F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0003/CSA pubblicata del 1 Ottobre 2024 – U.S. Salernitana 1919 S.r.l. – calciatore Kallon Yayah
Decisione/0003/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0005/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Carmine Volpe – Presidente
Daniele Cantini – Componente
Michele Messina - Componente (Relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0005/CSA/2024-2025, proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 S.r.l. in data 09.09.2024,
per la riforma della Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, n. 22 del 29.08.2024;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 17.09.2024, l’Avv. Michele Messina e uditi l'Avv. Filippo Pandolfi, il Prof. Avv. Francesco Fimmanò e il Prof. Avv. Salvatore Sica per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Società U.S. Salernitana 1919 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per quattro giornate ed ammonizione e ammenda di € 1.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B al tesserato Sig. Yayah Kallon, di cui al Comunicato Ufficiale n. 22 del 29 Agosto 2024, in relazione alla gara Salernitana - Sampdoria del 27 Agosto 2024, il cui provvedimento è così motivato: “per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione); per avere, al 50° del secondo tempo, alla notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa spingendolo con le mani sul petto”.
La Società reclamante, con il ricorso introduttivo, una volta illustrati i fatti occorsi durante la gara e proceduto alla ricognizione degli eventi sanzionati dal Giudice di prima istanza, ha diffusamente dedotto in ordine all’assenza di intenzionalità offensiva per essere le espressioni, a suo dire, solo inopportune e, comunque, nei limiti del diritto di critica e ancora riguardo all’assoluta involontarietà del contatto fisico con il Direttore di gara.
La Società U.S. Salernitana 1919 S.r.l., una volta sollecitata l’applicazione delle circostanze attenuanti regolate dal combinato degli artt. 13.2 e 16.1 C.G.S., ha chiesto, in via principale, la riforma della sanzione inflitta al calciatore Sig. Yayah Kallon da 4 (quattro) a 3 (tre) giornate effettive di gara ed ammonizione e ammenda di € 1.500,00 e, in via subordinata, la riduzione della squalifica da 4 (quattro) a 3 (tre) giornate di gara con commutazione di una giornata di gara in ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) ed ammonizione ed ammenda di € 1.500,00.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 17 Settembre 2024, sono comparsi per la Società ricorrente l'Avv. Filippo Pandolfi, il Prof. Avv. Francesco Fimmanò e il Prof. Avv. Salvatore Sica, i quali, dopo aver esposto i motivi di gravame, hanno concluso in conformità.
Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento per i motivi che seguono.
Il Collegio considera, in premessa, come la condotta in contestazione risulti essere documentalmente comprovata dal referto dell’arbitro che, per costante avviso di questa Corte, assume, ai sensi dell’art. 61, comma 2, C.G.S., forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati e ai comportamenti riportati, posto che il ricorrente ha indirizzato nei confronti del direttore di gara parole la cui valenza è da considerarsi, oltre che irrispettosa e non soltanto inopportuna, secondo il comune sentire sicuramente irriguardosa.
La natura insultante della frase in addebito, preceduta peraltro da un contatto fisico, rendono il comportamento complessivo tenuto dal tesserato obiettivamente censurabile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 1, lettera a), C.G.S. così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 che, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, prevede la sanzione minima della squalifica “per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di
gara”.
Nel referto viene, in realtà, precisato che il Sig. Yayah Kallon, alla notifica dell’ammonizione per simulazione al medesimo minuto, correva in direzione dell’Arbitro e spingendolo con le mani sul petto lo faceva indietreggiare di un passo e gli urlava contro la frase ivi precisamente riportata, la cui portata lesiva (in ragione anche del tentativo di reiterazione delle proteste, impedite dall’intervento di un compagno di squadra), proprio perché dal direttore di gara direttamente e distintamente percepita e comunque in assenza di contributi utili a confutare gli eventi come riportati negli atti ufficiali di gara, non potrebbe a nessun titolo intendersi affievolita.
Non di meno e pur volendo credere all’involontarietà della spinta, il disappunto e la denunciata contrarietà conseguenti alla comminata ammonizione per simulazione, non concorrono, a parere del Collegio, ad alleggerire la posizione del tesserato e quindi a configurare una diversa e più tenue ipotesi disciplinare, dal momento che dette circostanze piuttosto che un fattore fortuito, imprevedibile ed inevitabile, rappresentano un dato ordinario e costante di ogni competizione, tanto più se di alto livello, sicché il loro controllo costituisce un comportamento incondizionatamente esigibile.
Secondo questa Corte, a nulla, pertanto, valgono le invocate richieste di attenuazione che la Società reclamante pone a fondamento dell’istanza di diminuzione della sanzione inflitta al suo tesserato, nella specie peraltro non dimostrate, a fronte di un episodio che obiettivamente travalica i limiti della continenza, non soltanto, verbale.
Le articolazioni difensive della Società U.S. Salernitana 1919 S.r.l., pertanto, non avendo trovato in questa sede adeguato riscontro, non possono che essere recessive rispetto agli elementi di prova fin qui raccolti nel rispetto del disposto di cui all’art. 36, comma 1, lettera a), C.G.S..
Le circostanze richiamate nel ricorso a conforto della richiesta riduzione, e segnatamente afferenti l’insussistenza del fallo di simulazione sanzionato con l’ammonizione, non appaiono conferenti in assenza di qualsivoglia richiamo a fatti specifici o generici anche solo astrattamente riconducibili all’art. 13 C.G.S. e che potrebbero indurre ad una valutazione attenuata della sanzione prevista dal citato art. 36, comma 1, lettera a), C.G.S. per la condotta ascritta al Sig. Yayah Kallon.
Tenuto conto di tutto quanto fin qui esposto, non può essere revocata in dubbio l’equità ( rectius mitezza) della sanzione comminata dal Giudice Sportivo che, evidentemente valutando tutte le circostanze del caso concreto, ha già contenuto la reazione punitiva nella sanzione della squalifica per quattro giornate oltre ammonizione e ammenda di € 1.500,00, laddove il minimo edittale previsto dall’art. 36, comma 1, lettera b,) C.G.S., in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico, è pari a otto giornate.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla Società U.S. Salernitana 1919 S.r.l. deve essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Michele Messina Carmine Volpe
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce