F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0029/CSA pubblicata del 29 Ottobre 2024 – G.S. Arconatese SSD ARL
Decisione/0029/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0032/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Alberto Urso - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0032/CSA/2024-2025, proposto dalla società G.S. Arconatese SSD ARL in data 8.10.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 30 del 3.10.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza del 16.10.2024, tenutasi in videoconferenza, il Dott. Alberto Urso e udito l’Avv. Pier Antonio Rossetti per la reclamante.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società G.S. Arconatese SSD ARL ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, Lega Nazionale Dilettanti Serie D (Com. Uff. n. 30 del 3.10.2024) con cui è stata inflitta la sanzione della squalifica per otto gare effettive al proprio calciatore Del Carro Francesco “Per avere spinto, poggiando una mano sulla spalla, il Direttore di gara con atteggiamento intimidatorio, rivolgendogli nella circostanza espressione offensiva”, nell’ambito della gara del 2 ottobre 2024 del Campionato di serie D, girone B, contro la Pro Sesto 1913 s.r.l.
Nel censurare tale decisione la reclamante deduce che, in realtà, l’episodio contestato non presentava i caratteri della volontaria aggressività finalizzata a produrre una lesione personale, e dunque non risultava funzionale e coerente a un contesto di violenza e grave minaccia, come necessario per l’integrazione della condotta gravemente irriguardosa di cui all’art. 36, comma 1, lett. b), C.G.S.
Lo stesso referto arbitrale faceva riferimento, in proposito, a un “ fare intimidatorio” del calciatore, senza fornire più precise circostanze, e comunque dava conto che il comportamento non era stato “mai violento”; in tale contesto, anche l’espressione ingiuriosa profferta non sarebbe tale da esprimere una condotta “gravemente irriguardosa”. Di qui la necessaria applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), anziché lett. b), C.G.S.
In via subordinata, la reclamante domanda l’applicazione delle attenuanti, stante l’esiguità del fatto contestato al Del Carro, il fatto che quest’ultimo non s’è mai reso protagonista di altri episodi similari e che la condotta è stata posta in essere dopo un grave fallo subito da un compagno.
Concludendo in conformità, la reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione della squalifica nella misura di quattro giornate, riconducendo il fatto all’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. e, in subordine, l’applicazione delle circostanze attenuanti suindicate, con conseguente riduzione della sanzione inflitta.
All’udienza del 16 ottobre 2024 il reclamo è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto, per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.
Occorre premettere che il rapporto arbitrale descrive nei seguenti termini la condotta del Del Carro: “ In occasione dell’espulsione del suo compagno, mi spingeva su una spalla con fare intimidatorio e mai violento, dicendomi [a] voce alta testualmente ‘falla finita coglione’”.
Nel supplemento di rapporto, il direttore di gara confermava che “ il sig. Del Carro Francesco, numero 5 Arconatese, mi spingeva con la mano all’altezza della spalla, con fare intimidatorio e mai violento”.
Alla luce di quanto suindicato, non può dubitarsi che la condotta del Del Carro sia stata irriguardosa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 C.G.S., nei confronti dell’arbitro. Deve escludersi, tuttavia, che l’aver spinto su una spalla “con fare intimidatorio” (oltreché aver rivolto le parole ingiuriose su riportate) possa integrare la fattispecie aggravata dal “contatto fisico”, prevista e sanzionata dall’art. 36, comma 1, lett. b), C.G.S.
La giurisprudenza ha posto in risalto, in proposito, che la norma va interpretata nel senso che “il contatto fisico, cui fa riferimento l’art. 36, comma 1, lett. b) del C.G.S.., al fine di commisurare la sanzione da assegnare al comportamento del tesserato, deve integrare gli estremi della ‘volontaria aggressività’, finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in una attività impetuosa ed incontrollata, come emerge dal primo comma dell’articolo 35 del C.G.S.” (CSA, I, 22 maggio 2020, n. 231; III, 5 dicembre 2023, n. 69; nello stesso senso, cfr. Id., 19 dicembre 2023, n. 85; già Id., Sez. Un., 15 maggio 2019 n. 146, formatasi sull’identica previsione sanzionatoria del previgente Codice).
In tale prospettiva, seguendo una ragionevole e sistematica interpretazione della disposizione deve ritenersi che il “ contatto fisico” richiesto dalla stessa debba essere volontariamente “cercato” dal calciatore, e al contempo qualificato, nei termini suindicati.
Nel caso di specie, considerata la lievità del contatto fisico fra il Del Carro e l’arbitro come descritto dallo stesso rapporto arbitrale (che ha cura di precisare, anche nell’integrazione, come il medesimo contatto non sia stato “mai violento”), e dunque la non consistente gravità dello stesso, ma ribadita d’altra parte l’illiceità della condotta tenuta dal calciatore, già alla luce dell’espressione ingiuriosa profferta (unita e aggravata, appunto, dalla spinta inferta), risulta congruo ridurre nel complesso la sanzione della squalifica a cinque giornate effettive di gara.
In conclusione, per le suesposte ragioni, il reclamo va parzialmente accolto e, in riforma della decisione impugnata, va ridotta la squalifica a carico del calciatore Del Carro a cinque giornate effettive.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione della squalifica irrogata a 5 (cinque) giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto Urso Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce