F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0025/CSA pubblicata del 29 Ottobre 2024 – A.S.D. Cairese 1919 -Sig. Boschetto Riccardo

Decisione/0025/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0036/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0036/CSA/2024-2025, proposto dalla società A.S.D. Cairese 1919 in data 08.10.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 30 del 03.10.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

 relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 16.10.2024, l’Avv. Andrea Galli.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Cairese 1919 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Boschetto Federico, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n.30 del 03.10.2024), in relazione alla gara valevole per il Campionato di Serie D, girone A, Saluzzo / Cairese del 02.10.2024.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato l’allenatore Federico Boschetto per 5 giornate effettive di gara perché “Allontanato per avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo della Terna Arbitrale, dopo la notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava al Direttore di gara per reiterare la condotta”.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto alla condotta mantenuta dal proprio tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone la riduzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti.

In particolare, secondo la società Cairese, a seguito dell’espulsione, non si era verificato alcun contatto fisico o avvicinamento minaccioso, ma soltanto una decisa rimostranza da parte del tesserato poi sanzionato, mai sfociata in insulti lesivi nei confronti della terna arbitrale, producendosi anche una dichiarazione dell’allenatore a conferma del fatto che, subito dopo l’espulsione, aveva immediatamente abbandonato il terreno di gioco.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 16 ottobre 2024 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta al tesserato Federico Boschetto.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che il tesserato sanzionato “Dopo una decisione arbitrale, protesta vigorosamente nei confronti della terna arbitrale, uscendo dalla sua area di pertinenza. Una volta espulso continuava a proferire insulti nei confronti del sottoscritto per non aver comminato un rigore alla sua squadra.” Con supplemento di rapporto del 03.10.2024 l’Ufficiale di gara precisava che “Durante la gara, al minuto 20 del secondo tempo, ho provveduto ad espellere il signor Federico Boschetto, allenatore in seconda della società Cairese. Il provvedimento è stato adottato a seguito del comportamento del predetto, che, a seguito di una mia decisione tecnica, abbandonava l'area tecnica assegnatagli percorrendo oltre 20 metri e dirigendosi verso l'assistente numero 1. Durante tale frangente, il signor Boschetto ha espresso proteste in modo plateale, gesticolando vistosamente con le mani in segno di dissenso, e ha rivolto insulti nei confronti della terna arbitrale, esclamando: "roba da matti" e "voi ci state rovinando la partita", seguito da "non vedete nulla" e "siete ridicoli". Una volta notificatagli l'espulsione, il signor Boschetto ha continuato a proferire insulti nei confronti del sottoscritto, contestando una decisione non favorevole alla sua squadra riguardante un presunto calcio di rigore. Avvicinandosi ulteriormente alla mia persona, ha urlato frasi del tenore "non capisci niente", "era dentro un metro" e "vergognati".

Questa Corte ritiene che i fatti refertati consentano di considerare la condotta posta in essere dall’allenatore Boschetto come un unicum fenomenico, non essendovi alcuna cesura temporale tra la prima e la seconda parte delle espressioni relazionate con il supplemento di rapporto, risultando essere stata posta in essere complessivamente senza soluzione di continuità.

Di talché, se da un lato deve ritenersi indubbiamente censurabile il contegno del tesserato, il quale, a seguito di una decisione tecnica dell’Arbitro, ha corso per oltre 20 metri verso l'AA1, protestando platealmente e rivolgendo alla terna arbitrale espressioni disciplinarmente rilevanti ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 1, lett. a), del C.G.S., nonché proseguendo nella sua accesa protesta anche dopo l'espulsione notificatagli, d’altro lato, proprio l’unicità della condotta consente di mantenere la sanzione in quella corrispondente al minimo edittale di cui alla norma testé richiamata.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione a 4 (quattro) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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