F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0013/CSA pubblicata del 16 Ottobre 2024 – S.S.D. Casarano Calcio s.r.l.

Decisione/0013/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0011/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Savio Picone - Componente (Relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0011/CSA/2024-2025, proposto dalla società S.S.D. Casarano Calcio s.r.l. in data 23.09.2024,

per la riforma della decisione del Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 22 del 17.09.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03.10.2024, il dott. Savio Picone e uditi l'Avv. Prof. Francesco Fimmanò e l'Avv. Pietro Iovine per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La reclamante chiede la riduzione della squalifica per quattro giornate effettive al calciatore Nicola Loiodice, in relazione alla gara Real Acerrana 1926 / Casarano Calcio (Campionato di Serie D – Girone H) disputata il 15 settembre 2024.

Il Giudice Sportivo, con la decisione impugnata, ha così motivato: “Per avere rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo del direttore di gara”.

La reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione. Ed infatti, a suo dire: il Loiodice avrebbe protestato spinto dalla frustrazione per il risultato, senza però dar luogo ad alcun tipo di contatto fisico con direttore di gara o con gli avversari e senza compiere gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi; egli vanterebbe un’assoluta correttezza nella lunga carriera agonistica e questa in esame sarebbe la prima espulsione, nelle ultime dodici stagioni disputate in tutte le competizioni; dopo l’espulsione, egli avrebbe educatamente abbandonato il campo; nel merito, le frasi pronunciate nei confronti dell’arbitro non sarebbero irriguardose, ma costituirebbero espressione del legittimo diritto di critica; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all’art. 36 C.G.S., ai fini della squalifica per quattro giornate, al più potendo applicarsi la meno afflittiva sanzione per condotta antisportiva e, in subordine, farsi applicazione delle attenuanti previste dall’art. 13 C.G.S.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 3 ottobre 2024, sono stati ascoltati i difensori della società reclamante ed il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso deve essere respinto.

Come è noto, alle risultanze dei documenti ufficiali di gara deve attribuirsi valore di “piena prova” ex art. 61.1 C.G.S.; si legge nel rapporto dell’arbitro che il Loiodice, al 45’ del secondo tempo “(…) durante un calcio di punizione a favore della squadra avversaria mi diceva: che cazzo stai a fa’, non ci stai a capi’ un cazzo”.

Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 36 C.G.S. (nel testo modificato per effetto del Com. Uff. n. 165/A del 20 aprile 2023) prevede la sanzione minima della squalifica per quattro giornate, a carico dei calciatori responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Tale è da considerarsi, in ogni caso, quella addebitata al Loiodice, stando alla puntuale descrizione desumibile dal rapporto scritto dell’arbitro.

Nella specie, il Collegio non ravvisa i presupposti per l’applicazione di circostanze attenuanti, ai sensi dell’art. 13 C.G.S., idonee a determinare una riduzione della squalifica, non potendo prendersi in considerazione, a tal fine, lo stato d’animo provocato dal risultato della gara o l’asserita assenza di precedenti disciplinari nel corso della carriera.  La sanzione determinata dal Giudice Sportivo corrisponde al minimo edittale previsto dall’art. 36 C.G.S. e, per quanto detto, è congrua e giustificata dall’obiettivo svolgimento dei fatti.

Ne discende il rigetto del reclamo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe,

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Savio Picone                                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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