F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0093/TFN – SD del 12 Novembre 2024 (motivazioni) – Salvatore Alfonso, Massimo Giove e la società Taranto FC 1927 Srl – Reg. Prot. 66/TFN-SD
Decisione/0093/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0066/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Giammaria Camici – Presidente
Gaetano Berretta - Componente (Relatore)
Paolo Clarizia – Componente
Andrea Fedeli – Componente
Valentina Ramella – Componente
Carlo Purificato - Componente aggiunto (Relatore)
Luca Voglino - Componente aggiunto (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 5 novembre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7345 /214pf2324/GC/blp del 20 settembre 2024 nei confronti dei sigg.ri Salvatore Alfonso e Massimo Giove, nonché nei confronti della società Taranto FC 1927 Srl, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con la nota indicata in epigrafe, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:
- il sig. Salvatore Alfonso, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Taranto F.C. 1927 s.r.l., per rispondere:
A) della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023 (Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025), titolo I) par. IX), lett. G) punto 1), per non avere lo stesso provveduto, entro il termine dell’1 agosto 2024, al pagamento in favore di tesserati degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2024, per un importo complessivo di Euro 121.418,00;
B) della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023 (Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025), titolo I) par. IX), lett. G) punto 2), per non avere lo stesso provveduto, entro il termine dell’1 agosto 2024, al pagamento in favore di un tesserato di altri compensi e, segnatamente, della rata in scadenza nel mese di giugno 2024 del compenso relativo all’accordo di risarcimento del danno emergente per un importo pari ad Euro 5.657,00.
- il sig. Massimo Giove, all'epoca dei fatti procuratore speciale dotato di poteri di rappresentanza della società Taranto F.C. 1927 s.r.l., per rispondere:
A) della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023 (Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025), titolo I) par. IX), lett. G) punto 1), per non avere lo stesso provveduto, entro il termine dell’1 agosto 2024, al pagamento in favore di tesserati degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2024, per un importo complessivo di Euro 121.418,00;
B) della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023 (Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025), titolo I) par. IX), lett. G) punto 2), per non avere lo stesso provveduto, entro il termine dell’1 agosto 2024, al pagamento in favore di un tesserato di altri compensi e, segnatamente, della rata in scadenza nel mese di giugno 2024 del compenso relativo all’accordo di risarcimento del danno emergente per un importo pari ad Euro 5.657,00;
- la Società Taranto F.C. 1927 S.r.l.:
A) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Salvatore Alfonso e Massimo Giove, rispettivamente amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza e procuratore speciale dotato di poteri di rappresentanza, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;
B) a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I) par. IX), lett. G), punti 1) e 2), che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.
La fase istruttoria
Con segnalazione del 9 settembre 2024, la Co.Vi.So.C. riferiva alla Procura Federale che all’esito delle verifiche effettuate dall’Ufficio federale preposto al supporto delle attività degli organi di controllo, emergeva che la società Taranto F.C. 1927 S.r.l. non aveva provveduto, entro il termine dell’1 agosto 2024, al pagamento in favore dei tesserati degli emolumenti contrattuali, così come previsto dal Titolo I), par. IX), lett. G), punto 1) del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, nonché al pagamento in favore di un tesserato di ulteriori compensi relativi alla mensilità di giugno 2024, così come previsto dal Titolo I), par. IX), lett. G), punto 2) del menzionato Comunicato Ufficiale.
La Co.Vi.So.C. segnalava in particolare che i mancati pagamenti entro il termine federale dell’1 agosto 2024 riguardavano i seguenti rapporti:
1) Violazione del Titolo I), par. IX), lett. G), punto 1) del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023:
- a n. 2 tesserati non venivano corrisposti gli emolumenti netti relativi alla mensilità di giugno 2024 per un ammontare complessivo pari a euro 14.280,00;
- a n. 3 tesserati non venivano corrisposti tempestivamente gli emolumenti netti relativi alla mensilità di giugno 2024, per un ammontare complessivo pari a Euro 19.812,00. La Co.Vi.Soc. precisava che in data successiva alla scadenza federale venivano formalizzati degli accordi di conciliazione in sede sindacale aventi ad oggetto la rinuncia della suddetta mensilità.
- a n. 25 tesserati non venivano corrisposti gli emolumenti netti relativi alla mensilità di giugno 2024 per un ammontare complessivo pari a euro 87.326,00. La Co.Vi.Soc. precisava che i pagamenti venivano erogati in data successiva alla scadenza federale (segnatamente in data 8 agosto 2024, per un importo complessivo pari a euro 73.114,00, in favore di 23 tesserati; in data 16 agosto 2024, per un importo pari a euro 6.715,00, in favore di 1 tesserato; in data 27 agosto 2024, per un importo pari a euro 7.497,00, in favore di un tesserato).
2) Violazione del Titolo I), par. IX), lett. G), punto 2) del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023:
- a n. 1 tesserato non veniva corrisposta la rata, in scadenza nel mese di giugno 2024, del compenso relativo all’accordo di risarcimento del danno emergente per un importo pari ad euro 5.657,00. La Co.Vi.Soc. precisava che tale pagamento veniva effettuato soltanto in data 8 agosto 2024.
La Co.Vi.Soc. rappresentava inoltre che la Società, alla scadenza federale del 1° agosto 2024, depositava una copia della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal Sindaco Unico con la quale veniva attestato il mancato assolvimento dei riferiti adempimenti.
L’indagine della Procura Federale, espletata sulla base degli accertamenti istruttori trasmessi dalla Co.Vi.So.C. e previa acquisizione dei Fogli censimento 2024/2025 acquisiti via e-mail in data 5 settembre 2024 e della Visura camerale del Taranto F.C. alla data del 5 settembre 2024, si concludeva in data 9 settembre 2024 con l’emersione di un’ipotesi di responsabilità a carico del sig. Salvatore Alfonso, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Taranto F.C. 1927 s.r.l., del sig. Massimo Giove, all'epoca dei fatti procuratore speciale dotato di poteri di rappresentanza della società calcistica e della stessa società Taranto F.C. 1927 S.r.l., a titolo sia di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS (in relazione all’attività posta in essere dagli amministratori), sia di responsabilità propria ex art. 4, comma 1, CGS in relazione alle norme federali violate. Successivamente alla notificazione della Comunicazione di Conclusione Indagini, la società Taranto F.C. 1927 S.r.l. domandava in un primo momento di essere ascoltata in audizione dalla Procura Federale, ma non compariva alla data fissata per l’espletamento dell’attività istruttoria (verbale di mancata comparizione del 17 settembre 2024).
La Procura Federale, alla luce delle acquisizioni istruttorie, disponeva il deferimento dei soggetti destinatari della Comunicazione di Conclusione Indagini con atto depositato in data 20 settembre 2024.
La fase predibattimentale
Il giudizio veniva chiamato per l’udienza del 10 ottobre 2024.
I soggetti deferiti non svolgevano attività difensiva antecedentemente all’udienza di discussione.
All’udienza del 10 ottobre 2024 comparivano il rappresentante della Procura Federale e, in rappresentanza della società Taranto F.C. 1927 S.r.l., l’Avv. Fabio Fistetto del Foro di Bari.
A seguito dell’udienza, il Tribunale, ritenuto necessario, ai fini del decidere, acquisire copia dell'accordo di natura economica intervenuto fra la società Taranto FC 1927 S.r.l. e il tesserato Mauro Semprini - in relazione all’asserita violazione del Titolo I), par. IX), lett. G), punto 2) del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, disponeva, con Ordinanza n. 22/TFNSD-20242025, l’acquisizione di detto documento, onerando la parte più diligente di provvedere al suo deposito nel fascicolo telematico entro il 31 ottobre 2024. La trattazione del giudizio veniva conseguentemente rinviata all'udienza del 5 novembre 2024.
La Procura Federale ha provveduto ad acquisire dalla Co.Vi.So.C. il documento oggetto dell’Ordinanza istruttoria e lo ha versato in atti in data 16 ottobre 2024.
In data 25 ottobre 2024 il sig. Massimo Giove, in proprio e in qualità di legale rappresentante della società Taranto F.C. 1927 S.r.l., rappresentato e difeso, in forza di procura allegata, dall’Avv. Fabio Fistetto del Foro di Bari, ha parimenti provveduto a depositare il documento oggetto della richiesta istruttoria.
Il dibattimento
All’udienza del 5 novembre 2024 è comparso il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’avv. Alessandro D’Oria. Sono inoltre comparsi l’Avv. Fabio Fistetto per il sig. Massimo Giove e per la società Taranto FC 1927 S.r.l.. In rappresentanza della società deferita è inoltre comparsa la dott.ssa Mariagrazia Sigrisi. Nessuno è comparso in rappresentanza del sig. Salvatore Alfonso.
L’Avv. D'Oria si è riportato integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento e ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - al sig. Salvatore Alfonso, mesi 4 (quattro) di inibizione; - al sig. Massimo Giove, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- alla società Taranto FC 1927 SrI, punti 4 (quattro) di penalizzazione nella classifica del campionato di competenza, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
L’Avv. Fabio Fistetto ha svolto le difese del sig. Massimo Giove e della società sportiva e ha in particolare contestato la richiesta di penalizzazione per la seconda fattispecie asseritamente illecita (segnatamente la violazione del Titolo I), par. IX), lett. G), punto 2) del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023), precisando che l’accordo economico intervenuto tra il Taranto F.C. e il tesserato Mauro Semprini non avrebbe riguardato un incentivo all’esodo bensì un risarcimento del danno. La difesa ha inoltre evidenziato che l’accordo non avrebbe previsto pagamenti con cadenza mensile e ha contestato la configurabilità di una sanzione. In conclusione, ha insistito per l’applicazione della sanzione di soli 2 punti di penalizzazione in relazione alla violazione riferibile alla prima fattispecie oggetto di contestazione. A sostegno dell’assunto difensivo ha richiamato la decisione n. 0107/CFA - 20232024.
La decisione
In assenza di questioni preliminari, può essere affrontato direttamente il merito della controversia.
Sulla base della documentazione agli atti del fascicolo processuale, in particolare le risultanze dell’attività di controllo Co.VI.So.C. compendiate nella segnalazione del 9 settembre 2024, è obiettivamente emerso che la società Taranto F.C. 1927 S.r.l. non ha provveduto, entro la scadenza federale dell’1 agosto 2024, al pagamento degli emolumenti dovuti in favore di n. 30 tesserati per la mensilità di giugno 2024 (importo complessivo: euro 121.418,00). L’indagine ha fatto emergere che, con riguardo alla posizione di 25 tesserati, il pagamento interveniva successivamente alla scadenza federale (pagamenti dell’8 agosto 2024 per 23 tesserati, del 16 agosto 2024 per un tesserato e del 27 agosto 2024 per un tesserato), e con riguardo alla posizione di 3 tesserati venivano formalizzati, in data successiva alla scadenza federale, specifici accordi di conciliazione in sede sindacale aventi ad oggetto la rinuncia della suddetta mensilità, con riguardo infine alla posizione di 2 tesserati, gli emolumenti netti relativi alla mensilità di giugno 2024 non risultavano corrisposti. In violazione del Titolo I), par. IX), lett. G), punto 1) del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023.
La società sportiva non avrebbe inoltre corrisposto la rata in scadenza nel mese di giugno 2024 del compenso relativo all’accordo di risarcimento del danno intervenuto in data 31 agosto 2023 tra la società sportiva e il tesserato Mauro Semprini (importo pari ad euro 5.657,00, corrisposto tardivamente soltanto in data 8 agosto 2024). In violazione del Titolo I), par. IX), lett. G), punto 2) del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023.
I fatti, nella loro materialità, risultano comprovati dalle risultanze emergenti dal fascicolo processuale e non hanno formato oggetto di contestazione da parte dei soggetti deferiti.
Il Tribunale accerta conseguentemente l’intervenuta violazione del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023 (Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025), Titolo I), par. IX), lett. G), punti 1 e 2, a mente del quale “G) Le società di Serie B e di Serie C, ad eccezione delle società neopromosse in Serie C, devono, entro il termine dell’1 agosto 2024, osservare i seguenti adempimenti: 1) assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per la mensilità di giugno 2024, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione degli emolumenti 14 dall’ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare; 2) assolvere il pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, per la mensilità di giugno 2024, in forza di accordi depositati, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dall’ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare….. L’inosservanza del suddetto termine dell’1 agosto 2024, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2) e 3) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel Campionato Professionistico di competenza 2024/2025.”
Secondo consolidata giurisprudenza (cfr. TFN, n. 159/2022 – 23; id., n. 163/2022 – 23; id., n.16/2023 – 24; CFA, SSUU,n.103/2022 – 23), la ragione giustificativa del rigoroso assetto normativo apprestato dall’ordinamento sportivo FIGC a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni delle società nei confronti dei tesserati trova fondamento nell’esigenza, da un lato, di assicurare la costante stabilità economico – finanziaria dei soggetti che partecipano attivamente ai campionati, dall’altro, di salvaguardare la par condicio tra tutte le squadre, che potrebbe essere compromessa qualora non venissero immediatamente intercettati e sanzionati eventuali sviamenti finanziari incidenti sulle obbligazioni assunte dalle società, come tali possibile fonte di ingiustificate posizioni di vantaggio.
In questo quadro, pertanto, le scadenze dettate dalla normativa federale sono tassative e non derogabili.
Nel caso di specie, la violazione dei rigidi precetti federali è evidente, così come è evidente la loro addebitabilità in termini di responsabilità propria ex art. 4, comma 1 sia al sig. Salvatore Alfonso, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza, sia al sig. Massimo Giove, all'epoca dei fatti procuratore speciale dotato di poteri di rappresentanza, sia alla stessa società Taranto F.C. 1927 S.r.l., anche per responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS.
Il deferimento ha riguardato la violazione sia del mancato pagamento degli emolumenti stipendiali dovuti in favore dei tesserati per il mese di giugno 2024, sia del mancato pagamento della rata in scadenza nel mese di giugno 2024 relativa ad un accordo economico risarcitorio intervenuto tra la società sportiva e il sig. Mauro Semprini (si veda il verbale di conciliazione e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in sede sindacale, sottoscritto dal tesserato e dalla società sportiva in data 31.8.2023 – documento acquisito dal Tribunale in via istruttoria a seguito dell’Ordinanza n.22/TFNSD-2024-2025).
La difesa dei soggetti deferiti non ha formulato eccezioni nei confronti della prima contestazione (mancato tempestivo pagamento degli stipendi). Ha tuttavia eccepito che la seconda contestazione (mancato tempestivo pagamento della rata relativa all’accordo economico risarcitorio intervenuto con il sig. Mauro Semprini) non troverebbe valido fondamento normativo, atteso che la particolare tipologia di accordo – non implicante il pagamento di una mensilità stipendiale - non sarebbe ricompresa tra quelli previsti dal Titolo I), par. IX), lett. G), punto 2) del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023. A sostegno dell’assunto difensivo è stata richiamata una pronuncia della Corte d’Appello Federale (decisone n. 0107/CFA - 2023-2024).
L’eccezione non può trovare accoglimento.
Il Collegio osserva, in primo luogo, che la violazione contestata in questa sede è stata prevista dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023 (Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025) e non già dal combinato disposto degli artt. 85 NOIF e 33 CGS, oggetto della pronuncia richiamata dalla difesa dei soggetti deferiti. Se è vero che il Giudice federale – con la richiamata pronuncia della Corte d’Appello Federale - ha ritenuto non applicabile la sanzione prevista dall’art. 33, comma 3, CGS alle ipotesi di mancato pagamento di ratei derivanti dall’accordo economico di incentivo all’esodo (art.85 lett. C), par. IV delle NOIF) in ragione della loro mancata ricomprensione, all’atto dell’accordo, nella mensilizzazione bimestrale indicata dalla norma sanzionatrice, è tuttavia altrettanto vero che la violazione normativa contestata in questa sede ha riguardato, in via generale, “…il pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, per la mensilità di giugno 2024, in forza di accordi depositati, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico”.
Dall’analisi dell’accordo economico intervenuto in sede sindacale tra il Taranto F.C. e il tesserato Semprini emerge chiaramente che la definizione in sede conciliativa ha riguardato un’ipotesi di risarcimento dei danni lamentati dal tesserato e si è concretizzata nello scioglimento del vincolo negoziale e nel pagamento di una somma di denaro rateizzata in 7 distinte mensilità. Il mancato tempestivo pagamento della “mensilità” di giugno 2024 ha conseguentemente determinato la violazione del precetto federale, atteso che la somma risarcitoria deve essere logicamente ricompresa nella fattispecie normativa “compenso” e il suo mancato pagamento è ricollegato ad un accordo rilevante a livello federale (si veda in particolare l’art.3 dell’accordo economico, nella parte in cui viene stabilito, con riguardo alle conseguenze del mancato pagamento delle mensilità previste, che “la Società riconosce – ed accetta fin d’ora – che il mancato rispetto di detti termini comporterà per la stessa l’applicazione delle sanzioni e penalità sancite e previste dalla normativa endofederale in vigore per il mancato pagamento delle retribuzioni, anche qualora mai la stessa non fosse espressamente riferibile alle somme oggetto della presente transazione”).
Venendo al trattamento sanzionatorio, il Tribunale reputa ragionevole, sulla base di una valutazione complessiva della vicenda processuale, fissare l’irrogazione sanzionatoria nelle seguenti componenti:
- Salvatore Alfonso (violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023 Titolo I), par. IX), lett. G), punti 1 e 2): mesi 4 (quattro) di inibizione;
- Massimo Giove (violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023 Titolo I), par. IX), lett. G), punti 1 e 2): mesi 4 (quattro) di inibizione;
Con riguardo alla posizione della società Taranto F.C. 1927 S.r.l., il trattamento sanzionatorio relativo alla responsabilità diretta e propria in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023 Titolo I), par. IX), lett. G), punti 1 e 2, viene fissato nella sanzione di punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Salvatore Alfonso, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- al sig. Massimo Giove, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- alla società Taranto FC 1927 Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 5 novembre 2024.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Gaetano Berretta Giammaria Camici
Carlo Purificato
Depositato in data 12 novembre 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai