F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0070/TFN – SD del 7 Ottobre 2024 (motivazioni) – Stefano Bisogno e ASD Vis Mediterranea Soccer – Reg. Prot. 60/TFN-SD

Decisione/0070/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0060/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Serena Callipari – Componente

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 ottobre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 5730/1138pf23-24 GC/SA/mg, del 5 settembre 2024 nei confronti del sig. Stefano Bisogno e della società ASD Vis Mediterranea Soccer, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. 5730/1138pf23-24 GC/SA/mg del 3 settembre 2024, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1. il sig. Stefano Bisogno, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Vis Mediterranea Soccer, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, e dell’obbligo di “accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara” di cui all’art. 62, comma 1, delle N.O.I.F., per non aver adottato le opportune misure idonee a prevenire che, in occasione della gara Vis Mediterranea Soccer-Trastevere Calcio Roma del 21/04/2024, valevole per il Campionato Femminile di Serie C – Girone “C”, un assiduo sostenitore della propria squadra entrasse nel terreno di gioco e aggredisse fisicamente una calciatrice avversaria, il tutto come meglio descritto nella parte motiva;

2. la società A.S.D. Vis Mediterranea Soccer per rispondere:

a) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Stefano Bisogno, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Vis Mediterranea Soccer, e dal sig. Vittorio Belotti, assiduo sostenitore della stessa, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

b) a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 26 del C.G.S. per il quale “le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell’impianto sportivo (…) se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone”.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto la “Trasmissione atti del Giudice Sportivo del Dipartimento Calcio Femminile per accertamenti in ordine agli episodi di violenza verificatisi in occasione della gara Vis Mediterranea Soccer-Trastevere del 21 aprile 2024”, risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 21 maggio 2024 al n. 1138 PF 23-24.

Nel corso dell’attività istruttoria sono stati acquisiti, previa rituale richiesta: la nota 24/40-4/2024 del 29/05/2024 dei Carabinieri di Montoro; i fogli Censimento della A.S.D. Vis Mediterranea Soccer; la comunicazione del C.R. Campania del 03/06/2024; gli atti del proc. 2137/24 mod.21 della P.R. di Avellino; le note Q 2.2/ Div. Ant/2024 del 08/06/2024 e Q 2.2/ Div. Ant/2024 del 26/06/2024 della Questura di Avellino; la Comunicazione del 02/07/2024 della P.R. di Avellino; il CD contenente 2 file .mp4 trasmessi dalla P.R. di Avellino; il fascicolo fotografico degli eventi.

Sono inoltre stati sentiti il sig. Bisogno Stefano, qualità in atti, e il sig.  Formica Osvaldo, dirigente tesserato per la società deferita. Ritualmente notificata in data 26.7.2024 la Comunicazione di conclusione delle indagini, le parti incolpate non hanno svolto alcuna attività difensiva.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 3 ottobre 2024, i deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

All’udienza del 3 ottobre 2024, svoltasi in modalità videoconferenza, ha preso parte il Sostituto procuratore federale, avv. Lorenzo Giua.

Nessuno è comparso per i deferiti, cui la convocazione per l’udienza risulta ritualmente notificata a mezzo pec in data 5 settembre 2024.

L’avv. Lorenzo Giua, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre) nei confronti del sig. Stefano Bisogno e dell’ammenda di 1.000,00 (mille/00) nei confronti della società. All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

Il procedimento di che trattasi trae origine dalla trasmissione degli atti alla Procura Federale disposta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Calcio Femminile, come da C.U. n. 774 del 24.4.2024.

All’esito delle gare del 21.4.2024, invero, il competente G.S., in base alle risultanze degli atti ufficiali, adottava nei confronti della ASD Vis Mediterranea Soccer i provvedimenti disciplinari della disputa di 5 (cinque) gare a porte chiuse, dell’ammenda di 5.000,00 (cinquemila/00) e della squalifica del campo di giuoco per 5 (cinque) gare.

I provvedimenti erano così motivati: “Per assembramento ostile al termine della gara tra le proprie calciatrici e quelle avversarie, le quali si spintonavano a vicenda determinando una vistosa e pericolosa confusione. Per la presenza indebita, al termine della gara di persona non autorizzata, riconducibile alla società ospitante in quanto indossante un giubbotto sportivo di colore blu con il logo della Società in questione ed un cappellino rosso, il quale inveiva con tono minaccioso e offensivo nei confronti dei dirigenti e delle calciatrici del Trastevere ed assumeva atteggiamenti protettivi all'indirizzo delle calciatrici della società Vis Mediterranea Soccer. Nella circostanza, inoltre, il suddetto, in presenza tra gli altri, di un assistente arbitrale, con violenza, colpiva con un pugno sotto il mento una calciatrice del Trastevere la quale si accasciava a terra dolorante e veniva soccorsa, per dieci minuti, dal personale sanitario presente. (RA-RAA). Si trasmettono gli atti alla Procura Federale per il seguito di competenza.”

Il fatto storico riportato nella delibera del G.S. e trasfuso nel C.U. n.77 del 24.4.2024, tratto dai referti dell’Arbitro e dell’Assistente designato per la gara, va dato per accertato e, anche a non volere considerare che detti documenti facciano piena prova circa “i fatti

accaduti” (art. 61, co. 1, CGS), non risulta che siano stati oggetto di contestazione davanti al Giudice Sportivo.

Del resto, per quanto qui occorra, i fatti hanno trovato ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese dallo stesso Arbitro, sentito a s.i.t. in data 27.4.2024 dai Carabinieri di Bari su delega della P.G. di Avellino.

Quanto all’autore materiale dei fatti, nei cui confronti a seguito della denuncia della calciatrice e della informativa di reato trasmessa dai Carabinieri di Montoro è stato aperto dalla P.R. di Avellino il p.p. n.2137 RGNR, in data 12.6.2024 il Questore di Avellino ne ha disposto il DASPO per la durata di anni 2 (due).

Che i fatti si siano verificati, comunque, non è argomento oggetto del presente procedimento.

Quello che invece qui si ascrive al sig. Stefano Bisogno, cui in qualità di legale responsabile della società incombeva l’onere di adottare le opportune misure idonee a prevenire che, in occasione della gara in questione, “un assiduo sostenitore della propria

squadra entrasse nel terreno di gioco e aggredisse fisicamente una calciatrice avversaria”, è la mancata adozione delle opportune misure atte ad “accogliere cortesemente e (di) ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara” di cui all’art. 62, comma 1, delle N.O.I.F..

Sulla mancata adozione di tali provvedimenti, questo Tribunale ritiene che non vi siano dubbi e che la responsabilità del deferito possa affermarsi con ragionevole certezza, standard probatorio più che sufficiente per la declinazione di colpevolezza.

Il Bisogno, che non è comparso e non ha fatto pervenire memorie difensive, non ha dedotto, né allegato alcuna prova in ordine all’adozione delle necessarie misure atte a prevenire atti di violenza dei propri sostenitori, a nulla rilevando che nella specie si sia trattato di un solo sostenitore.

Resta infatti indimostrato, come riferito in sede di audizione, che l’incombenza degli accessi al recinto di gioco fosse gestita dal Comune di Montoro con personale proprio, circostanza che, quand’anche vera, non esimeva dall’onere di adottare le opportune misure idonee a prevenire quanto poi verificatosi.

Dal referto arbitrale, inoltre, risulta anche l’assenza della Forza Pubblica, onde incombeva viepiù sulla società ospitante e, per essa, sul suo legale rappresentante, l’onere di provvedere alla sicurezza mentre, come annotato dall’arbitro sul punto, “nonostante mi fosse stato consegnato il foglio relativo alla presenza di forza pubblica sostitutiva, la stessa non è mai stata presente durante tutta la gara”.

In aggiunta a tanto, in sede di audizione l’incolpato ha finanche dichiarato che, pur avendo visto dalla sua posizione esterna al terreno di giuoco, ma con visione sullo stesso, che a fine gara le sue calciatrici “venivano assalite dalla panchina del Trastevere e

dalle calciatrici in campo di quella squadra”, preferiva fare ritorno a casa, onde apprendeva solo in un secondo momento dell’aggressione da parte del Belotti, senza alcuna specificazione sul “tipo di contatto […] avvenuto tra il Bellotti e la calciatrice”. Che il Presidente di una squadra assista inerme anche solo ad un tentativo di aggressione in danno dei propri tesserati e si allontani senza nemmeno tentare di placare gli animi e/o di dividere in contendenti, è circostanza quanto meno inverosimile.

Pur tuttavia, per come riferita, non depone in favore dell’incolpato che, pur nella consapevolezza della mancata adozione di una benché minima misura preventiva, di fronte ad una situazione potenzialmente pericolosa, per non dir d’altro, nulla ha fatto per evitare che, come poi verificatosi, degenerasse in una vera e propria aggressione fisica da parte di un tifoso in danno di una calciatrice della squadra ospite.

Dei fatti ascritti al sig. Bisogno risponde, a titolo di responsabilità diretta, l’ASD Mediterranea Soccer ai sensi dell’art. 6, co. 1, CGS.

Quanto alla contestata responsabilità anche ex arrt. 6, co. 3, e 26 del CGS di contro, si ritiene di non potersi provvedere in ragione del divieto del bis in idem.

Il principio del ne bis in idem, infatti, “rappresenta una articolazione specifica del diritto di difesa e dei principi del giusto processo che - a norma dell’art. 44, comma 1, CGS - valgono anche per il processo sportivo” (CFA, n. 134/2023-2024; CFA n. 30/20242025).

Tale principio va pertanto applicato anche alla vicenda in scrutinio, considerato che i fatti ascritti alla società a titolo di responsabilità oggettiva e propria, come descritti nella parte motiva dell’atto di deferimento, sono a ben vedere esattamente sovrapponibili a quanto già oggetto di deliberazione da parte del competente G.S., che per tali fatti ha già adottato i provvedimenti disciplinari di cui al richiamato C.U. n. 77 del 24.4.2024.

Quanto alle sanzioni da irrogare si osserva, preliminarmente, che la sanzione non può non rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall’art. 44, comma 5, CGS solo così potendo svolgere la funzione propria di prevenzione sociale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita; essa deve quindi essere “necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo” (Cfr. CFA - S.U. n. 110-2022/2023).

Fatta applicazione dei richiamati principi, tenuto conto dello svolgimento dei fatti così come emerso dagli atti ufficiali, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Stefano Bisogno, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società ASD Vis Mediterranea Soccer, euro 700,00 (settecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 ottobre 2024.

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                                  Carlo Sica

 

Depositato in data 7 ottobre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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