F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0014/CSA pubblicata del 17 Ottobre 2024 – FCD Calcio Termoli 1920

Decisione/0014/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0012/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Antonino Tumbiolo - Componente (Relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0012/CSA/2024-2025 proposto dalla società FCD Calcio Termoli 1920 in data 23.09.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 22 del 17.09.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03.10.2024, il dott. Antonino Tumbiolo e udito l'Avv. Gerardo Russo per la reclamante;

Ritenuto in fatto e in considerato diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società FCD Calcio Termoli 1920 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al tecnico Massimo Carnevali in relazione alla gara di Campionato di Serie D, Girone F, FCD Calcio Termoli 1920-L'Aquila 1927 ssdarl del 15.09.2024 (cfr. Com. Uff. n.  22 del 19.09.2024).

Il Giudice Sportivo ha inflitto al signor Massimo Carnevali la suddetta sanzione, motivando così il provvedimento: “Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo della terna arbitrale"

La società reclamante, anche mediante l'intervento in udienza dell'avv. Russo, ha indicato a fondamento del proprio ricorso le seguenti argomentazioni:

discrepanza tra il referto arbitrale e la motivazione del giudice sportivo;

assenza di animus nocendi – applicazione di circostanze attenuanti ex art. 13 del cgs;

sproporzionalita’ della sanzione e violazione dell’art. 12 del cgs.

In ordine al punto 1) la società reclamante ha lamentato una rilevante discrepanza tra quanto riportato nel referto arbitrale e la decisione sanzionatoria del Giudice Sportivo, in quanto nel primo si trova scritto che l’allenatore è stato espulso al 37° minuto del secondo tempo "per essere uscito intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire o comportarsi in modo provocatorio", mentre il Giudice Sportivo ha motivato la squalifica inflitta all'allenatore di quattro giornate per “aver rivolto espressioni offensive all’indirizzo della terna arbitrale.”

Sul punto 2) la società reclamante, sul presupposto di una mancanza di espressioni offensive, ha evidenziato che il comportamento del tecnico possa essere considerato una reazione emotiva e istintiva a un’ingiustizia percepita, consistita in un asserito ingiusto rigore subito, e come egli, dopo l'espulsione, si sia recato negli spogliatoi per chiarirsi con l'arbitro sull’accaduto e porgegli le proprie scuse per essere uscito dall’area tecnica.

Questo gesto dimostrerebbe non solo l’assenza di intenzionalità offensiva nel comportamento dell’allenatore, ma anche la sua prontezza nel riconoscere un eventuale eccesso e porvi immediato rimedio.

Sul punto 3 la società ripropone sostanzialmente la stessa censura di cui al punto 1) sostenendo  la sproporzionalità della sanzione applicata rispetto alla condotta effettivamente tenuta, come descritta nel referto arbitrale, nel quale non vi sarebbe alcuna menzione delle offese rivolte all'indirizzo della terna arbitrale.

In conclusione, la società reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica da 4 a 1 giornata, in subordine, la riduzione della squalifica da 4 a 2 giornate ed, in ulteriore subordine,la riduzione della squalifica da 4 a 3 giornate.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il 3 ottobre 2024, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

La decisione del Giudice Sportivo è stata presa sulla base del referto arbitrale, nel quale è riportata la segnalazione dell'AA1, che ne costituisce parte integrante ed il cui tenore letterale è il seguente:

"Al 37' del 2T richiamo l'attenzione dell'arbitro per far espellere il sig. Carnevale Massimo, allenatore della squadra CALCIO TERMOLI 1920, poiché protestava nei confronti della terna in merito ad una decisione presa. Protestando arrivava all'altezza della panchina avversaria ed entrava in campo di qualche metro in modo provocatorio e con fare minaccioso. Nella fattispecie proferiva le seguenti parole "ma che cazzo state facendo, siete vergognosi. A rovinare sempre le partite vengono questi arbitri'.

La Corte ritiene che, nel caso di specie, debba trovare piena applicazione il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, che, in assenza di elementi probatori oggettivi di segno contrario allegati da chi propone il reclamo, segnano il perimetro del sindacato di questo Giudice.

Viene meno, pertanto, la principale, e unica dal punto di vista sostanziale, censura avanzata nei confronti del provvedimento del Giudice Sportivo, non potendo, peraltro, assumere rilevanza nel presente giudizio le argomentazioni relative alla supposta ingiustizia del rigore subito, perché evidentemente inconferente, o quelle relative alle supposte scuse, di cui non è traccia nel referto arbitrale e che, in ogni caso, come affermato dalla società reclamante si riferivano all'uscita dall'area tecnica.

Pertanto, alla luce degli elementi qualificanti i fatti contestati, che depongono per la configurazione di una condotta effettivamente irriguardosa nei confronti della terna arbitrale, della mancanza di precise e puntuali argomentazioni nel merito da parte della società reclamante, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al tecnico Massimo Carnevale appare congrua, siccome pari al minimo edittale, e va quindi confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Antonino Tumbiolo                                                         Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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