F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0008/CSA pubblicata del 30 Settembre 2024 – U.S. Avellino 1912 S.r.l.

 

Decisione/0008/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0020/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Paolo Tartaglia – Componente

Stefano Toschei - Componente (Relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. n. 0020/CSA/2024-2025, proposto con procedimento d’urgenza dalla società U.S. Avellino 1912 S.r.l. in data 24.09.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, n. 21/DIV del 23.09.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27.09.2024, il Dott. Stefano Toschei e udito l'Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La società U.S. Avellino 1912 S.r.l. ha proposto reclamo in via d’urgenza, in data 24 settembre 2024, avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Raffaele Russo in relazione alla gara Avellino/Latina del 21 settembre 2024 di Campionato di serie C Now 2024-2025, con decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 21/DIV – 23 settembre 2024.

La decisione del Giudice Sportivo nei confronti della suddetta società (e del tesserato, in prima battuta) è motivata come segue: “per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo aver subito una trattenuta da parte di quest'ultimo, reagiva colpendolo con la mano aperta in volto, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta”.

La società reclamante, nell’atto impugnatorio, sostiene la erroneità della decisione assunta dal Giudice sportivo perché, in particolare, pur se il comportamento tenuto dal calciatore e descritto dal Giudice sportivo vada qualificato, senz’altro, come “assolutamente stigmatizzabile e censurabile”, nondimeno, tenendo conto dell’esatta dinamica degli accadimenti, esso non si presenta “meritevole di un trattamento sanzionatorio così duro”. Infatti il calciatore dell’Avellino Raffaele Russo, come emerge evidentemente dal referto arbitrale, poneva in essere il comportamento punito dall’arbitro con l’espulsione e dal Giudice sportivo con la squalifica per due giornate, in evidente reazione ad un fallo subito dal calciatore del Latina Svevo CIKO che, contestualmente, veniva ammonito dal direttore di gara per avere commesso “in modo imprudente un fallo”, che dalla lettura del referto arbitrale (in particolare dalla motivazione dell’espulsione del calciatore Russo) sarebbe consistito in una “trattenuta”.

Orbene, così meglio ricostruita la dinamica degli eventi, ad avviso della società reclamante, si presenta di tutta evidenza come il colpo al volto inferto all’avversario con la mano aperta dal signor Russo altro non era che una reazione ad un “imprudente fallo subito”, il che conduce a qualificare detta azione, giammai violenta, ma al più ascrivibile nell’alveo delle mere condotte antisportive. Il difensore della società reclamante affida, quindi, ad alcuni precedenti giurisprudenziali, asseritamente riferibili a casi del tutto sovrapponibili a quello qui oggetto di esame, il consolidamento delle tesi sostenute nell’atto impugnatorio, chiedendo la riduzione ad una sola giornata di squalifica della sanzione inflitta ovvero, in via gradata, ad una giornata di squalifica con l’ammenda di 500 euro.

Ad avviso del Collegio il reclamo non si presta a poter essere condiviso quanto alle censure dedotte, atteso che dalla documentazione presente in atti si manifestano all’evidenza e comprovate tutte le circostanze che hanno indotto il Giudice sportivo ad applicare al tesserato della società reclamante la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara, sicché neppure può affermarsi con fondatezza, come pretenderebbe di fare la società reclamante, che il Giudice sportivo non abbia correttamente fatto applicazione delle norme del Codice della giustizia sportiva che contengono la disciplina sanzionatoria riferibile a fatti come quelli che, per come è ampiamente comprovato in atti, si sono verificati nella specie, né che abbia tralasciato, erroneamente, di apprezzare la rilevanza delle evidenti circostanze attenuanti che ricorrerebbero nel caso qui oggetto di valutazione.

Va anzitutto evidenziato come, con estrema chiarezza, con riferimento all’episodio qui in esame che ha condotto all’espulsione del calciatore Russo, il direttore di gara, nel referto, si esprime senza ombra di dubbio per la caratterizzazione “violenta” dell’azione posta in essere dal tesserato della società Avellino e del colpo inferto all’avversario. Nel referto del signor Dario Madonia infatti si legge (testualmente) quanto segue: “[CONDOTTA VIOLENTA] Compie falli, atti o gesti che arrechino o tendano ad arrecare un danno fisico, colpendo o tentando di colpire e/o lanciando oggetti contro chicchessia. DOPO AVER SUBITO UNA TRATTENUTA DA PARTE DI UN AVVERSARIO, REAGISCE COLPENDO AL VOLTO UN GIOCATORE AVVERSARIO CON VIOLENZA UTILIZZANDO LA MANO APERTA”.

Al cospetto, dunque, di una condotta qualificata espressamente come violenta dal direttore di gara, il Giudice sportivo, tenendo conto delle circostanze del caso e soprattutto della dinamica dell’episodio, significativamente caratterizzato da una iniziale condotta fallosa subita dal calciatore dell’Avellino signor Russo, ha qualificato il comportamento posto in essere da quest’ultimo (colpire un avversario al volto con la mano aperta) in termini (meno gravi) di “condotta gravemente antisportiva”, facendo quindi applicazione dell’art. 39 C.G.S. e irrogando la sanzione minima della squalifica di due giornate effettive di gara (come previsto dal comma 1), piuttosto che fare applicazione della più grave previsione di cui all’art. 38 C.G.S. che per la “Condotta violenta dei calciatori” prevede la sanzione minima della “squalifica per tre giornate o a tempo determinato” (comma 1).

In altri termini pare più che evidente il condivisibile ragionamento del Giudice sportivo che, dinanzi ad una azione del Russo qualificata dal direttore di gara come violenta, ha ritenuto di fare applicazione della circostanza attenuante descritta nell’art. 13, comma 1, lett a), C.G.S., valorizzando il fatto che il Russo aveva “agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui” e di derubricare complessivamente il comportamento a lui ascritto nell’alveo della categoria delle condotte gravemente antisportive.

In considerazione dell’accurato referto del direttore di gara, tenuto conto della portata fidefacente che costantemente la giurisprudenza di questa Corte Sportiva d’Appello attribuisce ai referti arbitrali e alle relazioni dei delegati della Procura Federale, essendo stata raggiunta la “prova piena” circa l’avvenimento accaduto che ha condotto all’espulsione del Russo e valorizzata la circostanza che l’avversario era stato ammonito “per avere commesso in modo imprudente un fallo” (in danno del Russo), non potendo ignorare (questa volta, a carico del Russo) “la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta”, ha comunque assegnato un significativo ruolo alla complessa dinamica dell’episodio, potendo così concludere per l’applicazione della previsione dell’art. 39, comma 1, C.G.S. e infliggere al Russo la sanzione (sicuramente più mite rispetto a quella da infliggere rispetto ad una azione da qualificarsi come violente) della squalifica due giornate effettive di gara.

Per completezza di motivazione il Collegio ritiene inconferenti i richiami a precedenti giurisprudenziali in occasione dei quali, dinanzi a vicende che potrebbero sovrapporsi a quella qui in esame, questa Corte avrebbe ridotto la sanzione inflitta dal Giudice sportivo. Infatti, con riguardo ai casi sottoposti dalla difesa della società reclamante all’esame del Collegio, al fine di richiamare precedenti utili a confortare la richiesta riduzione dell’entità della sanzione irrogata e qui oggetto di contestazione, in molti di essi pare evidente che non era mai stata esplicitata – così nettamente come invece è avvenuto nel caso qui in esame, tenuto conto delle espressioni contenute nel referto dell’arbitro Madonia – la natura e la dinamica violenta dell’azione oggetto di sanzione nonché, in altri casi, pare potersi rilevare come il Giudice sportivo non avesse fatto applicazione dei principi che lo obbligo alla ricerca e all’applicazione delle circostanze attenuanti, al contrario di quel che è avvenuto nel presente caso e in merito al quale più sopra si è dato ampiamente conto.

Consegue a tutto quanto sopra la inevitabile reiezione del reclamo proposto, con conferma della congruità della sanzione pecuniaria inflitta.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Stefano Toschei                                                                 Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it