F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0030/CSA pubblicata del 29 Ottobre 2024 – Scafatese S.S.D. A.R.L.
Decisione/0030/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0026/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Savio Picone - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo 0026/CSA/2024-2025, proposto dalla società Scafatese S.S.D. A.R.L. in data 2.10.2024,
per la riforma della Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 25 del 24.09.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza del 16 ottobre 2024, tenutasi in videoconferenza, il dott. Savio Picone e udito l’avv. Filippo Pandolfi per la reclamante.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La reclamante chiede la riduzione della squalifica per quattro giornate effettive al calciatore Antonio Jr. Vacca, in relazione alla gara Scafatese / Licata (Campionato di Serie D – Girone I) disputata il 22 settembre 2024.
Il Giudice Sportivo, con la decisione impugnata, ha così motivato: “Per essere a gioco fermo entrato sul terreno di gioco con atteggiamento minaccioso rivolgendo espressione irriguardosa all’indirizzo di un A.A.”.
La reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione. Ed infatti, a suo dire: il Vacca avrebbe protestato a seguito di una decisione arbitrale sfavorevole, senza compiere gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi; nel merito, le frasi pronunciate nei confronti dell’assistente dell’arbitro non sarebbero irriguardose, ma costituirebbero espressione del legittimo diritto di critica; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all’art. 36 C.G.S., ai fini della squalifica per quattro giornate; in subordine, dovrebbe farsi applicazione delle attenuanti previste dall’art. 13 C.G.S.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 16 ottobre 2024, è stato ascoltato il difensore della società reclamante ed il ricorso è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso deve essere respinto.
Come è noto, alle risultanze dei documenti ufficiali di gara deve attribuirsi valore di “piena prova” ex art. 61.1 C.G.S.; si legge nel rapporto dell’assistente dell’arbitro che, al 17’ del secondo tempo, il Vacca “(…) occupante della panchina, a gioco fermo, dissentiva da un provvedimento tecnico preso dal collega AE contro la squadra locale, usciva dall’area tecnica entrando sul TDG protestando platealmente e con fare minaccioso veniva verso di me e urlando mi diceva: Ma che cazzo stai a fare tu?! Gli vuoi dare una mano all’arbitro che non sta capendo un cazzo!”.
Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 36 C.G.S. (nel testo modificato per effetto del Com. Uff. n. 165/A del 20 aprile 2023) prevede la sanzione minima della squalifica per quattro giornate, a carico dei calciatori responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Tale è da considerarsi, in ogni caso, quella addebitata al Vacca, stando alla puntuale descrizione desumibile dal rapporto scritto dell’arbitro e dell’assistente, avuto riguardo non soltanto alle frasi pronunciate (e non contestate dalla società reclamante), ma anche al contegno minaccioso assunto dal Vacca.
Nella specie, il Collegio non ravvisa i presupposti per l’applicazione di circostanze attenuanti, ai sensi dell’art. 13 C.G.S., idonee a determinare una riduzione della squalifica.
La sanzione determinata dal Giudice Sportivo corrisponde al minimo edittale previsto dall’art. 36 C.G.S. e, per quanto detto, è congrua e giustificata dall’obiettivo svolgimento dei fatti.
Ne discende il rigetto del reclamo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Savio Picone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce