F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0019/CSA pubblicata del 25 Ottobre 2024 – Pro Sesto S.r.l.

Decisione/0019/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0029/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0029/CSA/2024-2025, proposto dalla società Pro Sesto S.r.l. in data 4.10.2024, per la riforma della Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 29 del 1.10.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza del 10.10.2024 tenutasi in videoconferenza, il dott. Agostino Chiappiniello.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 4.10.2024, la società Pro Sesto S.r.l. (di seguito “Pro Sesto”) ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 29 del 1.10.2024, con la quale è stata comminata la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Santambrogio Alessandro in relazione alla gara Pro Sesto – Palazzolo 1913 del 27.09.2024, “Per aver a gioco fermo messo le mani intorno al collo di un avversario”.

La reclamante sostiene che la condotta del Santambrogio non sarebbe stata violenta, quanto qualificabile piuttosto come gravemente antisportiva, alla luce del referto arbitrale che, nell’attestare che a gioco fermo il Santambrogio ha messo le mani intorno al collo di un avversario, ha però anche cura di precisare che ciò è avvenuto “senza però recare dolore allo stesso”.

Conclude, pertanto, per la riduzione a 2 giornate effettive di gara della squalifica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato e deve conseguentemente essere accolto.

La condotta tenuta dal Santambrogio può effettivamente essere derubricata a gravemente antisportiva alla luce del referto arbitrale invocato dalla Società reclamante, che esclude l’intendimento e la volontarietà di arrecare all’avversario qualunque tipo di danno personale o anche solo a porne in pericolo l’integrità fisica.

La sanzione va dunque ridotta a quella minima edittale prevista dall’art. 39, comma 1, C.G.S.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                            Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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