F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0081/TFN – SD del 21 Ottobre 2024 (motivazioni) – Alessio Di Simone – Reg. Prot. 69/TFN-SD

Decisione/0081/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0069/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Valeria Ciervo – Componente

Leopoldo Di Bonito – Componente

Angelo Venturini - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 15 ottobre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 8024/1179pf 2324/GC/SA/fb del 1° ottobre 2024 nei confronti del sig. Alessio Di Simone, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, nell’ambito dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare iscritto al n. 8024/1179 pf 23-24, contestava a carico del sig. Alessio Di Simone: - la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art.43, comma 1, delle N.O.I.F., “per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla Real Dem Calcio 5, alle gare A.S.D. REAL DEM C5 – A.S.D. SULMONA FUTSAL del 23.09.2023, A.S.D. TOMBESI C5 – A.S.D. REAL DEM C5 del 3.10.2023, valevoli per la Coppa della Divisione Calcio 5 Girone n 2, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva”;

- la violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva “per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per i giorni 18.7.2024 e 19.7.2024, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento”.

La fase istruttoria

La Procura Federale avviava il procedimento disponendo vari atti di indagine, fra i quali assumevano particolare rilievo: - i fogli censimento stagione sportiva 23/24 della società sportiva Real Dem Calcio 5; - la posizione di tesseramento del sig. Di Simone Alessio calciatore tesserato per la società Real Dem Calcio 5; - i referti e le distinte di gara stagione 2023/24 della società ASD REAL DEM CALCIO 5; - il referto e distinta gara REAL DEM CALCIO 5 – SULMONA FUTSAL, del 23.09.2023; - il referto e distinta gara TOMBESI CALCIO A 5 - REAL DEM CALCIO 5, del 03.10.2023; - il verbale di audizione del sig. Zaffiri Gianpiero, Presidente della società Real Dem Calcio 5, del 27.06.2024.

Esaminata l’attività istruttoria, la Procura Federale riteneva che l'incolpato fosse responsabile delle violazioni prima riportate.

La fase predibattimentale

La Procura Federale, pertanto, procedeva con la notifica del deferimento, che veniva depositato in data 1° ottobre 2024. Il Presidente del Tribunale Federale fissava quindi l’udienza di discussione del 15 ottobre 2024. Nessuna attività difensiva era svolta dal deferito.

Il dibattimento

All’udienza del 15 ottobre 2024 era presente l’avv. Debora Bandoni per la Procura. Nessuno compariva per il deferito.

La Procura Federale, nel riportarsi integralmente all’atto di deferimento, chiedeva l’accoglimento dello stesso, con condanna del sig. Alessio di Simone alla sanzione di 6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza.

La decisione

Dall’esame degli atti istruttori il Tribunale ritiene che risulti provata la responsabilità del deferito.

1) Per quanto riguarda la contestazione relativa alla partecipazione a gare sportive senza la presentazione del certificato medico di idoneità sportiva risulta per tabulas che il calciatore DI SIMONE ha preso parte a due gare sportive seppur sprovvisto di idoneo certificato medico.

In particolare, la mancata presentazione del certificato medico risulta: - sia dalla segnalazione inoltrata alla Procura Federale in data 10 maggio 2024 dal Comando dei NAS di Pescara nella quale si rappresenta che: “In data 07.05.2024, personale di questo Nucleo, nell'ambito del p.p. nr. 1092/2024 RGNR mod. 21 della Procura di Pescara, ha effettuato un'attività di polizia giudiziaria dalla quale emergeva che nr. 7 ai sotto notati atleti, tesserati con la "ASD REAL DEM" calcio a 5 militante nel campionato nazionale di serie A2, risultano sprovvisti di certificazione medica sportiva agonistica: …3. DI SIMONE Alessio, nato il 07.06.2001”; - sia dalla audizione del Presidente della società, Giampietro Zaffiri, che in sede di audizione avanti alla Procura ha dichiarato: “la cosa è veritiera, in quanto i tesserati … DI SIMONE Alessio, per la stagione 2023-2024 che sta oramai giungendo al termine, sono stati da me tesserati regolarmente ad inizio stagione per la Società di cui rappresento ma, gli stessi, non hanno mai presentato il certificato medico sportivo agonistico” (all. 12).

Del pari la partecipazione alle gare indicate nel deferimento risulta dalle distinte delle stesse, controfirmate dal dirigente accompagnatore ZAFFIRI Gianpiero, dalle quali emerge che il deferito ha preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla Real Dem Calcio 5, alle gare A.S.D. REAL DEM C5 – A.S.D. SULMONA FUTSAL del 23.09.2023 e A.S.D. TOMBESI C5 – A.S.D. REAL DEM C5 del 3.10.2023, valevoli per la Coppa della Divisione Calcio 5, Girone n 2 (all.ti 10 e 11).

Da quanto sopra deriva la sussistenza della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art.43, comma 1, delle N.O.I.F.

2) Per quanto riguarda la contestazione relativa alla mancata partecipazione del deferito alle audizioni avanti alla Procura, emerge anche in tal caso per tabulas che il Di Simone non si è presentata per ben due volte all’audizione ritualmente fissata in prima convocazione il 18 luglio 2024 ed in seconda convocazione il 19 luglio 2024, senza che risulti agli atti alcuna giustificazione del comportamento tenuto (all.ti 4 e 5).

Ne deriva la sussistenza della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Accertata la responsabilità del deferito, in ordine al quantum delle sanzioni il Tribunale, esaminati i fatti, ritiene congrua la sanzione indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Alessio Di Simone la sanzione di giornate 6 (sei) di squalifica, da scontare in gare ufficiali nel campionato di competenza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 ottobre 2024.

 

Depositato in data 21 ottobre 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Angelo Venturini                                                                        Carlo Sica

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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