F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0027/CSA pubblicata del 29 Ottobre 2024 – A.C. Este S.r.l.
Decisione/0027/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0048/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Andrea Galli – Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0048/CSA/2024-2025, proposto dalla società A.C. Este S.r.l. in data 11.10.2024;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo del Campionato Nazionale Juniores Under 19, di cui al Com. Uff. n.13 del 08.10.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 16.10.2024, l’Avv. Andrea Galli.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società A.C. Este S.r.l. ha proposto reclamo avverso le sanzioni: ammenda di € 1.000,00 alla società; squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Montresor Marco; squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Moschin Tommaso.
Tutte in relazione alla gara Campionato Nazionale Juniores Under 19 Bassano Virtus/Este del 05.10.2024.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto:
- la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 alla società “Per avere al termine della gara propri tesserati, non identificati, rivolto espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara”;
- la sanzione della squalifica per 3 gare all’allenatore Motresor Marco “Per avere, al termine della gara, omesso di indicare le generalità di un proprio calciatore, reo di aver rivolto espressioni offensive all'indirizzo dell'Arbitro, nonostante le ripetute richieste, impedendo l'identificazione dello stesso”;
- la sanzione della squalifica per 4 gare al calciatore Moschin Tommaso “Per avere, al termine della gara, rivolto espressioni offensive ed irriguardose all'indirizzo del Direttore di gara”.
La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo rispetto alle condotte refertate, chiedendo l’annullamento o la riduzione dell'ammenda, per aver prestato, la società, collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento dell'illecito; l’annullamento o riduzione della squalifica al Sig. Montresor, per il suo ruolo proattivo nell'accertare il fatto illecito, manifestando in modo efficace e significativo il suo ruolo di educatore prima e di Tecnico responsabile poi; l’annullamento o la riduzione della squalifica comminata al calciatore Moschin, perché totalmente estraneo ai fatti e reo solamente di essere il primo tesserato ad essere stato visto e individuato dall'Ufficiale di gara.
In particolare, la società Este ha evidenziato di aver organizzato un’apposita riunione nei giorni successivi alla gara al fine sensibilizzare i propri tesserati sui temi dell'educazione, del rispetto reciproco e del ruolo federale. Dal canto suo il Sig. Montresor si è dichiarato dispiaciuto per non aver saputo dimostrare la prontezza necessaria nell’utilizzare efficacemente le proprie autorità ed autorevolezza per collaborare con l'Ufficiale di Gara, evidenziando, in particolare, che, a gara terminata, all'interno dello spogliatoio della squadra ospite, il giocatore Contarin Tommaso, in un momento di rabbia, rivolto ai propri compagni e non all'Ufficiale di gara aveva proferito una frase irriguardosa di diverso tenore rispetto a quella refertata; al che, l'Ufficiale di gara, indispettito, aveva chiesto al Mister di identificare il calciatore, che tuttavia il Sig. Montresor non era stato in grado di identificare, offrendo comunque la massima disponibilità per l’individuazione del colpevole. Il calciatore Moschin, per converso, sarebbe stato reo unicamente di essere il primo tesserato ad essere visto ed individuato dall'Ufficiale di gara.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 16 ottobre 2024 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto limitatamente alla sanzione dell'ammenda inflitta alla società.
Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che “Al termine della gara mi dirigevo verso gli spogliatoi quando un calciatore dell’Este, una volta toltosi la maglia, iniziava pesantemente ad insultarmi. Avendo difficoltà nell’identificarlo a causa della maglia tolta, chiedevo al mister ospite (sig. Montresor) di indicarmi il numero del calciatore (che si trovava affianco a lui), ma si rifiutava dicendo che si trattava di insulti normali dettati dal momento in quanto ragazzi. Dopo averglielo chiesto un’altra volta, il suddetto mister si dileguava in spogliatoio chiudendo la porta impedendomi di identificare il calciatore. Successivamente, nel mentre i dirigenti accompagnatori firmavano col sottoscritto il rapportino di gara, sentivo chiari insulti alla terna provenienti dallo stesso spogliatoio dell’Este” e che “Il calciatore Moschin n.7 a fine gara, rientrando negli spogliatoi, proferiva frasi ingiuriose e irriguardose nei miei confronti tra cui ‘ammazzati coglione’”.
Questa Corte ritiene che la sanzione inflitta al calciatore Moschin meriti di essere confermata senza dubbio alcuno, considerata la gravità della frase da lui proferita, profondamente offensiva e insultante nei confronti del Direttore di Gara. Anche la sanzione inflitta all’Allenatore Montresor merita conferma, alla luce del fatto che la società reclamante non ha minimamente provato la ricostruzione dei fatti dalla stessa offerta, che contrasta con il tenore del referto arbitrale, facente fede di prova privilegiata, da cui emerge chiaramente che il tecnico non ha in alcun modo offerto la propria collaborazione nell’individuazione del tesserato reo di avere insultato pesantemente l’Arbitro. Questa Corte ritiene, invece, di accedere della riduzione della sanzione dell’ammenda nei termini di cui al dispositivo, in ragione del fatto che nel referto non viene riportato espressamente nessuno dei termini che il Giudice Sportivo ha ritenuto assumere rilievo disciplinare.
P.Q.M.
- Accoglie il reclamo avverso la sanzione dell'ammenda inflitta alla società e, per l'effetto, la riduce a € 500,00;
- respinge il reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Montresor Marco;
- respinge il reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Moschin Tommaso.
Dispone la restituzione di un solo contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce