F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0026/CSA pubblicata del 29 Ottobre 2024 – Cittadella Vis Modena A.S.D.
Decisione/0026/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0051/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Andrea Galli – Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0051/CSA/2024-2025, proposto con procedimento d’urgenza dalla società Cittadella Vis Modena A.S.D. in data 18.10.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 37 del 15.10.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 24.10.2024, l’Avv. Andrea Galli e uditi l'Avv. Mattia Grassani e il calciatore Guidone Marco.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Cittadella Vis Modena A.S.D. ha proposto reclamo con procedimento d’urgenza avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Marco Guidone, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n.37 del 15.10.2024), in relazione alla gara valevole per il Campionato di Serie D, girone D, Zenith Prato/Cittadella Vis Modena ASD del 13.10.2024.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Marco Guidone per 3 giornate effettive di gara “Per avere, a fine gara, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”.
La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto alla condotta mantenuta dal proprio tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone, in via principale, la riduzione a una giornata di squalifica e, in via subordinata, a due giornate di squalifica.
In particolare, secondo la società Cittadella al termine dell’incontro, accesasi una discussione tra alcuni componenti delle due compagini, il calciatore Guidone era intervenuto al solo scopo di placare gli animi e, mentre stava allontanando un avversario, veniva raggiunto alle spalle dal giocatore n. 9 della squadra avversaria, Sig. Gianmarco Poli, il quale, senza alcun motivo, gli sferrava un pugno al volto, come confermato dal referto di gara e dalla successiva squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo. Guidone, al solo tentativo di allontanare il Sig. Poli e difendersi dall’aggressione subita, lo spingeva poggiando una mano all’altezza del suo viso. Dal che era derivata una inesatta qualificazione della condotta ad opera del Giudice Sportivo, la quale, a detta della reclamante, non sarebbe inquadrabile in quella delineata dall’art.38 del C.G.S. ed in ogni caso sarebbe ricorsa l’attenuante di cui all’art.13, comma 1, lett. a), del C.G.S. di aver agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 24 ottobre 2024 sono comparsi, per la parte reclamante, l'Avv. Mattia Grassani e il calciatore Marco Guidone, i quali, dopo aver esposto i motivi di gravame, hanno concluso in conformità.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.
Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che il calciatore sanzionato era stato espulso “…in quanto, a fine gara, a seguito del colpo ricevuto dal calciatore n 9 avversario reagiva colpendolo in modo analogo, con mano aperta sul viso senza causargli danni fisici evidenti né tantomeno si rendeva necessario l'intervento dello staff sanitario”.
Questa Corte ritiene che i fatti refertati consentano di ritenere che nel caso di specie ricorra l’attenuante di cui all’art.13, comma 1, lett. a), del C.G.S., di aver agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui. Dai documenti ufficiali, infatti, risulta confermato che il calciatore n.17 della squadra avversaria, Sig. Gianmarco Poli, indossante la maglia n. 9, “a fine gara, veniva a contatto col calciatore n 17 della squadra avversaria (appunto, Guidone), colpendolo con un colpo al viso, a mano chiusa…” (cfr. rapporto di gara). La dinamica della condotta complessivamente considerata e valutata consente di ritenere che il gesto posto in essere dal Guidone, sicuramente censurabile in quanto concretizzatosi in un colpo al viso dell’avversario, seppur a mano aperta, sia stato realizzato subito dopo aver subito il colpo dell’avversario Poli al proprio viso (a mano chiusa e, pertanto, consistente in un pugno), verosimilmente in reazione al grave gesto altrui, qualificabile come fatto ingiusto ai sensi di quanto previsto dall’art.13, comma 1, lett. a), del C.G.S.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Cittadella Vis Modena A.S.D. deve essere parzialmente accolto e la sanzione ridotta a due giornate effettive di gara.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce