F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0074/TFN – SD del 14 Ottobre 2024 (motivazioni) – Vincenzo Tagliente, Antonia Caliolo e ASD Olimpia Carovigno – Reg. Prot. 54/TFN-SD
Decisione/0074/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0054/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini – Componente
Giammaria Camici - Componente
Amedeo Citarella – Componente
Roberto Pellegrini - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 ottobre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 5632/1102pf2324/GC/GR/ff del 3 settembre 2024 nei confronti del sig. Vincenzo Tagliente e della sig.ra Antonia Caliolo, nonché nei confronti della società ASD Olimpia Carovigno, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 3 settembre, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
- la sig.ra Antonia Caliolo, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Olimpia Carovigno per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 38, comma 1,delle N.O.I.F., per avere, nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024, omesso di tesserare il sig. Vincenzo Tagliente, allenatore UEFA B iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché per aver consentito e/o comunque non impedito che lo stesso svolgesse il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra Under 15 ed Under 17 della società dalla stessa rappresentata in occasione di molteplici gare valevoli per il campionato Giovanissimi e Allievi, sebbene all’epoca delle gare il sig. Vincenzo Tagliente non fosse tesserato per la società A.S.D. Olimpia Carovigno, per la quale ha prestato la propria attività;
- il sig. Vincenzo Tagliente, allenatore UEFA B iscritto all’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C., all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Olimpia Carovigno e comunque rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’ art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. nonché degli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto, nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra Under 15 ed Under 17 della società A.S.D. Olimpia Carovigno in occasione di molteplici gare valevoli per il campionato Giovanissimi e Allievi , sebbene all’epoca delle gare lo stesso non fosse tesserato per la società A.S.D. Olimpia Carovigno, per la quale ha prestato la propria attività;
- la società A.S.D. olimpia Carovigno, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Antonia Caliolo e Vincenzo Tagliente, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
La Procura acquisiva in sede di istruttoria diversi documenti, tra i quali, di particolare valenza dimostrativa dell’illecito:
1. provvedimento di stralcio Prot. 28000/960pfi23-24/PM/vdb unitamente ai seguenti atti:
- nota del Settore Tecnico della F.I.G.C del 18 aprile 2024, afferente il mancato tesseramento per la stagione sportiva 2023 – 2024 del sig. Vincenzo Tagliente, tecnico iscritto all’albo del Settore Tecnico, in possesso di qualifica UEFA B;
- verbale di audizione del sig. Vincenzo Tagliente, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Olimpia Carovigno e comunque rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, del 3 maggio 2024;
2. foglio censimento della società A.S.D. Olimpia Carovigno per la stagione sportiva 2023 - 2024;
3. organigramma della società A.S.D. Olimpia Carovigno relativo alla stagione sportiva 2023 – 2024;
4. scheda storica di tesseramento del sig. Vincenzo Tagliente;
5. distinte delle gare valevoli per il campionato Giovanissimi e Allievi disputate dalla società A.S.D. Olimpia Carovigno nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024;
6. verbale di audizione del sig. Vincenzo Tagliente, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Olimpia Carovigno e comunque rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, del 17 giugno 2024.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale fissava inizialmente l’udienza del 24 settembre 2024 per la discussione del deferimento; con Ordinanza di pari data si accoglieva però la richiesta di rinvio avanzata dalla Procura Federale e dai deferiti, finalizzata alla possibilità di trovare un accordo ex art. 127 CGS; veniva pertanto fissata l’udienza del 3 ottobre 2024. I deferiti non facevano pervenire in ogni caso alcuna memoria difensiva.
Il dibattimento
In sede di discussione, all’udienza del 3 ottobre 2024, erano presenti l’Avv. Vincenzo Giua in rappresentanza della Procura Federale, nonché i deferiti personalmente: sig. Vincenzo Tagliente e sig.ra Antonia Caliolo. Tutti i comparenti davano preliminarmente atto del fallimento circa l’ipotizzato accordo ex art. 127 CGS.
L’Avv. Giua si riportava, quindi, integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento e chiedeva irrogarsi ai deferiti le seguenti sanzioni: 6 (sei) mesi di squalifica per il sig. Tagliente; 6 (sei) mesi inibizione per la sig.ra Antonia Caliolo; 800 (ottocento) euro di ammenda per la A.S.D. Olimpia Carovigno.
I deferiti riconoscevano gli illeciti commessi, che riferivano però accaduti in piena buona fede per mera dimenticanza, essendo, il sig. Tagliente, sempre stato tesserato per le stagioni passate e rispettoso delle regole federali.
La decisione
La violazione contestata è stata confermata dagli stessi deferiti, i quali hanno riconosciuto che per la stagione sportiva 2023 – 2024 il sig. Tagliente ha svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra Under 15 ed Under 17 della società A.S.D. Olimpia Carovigno senza però essere preventivamente tesserato per la medesima Società. Non possono sul punto accogliersi le tesi difensive avanzate dai deferiti e legate alla mera dimenticanza, in buona fede, di procedere al necessario tesseramento, che ad oggi sarebbe stato comunque debitamente perfezionato per il futuro. L’obbligo di tesseramento è infatti un onere fondamentale per i soggetti affiliati all’ordinamento ed ha una rilevanza importante anche in tema di coperture assicurative e sanitarie specie con riguardo alle attività che coinvolgono giovani calciatori; tale obbligo, al pari degli altri oneri ed adempimenti richiesti dall’ordinamento federale, non può essere disatteso per colposa negligenza.
Nel quadro istruttorio presentato ed alla luce delle dichiarazioni confessorie rese anche in udienza, deve pertanto ravvisarsi la responsabilità dei deferiti per le violazioni contestate con conseguente applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Vincenzo Tagliente, mesi 6 (sei) di squalifica;
- alla sig.ra Antonia Caliolo, mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla società ASD Olimpia Carovigno, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 3 ottobre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Roberto Pellegrini Carlo Sica
Depositato in data 14 ottobre 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai