F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0073/TFN – SD del 9 Ottobre 2024 (motivazioni) – Omissis – Reg. Prot. 209/TFN-SD
Decisione/0073/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0209/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini – Componente (Relatore)
Serena Callipari – Componente
Giammaria Camici – Componente
Amedeo Citarella – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell’udienza fissata il 3 ottobre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. - omissis -, la seguente
DECISIONE
Con atto del - omissis -, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:
1) Sig. - Omissis - all’epoca dei fatti tesserato quale tecnico per - omissis -, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità che devono essere osservati in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, per avere, approfittando del proprio ruolo di allenatore della squadra di calcio giovanile femminile omissis -, intrattenuto una relazione sentimentale nel periodo gennaio-giugno 2023 con - omissis -, all’epoca dei fatti di anni 13 fino al - omissis - e tesserata con - omissis - (ovvero fino al momento della scoperta della relazione da parte dei familiari della tredicenne avvenuta nel luglio del 2023) e per aver avuto dei rapporti sessuali con la minore - omissis -, quantomeno nel mese di maggio 2023 come si evince dalle indagini penali espletate, anche approfittando della grave fragilità psicologica della ragazza, sfociata nel ricovero presso il reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale - omissis -, dall’inizio del mese di luglio 2023 fino al 14/07/2023, nonché dal 17/07/2023 fino al 15/09/2023; tale condotta è stata ritenuta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 609 quater c.p. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale - omissis -, come contestato nell’avviso della conclusione delle indagini preliminari depositato in data - omissis -, con il seguente capo di imputazione: “perché abusando della qualità di allenatore della squadra femminile ove milita - omissis - (nata il - omissis -), che le era stata affidata anche per ragioni di cura, vigilanza ed educazione sportiva, approfittando del momento di difficoltà psicologica che la ragazza stava vivendo e dell’infatuazione che aveva nei suoi confronti, compiva atti sessuali con la predetta, minore di anni 14, consumando un rapporto sessuale nella propria abitazione. - Omissis -."
La fase istruttoria
In data 24.11.2023 la Procura Federale, a seguito della segnalazione ricevuta, in data 21.11.23, dalla Procura Generale dello Sport del CONI, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. - omissis - avente ad oggetto “Segnalazione della Procura Generale dello Sport in ordine ad una notizia stampa pubblicata sul sito "ansa.it" e relativa alla notifica di un'ordinanza di divieto di avvicinamento emessa dal GIP del Tribunale di - omissis - nei confronti di un tesserato FIGC”.
Con la richiamata nota, n. prot. - omissis -, la PGS CONI inoltrava alla Procura Federale, per quanto di competenza, un articolo pubblicato sul sito dell’ANSA avente ad oggetto l’emissione, da parte del Gip del Tribunale di - omissis -, della misura cautelare del divieto di avvicinamento di cui all’art. 282 ter c.p.p., nei confronti di un allenatore di calcio femminile, indagato per abusi su un’atleta di 13 anni.
A seguito di tale segnalazione, l’Ufficio inquirente provvedeva a richiedere all’Autorità Giudiziaria procedente copia della predetta Ordinanza, che, previa autorizzazione, veniva tempestivamente trasmessa, consentendo così l’identificazione del soggetto indagato in - omissis -, all’epoca allenatore della società - omissis -.
Successivamente, veniva altresì richiesto alla Procura della Repubblica di - omissis - l’intero fascicolo istruttorio, relativamente al quale si era proceduto ad emettere l’avviso di conclusione delle indagini preliminari con la contestazione del reato di cui all’art. 609 quater in danno della minore degli anni 14 - omissis -.
All’esito dell’esame del suddetto fascicolo istruttorio, la Procura Federale, in data 04.03.2024, notificava al sig. - omissis - la comunicazione di chiusura delle indagini contestando quanto poi oggetto del deferimento.
Successivamente, nei termini di rito e non essendo pervenute istanze e/o memorie difensive, la Procura Federale, con atto del omissis -, deferiva l’odierno incolpato innanzi a questo Tribunale.
La fase predibattimentale e l’udienza del 7 maggio 2024
Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 07.05.2024, il deferito, a mezzo del proprio difensore, faceva pervenire memoria difensiva, con la quale, preliminarmente, eccepiva il difetto di giurisdizione, non essendovi in atti la prova che i fatti addebitati fossero maturati in “un contesto sportivo”; eccepiva altresì il mancato rispetto dei termini processuali, individuando quale termine a quo la trasmissione dell’intero fascicolo processuale da parte della Procura della Repubblica di - omissis -, avvenuta in data 17.12.23.
Sempre in via preliminare, chiedeva inoltre la sospensione del procedimento in attesa del giudicato penale, rappresentando altresì come fosse fissata a breve l’udienza preliminare davanti al Gup di - omissis -.
Nel merito chiedeva infine il proscioglimento del deferito, attesa "l’insufficienza e/o discordia degli elementi probatori per la carenza di credibilità in capo alla presunta persona offesa."
All’udienza del 07.05.2024, tenutasi in modalità videoconferenza come da decreto 1.07.2023 del Presidente del Tribunale, erano presenti il Sostituto Procuratore Avv. Lorenzo Giua in rappresentanza della Procura Federale, nonché l’Avv. Filippo Pirisi per la parte deferita - omissis -.
Il Tribunale, preliminarmente, in parziale accoglimento dell’istanza difensiva di sospensione del procedimento, pronunciava la seguente ordinanza: “Il Tribunale … ritenuto opportuno attendere l’esito dell’udienza preliminare avanti al GUP di - omissis - prevista per il 25 settembre 2024, rinvia la trattazione del procedimento all’udienza del 3 ottobre 2024, ore 10:30, in modalità videoconferenza e con sospensione dei termini procedimentali ex art. 38, comma 5, lett. d), CGS CONI.
Onera entrambe le parti di depositare copia del provvedimento del GUP entro il 1° ottobre 2024, ore 16:00.
Rimette copia degli atti alla Procura Federale perché valuti la posizione, come emergente dagli atti procedimentali, del sig. Matteo Ingrosso”.
La fase predibattimentale e l’udienza del 03.10.2024
In data 30.9.24, l’Avv. Pirisi depositava sul portale telematico la mail ricevuta dall’Avv. Francesco Vasini, difensore di fiducia del Omissis - nel procedimento penale, nella quale si comunicava il disposto rinvio dell’udienza preliminare, finalizzato a definire con il PM procedente un accordo sanzionatorio.
Analogamente, in data 2.10.24, la Procura Federale depositava in atti, una nota del Presidente della Sezione Penale del Tribunale di - Omissis -, la quale, nel riscontrare la richiesta della Procura Federale del 26.9.24, comunicava che, all’udienza del 25.9.24 aveva rinviato il procedimento penale pendente nei confronti del sig. - Omissis -, all’esito della richiesta di rinvio formulata dalle parti al fine di formalizzare una richiesta di patteggiamento.
Veniva altresì allegato il verbale di udienza, nonché la richiesta di rinvio del difensore dell’imputato, motivata dalla necessità di acquisire l’accettazione della minore all’avanzata proposta risarcitoria, ritenuta condizione essenziale dal PM per definire il procedimento ai sensi dell’art. 444 c.p.p..
Nell’istanza veniva altresì precisato di non aver potuto raccogliere tale accettazione atteso il ricovero della minore presso una struttura sanitaria.
Il dibattimento
All’udienza del 3.10.2024, tenutasi in modalità videoconferenza, erano presenti il Sostituto Procuratore Avv. Lorenzo Giua in rappresentanza della Procura Federale e l’Avv. Filippo Pirisi per la parte deferita.
Il Presidente dava quindi la parola al rappresentante della Procura Federale il quale, preliminarmente, eccepiva l’infondatezza delle eccezioni preliminari e, illustrato brevemente il deferimento, concludeva per l’irrogazione al sig. - Omissis - della sanzione di anni cinque di squalifica con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
Prendeva poi la parola l’Avv. Filippo Pirisi, il quale, preliminarmente, insisteva nella richiesta di rinvio ritenendo opportuno il previo vaglio dell’Autorità Giudiziaria ordinaria; in subordine, nel riportarsi alla memoria difensiva versata in atti ed alle eccezioni preliminari ivi esposte, ne chiedeva l’accoglimento, con conseguente proscioglimento del proprio assistito.
La decisione
Il Collegio, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, preliminarmente, ritiene che le eccezioni in rito proposte dalla difesa del deferito non possano trovare accoglimento.
Deve, in primis, essere rigettata l’istanza difensiva di sospensione del procedimento in attesa della formazione del giudicato penale.
Come è noto, attesa l’autonomia della Giustizia Sportiva, la mera pendenza di un procedimento penale non può costituire valida causa di giustificazione della richiesta di sospensione.
Non può peraltro non rilevarsi che il rinvio dell’Udienza Preliminare è stato disposto dal GUP, su concorde richiesta delle parti, al solo fine di acquisire l’accettazione della persona offesa, ricoverata presso una struttura sanitaria, della proposta risarcitoria propedeutica al perfezionamento dell’accordo con il PM per una richiesta di patteggiamento.
Come si evince dalla documentazione versata da ultimo in atti, infatti, il - Omissis - ha concordato con il PM procedente, ex art. 444 c.p.p, una pena – di cui non è indicata l’entità – la cui formalizzazione è subordinata all’accettazione della proposta risarcitoria avanzata dall’imputato.
Anche sotto tale profilo, non si rinvengono ragioni per accogliere l’istanza di rinvio, sussistendo in atti tutti gli elementi conoscitivi della vicenda per poterla decidere.
Quanto al supposto difetto di giurisdizione, la difesa non sembra fare buon governo delle decisioni della giurisprudenza endo ed eso federale espressamente richiamate.
Deve, infatti, rilevarsi che, ancor prima della decisione 10/24 del Collegio di garanzia a SS.UU citata dal difensore, la giurisprudenza di questo Tribunale, (confermata dalla Corte di Appello Federale) ha sempre ancorato, in ossequio al dettato letterale dell’art. 4 del CGS, l’irrogazione di sanzioni disciplinari alla riferibilità o riconducibilità della condotta a qualsiasi attività comunque rilevante per l’ordinamento federale, in ogni rapporto, a qualsiasi titolo, riferibile all’attività sportiva.
A corollario di tale interpretazione letterale, si è ritenuta esclusa la giurisdizione sportiva relativamente a fatti sussumibili nell’alveo della sfera meramente privata del deferito, del tutto avulsi dal contesto sportivo. (40/TFNSD/ 2023-2024).
Nel caso di specie, le condotte contestate hanno indubitabilmente tratto origine in un contesto sportivo e maturate proprio in virtù del rapporto di fiducia instaurato tra la minore ed il proprio allenatore, con conseguente rilevanza per la giustizia sportiva. L’estrema gravità dei fatti e la loro rilevanza anche all’interno dell’ordinamento sportivo si evince altresì dalla stessa imputazione formulata dal PM di - Omissis - nella richiesta di rinvio a giudizio, laddove è dato leggere “… perché abusando della qualità di allenatore della squadra di calcio femminile ove milita - omissis -(nata il ...) che le era stata affidata anche per ragioni di cura, vigilanza ed educazione sportiva…”.
Tale fattispecie, di grave compromissione dei valori e doveri di lealtà, correttezza e probità cui si ispira l’Ordinamento sportivo, è pertanto soggetta al sindacato degli Organi di giustizia federale.
Né, in contrario, assume rilevanza il disposto del comma 8 dell’art. 28 bis del CGS FIGC, entrato in vigore in data 1° settembre 2024, sia perché riguardante i fatti non connessi all’attività sportiva, sia perché normativa successiva ai fatti oggetto del presente procedimento disciplinare.
Analogamente deve essere disattesa l’eccezione in ordine al mancato rispetto dei termini processuali.
L’art. 118 co. 2 del CGS prevede che “il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o prive della compiuta identificazione del denunciante”.
Ai sensi dell’art. 119 co. 3 CGS, inoltre, “ la notizia dell’illecito è iscritta nel registro di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del procuratore Federale o da quando lo stesso Procuratore l’ha acquisita di propria iniziativa”.
Infine l’art. 129 co. 3 CGS consente al Procuratore Federale, qualora ritenga che “ presso l’Ufficio del Pubblico Ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato, siano stati formali atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni” di richiederne l’acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport presso il CONI. Nel caso di specie, il Procuratore Federale, ricevuta, in data 21.11.23, la segnalazione della PGS (certamente non qualificabile quale soggetto non pienamente identificabile) con allegata una notizia stampa relativa all’emissione di un’Ordinanza di misura cautelare nei confronti di un allenatore di calcio, di cui non venivano riportate le generalità, si attivava tempestivamente al fine di ottenere copia del suddetto provvedimento, per verificare non solo la fondatezza della notizia, ma soprattutto la riconducibilità del fatto delittuoso ad un soggetto tesserato o comunque rilevante per l’Ordinamento federale.
In data 23.11.23, il Gip di - Omissis - trasmetteva l’ordinanza richiesta, ove erano indicate le generalità dei soggetti coinvolti e le condotte illecite contestate e, pertanto, in data 24.11.23, il Procuratore Federale procedeva, correttamente e tempestivamente, all’iscrizione della notizia di illecito così compiutamente acquisita.
Come chiarito nelle pronunce richiamate dallo stesso difensore, le notizie stampa afferenti ad un’indagine penale possono essere ritenute insufficienti a costituire prova della piena conoscenza, rappresentando, piuttosto, il propellente per la diligente azione conoscitiva posta in essere dalla Procura Federale presso gli Uffici giudiziari procedenti. Una volta assolto tale onere, e percepiti gli esiti utili attraverso la ricezione degli atti, può iniziare a decorrere il termine di cui all’art. 119 CGS citato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal difensore, pertanto, la “ notitia criminis” non è stata assunta dalla Procura Federale con la trasmissione del fascicolo del PM, avvenuta in data 17.12.23, bensì con l’acquisizione, in data 23.11.23, dell’ordinanza cautelare emessa nei confronti dell’indagato.
Tanto premesso, nel merito, il Tribunale ritiene che vada affermata la responsabilità disciplinare del sig. - Omissis - per i fatti allo stesso ascritti nell’odierna incolpazione.
Dagli atti del procedimento penale pendente nei confronti del deferito è emerso che il sig. - Omissis -, allenatore delle squadre giovanili femminili del - Omissis -, abbia intrattenuto per diversi mesi una relazione sentimentale con una sua calciatrice, infraquattordicenne, consumando con la stessa anche un rapporto sessuale.
Il procedimento penale traeva origine dalla denuncia – querela sporta, in data 21.07.23, poi integrata in data 3.10.23, dalla sig.ra - Omissis -, madre della minore, la quale esponeva che la figlia, in cura dal 2022 per disturbi comportamentali, alimentari ed episodi di autolesionismo, nel luglio 2023 veniva ricoverata presso il reparto di Neuropsichiatria infantile di - omissis -, a causa di un grave peggioramento delle sue condizioni. In occasione del ricovero della minore ed al fine di fornire informazioni utili ai sanitari per individuare l’origine del disagio, la signora riferiva di alcune molestie ricevute via Instagram dalla figlia da un dirigente della squadra di calcio femminile dalla stessa frequentata; rappresentava altresì di aver informato della circostanza l’allenatore della squadra, odierno deferito, al quale la minore era molto legata.
Al fine di illustrare i rapporti intrattenuti con il suddetto allenatore, veniva altresì riferito in querela come i genitori della minore nutrissero ampia fiducia nei confronti del - omissis -, con il quale si confrontavano sulle problematiche psicologiche della figlia, giungendo anche ad instaurare un rapporto di confidenza con i suoi genitori, i quali, avendo vissuto analoga situazione con la propria figlia, si mostravano disponibili ad ospitare saltuariamente la ragazza; tale disponibilità veniva accolta con favore dai predetti per far evadere la figlia dal contesto familiare, ove sosteneva di voler porre in essere i propositi autolesionistici.
Solo in occasione del ricovero della minore, apprendevano però dai sanitari che la figlia avrebbe intrattenuto, a far data da gennaio 2023, una relazione sentimentale con il - omissis -, con il quale, nel maggio 2023, a casa di quest’ultimo, avrebbe consumato un rapporto sessuale.
Tale circostanza, che inizialmente la ragazza aveva tentato di celare ai professionisti che l’avevano in cura, veniva poi dalla stessa confessata anche alla madre, solo dopo aver compreso che la circostanza sarebbe comunque emersa, avendo dovuto consegnare il telefono cellulare alla psicoterapeuta per il successivo inoltro all’Autorità giudiziaria.
Come evidenziato nell’ordinanza cautelare, la ricostruzione fornita dalla parte offesa, inizialmente reticente a svelare la natura del rapporto con il - Omissis -, appare confermata dalle ulteriori risultanze investigative ed in particolare dalle dichiarazioni dei familiari e dei sanitari, nonché dagli screenshot delle chat e dai messaggi audio acquisiti dalla PG, come compendiati nelle informative di reato, dai quali si evince finanche il tentativo del - Omissis - di manipolare la minore, inducendola a ridimensionare la natura dei loro rapporti.
La piattaforma probatoria ha pertanto disvelato l’illecita condotta del deferito posta in essere nei confronti di un’infraquattordicenne allo stesso affidata, non solo per motivi sportivi, e che, anche solo per la minore età, versava in stato di inferiorità.
Le circostanze sopra richiamate evidenziano come le condotte contestate, confermate da plurimi riscontri dichiarativi e documentali, abbiano tratto origine dal rapporto di fiducia instaurato in virtù del ruolo di tecnico ricoperto dal deferito, con conseguente rilevanza per la giustizia sportiva.
La tutela dei minori nell’ambito dell’ordinamento sportivo è, come è noto, presidiata da cogenti normative che impongono ai dirigenti delle società di conformare la loro condotta al primario obiettivo di garantire ai ragazzi di crescere e maturare nello sport. Lo stesso “Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri dello staff – FIGC Settore Giovanile Scolastico- tutela dei minori”, indipendentemente dai fatti penalmente rilevanti, mira ad assicurare ad ogni ragazzo il diritto di beneficiare di un ambiente sano ed il diritto di praticare lo sport in assoluta sicurezza, vietando ai soggetti sopra indicati, non solo di intrattenere rapporti sessuali con i minorenni, ma ogni relazione che possa essere comunque considerata un abuso.
Ritiene pertanto il Collegio che le condotte riportate nel capo di incolpazione costituiscano una gravissima e palese violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono informare l’agire di ogni soggetto dell’Ordinamento sportivo.
Come ricordato anche in recenti decisioni di questo Tribunale (cfr. decisione n. 96/TFNSD/2021/2022 e giurisprudenza ivi citata) è principio consolidato che per l’affermazione della responsabilità di un soggetto incolpato di una violazione disciplinare sia sufficiente nell’ambito della giustizia sportiva, anche per i minori poteri di cui dispone l’organo giudicante e per la rapidità con cui è necessario dirimere le controversie, un grado di certezza inferiore all’esclusione di “ogni ragionevole dubbio” che è invece necessario nel processo penale, purché l’accertamento sia comunque idoneo a far acquisire una “ragionevole certezza” in ordine alla commissione dell’illecito.
Occorre peraltro rilevare che, nella vicenda in esame, il deferito non ha neanche ritenuto di fornire una sua versione dei fatti, giungendo, altresì, in sede penale, a concordare una pena ai sensi e per gli effetti dell’art. 444 c.p.p., manifestando concreta volontà di risarcire il danno inferto.
Sotto il profilo sanzionatorio, la gravità dei fatti, in relazione all’età della minore ed alle notorie difficoltà psicologiche dalla stessa patite, rendono il - Omissis - incompatibile con i valori ed i principi dell’ordinamento sportivo.
La sanzione non può dunque che essere determinata nella misura massima di cinque anni di squalifica con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della FIGC, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. h), ultimo periodo, CGS.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. - Omissis - la sanzione di anni 5 (cinque) di squalifica, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
Così deciso nella Camera di consiglio del 3 ottobre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Antonella Arpini Carlo Sica
Depositato in data 9 ottobre 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai