F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0079/TFN – SD del 18 Ottobre 2024 (motivazioni) – Fabio Baraldi, Ciro Barone e la società ASD Football Club Casoria – Reg. Prot. 64/TFN-SD

Decisione/0079/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0064/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Giammaria Camici – Presidente

Gaetano Berretta – Componente

Paolo Clarizia - Componente (Relatore)

Andrea Fedeli – Componente

Francesca Paola Rinaldi - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 ottobre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7105/1152pf2324/GC/GR/ff del 18 settembre 2024 nei confronti dei sigg.ri Fabio Baraldi e Ciro Barone, nonché nei confronti della società ASD Football Club Casoria (già Qualiano Calcio FC), la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto depositato il 18 settembre 2024 il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale:

1. sig. Fabio Baraldi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Qualiano Calcio F.C. (oggi A.S.D. Football Club Casoria), per rispondere: "della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 commi 1 e 4 delle N.O.I.F. e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Qualiano Calcio F.C. (oggi A.S.D. Football Club Casoria), consentito e comunque non impedito al Sig. Ciro Barone, iscritto nell’albo del settore tecnico e tesserato nella stagione sportiva 2023-2024 con la società A.S.D. Mariglianese, di svolgere dal mese di gennaio 2024 e sino al termine della stagione, l’attività di allenatore della squadra della società del Qualiano Calcio F.C. (oggi A.S.D. Football Club Casoria) militante nel Campionato Provinciale Under 17 – Girone A, come emerge dalle distinte ufficiali di gara, in assenza di tesseramento e svolgendo di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva".

2. sig. Ciro Barone, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Mariglianese Calcio, per rispondere: " della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33 comma 1, 37 comma 1 e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38 commi 1 e 4 delle N.O.I.F. poiché nella stagione sportiva 2023-2024 - e precisamente dal mese di gennaio 2024 e sino al termine della stagione sportiva – benché tesserato con la società A.S.D. Mariglianese ha svolto l’attività di allenatore della squadra della società del Qualiano Calcio F.C. (oggi A.S.D. Football Club Casoria) militante nel Campionato Provinciale Under 17 – Girone A, come emerge dalle distinte ufficiali di gara, in assenza di tesseramento e svolgendo di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva".

3. la società Qualiano Calcio F.C. (oggi A.S.D. Football Club Casoria): "a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Fabio Baraldi e Ciro Barone così come descritti nei precedenti capi di incolpazione”.

La fase istruttoria e predibattimentale

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del 9 maggio 2024 della società A.S.D. Mariglianese Calcio, relativa ad un presunto comportamento antiregolamentare posto in essere dal proprio tecnico tesserato sig. Ciro Barone, il quale avrebbe prestato la propria attività per la società Qualiano Calcio F.C. (oggi A.S.D. Football Club Casoria).

In particolare, la prefata società rappresentava che Ciro Barone, tesserato con la segnalante dal 28.8.2023, in un primo momento, come “Responsabile Prima Squadra – Eccellenza” e successivamente dal 2.10.2023 come “Allenatore in Prima – U19 Regionale Juniores”, dalla seconda metà di dicembre ometteva di svolgere questo ultimo incarico senza alcuna previa dimissione per assumere, alla luce del materiale fotografico pubblicato sui profili social dello stesso tecnico e da altra società, la guida della formazione U17 dell’A.S.D. Qualiano Calcio F.C.

In sede di audizione la condotta oggetto di contestazione era confermata sia dal dirigente accompagnatore dell’U17 dell’A.S.D. Qualiano Calcio F.C, sia dal sig. Ciro Barone; questo ultimo si limitava a chiarire che a seguito dell’interruzione dell’incarico con la A.S.D. Mariglianese Calcio immaginava che la società avesse formalizzato presso i competenti organi federali l’interruzione del tesseramento.

Alla luce delle univoche risultanze istruttorie, la Procura Federale, ritenendo comprovata la sussistenza dell’illecito disciplinare e l’ascrivibilità delle condotte oggetto di contestazione alla società ASD Football Club Casoria (già Qualiano Calcio F.C.) e ai sig.ri Fabio Baraldi e Ciro Barone, in data 8.8.2024 notificava la comunicazione di conclusione delle indagini.

Stante l’assenza di qualsivoglia attività defensionale, in data 17.9.2024 la Procura Federale notificava ai soggetti indagati e depositava presso il Tribunale Federale il predetto atto di deferimento.

Il dibattimento

Il Presidente del Tribunale fissava per la discussione l'udienza del 10 ottobre 2024.

In sede di discussione era presente l’Avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale, il quale, riportandosi integralmente ai contenuti e alle conclusioni dell’atto di deferimento, chiedeva l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- al sig. Fabio Baraldi, mesi 6 (sei) di inibizione;

- al sig. Ciro Barone, mesi 6 (sei) di squalifica;

- alla società Qualiano Calcio FC, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

La decisione

Ritiene il Collegio che il deferimento, alla luce delle risultanze istruttorie, debba essere accolto.

L’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., stabilisce che “i tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività”. Il successivo quarto comma stabilisce “Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo il disposto di cui all’art. 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché quanto disciplinato negli Accordi Collettivi fra l’Associazione di categoria e le Leghe e/o la FIGC non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società”.

Il richiamato primo comma dell’art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico prevede, per quanto d’interesse, che “I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste negli accordi collettivi tra le Leghe Professionistiche e l’associazione di categoria riconosciuta dalla F.I.G.C. o nei protocolli d’intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale Dilettanti e ratificati dalla F.I.G.C. nonché per quanto previsto dal comma 2 dell’art. 32”.

In relazione a tali previsioni questo Tribunale Federale Nazionale ha affermato che “costituisce violazione del divieto di cui all’art. 38, co. 1 e 4 delle NOIF il comportamento del tecnico che, dimessosi dalla società presso cui era tesserato, svolge le funzioni di allenatore in favore di altra società nel corso della medesima stagione sportiva, salvo il disposto di cui all’art. 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché quanto disciplinato negli Accordi Collettivi fra l’Associazione di categoria e le Leghe e/o la FIGC. Nella stessa violazione incorre il legale rappresentante della società che si avvale delle prestazioni del tecnico dimissionario” (n. 0140/TFN-SD/2023-2024).

Del resto, è stato recentemente chiarito dalla Corte Federale d’Appello che “ le disposizioni di cui all’art. 40, comma primo, del Regolamento settore tecnico e all’art. 38, commi 1 e 4 delle NOIF, pongono a carico degli allenatori e dei tecnici una espressa “preclusione” allo svolgimento di attività nella medesima stagione a favore di società diversa da quella per la quale sono stati originariamente tesserati. Tale preclusione è volta ad evitare conflitti di interesse e violazioni del vincolo di esclusività che si connette al tesseramento annuale di allenatori e tecnici da parte di una squadra e costituisce una precisa scelta del Legislatore federale il quale infatti per altre categorie di operatori che non rivestono un ruolo identitario nella gestione dell’attività agonistica (ad es. medici sociali e operatori sanitari) consente invece variazioni di tesseramento nella medesima stagione” (n.

0017/CFA/2024-2025/A).

Alla luce del chiaro tenore letterale delle richiamate disposizioni e dei principi formulati dalla Corte Federale d’Appello, è palese la fondatezza del deferimento in quanto la violazione delle N.O.I.F. e del Regolamento del Settore Tecnico emerge per tabulas ed è stata confermata dagli stessi soggetti auditi.

Il sig. Ciro Barone risulta dagli atti federali tesserato per la stagione 2023/2024 con la A.S.D. Mariglianese Calcio. Tuttavia, dalle distinte di gara agli atti d’indagine risulta aver partecipato fin dal mese di gennaio 2024 alle gare del campionato regionale U17 in qualità di allenatore del Qualiano Calcio F.C.

Tra l’altro la circostanza che da gennaio il sig Ciro Barone abbia esercitato le funzioni di allenatore della squadra U17 del Qualiano Calcio F.C. trova conferma nelle pagine social del tesserato e della società, allegate nel già citato atto di segnalazione.

Da ultimo la circostanza che il sig. Ciro Barone abbia assunto il ruolo di allenatore del Qualiano Calcio a partire dal mese di gennaio 2024 è stata ammessa nel corso delle audizioni sia dal sig. Luigi Manco, dirigente accompagnatore dell’U17 del Qualiano Calcio F.C., sia dallo stesso sig. Ciro Barone.

Né può assumere rilievo quanto affermato da questo ultimo in ordine all’affidamento del sig. Ciro Barone in ordine all’espletamento, da parte della società di provenienza, delle pratiche per l’interruzione del tesseramento, in quanto, da un alto, è espresso onere dell’allenatore verificare la propria posizione e, da un altro lato, il divieto di duplice incarico nella medesima stagione può essere derogato soltanto in casi eccezionali.

Le sanzioni richieste dalla Procura Federale appaiono congrue anche alla luce dei precedenti in materia e dell’irrilevanza dell’asserita e non provata buona fede del sig. Ciro Barone.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Fabio Baraldi, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per il sig. Ciro Barone, mesi 6 (sei) di squalifica;

- per la società ASD Football Club Casoria (già Qualiano Calcio FC), euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 ottobre 2024.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Paolo Clarizia                                                          Giammaria Camici

 

Depositato in data 18 ottobre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it