F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0089/TFN – SD del 30 Ottobre 2024 (motivazioni) – Giulio De Stratis – Reg. Prot. 77/TFN-SD
Decisione/0089/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0077/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Salvatore Accolla – Componente
Valentino Fedeli – Componente
Gaia Golia – Componente
Maurizio Lascioli - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 24 ottobre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 8972/231pf2425/GC/gb dell’8 ottobre 2024, nei confronti del sig. Giulio Destratis, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Il Presidente del Comitato Regionale Puglia L.N.D., signor Vito Tisci, ha trasmesso alla Procura Federale la lettera pec del 21 settembre 2024, nella quale ad integrazione di una precedente segnalazione del giorno 15, allegava copia di un commento pubblicato dall'avv. Giulio Destratis sulla propria pagina Facebook a margine del post già segnalato che, tornando sul tema dell'Assemblea Ordinaria Elettiva indetta dal predetto Comitato Regionale e celebrata il giorno 16 settembre 2024, avrebbe sottolineato ironicamente come le sue previsioni sui nomi degli eletti si fossero rivelate tutte corrette, aggiungendo testualmente: "Ma non sono né un mago, né un indovino. Era soltanto la prevedibilissima fine della farsa". Il riferimento sarebbe stato all'articolo che lo stesso ebbe a pubblicare sul sito di informazione nazionale "tuttocampo.it" del seguente tenore letterale: "Non ci sarà scelta. Chi il 16 settembre andrà a Bari lo farò unicamente per garantire la rielezione per altri 4 anni a Tisci (presidente), Favale, Fontanarosa, Sariconi, Pugliese, Ricci (consiglieri), Gemma, Leone, Mele, Cosmano, Pedone, Porro (delegati assembleari effettivi e supplenti), Capriati (resp. calcio a 5), Miccolis (calcio femminile). Ecco i nomi di chi sarà eletto! Posso annunciarli già oggi, senza timore di smentita. Voto palese per alzata di mano. Come sempre ...".
A fronte di tale segnalazione la Procura Federale ha aperto un fascicolo di indagine con oggetto " La segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Puglia in ordine alla pubblicazione su facebook di commenti disciplinarmente rilevanti da parte del tecnico Giulio Destratis", iscritto nel registro procedimenti in data 23.9.2024 al n. 231pf24-25.
All'esito dell'attività di indagine che ha visto acquisire agli atti la risultanza dell'interrogazione al sistema as400 sulla persona segnalata, la Procura Federale ha elevato, in data 25.9.2024, al n. Prot. 7776/231pf24-25/GC/gb la Comunicazione di Conclusione delle Indagini, notificandola all'interessato.
L'avv. Giulio Destratis ha trasmesso alla Procura Federale, tramite lettera pec dell'1.10.2024, apposita memoria difensiva con allegati con la quale, previo una ricostruzione fattuale sulla quale si tornerà ed espressa riserva di argomentare in diritto, ha chiesto "di procedere al deferimento e di essere sottoposto al giudizio del competente Tribunale Sportivo terzo dinanzi al quale proverà l'assoluta legittimità di ogni propria dichiarazione pubblica, rivendicando il diritto ad esercitare la libertà di espressione ed il diritto di critica garantito dalla Costituzione".
La Procura Federale ha provveduto al deferimento citato in epigrafe come segue:
<< il Sig. Giulio Destratis all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale "allenatore UEFA B", per rispondere della violazione dell'art. 4 co. 1 del C.G.S. e 37 co. 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all'art. 23 del C.G.S., per aver lo stesso, nel commentare i risultati dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata in data 16.09.2024 dal Comitato Regionale Puglia per procedere al rinnovo delle proprie cariche elettive (Assemblea elettiva che ha portato alla conferma del Presidente e dei Consiglieri uscenti) e nel fare seguito e riferimento alle parole da egli in precedenza rilasciate al sito di informazione nazionale "tuttocampo.it" sempre sulle elezioni LND in Puglia "non ci sarà scelta. Chi il 16 settembre andrà a Bari lo farà unicamente per garantire la rielezione per altri 4 anni a Tisci (presidente), Favale, Fontanarosa, Sariconi, Pugliese, Ricci (consiglieri), Gemma, Leone, Mele, Cosmano, Pedone, Porro (delegati assembleari effettivi e supplenti), Capriati (resp. calcio a 5), Miccolis (calcio femminile). Ecco i nomi di chi sarà eletto! Posso annunciarli già oggi, senza timore di smentita. Voto palese per alzata di mano. Come sempre ...", espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, di quell'Assemblea quale organo di governo e rappresentanza del CR PUGLIA, sia, per l'effetto e più in generale, dei suoi componenti persone fisiche tutti mediante le seguenti frasi ed espressioni quali postate sul proprio profilo personale del social media Facebook: "Non ho sbagliato nemmeno il nome di un eletto, ma non sono né un mago né un indovino. Era soltanto la prevedibilissima fine della farsa". >>.
La fase predibattimentale
Dopo la rituale convocazione per l'odierna udienza, l'avv. Giulio Destratis ha depositato la memoria difensiva datata 10.10.2024, con allegati, con la quale ha chiesto in via preliminare di dichiarare improcedibile il deferimento per la carenza di giurisdizione e per il difetto di competenza del Tribunale adito o, in subordine e nel merito, di proscioglierlo dalle violazioni contestate in quanto infondate o, in via gradata, di proscioglierlo per la tenuità del fatto o, in estremo subordine, di applicargli le sanzioni minime previste dal CGS e le attenuanti previste dall'art. 13 CGS.
Il Dibattimento
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale e l'avv. Giulio Destratis. L'avv. Liberati ha eccepito l'infondatezza delle avverse eccezioni preliminari e ribadito che l'uso della parola " farsa" in senso figurativo risulterebbe pregiudizievole nei confronti dell'Assemblea C.R. Puglia, che darebbe conto di una sorta di consesso inutile, a giuochi fatti, in violazione del principio di democrazia interna ed ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di Euro 600,00= di ammenda a carico del deferito.
L'avv. Destratis si è dapprima riportato alla deduzioni ed alle conclusioni della memoria difensiva ed ha poi eccepito l'incoerenza della Procura Federale che, pur avendo controllato il suo profilo e quindi visto un post risalente all'8.9.2024, nel quale avrebbe definito quale "farsa" il procedimento elettivo in corso in Puglia, non ne avrebbe fatto oggetto di deferimento. L'uso della parola "farsa" in relazione ad Assemblee di ogni genere non avrebbe alcuna accezione offensiva, essendo stato sdoganato ed entrato nel lessico comune. Nel caso di specie lo avrebbe utilizzato per sottolineare che l'Assemblea elettiva non poteva che sortire un risultato scontato, accompagnato dal nome degli eletti, in quanto si trattava di candidati unici, senza alternative per gli aventi diritto al voto. Ha in subordine contestato la sanzione richiesta dalla Procura Federale asserendo che la sua qualifica di tecnico gli avrebbe permesso di allenare solo squadre del settore dilettantistico così che non si sarebbe potuto infliggergli alcuna ammenda, riservata ai tecnici operanti nel settore professionistico.
I motivi della decisione
1. Le due eccezioni preliminari sollevate dal deferito si manifestano infondate.
1.1. Anzitutto sussiste la giurisdizione federale in relazione al compimento di condotte di potenziale rilevanza disciplinare essendo pacifico che l'avv. Destratis risulti iscritto all'albo tenuto dal Settore Tecnico come allenatore Uefa B e come tale appartenga al novero dei soggetti che svolgono attività rilevante per l'ordinamento federale, tenuti all'osservanza delle norme settoriali per il combinato disposto degli artt. 2 e 4 CGS.
L'assenza del tesseramento a favore di un sodalizio sportivo è circostanza irrilevante e, qualora esistente, l'effetto è solo quello di far scaturire ulteriori obbligazioni specifiche che si aggiungono a quelle nascenti già di per sé dall'iscrizione ai ruoli del Settore Tecnico (cfr. CFA, IV Sez., dec. n. 49 2020/2021, che lo vedeva come soggetto reclamante).
L'iscrizione al citato albo è peraltro una scelta volontaria, dalla quale è sempre possibile recedere, non ravvedendosi alcun profilo di presunta incostituzionalità delle norme dell'ordinamento sportivo, le quali devono trovare applicazione a carico dell'iscritto a prescindere da qualsiasi "valutazione prognostica circa l'effettiva relazione tra soggetto, dichiarazioni, norma presuntivamente violata ed elemento psicologico", come invece erroneamente preteso dal deferito.
L'unico espediente sembrerebbe quello posto in essere dal deferito (e non dalla Procura Federale) che ritiene di poter unilateralmente vestirsi e svestirsi dalla soggezione alla normativa settoriale semplicemente scegliendo di volta in volta a fronte di sue condotte o dichiarazioni quali ascrivere all'appartenenza al ruolo tecnico e quali ascrivere al suo ruolo di avvocato
1.2. Del pari infondata è l'ulteriore eccezione di difetto di competenza in capo al Tribunale Federale Nazionale adito a favore di quello territoriale "stante il carattere assolutamente regionale delle dichiarazioni oggetto del presente procedimento (modalità di svolgimento dell'Assemblea elettiva della LND Puglia)".
Infatti l'art. 84, comma 1, lett. a), CGS assegna alla competenza del TFN - Sezione Disciplinare, la competenza in relazione ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per ...i "procedimenti riguardanti tutti Tecnici inquadrati nell'Albo e
nei ruoli del Settore Tecnico...", così come coerentemente dispone anche l'art. 37, comma 3, Regolamento Settore Tecnico.
2. Passando al merito, il deferimento è avvenuto sulla base della presunta violazione dell'art. 4, comma 1, CGS e 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico sia in via autonoma che in relazione all'art. 23 CGS per avere pubblicamente espresso, su un sito di informazione nazionale e sulla propria pagine Facebook, giudizi lesivi del prestigio e della reputazione dell'assemblea elettiva del C.R. LND Puglia che delle persone fisiche che la componevano, come già dettagliatamente trascritto.
2.1. In sostanza, la Procura Federale ravvede nel post incriminato che, dopo avere elencato gli eletti in tale Assemblea, aggiungeva la frase "Non ho sbagliato nemmeno il nome diun eletto, ma nonsono né unmagoné un indovino. Era soltanto laprevedibilissima fine della farsa", richiamando un precedente post antecedente alla celebrazione dell'Assemblea stessa nella quale si indicavano i soggetti che sarebbero stati eletti, sia una violazione dei principi generali della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, peraltro richiamati nell'art. 37, commi 1 e 2 (parte iniziale) del Regolamento del Settore Tecnico sia una violazione dell'art. 23 CGS sul divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, società, organismi operanti nell'ambito federale al fine di tutelare il prestigio, la reputazione e la credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso o di una specifica struttura.
2.2. Il deferito, dopo aver descritto tempi e modi del procedimento in cui si è giunti al deferimento, elenca una serie di c.d. circostanze fattuali che sarebbero in grado di costituire esimente/scriminante per l'utilizzo del termine "farsa" accostato alla predetta Assemblea elettiva nonché disquisisce sul suo significato di mera segnalazione ironica di quanto avvenuto durante l'Assemblea elettiva, come espressione del suo diritto di critica, negando di essere mai trasceso in attacchi personali diretti a colpire sul piano personale singoli soggetti, essendosi limitato ad un dissenso ragionato e motivato relativo al procedimento elettorale e richiamando infine un arresto della CFA, a Sez. Un., con decisione n. 10 del 2021/2022, richiamata nella successiva decisione CFA, Sez. I, n. 23 del 2022/2023 sempre in tema di legittimo esercizio del diritto di critica.
3. Tali argomentazioni difensive sono fondate nei limiti che seguono.
3.1. Per quanto attiene ai tempi ed ai modi del procedimento, il deferito ha, almeno implicitamente, inteso farne rilevare la particolare celerità e l'assenza di qualsivoglia accertamento relativo alla verifica che l'Assemblea elettiva del C.R. Puglia del 16.9.2024 non avesse effettivamente avuto la sembianza della "farsa", risultando omesso ogni verifica in tale direzione.
Senonché qualora l'avv. Destratis avesse voluto censurare l'operato della Procura Federale, che agisce in condizioni di autonomia, terzietà ed indipendenza (art. 33 Statuto FIGC) al fine di assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo esercitando funzioni inquirenti e requirenti (art. 34, comma 16, Statuto FIGC), avrebbe dovuto indicare specificatamente quali norme regolamentari sostanziali e/o procedurali avrebbe violato l'Organo citato tali da riflettersi sul presente procedimento e non limitarsi ad una generica contestazione dell'operato, come tale irrilevante quanto strumentale. L'attività di indagine della Procura Federale non solo non si presta ad alcuna censura, ma neppure sarebbe sindacabile dall'avv. Destratis per tempi e modalità.
3.2. Nel passare all'esame le c.d. circostanze fattuali va subito chiarito che le stesse assumono rilevanza solo per illustrare il contesto generale nel quale si inseriscono le dichiarazioni di cui all'incolpazione, ma le stesse non consentono di rilevare alcuna irregolarità del procedimento elettorale e peraltro nei confronti delle modalità di convocazione e di celebrazione dell'Assemblea elettiva del 16.9.2024 non è stato proposto alcun reclamo nonostante l'intervenuto decorso del termine.
Ed invero alcune di esse si limitano ad elencare provvedimenti legittimamente assunti dal Consiglio Federale (quali il numero dei mandati, il numero delle designazioni necessarie per le candidature) e validi per tutte le Assemblee e non certo relativi a quella pugliese; altre si riferiscono a provvedimenti e comportamenti assunti dal C.R. Puglia altrettanto legittimi [il C.U. n. 36 del 4.9.2024 del C.R. Puglia ha indetto l'Assemblea elettiva per 16.9.2024, indicando il termine di presentazione delle candidature per il 12.9.2024 e non risulta alcuna ingiustificata abbreviazione dei termini atteso che con C.U. n. 12/A del 15.7.2024 il C.F. ha approvato le norme procedurali per tutte le assemblee della LND ed alla norma transitoria II) prevede testualmente: "Per le sole elezioni relative al quadriennio olimpico 2025/2028, il termine di 20 giorni di cui agli artt. 1 e 5, del presente Regolamento, è abbreviato a 10 giorni" con l'effetto che la convocazione non è stata fatta avvalendosi di deroga e che i termini per la presentazione delle candidature erano comunque conformi; nessuna norma impone che l'elenco degli aventi diritto al voto venga integrato con riferimenti telefonici, mail o pec dei legali rappresentanti, dati fra l'altro facilmente reperibili da chiunque; la data di pubblicazione del C.U. di indizione delle elezioni, anche se fosse stata davvero l'ultima in Italia, risulta irrilevante essendo stati rispettati i termini di cui al citato C.U. del C.F.; effettivamente all'Assemblea elettiva hanno concorso esclusivamente candidati unici per ciascuna carica, ma ciò può naturalmente accadere anche in un consesso democratico; il C.U. n. 42 del 9.9.2024 C.R. Puglia prevede davvero che alle società partecipanti all'assemblea sarebbero stati consegnati in omaggio 2 palloni Macron di calcio a 11 o di calcio a 5 personalizzati con il marchio LND, iniziativa che non è vietata e che se anche avesse perseguito quale unico fine quello di invogliare le società a partecipare per raggiungere il quorum non sarebbe affatto illegittima, senza possibilità di mutuare l'ipotizzato astensionismo al voto politico con quello delle Assemblee degli Organismi interni alla FIGC e di vagheggiare fuorvianti illazioni su potenziali voti di scambio; nel già citato C.U. n. 36 del 4.9.2024, al termine dell'ordine del giorno relativo ai lavori assembleari, sono inseriti in aggiunta i punti 15, 16 e 17 relativi alle premiazioni di società sportive vincitrici dei campionato provinciali e regionali, della disciplina e dell'allenatore vincente il campionato regionale di Eccellenza, iniziativa ancora una volta non vietata ed anzi coerente con la finalità di dare maggiore visibilità ai premiati e non essendo sindacabile la ragione della scelta per la quale non sia stata fatta contestualmente la premiazione delle società di puro settore giovanile e scolastico, che peraltro non hanno diritto di voto né per il Presidente del C.R. né per il Consiglio Direttivo; l'omessa trasmissione in diretta streaming dell'Assemblea sul canale Facebook della LND Puglia non solo non viola alcuna disposizione ma neppure può rendere non trasparente il consesso; il Presidente dell'Assemblea elettiva è nominato in forma palese dalle società presenti aventi diritto al voto ed agisce in piena indipendenza ed autonomia di valutazione, assicurando l'ordinato e democratico svolgimento dell'assemblea stessa, la disciplina, la durata ed il tono degli interventi e proclama i risultati delle votazioni (art. 6 Norme procedurali per le Assemblee della LND) e la circostanza che 17 anni orsono detto Presidente ebbe a patire una sanzione disciplinare, ampiamente scontata, quando apparteneva all'AIA, non ne impediva la nomina; dal breve video relativo al momento del voto non è certo possibile rilevare se chi ha votato alzando la mano o entrambe le mani era o meno un avente diritto al voto e avesse o meno una delega e l'eventuale censura doveva essere circostanziata, senza peraltro tacere che è di tutta evidenza dal medesimo filmato che, a fronte della richiesta del Presidente dell'Assemblea di alzare la mano per chi si asteneva e poi per chi votava contro, non si vede alcuna mano alzata, a conferma che la votazione favorevole è stata palese ed unanime; l'omessa indicazione specifica dei voti riportati dai singoli candidati nel C.U. n. 55 del 19.9.2024, a maggior ragione trattandosi tutti di candidati unici, non assume alcun rilievo, come l'illazione per la quale avendo ogni candidato un numero di designazioni alla candidatura difforme non sarebbe possibile che in sede assembleare avessero riportato tutti i voti all'unanimità, senza differenziazioni; l'elezione a delegato assembleare di un candidato sanzionato due anni e mezzo prima con sei mesi di inibizione, ampiamente scontati, non è elemento ostativo alla sua elezione; effettivamente il deferito ha pubblicato sul proprio profilo facebbook in data 8.9.2024 un post dal titolo "Elezioni Figc.Lnd 2024. Anche in Puglia inizia la farsa", che non è stato oggetto né dell'attività di indagine né del deferimento].
Di nessun pregio ai fini della regolarità dell'Assemblea e della sua qualificazione sono poi le opinioni personali espresse dall'avv. Destratis su alcuni soggetti espressamente citati e le stesse appaiono fuori contesto, dando solo conto della sua peculiare vis polemica.
3.3. E' questo il contesto storico imprescindibile nel quale va compiuta l'analisi delle frasi addebitate al deferito ai fini di interpretarne esattamente il contenuto e le finalità perseguite.
4. Per quanto non risulti agli atti la copia dell'intervista rilasciata al sito di informazioni nazionale " tuttocampo.it" e quindi non ne sia reperibile la data, è ragionevole ipotizzare che la stessa risulti successiva alla pubblicazione del C.U. n. 51 del 13.9.2024 che contiene le decisioni del T.F.T presso il C.R. Puglia che, il giorno dopo la scadenza del 12, ha verificato le candidature ritualmente proposte ed ha validato quella a Presidente del signor Vito Tisci (con 152 designazioni su 211 aventi diritto al voto), quelle a componenti del Consiglio Direttivo C.R. dei signori Favale, Fontanarosa, Pugliese, Ricci, Sariconi (con designazioni da un minimo di 78 ad un massimo di 95), quelle a delegato assembleare dei signori Cosmano, Gemma, Leone, Mele, Pedone e Porro (con designazioni da un minimo di 70 ad un massimo di 87), quella del Responsabile regionale del calcio a 5 del signor Capriati (con 26 designazioni su 31 aventi diritto al voto) e quella di Responsabile regionale Calcio Femminile del signor Miccolis (con 6 designazioni su 6 aventi diritto al voto). Pertanto per ogni incarico individuale è stato proposto un solo candidato e per gli incarichi a componenti del Consiglio Direttivo del C.R. ed a delegati assembleari sono stati proposti candidati corrispondenti esattamente al numero delle cariche da eleggere. Ne consegue che l'esito delle elezioni all'Assemblea del 16.9.2024 era ampiamente scontato in assenza di qualsivoglia contesa. Ciò è stato il frutto delle libere scelte democratiche delle società aventi diritto al voto e non certo di un'imposizione o di costrizioni di terzi o della classe dirigente uscente. Pertanto, anche se questa situazione non è di gradimento del deferito, il contenuto del suo articolo, oggetto con altro dell'incolpazione, non risulta incorrere nelle violazioni contestate. Infatti l'inciso "non ci sarà scelta. Chi il 16 settembre andrà a Bari lo farà unicamente per garantire la rielezione per altri 4 anni a Tisci (presidente), Favale, Fontanarosa, Sariconi, Pugliese, Ricci (consiglieri), Gemma, Leone, Mele, Cosmano, Pedone, Porro (delegati assembleari effettivi e supplenti), Capriati (resp. calcio a 5), Miccolis (calcio femminile). Ecco i nomi di chi sarà eletto! Posso annunciarli già oggi, senza timore di smentita. Voto palese per alzata di mano. Come sempre ...", è l'ovvia e scontata conseguenza della carenza di una pluralità di candidati, essendo privo di ogni valenza offensiva nei confronti di chicchessia.
5. Nel post pubblicato sul suo profilo personale Facebook, in epoca successiva allo svolgimento dell'Assemblea elettiva, il deferito, prima elenca gli eletti per le singole cariche e poi aggiunge testualmente: "Non ho sbagliato nemmeno il nome di un eletto, ma non
sono né un mago né un indovino. Era soltanto la prevedibilissima fine della farsa". Per tal via l'avv. Destratis conferma il più che prevedibile esito dell'assemblea elettiva, qualificando il procedimento elettivo come "una farsa" (termine che, come ha documentato, aveva già utilizzato in altro precedente post dell'8.9.2024 sempre relativo alle elezioni della LND, che non è stato oggetto di contestazione).
5.1. A parere della Procura Federale tale frase esprimerebbe giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, di quell'Assemblea quale organo di governo e rappresentanza del C.R. Puglia, sia, per l'effetto e più in generale, dei suoi componenti persone fisiche tutti.
5.2. Senonché il termine "farsa", usato in senso figurativo, in relazione al procedimento elettorale ed all'Assemblea che l'ha concluso, non sembra assumere quella valenza offensiva né degli Organi interessati né dei soggetti partecipanti che gli viene attribuita, parendo al contrario una libera espressione critica del deferito, certamente infelice ed assai discutibile alla luce del contesto elettivo, improntato al rispetto dei regolamenti negli aspetti formali e dei principi di autonomia, indipendenza e democrazia, ma comunque non riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 23 CGS.
5.3. Come ripetutamente statuito dalla CFA "il legittimo esercizio del diritto di critica deve concretizzarsi in un dissenso ragionato e motivato con valutazioni misurate e non gratuitamente lesive dell'altrui dignità- e della verità- non della critica, come è ovvio, ma del fatto presupposto dalla critica stessa, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, salvo che per inesattezze riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo. Ha inoltre chiarito che i canoni di continenza, pertinenza e veridicità (del fatto cui il giudizio critico si riferisce)- i quali valgono a tracciare nell'ordinamento generale, il confine di liceità della critica- assumono con tutta evidenza, una valenza molto più intensa nell'ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l'immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell'ambito di questi, con gli organi di informazione, e ciò con specifico riferimento alle regole comportamentali richiamate dall'art,. 4 CGS e, quindi, alla necessità di improntare la propria condotta alle prescrizionidello Statuto, delCodice,,delle NOIF, delle altre norme federali,e all'osservanza dei principi di lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva" (CFA, Sez, I, dec. n. 62 del 24.1.2022 che richiama CFA, Sez. Un., decisione n. 10 del 2021/2022).
La stessa Corte ha anche chiarito che "ai sensi dell'art. 23 CGS che vieta di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell'ambito del CONI, della FIGC, ella UEFa o della FIFA, costituisce presupposto necessario per il legittimo esercizio di critica la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro altrui (Cass. civ., Sez. III, Ord. 31.10.2018 n. 2357); al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario quindi che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esagerazioni aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto. In concreto, non possono essere qualificate continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività e quelle che assumono un carattere in sé infamante od umiliante, verso la persona del destinatario e che siano lesive della sua dignità" (CFA CFA, Sez, I, dec. n. 62 del 24.1.2022).
5.4. Orbene, l'avv. Destratis, che rappresenta solo se stesso quale tecnico iscritto all'albo, usa il termine "farsa" nel contesto fattuale già riassunto e risulta pacificamente riferito al procedimento elettorale in sé ed ai suoi esiti scontati, in assenza di candidati in numero superiore a quelli da eleggere così che lascia intendere che ci sia trovati a fronte di un'Assemblea del tutto inutile, priva di incertezza sugli esiti, svolta senza alcun contraddittorio. Il citato termine è pertanto strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione che l'avv. Destratis rivolge alla tornata elettorale consistita, a suo dire, in un rituale sterile.
D'altronde non si ravvede alcuna lesione del prestigio, dell'immagine e della credibilità dell'Assemblea elettiva, così come risulta estranea all'espressione ogni offesa personale o lesione della dignità e della reputazione dei partecipanti a tale Assemblea. In sostanza il deferito ha inteso fornire pubblicamente una sua valutazione personale critica della tornata elettorale del C.R. Puglia, dandogli una propria interpretazione negativa, peraltro senza attribuire ai partecipanti condotte illecite o moralmente disonorevoli, accostamenti volgari o ripugnanti, tali da determinare disprezzo nei loro confronti o nei riguardi dell'organo stesso, inteso come istituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il deferito.
Così deciso nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Maurizio Lascioli Carlo Sica
Depositato in data 30 ottobre 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai