procura Federale, a seguito di una nota del 9.05.2024 inviatale dal sig. Riccardo PICCIONI, Presidente del CRA Marche, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 1172pf23-24 avente ad oggetto “Segnalazione del Presidente del CRA Marche in ordine al contenuto antiregolamentare di messaggi whatsapp inviati dall'arbitro Ettore Mancinelli ad altri associati”.

Con la richiamata nota il Presidente del CRA Marche segnalava alla Procura Federale “… le frasi offensive scritte attraverso ripetuti messaggi via WhatsApp ai miei due Componenti del CRA Marche, Alessandro Masini e Cristian Cudini, dall'Associato della sezione arbitri di Macerata Ettore Mancinelli, che fino alla stagione calcistica precedente faceva parte dell'Organo Tecnico Regionale”. Allegava alla predetta nota alcuni screenshot riproducenti messaggi inviati presumibilmente dal MANCINELLI ai due componenti del CRA Marche.

L’attività istruttoria dell’Ufficio inquirente è consistita nell’acquisizione delle schede tecniche dei soggetti coinvolti e nell’audizione dei tesserati AIA sigg.ri Alessandro MASINI e Cristian CUDINI che confermavano quanto riferito dal denunciante riconoscendo i messaggi Whatsapp ricevuti dall’utenza in uso al sig.  MANCINELLI. Quest’ultimo, convocato per ben due volte per essere audito, si rifiutava di presentarsi pretendendo di essere informato con anticipo del motivo e del tema della sua audizione. All’esito dell’attività istruttoria, la Procura Federale notificava al sig. Ettore MANCINELLI la comunicazione di conclusione delle indagini contestandogli quanto riportato nel suddetto atto.

Nessuna attività difensiva veniva posta in essere dall’avvisato di talché, l’Ufficio Requirente, con atto del 4 settembre 2024, si determinava a deferirlo innanzi a questo Tribunale ascrivendo allo stesso le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza dell’1.10.2024. Nessuna delle parti depositava memoria.

L’udienza dell’1.10.2024

Alla ridetta udienza, svoltasi in modalità videoconferenza come da decreto del Presidente del Tribunale dell’1.07.2024, era presente il solo rappresentante della Procura Federale Avv. Luca Zennaro il quale, illustrato brevemente il deferimento, concludeva per l’irrogazione al sig. Ettore MANCINELLI della sanzione della sospensione per mesi sei.

La decisione

Il Tribunale ritiene che dalla documentazione acquisita agli atti possa affermarsi la responsabilità disciplinare dell’arbitro effettivo associato alla sezione A.I.A. di Macerata sig. Ettore MANCINELLI.

I sigg.ri Alessandro MASINI e Cristian CUDINI, in sede di audizione, hanno confermato quanto riferito dal denunciante Presidente del CRA Marche e hanno riconosciuto i messaggi Whatsapp ricevuti sui rispettivi numeri telefonici come provenienti dall’utenza in uso al sig. Ettore MANCINELLI da loro memorizzata per motivi di Ufficio.

Dalla lettura testuale dei messaggi inoltrati dal deferito quali “a me le portate per il culo non servono, né tantomeno stare su un gruppo di arbitri” (messaggio del 30.1.2024), “quindi puoi andare a fanculo te insieme ad Alessandro Masini” (messaggio dell’11.4.2024), “Ciao Alessandro sono Ettore Mancinelli, già l ho detto a Cristian, per come mi ha trattato l AIA e te 2 anni fa a ottobre, potete entrambi andarvene a fanculo insieme e allegramente” (messaggio del 13.4.2024), “E se devi dire qualcosa dillo, non farlo solo quando vai a vedere gli arbitri” (messaggio del 15.4.2024), “A nemmeno rispondi” (messaggio del 17.4.2024) e “A pezzo de merda a rispondi, rispondi t ho detto” (messaggio dell’8.5.2024) appare evidente la violazione di tutte le norme contestate dalla Procura Federale, sia in considerazione delle espressioni letterali cui il MANCINELLI ha ritenuto di dover far ricorso, sia per i concetti espressi, entrambi certamente lesivi delle persone, della dignità e del ruolo ricoperto da altri tesserati in seno alla FIGC. Inoltre il deferito si è reso autore della violazione del dettato dell’art. 22, comma 1, del CGS in quanto, sebbene convocato dall’Ufficio inquirente per ben due volte, ha ritenuto di non doversi presentare senza addurre idonea giustificazione ed anzi assumendo, nello scambio di mail intrattenuto con il Collaboratore della Procura Federale, toni polemici e di dileggio, comunque del tutto inappropriati, nonostante più volte gli fosse stato ricordato l’obbligo di cui alla norma richiamata.

In considerazione di quanto sopra e quindi della violazione delle norme contestate,

Il Tribunale ritiene congruo determinare la sanzione nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Ettore Mancinelli la sanzione di mesi 4 (quattro) di sospensione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 1° ottobre 2024.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                          Carlo Sica

 

Depositato in data 4 ottobre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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