F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0069/TFN – SD del 4 Ottobre 2024 (motivazioni) – Angel Augusto Montero Auria – Reg. Prot. 47/TFN-SD

Decisione/0069/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0047/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Gaetano Berretta – Componente

Roberto Pellegrini - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 settembre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 5094/1079pf23-24/GC/SA/fm del 28 agosto 2024 nei confronti del sig. Angel Augusto Montero Auria, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 31 luglio 2024, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

il sig. Angel Augusto Montero Auria, all’epoca dei fatti Arbitro Effettivo in forza alla Sezione A.I.A. di Varese; per rispondere della violazione dell'art. 42, comma 1 e comma 3 lett. a) e c) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri e degli artt. 5, I° e II° capoverso, 6.1, I° capoverso e 6.7 del Codice Etico e di comportamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per avere, in occasione della gara F.C. Laveno Mombello – Pol. Circolo Giovanile Bresso, disputata in data 24.03.2024 e valevole per il girone A del campionato femminile di Eccellenza, ed in particolare nel corso dello svolgimento di suddetta gara, pronunciato all'indirizzo della calciatrice sig.ra Francesca Ossola, schierata nelle fila della squadra della società F.C. Laveno Mombello, la frase “sei una testa di cazzo”, nonché per avere ripetutamente pronunciato nei confronti delle calciatrici, ed in particolare della sig.ra Raffaella Gippini, schierata quale capitano nelle fila della squadra della società F.C. Laveno Mombello, frasi del seguente tenore: “non rompete i coglioni”, “qua comando io, state zitte”, “avete rotto il cazzo”, “meglio arbitrare la terza categoria”.

La fase istruttoria

La Procura acquisiva in sede di istruttoria diversi documenti, tra i quali, di particolare valenza dimostrativa dell’illecito:

1. segnalazione della Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. Lombardia dell'11.4.2024 e relativi allegati;

2. fogli di censimento della società F.C. Laveno Mombello per la stagione sportiva 2023-2024;

3. fogli di censimento della società Pol. Circolo Giovanile Bresso per la stagione sportiva 2023-2024;

4. storico tesseramento della calciatrice Sara Costanza (calciatrice tesserata Pol. Circolo Giovanile Bresso);

5. verbale di audizione del sig. Carlos Javier Salvi (dirigente allenatore tesserato per la società F.C. Laveno Mombello) del 12.6.2024;

6. verbale di audizione del sig. Paolo Talamona (dirigente accompagnatore tesserato per la società F.C. Laveno Mombello) del 12.6.2024;

7. verbale di audizione della sig.ra Nives Bertoni (calciatrice tesserata per la società F.C. Laveno Mombello) del 12.6.2024;

8. verbale di audizione della sig.ra Lisa Manconi (calciatrice tesserata per la società F.C. Laveno Mombello) del 12.6.2024;

9. verbale di audizione della sig.ra Raffaella Gippini (calciatrice tesserata per la società F.C. Laveno Mombello) del 12.6.2024;

10. verbale di audizione della sig.ra Graziella De Luca (calciatrice tesserata per la società F.C. Laveno Mombello) del 12.6.2024;

11. verbale di audizione della sig.ra Francesca Ossola (calciatrice tesserata per la società F.C. Laveno Mombello) del 12.6.2024;

12. verbale di audizione del sig. Diego Conte (dirigente accompagnatore tesserato per la società Pol. Circolo Giovanile Bresso) del 14.6.2024;

13. verbale di audizione della sig.ra Alessia Serafini (calciatrice tesserata per la società Pol. Circolo Giovanile Bresso) del 14.6.2024;

14. verbale di audizione della sig.ra Sara Costanza (calciatrice tesserata per la società Pol. Circolo Giovanile Bresso) del 14.6.2024;

15. verbale di audizione della sig.ra Sara Papaleo (calciatrice tesserata per la società Pol. Circolo

16. Giovanile Bresso) del 14.6.2024;

17. verbale di audizione del sig. Angel Augusto Montero Auria (Arbitro Effettivo – Sezione Varese) del 27.6.2024.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale fissava l’udienza del 27 settembre 2024 per la discussione del deferimento; il sig. Montero Auria non faceva pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

In sede di discussione erano presenti l’Avv. Alessandro D'Oria, in rappresentanza della Procura Federale; nessuno compariva per il deferito.

L’Avv. D'Oria, si riportava integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento e chiedeva irrogarsi al deferito la sanzione di 6 (sei) mesi di sospensione.

La decisione

La violazione contestata è stata confermata da molteplici testimonianze acquisite dalla Procura Federale, sia provenienti dai tesserati della F.C. Laveno Mombello, che in parte anche da tesserati della squadra avversaria Pol. Circolo Giovanile Bresso. In particolare, è stato confermato che il sig. Montero Auria abbia usato espressioni nei confronti degli atleti in gara come le seguenti: “avete rotto i coglioni … non rompete i coglioni … sei una testa di cazzo”; le dette espressioni offensive ripetute e continuate durante tutta la gara sono state infatti confermate dal dirigente accompagnatore sig. Paolo Talamona, che le ha anche trascritte nel rapportino di gara, e dalle calciatrici Bertoni, Gippini, Manconi e De Luca, tutte tesserate per la F.C. Laveno Mombello, nonché dalla calciatrice Serafini, tesserata per la Pol. Circolo Giovanile Bresso.

Sul punto, circa l’utilizzo della prova testimoniale occorre subito precisare che secondo la giurisprudenza sportiva sussiste “il principio, mutuato dalla giurisprudenza delle Sezioni penali della Corte di cassazione, per cui «il fatto contestato può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità della presenza di riscontri esterni, a condizione che siano positivamente verificate la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del suo racconto» (da ultimo, CFA, Sez. I, n. 113/20232024; CFA, Sez. I, n. 58/2023–2024; CFA, SS.UU. n. 114/2020–2021; CFA, Sez. I, n. 16/2022-2023)” (in questo senso cfr. n. 0022/CFA/2024-2025/B).

Orbene nel quadro istruttorio presentato non vi sono elementi per ritenere inattendibili o non genuine le dichiarazioni assunte dalla Procura, ovvero che smentiscano i fatti come riportati.

V’è dunque evidenza che durante la partita tra le due dette compagini, disputatasi in data 24.3.2024, il direttore di gara sig. Montero Auria abbia tenuto un comportamento che deve qualificarsi in contrasto ed in violazione di quanto previsto dall’art. 42, comma 1 e comma 3, lett. a) e c) del Regolamento AIA.

Secondo detta norma infatti recante “Doveri degli Arbitri”: 1. Gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità. 2. Gli stessi devono osservare lo Statuto e le altre norme federali, nonché ogni altra direttiva e disposizione emanata dagli organi federali. 3. Gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati: (…) c) ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale.”

Alla luce di quanto prescritto non può di certo tollerarsi o ritenersi legittimo che il direttore di gara, che proprio per il ruolo che ricopre deve osservare un contegno ispirato al decoro, alla rettitudine, ed alla probità, usi le riportate espressioni nei confronti degli atleti che dirige e da cui pretende un comportamento corretto.

In conclusione, deve pertanto ravvisarsi la responsabilità del deferito per le violazioni contestate con applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Angel Augusto Montero Auria la sanzione di mesi 6 (sei) di sospensione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 27 settembre 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Roberto Pellegrini                                                                Carlo Sica

 

Depositato in data 4 ottobre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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