F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0092/TFN – SD del 6 Novembre 2024 (motivazioni) – Nicola Guida e Ternana Calcio SpA – Reg. Prot. 75/TFN-SD
Decisione/0092/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0075/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Pierpaolo Grasso - Vice Presidente (Relatore)
Giammaria Camici – Componente
Claudio Croce - Componente
Valentino Fedeli – Componente
Ermando Bozza - Componente (Relatore)
Claudio Sottoriva - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 29 ottobre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 8805/244pf24-25/GC/pe del 7 ottobre 2024 nei confronti del sig. Nicola Guida e della società Ternana Calcio SpA, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con provvedimento del 7 ottobre 2024 il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale il sig. GUIDA Nicola, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di amministrazione e dotato di poteri di rappresentanza della società Ternana Calcio S.p.A.e la società TERNANA CALCIO S.p.A., per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), ultimo capoverso, delle N.O.I.F. e dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023 (Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025), titolo I) par. IX), lett. L) punto 1), per non avere provveduto, entro il termine del 16 settembre 2024, al pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di maggio e giugno 2024, per un importo pari a circa Euro 519.224,00.
La società Ternana Calcio S.p.A. è stata chiamata a rispondere sia a titolo di responsabilità diretta sia a titolo di responsabilità propria.
La fase istruttoria
A seguito della segnalazione pervenuta dalla Co.Vi.So.C. relativa ai fatti contestati, la Procura avviava l’attività istruttoria, acquisendo anche i fogli censimento e la visura camerale della società Ternana Calcio S.p.A.
Secondo quanto esposto dal requirente, la responsabilità risulterebbe dimostrata anche da una dichiarazione sottoscritta dal deferito e depositata alla Co.Vi.So.C. attestante il mancato pagamento delle ritenute erariali.
La Procura federale procedeva, pertanto, al deferimento, nei confronti del Presidente p.t. e della società indicati in epigrafe preceduto dalla rituale comunicazione di conclusione indagini e di due altri soggetti nei confronti dei quali, tuttavia, è intervenuto provvedimento di archiviazione.
La fase predibattimentale
I deferiti si sono costituiti con un’unica memoria difensiva con il patrocinio degli Avv.ti Fabio Giotti ed Eduardo Chiacchio i quali, dopo aver evidenziato che la società ha provveduto al pagamento delle ritenute pochi giorni dopo la prevista scadenza federale, hanno invocato al riguardo l’attenuante di cui all’art.13 comma 1 lett.c) CGS nei confronti del legale rappresentante, pur precisando che il pagamento è avvenuto a seguito del trasferimento del pacchetto azionario a nuovo soggetto.
Hanno altresì invocato l’ulteriore attenuante specifica di cui all’art. 13 comma 1 lett. e) prima parte CGS in ragione della ammissione della sua esclusiva responsabilità, agevolando, in tal guisa, l’archiviazione degli altri due soggetti che, dalla visura camerale acquisita, risultavano rappresentanti della società.
Con riferimento alla posizione della Ternana Calcio S.p.A. la difesa, partendo dalla lettura sistematica del comunicato ufficiale asseritamente violato che, al punto 1, sussumerebbe in un unico obbligo il pagamento delle ritenute IRPEF ed i contributi INPS, prevedendo la penalizzazione di punti due in classifica per ciascun inadempimento ha sostanzialmente sostenuto - invocando il principio di proporzionalità e gradualità della sanzione – che la sanzione di due punti di penalizzazione debba essere irrogata solo nel caso di congiunta violazione del mancato pagamento delle ritenute IRPEF e contributi INPS, mentre, nel caso di specie, ove l’inadempimento ha avuto ad oggetto solo le ritenute erariali dovrebbe essere sanzionata con un solo punto di penalizzazione. Tale interpretazione deriverebbe anche dal confronto con le altre misure sanzionatorie previste dall’ordinamento federale in tema di tempestività dei pagamenti; al riguardo, la difesa ha sostenuto che l’interpretazione data dalla giurisprudenza federale porterebbe alla conclusione che, qualora una società non ottemperi entro il 16 settembre a tutti gli adempimenti previsti ai punti 1), 2), 3) e 4) del comunicato federale, dovrebbe essere sanzionata con 12 punti di penalizzazione, sanzione che rischierebbe di compromettere, già nella fase iniziale, l’intero campionato, evidenziando quindi le supposte criticità sulla corretta applicazione del principio di proporzionalità e adeguatezza.
Secondo la difesa non potrebbe applicarsi, aderendo alla tesi sopra esposta, il principio di graduazione (un punto a mensilità inadempiuta) stabilito dalla giurisprudenza, perché non tutti gli obblighi di versamento - e le relative sanzioni – sarebbero correlate a scadenze predeterminate mensili.
Ha richiamato, poi, alcune recenti pronunce di questo giudice per concludere chiedendo l’applicazione di un solo punto di penalizzazione.
Il dibattimento
All’udienza del 29 ottobre 2024 sono comparsi il rappresentante della Procura federale nonché gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Fabio Giotti per il deferito sig. Guida, unitamente all’attuale rappresentante legale del sodalizio societario, dott. Stefano D'Alessandro. I suddetti legali comparivano, altresì, in rappresentanza della società, unitamente all'Avv. Enrico Lubrano.
Preliminarmente l’Avv. Chiacchio ha chiesto che venisse valutata la possibilità di addivenire ad un accordo ex art.127 CGS.
Sul punto la Procura ha espresso negativo avviso, tenuto anche conto dell’avvenuto avvio della fase dibattimentale.
Nel merito, la Procura ha quindi ripercorso i fatti oggetto del deferimento ed ha concluso chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- 2 punti di penalizzazione alla società Ternana Calcio Spa;
- 3 mesi di inibizione per il sig. Nicola Guida.
Tutti gli avvocati difensori dei deferiti hanno, invece, argomentato in ordine alla necessità di una sanzione limitata ad un punto di penalizzazione in ossequio ai principi di proporzionalità ed in relazione alla necessità che anche l’ordinamento sportivo sia conforme ai principi generali dell’ordinamento giuridico sia di derivazione nazionale che comunitaria, concludendo come da memoria di costituzione.
Anche il rappresentante legale del sodalizio societario ha brevemente esposto le ragioni già ampiamente evidenziate dal collegio difensivo.
La decisione
Alla luce degli atti appare accertata la violazione contestata, come ammesso anche dai deferiti, concretizzandosi, quindi, la fattispecie censurata dal combinato disposto delle disposizioni indicate in deferimento.
Appare opportuno, quindi, soffermarsi sull’entità della sanzione da irrogare nel caso concreto anche alla luce delle argomentazioni difensive.
Con riferimento al Presidente p.t. all’epoca dei fatti contestati, deve escludersi l’applicabilità delle invocate circostanze attenuanti, essendo sufficiente richiamare, sul punto, quanto sostenuto dalla Corte Federale d’Appello secondo la quale “…. a tal riguardo va ancora una volta ribadito che, sia il mancato pagamento degli emolumenti per i propri dipendenti, sia l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, costituiscono illeciti connotati da mera condotta omissiva in quanto violativi di un obbligo di facere, ossia la corresponsione di una determinata somma entro un preciso termine normativamente stabilito, per cui il mancato adempimento dell’obbligo è elemento costitutivo della fattispecie di illecito…”(C.F.A., SS.UU., 21 agosto 2024, n.21)
Nel caso di specie, quindi il tardivo pagamento non ha attenuato le conseguenze dannose dell’infrazione, come richiesto dalla legge.
Anche la presunta ammissione di responsabilità non può trovare spazio fra le circostanze attenuanti applicabili alla fattispecie concreta in quanto la stessa è evidente e palese e facilmente sussumibile in relazione al ruolo rivestito dall’odierno deferito essendo irrilevante, ai fini che ci occupa, l’aver contribuito ad escludere il ruolo (con)causale di altri soggetti.
Con riferimento alla posizione del sodalizio societario occorre preliminarmente ricordare che secondo l’ormai granitico orientamento della giustizia endofederale, le disposizioni volte a garantire il corretto adempimento delle obbligazioni delle società nei confronti dei tesserati - e del conseguente obbligo di riversamento delle ritenute fiscali e contributive – risponde ad esigenze di garanzia della stabilità economico – finanziaria dei partecipanti al campionato e, conseguentemente della par condicio dei predetti che potrebbero trarre vantaggio da inadempimenti verso il fisco e verso gli enti previdenziali.
Il sistema federale ha, quindi, creato un rigido meccanismo sanzionatorio che intende salvaguardare la par condicio tra tutte le squadre, che potrebbe essere compromessa qualora non venissero immediatamente intercettati e sanzionati eventuali sviamenti finanziari incidenti sulle obbligazioni assunte dalle società, come tali possibile fonte di ingiustificate posizioni di vantaggio.
Tale principio, quindi, ispira ogni possibile chiave interpretativa della norma in questione essendo orientato a garantire il corretto adempimento di tutte le scadenze federali.
Orbene, in tale quadro non possono accogliersi le argomentazioni difensive volte a prospettare un quadro “sanzionatorio” diverso rispetto a quello ormai da tempo fissato dalla giurisprudenza endofederale che pone, giustamente, su piani diversi le contribuzioni erariali rispetto a quelle contributive e che prospetta quindi autonome sanzioni derivanti dalla mancata ottemperanza dei relativi pagamenti, in ragione dell’applicazione del principio di proporzionalità che, in tale fattispecie, non risulta in alcun modo violato, atteso che la violazione contestata ha ad oggetto due mensilità e che la sanzione prevede la penalizzazione di punti due per ciascun inadempimento.
Né possono porsi sullo stesso piano le diverse sanzioni previste dal comunicato federale che, invero, impongono autonome scadenze e riguardano fattispecie diverse – sebbene sostanziantesi in omessi pagamenti e/o versamenti.
La richiesta di midiazione della sanzione per l’omesso pagamento di due mensilità, quindi, si porrebbe al di sotto di quel minimo edittale che più volte è stato ritenuto non derogabile dalla giurisprudenza endofederale.
Al riguardo va ricordato che la Corte Federale d’Appello ha statuito, sul punto, che " Per quanto riguardo le sanzioni previste a carico della società con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di punti negativi in classifica, non è possibile una graduazione che tenga conto della gravità dell’infrazione (così come avviene per le persone fisiche), né è consentito al giudice sportivo quantificare una sanzione inferiore al minimo edittale previsto puntualmente della normativa federale e ciò in ossequio al principio della parità di condizioni tra i soggetti in competizione e all’esigenza di non creare indebite distorsioni dei campionati (SS.UU. n. 101/2022/2023; n. 78/2022/2023; n. 88 e 89/2019-2020). L’ordinamento sportivo, nella sua parte sanzionatoria, è solo parzialmente e cum grano salis, assimilabile a quello penale. Invero, mentre per quest’ultimo, la funzione (non assorbente ma certamente) principale della pena è – per esplicito dettato costituzionale – la rieducazione (rectius: risocializzazione) del condannato, per l’ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva, e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche. Di talché sembra conseguente ipotizzare, in tale ultimo ordinamento, la sussistenza di una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva), devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa. La ragione è quella cui si è fatto prima cenno: la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere – più o meno – avvantaggiati dall’handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali” (Corte Federale d’Appello, SS.UU. 23 aprile 2024, n.109).
Alla luce di quanto sopra esposto va affermata la responsabilità degli odierni deferiti ed applicata la sanzione richiesta dalla Procura Federale, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Nicola Guida, mesi 3 (tre) di inibizione;
- per la società Ternana Calcio SpA, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 29 ottobre 2024.
I RELATORI I RELATORI
Pierpaolo Grasso Carlo Sica
Ermando Bozza
Claudio Sottoriva
Depositato in data 6 novembre 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai