F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0080/TFN – SD del 21 Ottobre 2024 (motivazioni) – Matteo Nunziata – Reg. Prot. 62/TFN-SD

Decisione/0080/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0062/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Giammaria Camici – Presidente

Gaetano Berretta – Componente

Paolo Clarizia – Componente

Andrea Fedeli - Componente (Relatore)

Francesca Paola Rinaldi - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 ottobre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6500/1191pf 2324/GC/PM/ep del 12 settembre 2024 nei confronti del sig. Matteo Nunziata, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

L'indagine in oggetto trae origine da una segnalazione inviata alla Procura Federale dal Presidente del CRA Abruzzo - sig. Giuseppe De Santis, con la quale veniva evidenziato il comportamento dell'associato A.E. Matteo Nunziata della sezione AIA di Sulmona, per il mancato rispetto dei doveri di cui all'art. 42 del regolamento AIA.

A seguito della segnalazione, il procedimento è stato iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 10 giugno 2024 al n. 1191 pf 23-24.

Al fine di ricostruire compiutamente i fatti, la Procura ha acquisito la scheda tecnica dell'A.E. Matteo Nunziata ed ha disposto l'audizione dei Sigg. Giuseppe De Santis e Matteo Nunziata

All’esito dell’istruttoria, la Procura Federale ha notificato, in data 9 agosto 2024, al sig. Matteo Nunziata, la Comunicazione di Conclusione delle Indagini.

L’incolpato non ha chiesto di essere ascoltato né ha presentato memoria difensiva. Con atto del 12 settembre 2024, la Procura Federale ha deferito:

- "il sig. Nunziata Matteo, all’epoca dei fatti arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Sulmona, per rispondere della violazione dell’art. 42, comma 1 e 3, lett. a), c) e m), e comma 4, lett. d), del vigente Regolamento A.I.A. sia in via autonoma che in riferimento agli artt. 5, comma 1, e 6.1, comma 4, del vigente Codice Etico A.I.A., per avere questi condiviso sul proprio profilo del social network "Instagram", nel mese di maggio 2024, uno stralcio della relazione dell'O.A. sig. Andrea Marziani, relativa alla gara Sambuceto Calcio - Città di Teramo 1913 del 16.9.2023, valevole per il campionato di Eccellenza, da lui diretta quale primo assistente, apponendovi sopra la scritta "AHAHAHAHAHAHAH" ripetuta 4 volte".

La fase predibattimentale

Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza del 10 ottobre 2024, non è pervenuta memoria dal deferito.

Il dibattimento

All’udienza del 10 ottobre 2024, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegato, per la Procura Federale, l’avv. Alessandro D’Oria il quale, riportandosi integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento ha chiesto l’irrogazione della sanzione di mesi 3 di sospensione.

Nessuno si è collegato per il deferito.

La decisione

Ritiene il Collegio che nel caso di specie risulta sufficientemente provato dalla Procura Federale quanto indicato in deferimento. L'art. 42 del Regolamento AIA (rubricato "Doveri degli arbitri") precisa, in particolare al comma 3, lett. c), testualmente, che gli arbitri, oltre ai doveri di cui al comma 1, "sono altresì obbligati ...... ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale” nonché “….. ad astenersi dal comunicare ad altri associati, salvo al proprio Presidente di Sezione, ed a terzi le designazioni ricevute per assolvere incarichi tecnici e dal comunicare il contenuto dei referti e delle relazioni trasmessi agli Organi tecnici". Al comma 4 del suindicato regolamento è, inoltre, previsto che agli arbitri è fatto divieto “di rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione o fare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma, anche a mezzo siti internet, articoli di stampa, attività e collaborazioni giornalistiche o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati da ogni associato, salvo espressa autorizzazione del Presidente dell’AIA; gli arbitri, previa sempre autorizzazione del Presidente dell’AIA, possono rilasciare dichiarazioni ed interviste sulle prestazioni espletate solo dopo che il Giudice Sportivo ha deliberato in merito alle gare, purché consistano in meri chiarimenti o precisazioni e non comportino alcun riferimento alla valutazione del comportamento tecnico e disciplinare di altri tesserati AIA o FIGC”.

Inoltre il codice etico e di comportamento della stessa AIA precisa che gli associati devono improntare i loro comportamenti in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti e, all’art. 6.1 comma 4 prevede che “Gli Associati devono mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti. Le critiche, i modi e i toni devono rientrare sempre nell’alveo regolamentare e non devono essere anonimi, né formulati mediante utilizzo di nomi di fantasia o “nickname” atti ad impedire l’immediata identificazione del loro autore. Tra gli appartenenti all’AIA ci deve sempre essere solidarietà, tutti devono essere accumunati da un sentimento di mutua considerazione e rispetto reciproco, evitando di creare attriti, calunnie e conflitti d’interesse. Non devono essere mai usate espressioni, offensive e ingiuriose, nei confronti degli altri”.

La lettura di tali disposizioni chiarisce l'ambito di applicazione delle regole stesse, indicando come gli arbitri siano destinatari come e più degli altri soggetti indicati dall'art. 2 CGS - dell'obbligo del rispetto dei principi basilari dell'ordinamento sportivo, anche in comportamenti assunti fuori dall'attività sportiva in senso stretto (per come precisato da Regolamento e codice etico). Fatta tale premessa, nella fattispecie de qua, dalle dichiarazioni rese nel corso dell’istruttoria, risulta provata la violazione dell’art. 42, comma 1 e 3, lett. a), c) e m), e comma 4, lett. d), del vigente Regolamento A.I.A. sia in via autonoma che in riferimento agli artt. 5, comma 1, e 6.1, comma 4, del vigente Codice Etico A.I.A. da parte del sig. Matteo Nunziata che, nel mese di maggio c.a., sul proprio profilo instagram denominato "teonunz", ha provveduto a pubblicare nelle storie lo stralcio della relazione dell'osservatore arbitrale, sig. Marziani Andrea, che poi commenta sarcasticamente con "AHAHAHAH...".

In relazione al quantum della sanzione da irrogare occorre considerare la non particolare gravità del comportamento, dettato dalla delusione per la mancata promozione alla categoria superiore da addebitare, secondo il deferito, al basso voto dato dall'Osservatore Arbitrale Marziani Andrea, al termine della gara del campionato di eccellenza Sambuceto Calcio - Citta di Teramo 1913, disputata a Sambuceto di San Giovanni Teatino il 16.09.2023.

Peraltro, nel corso dell’audizione, il sig. Nunziata ha riconosciuto la propria responsabilità dichiarandosi dispiaciuto per l'accaduto e consapevole di aver reagito in modo inopportuno.

Tali circostanze giustificano una riduzione delle sanzioni richieste dalla Procura; risulta, di conseguenza, maggiormente aderente al quadro istruttorio la condanna del sig. Matteo Nunziata a 1 (uno) mese di sospensione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Matteo Nunziata la sanzione di mesi 1 (uno) di sospensione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 ottobre 2024.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Fedeli                                                         Giammaria Camici

 

Depositato in data 21 ottobre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it