F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0021/CSA pubblicata del 25 Ottobre 2024 – Martina Franca 1947 SSDARL – calciatore Mattia Mastrovito
Decisione/0021/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0025/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Stefano Agamennone - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0025/CSA/2024-2025, proposto dalla società Martina Franca 1947 SSDARL in data 30.09.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 25 del 24 settembre 2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10 ottobre 2024, l’Avv. Stefano Agamennone.
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Martina Franca 1947 SSDARL in data 30.09.2024 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per tre gare effettive inflitta al calciatore Mattia Mastrovito dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in relazione alla gara del campionato di Serie D girone H, società Martina Franca 1947 SSDARL / Casarano Calcio srl del 22.09.2024.
Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per aver colpito con un pugno al volto un calciatore avversario rendendo necessario l’intervento del medico e del massaggiatore”.
Il sig Mattia Mastrovito è stato espulso dall’arbitro nel corso della gara disputatasi il 22.09.2024, a quanto si legge nel referto arbitrale, perché “Con il pallone in gioco, il calciatore in adr avversaria colpiva con un pugno sul viso un avversario, rendendo necessarie le cure del caso con ingresso di massaggiatore e medico”.
La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riforma della decisione impugnata, con riduzione della squalifica inferta al sig Mattia Mastrovito da 3 a 2 gare effettive, sul presupposto che lo stesso avrebbe posto in essere una condotta antisportiva e non violenta.
Secondo società Martina Franca 1947 il calciatore, nel tentativo di liberarsi dalla marcatura dell’avversario, avrebbe “cercato di divincolarsi con una manata, magari anche con la mano chiusa a mo di pugno, giammai per far male al difensore ospite”.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 10 ottobre 2024, il ricorso è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Dalla lettura del referto arbitrale emerge che, contrariamente a quanto dedotto dalla reclamante nel proprio scritto difensivo, il calciatore Mastrovito ha tenuto, in occasione dell’episodio che ne ha determinato l’espulsione, una condotta violenta, caratterizzata da volontà di produrre danni e/o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, dal momento che ha colpito con un pugno il viso di quest'ultimo, per di più con intensità tale da rendere necessario l’intervento del medico e del massaggiatore.
Il fatto che si sia trattato di un pugno e che lo stesso abbia colpito l'avversario al volto, non consentono altra qualificazione giuridica della condotta se non, appunto, in termini di violenta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 C.G.S.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società società Martina Franca 1947 SSDARL non può trovare accoglimento
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Stefano Agamennone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce